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Separazione in loco del materiale di scavo
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Terre e rocce da scavo
Pagina 1 di 1
Separazione in loco del materiale di scavo
Buonasera a tutti,
se possibile avrei bisogno di una Vs. preziosa consulenza.
L'impresa per cui lavoro opera nel settore energia elettrica, effettuiamo manutenzione della rete MT-BT. Tra le attività più frequenti spicca lo scavo per canalizzazioni su strade asfaltate (durata media cantiere 1-2 gg)
Utilizziamo, in relazione alla tipologia di terreno e ad altri fattori, due metodi:
1. martello demolitore ed escavatore
2. disco tagliaroccia (Vermeer)
- Il primo processo produttivo è costituito da n.2 operazioni che ci consentono di ottenere n.2 rifiuti tra loro separati: asfalto (martello demolitore) e materiale di risulta (escavatore), che il Committente pretende sia consegnato come 170504 (e già questo non mi sembra tanto corretto)
- Il secondo processo produce invece un unico rifiuto, poiché sminuzza e mescola contemporaneamente asfalto e materiale di risulta, che secondo noi dovrebbe essere avviato al recupero con CER 170904.
Il Committente ci chiede invece di separare in cantiere (manualmente!) i pezzi (anzi frammenti) di asfalto dal resto del materiale di risulta.
DOMANDA:
Fermo restando che il materiale di risulta dovrebbe essere considerato in entrambi i casi come 170904, vorrei sapere se la normativa, nel caso in cui il processo produttivo utilizzato non mescoli dei rifiuti bensì produca un unico rifiuto identificabile con il suo codice CER, vieti la separazione in loco dei materiali che lo compongono, trasformandolo e creando un ulteriore rifiuto.
Augurandomi che la risposta sia positiva e che non abbia scritto molte castronerie, Vi ringrazio in anticipo
se possibile avrei bisogno di una Vs. preziosa consulenza.
L'impresa per cui lavoro opera nel settore energia elettrica, effettuiamo manutenzione della rete MT-BT. Tra le attività più frequenti spicca lo scavo per canalizzazioni su strade asfaltate (durata media cantiere 1-2 gg)
Utilizziamo, in relazione alla tipologia di terreno e ad altri fattori, due metodi:
1. martello demolitore ed escavatore
2. disco tagliaroccia (Vermeer)
- Il primo processo produttivo è costituito da n.2 operazioni che ci consentono di ottenere n.2 rifiuti tra loro separati: asfalto (martello demolitore) e materiale di risulta (escavatore), che il Committente pretende sia consegnato come 170504 (e già questo non mi sembra tanto corretto)
- Il secondo processo produce invece un unico rifiuto, poiché sminuzza e mescola contemporaneamente asfalto e materiale di risulta, che secondo noi dovrebbe essere avviato al recupero con CER 170904.
Il Committente ci chiede invece di separare in cantiere (manualmente!) i pezzi (anzi frammenti) di asfalto dal resto del materiale di risulta.
DOMANDA:
Fermo restando che il materiale di risulta dovrebbe essere considerato in entrambi i casi come 170904, vorrei sapere se la normativa, nel caso in cui il processo produttivo utilizzato non mescoli dei rifiuti bensì produca un unico rifiuto identificabile con il suo codice CER, vieti la separazione in loco dei materiali che lo compongono, trasformandolo e creando un ulteriore rifiuto.
Augurandomi che la risposta sia positiva e che non abbia scritto molte castronerie, Vi ringrazio in anticipo
faber83- Membro della community
- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
Premessa 1:
170504 - terre e rocce
170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione
170302 - miscele bituminose
Premessa 2:
la "scelta dei codici" è responsabilità del produttore
Premessa 3:
le consulenze si pagano, perciò mi limito a fornire la mia opinione
Opinione:
1) con il primo metodo produci delle miscele bituminose e un rifiuto che potrebbe essere terre e rocce o rifiuti misti, a seconda di cosa trovi sotto l'asfalto
2) con il secondo metodo direi che il 170904 è un codice adeguato
3) la cernita rientra tra le attività di gestione dei rifiuti (art. 183 lettere n ed o)
Pensiero personale:
Del settore elettrico non ho esperienza diretta, ma seguo aziende nel settore gas dove il committente pretende di dettare legge scavalcando (e a volte non conoscendo) la legge. Auguri.
170504 - terre e rocce
170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione
170302 - miscele bituminose
Premessa 2:
la "scelta dei codici" è responsabilità del produttore
Premessa 3:
le consulenze si pagano, perciò mi limito a fornire la mia opinione
Opinione:
1) con il primo metodo produci delle miscele bituminose e un rifiuto che potrebbe essere terre e rocce o rifiuti misti, a seconda di cosa trovi sotto l'asfalto
2) con il secondo metodo direi che il 170904 è un codice adeguato
3) la cernita rientra tra le attività di gestione dei rifiuti (art. 183 lettere n ed o)
Pensiero personale:
Del settore elettrico non ho esperienza diretta, ma seguo aziende nel settore gas dove il committente pretende di dettare legge scavalcando (e a volte non conoscendo) la legge. Auguri.
lucamarangon- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.09.13
Località : Salzano (VE)
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
lucamarangon ha scritto:Premessa 1:
3) la cernita rientra tra le attività di gestione dei rifiuti (art. 183 lettere n ed o)
Sulla "cernità" fatta come descritto e considerata "gestione di rifiuti" da autorizzare, io ho dubbi...
Provo a fare un'analogia, ad esempio con un imballaggio misto.
Prendiamo un magazziniere che col suo bel muletto va a prendere una materia prima in magazzino, ancora imballata su pallet, più film plastico, cartone e reggette metalliche. "Spallettizzando" si genera un mucchio misto iniziale di rifiuti che potrei benissimo lasciare così e classificarlo come "imballaggi misti 150106 e smaltirlo pagando un tot a tonnellata. Invece, visto che mi costa un tot/3 a tonnellata se non gratis, dopo che il mulettista ha spacchettato il tutto velocemente e alla rinfusa perché deve correre in "produzione", arriva un altro addetto che separerà a mano il mucchio misto e porterà il tutto nell'area rifiuti dell'azienda dove ho un compattatore per la carta, uno per la plastica ed uno per il metallo, tutti identificati come "imballaggi" categoria 15. I pallets ovviamente sono "a rendere".
Stando a quanto scritto sopra da Luca, questa è una sorta di cernita intesa come gestione di rifiuto. Il caso è identico... A mano separo pezzi di bitume e terra, a mano separo metallo plastica e cartone da un imballaggio...
Aspetto il parere di chi ne sa più di me... Io ho ragionato esclusivamente "di pancia" e "secondo logica"
Se separare a mano un pezzo di asfalto dopo uno scavo comporta un illecito e quindi la richiesta di autorizzazione alla gestione di rifiuti, beh cari miei...qua in Italia possiamo pure chiudere tutto, pregare, raccontare poesie e portare a fare un giro in barca chi ci colonizzerà per primo ( e magari gli facciamo anche du spaghi allo scoglio...)... La gestione (logica) dell'ambiente non è materia per noi.
James- Utente Attivo
- Messaggi : 137
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : Piemonte
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
art. 183, c.1, def. bb) p.to 3
il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
Se la cernita avviene (come dovrebbe avvenire ai sensi di legge) PRIMA del deposito temporaneo, proprio ai fini della separazione in categorie omogenee e alla corretta individuazione del destino finale di ognuna di esse, non si configura alcuna attività di gestione rifiuti, visto che questi non sono ancora stati prodotti (amministrativamente).
E' chiaro però che va posta attenzione certosina alle procedure di gestione operativa del cantiere.
Mi spiego: se io creo un deposito temporaneo di un materiale "misto" ed ex post lo vaglio prima di caricarlo sul camion, allora sto effettuando una operazione non a norma.
il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
Se la cernita avviene (come dovrebbe avvenire ai sensi di legge) PRIMA del deposito temporaneo, proprio ai fini della separazione in categorie omogenee e alla corretta individuazione del destino finale di ognuna di esse, non si configura alcuna attività di gestione rifiuti, visto che questi non sono ancora stati prodotti (amministrativamente).
E' chiaro però che va posta attenzione certosina alle procedure di gestione operativa del cantiere.
Mi spiego: se io creo un deposito temporaneo di un materiale "misto" ed ex post lo vaglio prima di caricarlo sul camion, allora sto effettuando una operazione non a norma.
matteorossi- Utente Attivo
- Messaggi : 346
Data d'iscrizione : 28.08.15
Età : 49
Località : Roma
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
Io non mi complicherei tanto la vita; mai sentito parlare di "demolizione selettiva"?
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
Pure io... però evidentemente non sempre si riesce a fare (e al posto del trancher molti usano una fresa da escavatore per l'asfalto e la terna / escavatore per lo scavo, per i piccoli lavori).cirillo ha scritto:Io non mi complicherei tanto la vita; mai sentito parlare di "demolizione selettiva"?
In merito all'analogia degli imballaggi, per farla bene, il magazziniere dovrebbe frullare l'imballaggio misto e poi uno si mette a dividere a mano i pezzettini.
Stasera se ho tempo approfondisco (da domani sono in ferie quindi, forse, non avrò il tempo di scrivere nulla di più lungo di due righe).
lucamarangon- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.09.13
Località : Salzano (VE)
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
Grazie mille per le delucidazioni!
faber83- Membro della community
- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: Separazione in loco del materiale di scavo
lucamarangon ha scritto:
In merito all'analogia degli imballaggi, per farla bene, il magazziniere dovrebbe frullare l'imballaggio misto e poi uno si mette a dividere a mano i pezzettini.
Ma infatti io come magazziniere ho Edward mani di forbice ...
Cosa credevi?
James- Utente Attivo
- Messaggi : 137
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : Piemonte
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