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Messaggio  valterb Ven Apr 16, 2010 8:57 pm

Promemoria primo messaggio :

Gli oli di frittura delle attività di ristorazione, friggitoria, gastronomia, ecc. sono tradizionalmente classificati con il codice 200125, rifiuto non pericoloso (tra l'altro del gruppo dei rifiuti urbano o assimilati), come oli e grassi commestibili.
Esiste però anche il codice 200126* (pericoloso) definito come oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125.
Questa coppia di codici NON è però una coppia che da origine ai codici a specchio.
Infatti la normativa sui codici a specchio dice :Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso)...
Ora nel caso della coppia 200125/26 è il rifiuto pericoloso ad essere definito come diverso dal non pericoloso e non viceversa, quindi per classificare quel rifiuto non c'è da fare analisi chimica per determinare le concentrazioni raggiunte dalle sostanze pericolose contenute, ma solo determinare se quegli oli/grassi sia commestibili o diversi (non commestibili).
Un olio di frittura che ha fritto patatine per giorni è ancora commestibile?
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Messaggio  raimondo Mer Mag 05, 2010 8:45 am

giampy ha scritto:
raimondo ha scritto: quindi tutti quelli che non sono inquadrati come ente o impresa (tipo dentisti parrucchieri medici estetiste) che producono anche rifiuti pericolosi non si devono iscriversi al sistri se non su base volontaria ma sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico

si riferisce all'art. 184 comma 3 lettera c) d) e g) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e non ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali rimane l'obbligo di iscrizione anche se non sono organizzati in forma d'impresa. Questi adempiranno all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.
ti suggerisco di leggere sul sistri il faq punto 2.13 domanda, " i medici, i dentisti, i fisioterapisti, gli infermieri, i parrucchieri, le estetiste.... ecc.. sono tenuti all'iscrizione al sistri? risposta. " in base all'art. 6 comma 1 del dm 17/12/2009, "1. i produttori di rifuti pericolosi che no sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c),d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 156, che non hanno piu' di 10 dipendenti" non sono tenuti ad iscriversi al sistri, ma possono aderirvisu base volontaria. In altre parole i liberi profossionisti, (medici, dentisti etc.) e altre categorie di soggetti che no sono imprenditori o artigiani e quindi non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa " sono tenuti all'iscrizione al sistri nemmeno in caso di produzione di rifiuti pericolosi". questo eì quello che dice il sistri. in altre parole il concetto e' chi prima non faceva il mud ( ma era ed e' obbligato alla tenuta de registri di carico e scarico, quindi liberi professionisti che producono anche rifiuti pericolosi e tutti quelli che non producono rifiuti pericolosi e non superano i 10 dipendenti) non si iscrivono al sistri
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Messaggio  valterb Mer Mag 05, 2010 2:30 pm

raimondo ha scritto:il decreto del 17/12/2009 all'art 6 comma 1 mi sembra decisamente molto chiaro, poi il concetto attivita' lavorazione non c'entra niente il decreto legislativo3 aprile 2006 n 152 all'articolo 190 comma 1 lettera c dice " per i commercianti" , quindi tutti quelli che non sono inquadrati come ente o impresa (tipo dentisti parrucchieri medici estetiste) che producono anche rifiuti pericolosi non si devono iscriversi al sistri se non su base volontaria ma sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, cosi' come coloro che non producono rifiuti pericolosi e non superano i 10 dipendenti (tipio pub ristoranti ) non sono obbligati a iscriversi al sistri se non su base volontaria, ma anche loro sono tenuti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico come recita la parte finale del dl 17/12/2009 art 6 comma 1
Raimondo, scusa, ma cosa stai dicendo?
I commercianti dell'articolo 190 comma 1 lettera c) sono i commercianti di rifiuti, non i "bottegai" (che esistono parallelamente agli intermediari: sono i non detentori di rifiuti che compilano il registro di carico e scarico di rifiuti modello B).
Cosa c'entra poi quello che io ho scritto con coloro che non sono né impresa né ente? Un commerciante di qualunque tipo non è forse un'impresa (magari individuale)?
Infine chi produce (in una impresa o in un ente) rifiuti non pericolosi da attività commerciali NON deve tenere alcun tipo di registro, che invece è previsto per chi produce rifiuti da lavorazioni artigianali, industriali e di gestione di rifiuti anche se ha meno di 10 dipendenti.
Per cortesia, rileggi la norma con attenzione, e scoprirai che è così (ma forse ho letto male quello che hai scritto).

Sull'iscrizione al SISTRI hai comunque ragione.
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Messaggio  raimondo Mer Mag 05, 2010 3:14 pm

valterb ha scritto:
raimondo ha scritto:il decreto del 17/12/2009 all'art 6 comma 1 mi sembra decisamente molto chiaro, poi il concetto attivita' lavorazione non c'entra niente il decreto legislativo3 aprile 2006 n 152 all'articolo 190 comma 1 lettera c dice " per i commercianti" , quindi tutti quelli che non sono inquadrati come ente o impresa (tipo dentisti parrucchieri medici estetiste) che producono anche rifiuti pericolosi non si devono iscriversi al sistri se non su base volontaria ma sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, cosi' come coloro che non producono rifiuti pericolosi e non superano i 10 dipendenti (tipio pub ristoranti ) non sono obbligati a iscriversi al sistri se non su base volontaria, ma anche loro sono tenuti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico come recita la parte finale del dl 17/12/2009 art 6 comma 1
Raimondo, scusa, ma cosa stai dicendo?
I commercianti dell'articolo 190 comma 1 lettera c) sono i commercianti di rifiuti, non i "bottegai" (che esistono parallelamente agli intermediari: sono i non detentori di rifiuti che compilano il registro di carico e scarico di rifiuti modello B).
Cosa c'entra poi quello che io ho scritto con coloro che non sono né impresa né ente? Un commerciante di qualunque tipo non è forse un'impresa (magari individuale)?
Infine chi produce (in una impresa o in un ente) rifiuti non pericolosi da attività commerciali NON deve tenere alcun tipo di registro, che invece è previsto per chi produce rifiuti da lavorazioni artigianali, industriali e di gestione di rifiuti anche se ha meno di 10 dipendenti.
Per cortesia, rileggi la norma con attenzione, e scoprirai che è così (ma forse ho letto male quello che hai scritto).

Sull'iscrizione al SISTRI hai comunque ragione.
hai ragione per quanto riguarda " i commercianti" . allora partiamo in linea generale dal pressuposto come dice l'art 184 della 152 che i rifuti si dividono in rifiuti urbani e rifiuti speciali quello che che interessa a noi sono i rifiuti speciali che a sua volta sono divisi in rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, facciamo un'esempio l'oio domestico e l'olio dei ristoranti e lo stesso ma uno e' domestico l'altro e' speciale non pericoloso, il domestico viaggia su binari diversi rispetto alla normativa dei rifiuti quello dei ristoranti viaggia sulla normativa della legge 152 che da una parte non essendo pericoloso non deve fare il mud (naturalmente se non supera i 10 dipendenti) ma dall'altra deve avere un formulario di scarico e tenere un registro di carico e scarico infatti i rifiuti speciali sono come recita il decreto 152 art 184 comma 3 lettera c) rifiuti da lavoraZIONE INDUSTRIALE, d) rifiuti da lavorazione artigianale,e) rifiuti da attivita' commerciale,(che non c'entra niente con i "commercianti") e) rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento. quindi chiunque produce rifiuti speciali come cice l'art 190comma 1 della 152 deve tenere un registro c/s poi se superi i 10 dipendenti o i rifiuti speciali sono pericolosi a prescindere dalla quantita' devi anche fare il mud
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Messaggio  valterb Gio Mag 06, 2010 9:03 am

Raimondo, la distinzione tra "olio fritto domestico" ed "olio fritto speciale" va bene, ma l'olio fritto speciale deve essere distinta. Infatti quel tipo di rifiuto può essere fatto da due distinte tipologie di attività: quelle commerciali (come i ristoranti) e quelle artigianali (come le gastronomie/friggitorie). Ristorante e gastronomie (poi non so come si chiamino queste ultime nella tua zona, per esempio dove sono io spesso si chiamano rosticcerie...) sono due attività distinte dal punto di vista dell'iscrizione in Camera di Commercio e presentazione documentazione ai SUAP dei Comuni: i ristoranti sono soggetti alla legge sul commercio (che prevede per poter aprire un'attività un requisito professionale acquisibile tramite corso di formazione corrispondente al vecchio corso REC), le gastronomie sono soggette alla legge sulle attività artigianali (non devono avere il requisito professionale richiesto per le attività commerciali, a meno che non svolgano anche attività di commercio (la cosa si farebbe lunga e taglio corto)).

Il giustamente da te citato articolo 190 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dice esattamente così (nella versione in vigore):
Codice:
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. [b]I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)[/b], hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. [ecc.]
Quindi il registro c/s hanno l'obbligo di tenerlo gli stessi obbligati al MUD (art. 189 comma 3) ed in più i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, indipendentemente dal numero di dipendenti che hanno, di cui alla
  • lettera c), cioè chi produce rifiuti da lavorazione industriale,
  • lettera d), cioè chi produce rifiuti da lavorazioni artigianali e
  • lettera g), cioè i coloro che hanno a che fare con i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Coloro che producono rifiuti da attività commerciali, come i ristoranti, producono rifiuti speciali di cui alla lettera e) dell'articolo 184, comma 3, quindi non sono tra i soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti.

È comunque anche vero che possono esistere attività commerciali che producono rifiuti da lavorazioni artigianali.
Sai, ne sono certo, che per LAVORAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente COMMERCIALE o di SERVIZIO, purchè tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.
La frittura delle patatine non è identificabile in modo autonomo dal resto dell'attività commerciale ed è finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale del ristorante.
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Messaggio  raimondo Gio Mag 06, 2010 4:13 pm

valterb ha scritto:Raimondo, la distinzione tra "olio fritto domestico" ed "olio fritto speciale" va bene, ma l'olio fritto speciale deve essere distinta. Infatti quel tipo di rifiuto può essere fatto da due distinte tipologie di attività: quelle commerciali (come i ristoranti) e quelle artigianali (come le gastronomie/friggitorie). Ristorante e gastronomie (poi non so come si chiamino queste ultime nella tua zona, per esempio dove sono io spesso si chiamano rosticcerie...) sono due attività distinte dal punto di vista dell'iscrizione in Camera di Commercio e presentazione documentazione ai SUAP dei Comuni: i ristoranti sono soggetti alla legge sul commercio (che prevede per poter aprire un'attività un requisito professionale acquisibile tramite corso di formazione corrispondente al vecchio corso REC), le gastronomie sono soggette alla legge sulle attività artigianali (non devono avere il requisito professionale richiesto per le attività commerciali, a meno che non svolgano anche attività di commercio (la cosa si farebbe lunga e taglio corto)).

Il giustamente da te citato articolo 190 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dice esattamente così (nella versione in vigore):
Codice:
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. [b]I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)[/b], hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. [ecc.]
Quindi il registro c/s hanno l'obbligo di tenerlo gli stessi obbligati al MUD (art. 189 comma 3) ed in più i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, indipendentemente dal numero di dipendenti che hanno, di cui alla
  • lettera c), cioè chi produce rifiuti da lavorazione industriale,
  • lettera d), cioè chi produce rifiuti da lavorazioni artigianali e
  • lettera g), cioè i coloro che hanno a che fare con i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Coloro che producono rifiuti da attività commerciali, come i ristoranti, producono rifiuti speciali di cui alla lettera e) dell'articolo 184, comma 3, quindi non sono tra i soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti.

È comunque anche vero che possono esistere attività commerciali che producono rifiuti da lavorazioni artigianali.
Sai, ne sono certo, che per LAVORAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente COMMERCIALE o di SERVIZIO, purchè tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.
La frittura delle patatine non è identificabile in modo autonomo dal resto dell'attività commerciale ed è finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale del ristorante.
allora, innazni tutto ti sei dimenticato della lettera "e" dove dice attivita' commerciale, poi li' il decreto fa un raginamento ti sta dicendo che quelli che fanno il mud devono anche tenere un registro di c/s, perche' non e' automatico da una parte ti dico che devi fare il mud e poi ti dico che devi anche tenere un registro. nella parte dove dico chi deve fare il mud indico solo quelli che producono rifiuti pericolosi ecc... poi quando parlo della tenuta dei registri aggiungo altri soggetti che sono quelli chiamamoli della lettera c d "e" g, quindi chi era obbligato a fare il mud si iscrive al sistri tutti gli altri mantengono l'obbligo dello smaltimento e della tenuta dei registri,
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Messaggio  lino70 Gio Mag 06, 2010 4:15 pm

ma è possibile che l ' olio di frittura dei pub sia assimilato agli urbani?
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Messaggio  raimondo Gio Mag 06, 2010 4:17 pm

raimondo ha scritto:
valterb ha scritto:Raimondo, la distinzione tra "olio fritto domestico" ed "olio fritto speciale" va bene, ma l'olio fritto speciale deve essere distinta. Infatti quel tipo di rifiuto può essere fatto da due distinte tipologie di attività: quelle commerciali (come i ristoranti) e quelle artigianali (come le gastronomie/friggitorie). Ristorante e gastronomie (poi non so come si chiamino queste ultime nella tua zona, per esempio dove sono io spesso si chiamano rosticcerie...) sono due attività distinte dal punto di vista dell'iscrizione in Camera di Commercio e presentazione documentazione ai SUAP dei Comuni: i ristoranti sono soggetti alla legge sul commercio (che prevede per poter aprire un'attività un requisito professionale acquisibile tramite corso di formazione corrispondente al vecchio corso REC), le gastronomie sono soggette alla legge sulle attività artigianali (non devono avere il requisito professionale richiesto per le attività commerciali, a meno che non svolgano anche attività di commercio (la cosa si farebbe lunga e taglio corto)).

Il giustamente da te citato articolo 190 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dice esattamente così (nella versione in vigore):
Codice:
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. [b]I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)[/b], hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. [ecc.]
Quindi il registro c/s hanno l'obbligo di tenerlo gli stessi obbligati al MUD (art. 189 comma 3) ed in più i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, indipendentemente dal numero di dipendenti che hanno, di cui alla
  • lettera c), cioè chi produce rifiuti da lavorazione industriale,
  • lettera d), cioè chi produce rifiuti da lavorazioni artigianali e
  • lettera g), cioè i coloro che hanno a che fare con i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Coloro che producono rifiuti da attività commerciali, come i ristoranti, producono rifiuti speciali di cui alla lettera e) dell'articolo 184, comma 3, quindi non sono tra i soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti.

È comunque anche vero che possono esistere attività commerciali che producono rifiuti da lavorazioni artigianali.
Sai, ne sono certo, che per LAVORAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente COMMERCIALE o di SERVIZIO, purchè tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.
La frittura delle patatine non è identificabile in modo autonomo dal resto dell'attività commerciale ed è finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale del ristorante.
allora, innazni tutto ti sei dimenticato della lettera "e" dove dice attivita' commerciale, poi li' il decreto fa un raginamento ti sta dicendo che quelli che fanno il mud devono anche tenere un registro di c/s, perche' non e' automatico da una parte ti dico che devi fare il mud e poi ti dico che devi anche tenere un registro. nella parte dove dico chi deve fare il mud indico solo quelli che producono rifiuti pericolosi ecc... poi quando parlo della tenuta dei registri aggiungo altri soggetti che sono quelli chiamamoli della lettera c d "e" g, quindi chi era obbligato a fare il mud si iscrive al sistri tutti gli altri mantengono l'obbligo dello smaltimento e della tenuta dei registri,
scusa mi e' venuto un dubbio forse hai ragione perche' la lettera e sta per congiunzione mi sono confuso ok torna tutto
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Messaggio  valterb Gio Mag 06, 2010 7:27 pm

raimondo ha scritto:allora, innazni tutto ti sei dimenticato della lettera "e" dove dice attivita' commerciale, poi li' il decreto fa un raginamento ti sta dicendo che quelli che fanno il mud devono anche tenere un registro di c/s, perche' non e' automatico da una parte ti dico che devi fare il mud e poi ti dico che devi anche tenere un registro. nella parte dove dico chi deve fare il mud indico solo quelli che producono rifiuti pericolosi ecc... poi quando parlo della tenuta dei registri aggiungo altri soggetti che sono quelli chiamamoli della lettera c d "e" g, quindi chi era obbligato a fare il mud si iscrive al sistri tutti gli altri mantengono l'obbligo dello smaltimento e della tenuta dei registri,
Mi dispiace ma stai sbagliando!
Più che mettere esattamente la lettera della norma non so cosa fare, ma provo in un altro modo.
C'è un elenco che dice lettere c) virgola d) e (congiunzione) g).
La "e" è una congiunzione e non una delle lettere del comma 3; tra l'altro altrimenti avrebbe scritto e), cioè "e parentesi chiusa". Invece quella e è, ripeto, una congiunzione.

Da quanto è che ti occupi di rifiuti? Forse non hai "vissuto" l'evoluzione di quell'articolo di legge. Quell'articolo era presente anche nel Decreto Legislativo 22/1997 (il cosiddetto Decreto Ronchi, dl nome del Ministro dell'Ambiente, un verde, all'epoca).
Nella formulazione del D.Lgs. 22/97 il registro di c/s lo facevano solo quelli che erano obbligati al MUD.
Poi con il D.Lgs. 152/2006 il registro non lo fanno più solo i soggetti MUD ma anche altri: i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) da zero a 10 dipendenti (che il MUD non lo fanno, mentre i produttori di quei rifiuti con più di 10 dipendenti il MUD lo devono fare).
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Messaggio  valterb Gio Mag 06, 2010 7:56 pm

Oooppps. Non avevo visto che avevi già risposto. Smile
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Messaggio  Blumoro79 Mar Set 20, 2011 6:36 pm

Salve a tutti, riprendo l'argomento. Volevo sapere se una rosticceria deve oppure no tenere i registri c/s. A mio avviso, essendo un'attività commerciale e non artigiale, direi di NO. Ma da quanto letto in questo post, il dubbio rimane n quanto l'olio di frittura potrebbe derivare da un ramo dell'attività commerciale che potrebbe essere considerata un'attività artigianale. Per questo mi sono sorti dubbi.
Potreste darmi un consiglio?
Grazie tante
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Messaggio  Bottins Mer Set 21, 2011 2:36 pm

Risposta da un non esperto.
Ho avuto un caso di una società di commercio di lenti per occhiali con anche diversi negozi di vendita diretta. All'interno hanno però anche un piccolo laboratorio dove tagliano e modellano lenti. Di conseguenza smaltiscono i residui di questi tagli. Quindi l'attività della società è commerciale ma questa lavorazione potrebbe essere considerata artigianale. Dubbio: avendo più di 10 dipendenti quindi MUD sì o no? Sulla visura camerale non c'è traccia della lavorazione di taglio lenti. Sentita la CCIAA di Milano mi hanno detto di non fare il MUD in quanto l'attività "artigianale" è talmente secondaria da non essere presa in considerazione. Quindi ad oggi: attività commerciale + rifiuto non pericoloso = niente MUD e niente SISTRI.

Di conseguenza, a mio avviso, il PUB ha attività prevalentemente commerciale anche se frigge le patatite. Quindi niente registro, MUD o SISTRI. A meno che in cucina non abbia qualche altra attività di trasformazione di cibi all'infuori della preparazione di semplici panini. Ovviamente sempre in presenza solamente di rifiuti non pericolosi.
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Messaggio  Blumoro79 Mer Set 21, 2011 3:56 pm

Grazie per la tua risposta Aposao.
Si tratterebbe in realtà di un take-away. Dove capita che friggono anche patatine, ma la vendita principale è rivolta a pizza e panini....
Anche io ho la tua stessa opinione, ma i dubbi su chi controlla permangono, e sembra che siano i dubbi di altri del forum. Sarei portato, per essere tranquillo, a fargli tenere il registro, solo che per principio non lo trovo giusto e si andrebbe ad aggiungere un costo in più all'attività. In questo periodo non è roba da poco.
Grazie ancora.
Sono graditi anche altri pareri
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Messaggio  torakiki72 Ven Ott 28, 2011 8:36 am

Ragazzi scusate!!!!
Ma il registro per le attività soggette a tenuta, Và vidimato in camera di commercio??!!!
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Messaggio  Admin Ven Ott 28, 2011 8:49 am

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Messaggio  cirillo Ven Ott 28, 2011 8:56 am

torakiki72 ha scritto:Ragazzi scusate!!!!
Ma il registro per le attività soggette a tenuta, Và vidimato in camera di commercio??!!!
look around

Nel momento in cui è stabilito che sei soggetto alla tenuta del registro e, conseguentemente, te ne doti, lo puoi utilizzare SOLO previa vidimazione presso la Camera di Commercio.
La vidimazione è onerosa, vanno infatti versati i diritti di segreteria pari a € 25,00.
Informati se con bollettino di CCP e consegna dell'attestazione del versamento (no ricevuta) oppure se, come avviene per la CCIAA di Venezia il versamento può essere fatto direttamente allo sportello.
La richiesta di vidimazione và presentata su apposito modello "L2" che si può ritirare in CCIAA o scaricare dalla rete.
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Messaggio  torakiki72 Ven Ott 28, 2011 9:18 am

clapclap clapclap clapclap

Ricordavo fosse cosi..ma dato che devo fare mille cose ed entro le 10 devo andare a vidimare gli altri e mille cose da fare in ufficio ho chiesto ad amici!!!!!
Grazieeeeeeeeeeee!!!!!! :love&peace:
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Messaggio  K77 Mar Nov 29, 2011 4:31 pm

Ciao a tutti, riprendo un attimo l'argomento di mio interesse per porvi domande a cui vi prego di darmi risposte argomentate e concrete (vi prego!) ... tornando alla friggitoria o ristorante o pub ecc. che produce un rifiuto (olio esausto) che deve essere smaltito attraverso soggetto regolarmente iscritto al CONOE ... questa attività commerciale può "vendere" il rifiuto "olio vegetale esausto" al conferitore di turno regolarmente abilitato o no? Come giustifica questa attività di vendita che esula dalla vera e propria attività commerciale che svolge? (che scrive in fattura? vendita rifiuto olio vegetale esausto ecc. ecc.??????? Neutral ) Si infrange qualche legge?
Il decreto del ministero dell'ambiente n° 406/98 all'articolo 8 comma 1 lettera g dice:
Articolo 8
Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti attività di gestione dei rifiuti:
a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
d) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
e) Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
f) Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di
smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
g) Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;
i) Categoria 9: bonifica di siti;
l) Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

In questo caso sto effettuando commercio di rifiuti???!!!!!!! L'attività commerciale di cui sopra, deve essere iscritta all'albo?? confused
VI PREGO ILLUMINATEMI!!!!!!!!

Grazie!
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Messaggio  annariri Mar Nov 29, 2011 5:03 pm

Chi mi può aiutare a rispondere a questo quesito fattomi da un mio cliente, al quale io non so rispondere perchè non mi sono mai occupata della questione? Dunque il mio cliente è un autotrasportatore c/terzi iscritto alla cat. 4. Ha un mezzo sul quale è posta una cisterna in cui raccoglie e trasporta agli impianti l'olio di frittura proveniente dagli alberghi e dai ristoranti. Siamo a Rimini e capirete che, specie d'estate, questa è un'attività che gira al massimo. D'inverno ovviamente è meno redditizia, per cui il mio cliente si è guardato in giro per incrementare la sua attività e sta vagliando una proposta che non sa se può accettare. In pratica un gruppo di amministratori di immobili gli avrebbe proposto di raccogliere l'olio raccolto dai vari condomini. In sostanza i residenti gettano l'olio delle loro fritture nei wc e questo non fa bene agli scarichi (il comune non fa raccolta differenziata) per cui vorrebbero che il mio cliente fornisca loro delle piccole cisternette in plastica da tenere in uno spazio comune appartenente al condominio. Lo chiamerebbero quando sono piene per ritirale e portarle allo smaltimento. Lui può farlo? Deve avere qualche autorizzazione particolare? Ha dei limiti di capacità delle cisternette di raccolta? Altro? Grazie mille..




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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Nov 29, 2011 5:22 pm

K77 ha scritto:Ciao a tutti, riprendo un attimo l'argomento di mio interesse per porvi domande a cui vi prego di darmi risposte argomentate e concrete (vi prego!) ... tornando alla friggitoria o ristorante o pub ecc. che produce un rifiuto (olio esausto) che deve essere smaltito attraverso soggetto regolarmente iscritto al CONOE ... questa attività commerciale può "vendere" il rifiuto "olio vegetale esausto" al conferitore di turno regolarmente abilitato o no? Come giustifica questa attività di vendita che esula dalla vera e propria attività commerciale che svolge? (che scrive in fattura? vendita rifiuto olio vegetale esausto ecc. ecc.??????? Neutral ) Si infrange qualche legge?
Il decreto del ministero dell'ambiente n° 406/98 all'articolo 8 comma 1 lettera g dice:
Articolo 8
Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti attività di gestione dei rifiuti:
a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
d) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
e) Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
f) Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di
smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
g) Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;
i) Categoria 9: bonifica di siti;
l) Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

In questo caso sto effettuando commercio di rifiuti???!!!!!!! L'attività commerciale di cui sopra, deve essere iscritta all'albo?? confused
VI PREGO ILLUMINATEMI!!!!!!!!

Grazie!
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se ho ben capito TU SEI la friggitoria o il ristorante, nel qual caso sei il produttore del rifiuto e non puoi essere intermediario;

se tu sei un soggetto che mette in contatto un produttore (es friggitoria) ed un recuperatore e fatturi il servizio sei intermediario e nel qual caso devi essere iscritto alla cat 8;
se tu sei trasportatore o altro soggetto diverso da produttore smaltitore/recuperatore, che aquisisce la detenzione del rifiuto, non sei intermediario senza detenzione e quindi non soggetto a cat 8, ma alle iscrizioni/autorizzazioni del caso
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Messaggio  K77 Mar Nov 29, 2011 5:31 pm

se ho ben capito TU SEI la friggitoria o il ristorante, nel qual caso sei il produttore del rifiuto e non puoi essere intermediario;

Ok CROCIDOLITE, io non sono la friggitoria e nemmeno l'intermediario sto solo cercando di capirci qualcosa ... dal tuo post capisco però che l'attività commerciale produce il rifiuto e non può venderlo dato che non è intermediario ... giusto??
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Nov 29, 2011 5:38 pm

K77 ha scritto:
se ho ben capito TU SEI la friggitoria o il ristorante, nel qual caso sei il produttore del rifiuto e non puoi essere intermediario;

Ok CROCIDOLITE, io non sono la friggitoria e nemmeno l'intermediario sto solo cercando di capirci qualcosa ... dal tuo post capisco però che l'attività commerciale produce il rifiuto e non può venderlo dato che non è intermediario ... giusto??

no, alcuni rifiuti hanno un mercato altri no; nella gestione dei rifiuti, alcuni di essi possono venir pagati (es. metalli, carta, RAEE, ecc) mentre altri devono essere pagati.

Per cui, la parte "ambientale" si svolge seguendo la trafila FORMULARIO-REGISTRO-MUD ( registro e mud se previsti), mentre la parte ecconomica viene gestita dalla fattura, che viene emessa dal produttore, quando per il rifiuto conferito viene pagato, e dallo smaltitore/recuperatore quando per il rifiuto conferito, il produttore deve pagare.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Nov 29, 2011 5:51 pm

annariri ha scritto:Chi mi può aiutare a rispondere a questo quesito fattomi da un mio cliente, al quale io non so rispondere perchè non mi sono mai occupata della questione? Dunque il mio cliente è un autotrasportatore c/terzi iscritto alla cat. 4. Ha un mezzo sul quale è posta una cisterna in cui raccoglie e trasporta agli impianti l'olio di frittura proveniente dagli alberghi e dai ristoranti. Siamo a Rimini e capirete che, specie d'estate, questa è un'attività che gira al massimo. D'inverno ovviamente è meno redditizia, per cui il mio cliente si è guardato in giro per incrementare la sua attività e sta vagliando una proposta che non sa se può accettare. In pratica un gruppo di amministratori di immobili gli avrebbe proposto di raccogliere l'olio raccolto dai vari condomini. In sostanza i residenti gettano l'olio delle loro fritture nei wc e questo non fa bene agli scarichi (il comune non fa raccolta differenziata) per cui vorrebbero che il mio cliente fornisca loro delle piccole cisternette in plastica da tenere in uno spazio comune appartenente al condominio. Lo chiamerebbero quando sono piene per ritirale e portarle allo smaltimento. Lui può farlo? Deve avere qualche autorizzazione particolare? Ha dei limiti di capacità delle cisternette di raccolta? Altro? Grazie mille..


La questione non è così facile:

se la raccolta dell'olio avviene direttamente dai privati cittadini, il trasportatore deve essere iscritto all' Albo in cat. 1, raccolta e trasporto rifiuti urbani, e deve essere effettuata una raccolta porta a porta, in quanto, al momento che più cittadini buttano l'olio fritto in un unico contenitore, si ha un deposito temporaneo di rifiuti il cui produttore non è certo.

Se il "condominio" si prende l'onere di mettere un contenitore in cui tutti i condomini versano l'olio fritto esausto, il condominio diventa titolare di stoccaggio di rifiuti in conto terzi, e si deve far autorizzare una semplificata in R13.

L'ultimoi problema riguarda il solito furbo che vedendo il serbatoio dell'olio, potrebbe per dolo o per imperizia gettare nel contenitore rifiuti estranei, inficiando la possibilità di recupero di tutta la massa presente nel contenitore.
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Messaggio  annariri Mar Nov 29, 2011 6:28 pm

CROCIDOLITE ha scritto:
annariri ha scritto:Chi mi può aiutare a rispondere a questo quesito fattomi da un mio cliente, al quale io non so rispondere perchè non mi sono mai occupata della questione? Dunque il mio cliente è un autotrasportatore c/terzi iscritto alla cat. 4. Ha un mezzo sul quale è posta una cisterna in cui raccoglie e trasporta agli impianti l'olio di frittura proveniente dagli alberghi e dai ristoranti. Siamo a Rimini e capirete che, specie d'estate, questa è un'attività che gira al massimo. D'inverno ovviamente è meno redditizia, per cui il mio cliente si è guardato in giro per incrementare la sua attività e sta vagliando una proposta che non sa se può accettare. In pratica un gruppo di amministratori di immobili gli avrebbe proposto di raccogliere l'olio raccolto dai vari condomini. In sostanza i residenti gettano l'olio delle loro fritture nei wc e questo non fa bene agli scarichi (il comune non fa raccolta differenziata) per cui vorrebbero che il mio cliente fornisca loro delle piccole cisternette in plastica da tenere in uno spazio comune appartenente al condominio. Lo chiamerebbero quando sono piene per ritirale e portarle allo smaltimento. Lui può farlo? Deve avere qualche autorizzazione particolare? Ha dei limiti di capacità delle cisternette di raccolta? Altro? Grazie mille..


La questione non è così facile:

se la raccolta dell'olio avviene direttamente dai privati cittadini, il trasportatore deve essere iscritto all' Albo in cat. 1, raccolta e trasporto rifiuti urbani, e deve essere effettuata una raccolta porta a porta, in quanto, al momento che più cittadini buttano l'olio fritto in un unico contenitore, si ha un deposito temporaneo di rifiuti il cui produttore non è certo.

Se il "condominio" si prende l'onere di mettere un contenitore in cui tutti i condomini versano l'olio fritto esausto, il condominio diventa titolare di stoccaggio di rifiuti in conto terzi, e si deve far autorizzare una semplificata in R13.

L'ultimoi problema riguarda il solito furbo che vedendo il serbatoio dell'olio, potrebbe per dolo o per imperizia gettare nel contenitore rifiuti estranei, inficiando la possibilità di recupero di tutta la massa presente nel contenitore.
Grazie per la risposta. Appena l'ho letta ho telefonato al mio cliente che dice di aver saputo non so da chi, che lui può mettere ad esempio una cisterna raccogli olio presso il condominio, poi eseguire il trasporto con codice Cer 200125 senza alcuna autorizzazione ed in categoria 4, purchè la cisterna non superi i 5 q.li.
A mio parere il tuo ragionamento è più logico, mi pare effettivamente che si rientri in cat. 1 e che si possa parlare di stoccaggio (da parte del condominio)
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Messaggio  annariri Mer Nov 30, 2011 10:55 am

@crocidolite

Ieri ho passato la serata a curiosare su internet per cercare di capire qualcosa di più ma sinceramente mi sono incasinata mentalmente ancora più di prima.

Riassumo quello che ho trovato e dedotto e chiedo eventualmente di rettificare:

- gli olii e grassi alimentari esausti provenienti da ristoranti, mense ecc, sono considerati rifiuti spec. non pericolosi da destinarsi al recupero (quindi cat.4)

- art. 233 Dlgs 152/2006 prevede che tutti i soggetti filiera (quindi produttore, trasportatore, ecc) devono iscriversi a consorzi per assicurare corretta gestione (quindi il mio cliente si deve iscrivere al Conoe)

- le aziende artigiane (es. ristoranti) e industriali (es. fabbrica di patatine fritte) devono tenere obbligatoriamente registro carico/scarico, dimostrare di stoccare adeguatamente gli olii e di consegnarli periodicamente (almeno una volta l'anno) a soggetti autorizzati al trasporto e collegati ad uno dei consorzi esistenti

- le aziende commerciali o di servizio (potrebbe essere il mio amministratore di condominio) non hanno obbligo di Registro c/s e per il resto come sopra

Quindi: il mio autotrasportatore opera in 4 e si iscrive al Conoe. L'amministratore del condominio deve fare domanda semplificata alla Provincia per stoccaggio da destinarsi a R13 oppure dato che i contenitori per la raccolta gli sono forniti dal mio cliente è questi che deve farla? Grazie tante per la pazienza....
annariri
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Nov 30, 2011 1:01 pm

annariri ha scritto:@crocidolite

Ieri ho passato la serata a curiosare su internet per cercare di capire qualcosa di più ma sinceramente mi sono incasinata mentalmente ancora più di prima.

Riassumo quello che ho trovato e dedotto e chiedo eventualmente di rettificare:

- gli olii e grassi alimentari esausti provenienti da ristoranti, mense ecc, sono considerati rifiuti spec. non pericolosi da destinarsi al recupero (quindi cat.4)

- art. 233 Dlgs 152/2006 prevede che tutti i soggetti filiera (quindi produttore, trasportatore, ecc) devono iscriversi a consorzi per assicurare corretta gestione (quindi il mio cliente si deve iscrivere al Conoe)

- le aziende artigiane (es. ristoranti) e industriali (es. fabbrica di patatine fritte) devono tenere obbligatoriamente registro carico/scarico, dimostrare di stoccare adeguatamente gli olii e di consegnarli periodicamente (almeno una volta l'anno) a soggetti autorizzati al trasporto e collegati ad uno dei consorzi esistenti

- le aziende commerciali o di servizio (potrebbe essere il mio amministratore di condominio) non hanno obbligo di Registro c/s e per il resto come sopra

Quindi: il mio autotrasportatore opera in 4 e si iscrive al Conoe. L'amministratore del condominio deve fare domanda semplificata alla Provincia per stoccaggio da destinarsi a R13 oppure dato che i contenitori per la raccolta gli sono forniti dal mio cliente è questi che deve farla? Grazie tante per la pazienza....

direi che sostanzialmente hai centrato l'obbiettivo.
per quanto riguarda da chi è fornito il "contenitore" , la cosa è irrilevante in quanto la comunicazione/autorizzazione in R13 la fa chi detiene il rifiuto dentro il contenitore, e non chi lo fornisce
CROCIDOLITE
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