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La circolare di chiarimento sul Sistri

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La circolare di chiarimento sul Sistri - Pagina 4 Empty La circolare di chiarimento sul Sistri




E circolare fu: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Buona lettura study

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”
Premessa

L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.

1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.

2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.

5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.

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La circolare di chiarimento sul Sistri :: Commenti

fabiodafirenze

Messaggio Lun Ott 07, 2013 12:22 pm  fabiodafirenze

Per come funzionano le 'proprietà' di Word e di conseguenza dei PDF, si può solo supporre che una versione di quel file sia stata contenuta nel pc 'di', però quella versione per quanto ne sappiamo poteva contenere le novelle del Verga, se qualcuno ci ha riscritto la circolare modificando il file non lo sappiamo. Io stesso ho sul mio pc file scritti ormai intermanete da me, ma con nelle prorietà nomi di colleghi che non collaborano più da anni.

Comunque credo che il motivo per cui sia apparsa la circolare a quel modo deriva dal fatto che il ministero abbia voluto obbligare il numero più alto di persone a prepararsi al sistri con la partenza del primo ottobre, per poi, viste le carenze del sistema note a tutti, rilasciare una sorta di semi-proroga all'ultimissimo minuto.
D'altra parte siamo in Italia, se quella circolare fosse uscita 3 settimane fa adesso il sistri invece che in 25 lo userebbero in 5, questo per onestà intellettuale bisogna dirlo.

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vaghestelledellorsa

Messaggio Lun Ott 07, 2013 12:33 pm  vaghestelledellorsa

madele.p ha scritto:Mi dispiace molto dover deludere i segugi di questo forum, ma, nonostante la congiuntura astro-informatica....no, non sono io l'autore della circolare....   Smile 

Maria Adele Prosperoni
Grazie della precisazione @madele, comunque benvenuta nel forum che segui dal lontano 2010.
Sono orgoglioso di annoverarti fra i nostri 100 lettori (come diceva il buon Giacomo da Recanati) Very Happy   ed inoltre ogni Tuo intervento è il benvenuto  .... cheers per esempio se passerà l'emendamento 11.501 (testo corretto)/14 già accolto

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zorba

Messaggio Lun Ott 07, 2013 1:51 pm  zorba

fabiodafirenze ha scritto:Per come funzionano le 'proprietà' di Word e di conseguenza dei PDF, si può solo supporre che una versione di quel file sia stata contenuta nel pc 'di', però quella versione per quanto ne sappiamo poteva contenere le novelle del Verga, se qualcuno ci ha riscritto la circolare modificando il file non lo sappiamo. Io stesso ho sul mio pc file scritti ormai intermanete da me, ma con nelle prorietà nomi di colleghi che non collaborano più da anni.
Tutto vero, per carità.
Però se quel benedetto documento fosse stato pubblicato anche all'ultimo minuto, ma comunque munito di intestazione, protocollo, data e soprattutto FIRMA di un responsabile qualificato del Ministero - come sarebbe stato del tutto logico AND doveroso fare e come avrebbe fatto anche la più scalcagnata delle pubbliche amministrazioni di provincia - nessuno sarebbe stato a soffermarsi sulle proprietà di Word...

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isamonfroni

Messaggio Lun Ott 07, 2013 2:42 pm  isamonfroni

zorba ha scritto:
fabiodafirenze ha scritto:Per come funzionano le 'proprietà' di Word e di conseguenza dei PDF, si può solo supporre che una versione di quel file sia stata contenuta nel pc 'di', però quella versione per quanto ne sappiamo poteva contenere le novelle del Verga, se qualcuno ci ha riscritto la circolare modificando il file non lo sappiamo. Io stesso ho sul mio pc file scritti ormai intermanete da me, ma con nelle prorietà nomi di colleghi che non collaborano più da anni.
Tutto vero, per carità.
Però se quel benedetto documento fosse stato pubblicato anche all'ultimo minuto, ma comunque munito di intestazione, protocollo, data e soprattutto FIRMA di un responsabile qualificato del Ministero - come sarebbe stato del tutto logico AND doveroso fare e come avrebbe fatto anche la più scalcagnata delle pubbliche amministrazioni di provincia - nessuno sarebbe stato a soffermarsi sulle proprietà di Word...
Non solo la più scalcagnata PA ma proprio chiunque pubblichi un documento è tenuto a firmarlo

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vaghestelledellorsa

Messaggio Lun Ott 07, 2013 2:53 pm  vaghestelledellorsa

isamonfroni ha scritto:... proprio chiunque pubblichi un documento è tenuto a firmarlo
quel giusto grado di italum acetum !  (quello del lunedì mattina néhm ?) Razz Razz Razz

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Aurora Brancia

Messaggio Lun Ott 07, 2013 6:02 pm  Aurora Brancia

zorba ha scritto:
madele.p ha scritto:Mi dispiace molto dover deludere i segugi di questo forum, ma, nonostante la congiuntura astro-informatica....no, non sono io l'autore della circolare....   Smile 

Maria Adele Prosperoni
Non credo sia colpa dei "segugi" di questo forum se il nome di una determinata persona appariva tra gli autori di un testo all'interno delle proprietà (peraltro tranquillamente leggibili) di un documento PDF pubblicato su siti governativi, completamente privo di intestazione, protocollo, data e soprattutto firma...

Se c'è stata "superficialità" (?) da parte di qualcuno, forse andrebbe cercata altrove. Wink
Beh, può capitare che ci si metta a formattare/stampare in pdf sul Pc di qualcun altro, io penso, piuttosto quello che ha lasciato me perplessa è stato "anche" il titolo del file "incriminato":
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Tornando allo spirito di segugio (o sbirro inside come dico io) francamente, a me sembra molto poco naturale che ad un PC si assegnino i nomi di 2 persone... E in office 2007 cambiare le proprietà dal word su cui si stampa il PDF è facilissimo. Forse alle interessate può tornare comodo sapere che c'è chi le "mette in piazza", tenuto in debito conto che di solito il primo nome è quello del PC originario + eventualmente l'altro autore editabile, il secondo è quello dell'ultimo revisore, come da simulazione a seguito e in cui mi sono fatta aiutare dal presidente degli USA...
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Concludo dicendo che chi ancora crede nell'anonimato in rete, e assai verosimile che ogni 24 dicembre sera si aspetti Babbo Natale entrare a portare i regalini, magari dalla fumaria della caldaia condominiale...

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vaghestelledellorsa

Messaggio Lun Ott 07, 2013 7:22 pm  vaghestelledellorsa

Aurora Brancia ha scritto:Concludo dicendo che chi ancora crede nell'anonimato in rete, e assai verosimile che ogni 24 dicembre sera si aspetti Babbo Natale entrare a portare i regalini, magari dalla fumaria della caldaia condominiale...
... e se poi BabboNatale si spiattella ti voglio vedere io a trovare qualcuno che te lo smaltisce col CER 200141 ... e senza fare domande geek
(sei la "mia" segugiona preferita, con tutto il rispetto parlando, of course)

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Admin

Messaggio Mer Ott 09, 2013 8:19 pm  Admin

Vi invito a leggere l'interpretazione di Remedia che contiene un paio di spunti interessanti:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

1. L'adesione al SISTRI è prevista per i seguenti soggetti:

•i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (non rientrano pertanto i produttori di rifiuti urbani, ancorchè pericolosi);
•gli altri detentori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale; gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi);
•i nuovi produttori" di rifiuti pericolosi (ovvero soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati per natura o composizione).

......

Ricordiamo che l'obbligo di iscrizione al SISTRI non è mai stato sospeso. E' stato sospeso esclusivamente il pagamento annuale.

......

I Produttori di rifiuti speciali pericolosi, per avere il servizio di raccolta dei loro rifiuti, sia presso le loro sedi sia presso eventuali loro clienti, devono essere iscritti al SISTRI.

......

Per il primo mese successivo alla data di avvio dell'operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare e tenere i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.

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angel

Messaggio Mer Ott 09, 2013 9:29 pm  angel

Admin ha scritto:Vi invito a leggere l'interpretazione di Remedia che contiene un paio di spunti interessanti:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
In questa interpretazione al PUNTO 3 dice:" I Produttori di rifiuti speciali pericolosi, per avere il servizio di raccolta dei loro rifiuti, sia presso le loro sedi sia presso eventuali loro clienti, devono essere iscritti al SISTRI".
Perfetto... Oggi il CC sistri (con ennesimo operatore ed ennesima risposta) mi ha confermato che chi non è iscritto puo' farlo entro il 3 marzo 2014 e che i ritiri si possono fare tranquillamente senza nessun tipo di problema o sanzione.
Diversamente (sempre a detta del CC sistri) è fare un ritiro ad un soggetto iscritto al sistri ma che non ha allineato i dati od aggiornato eventualmente l'iscrizione soprattutto per quanto riguarda eventuali unità locali non dichiarate. In questo caso han detto che la responsabilità ricade esclusivamente sul produttore che non ha effettuato le modifiche nonostante le loro chiamate ed è sanzionabile.
Ma io ho una domanda. L'allineamento dei dati non ha queste scadenze in base al dm 20 marzo 2013 n° 96: dal 30 aprile 2013 al 30 settembre 2013 per i gestori di rifiuti pericolosi e i produttori con piu' di 10 dipendenti e dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2013 per i produttori con meno di 10 dipendenti???
Inoltre sempre questa interpretazione dice:"Ricordiamo che l'obbligo di iscrizione al SISTRI non è mai stato sospeso. E' stato sospeso esclusivamente il pagamento annuale"
Perfetto ma ricordo che sino a poco tempo fa al CC sistri non rispondeva nessuno e non si poteva fare nemmeno l'iscrizione on line in quanto non facevano arrivare a concludere l'iscizione.

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