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La circolare di chiarimento sul Sistri
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La circolare di chiarimento sul Sistri
E circolare fu: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Buona lettura
NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”
Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
Buona lettura
NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”
Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
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La circolare di chiarimento sul Sistri :: Commenti
Re: La circolare di chiarimento sul Sistri
Esistono eccome .... e ti dirò di più :Admin ha scritto:Attenzione, Francesca.
Non ho detto che non esistono rifiuti urbani pericolosi, esistono (e il tuo esempio e' uno dei tanti).....
c'era un tempo in cui i domestici NON erano MAi pericolosi , ma col DLgs. 205 è stato abrogato il bel comma 5 dell'art. 184:
l'abrogato c. 5 art. 184 TUA ha scritto:Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D
e) enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi sono obbligati al sitri, in tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani (pag. 3)
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi (pag. 4)
CHI EFFETTUA INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DEVE OPERARE CON IL SISTRI ? ...
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi (pag. 4)
CHI EFFETTUA INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DEVE OPERARE CON IL SISTRI ? ...
già !dana78 ha scritto:CHI EFFETTUA INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DEVE OPERARE CON IL SISTRI ? ...
se lo sapessi, lo dissi.
QUINDI L'INTERMEDIARIO EFFETTUA LE REGISTRAZIONI SUL REGISTRO CRONOLOGICO ? SI VIAGGIA COMUNQUE CON I FIR SENZA LE SCHEDE DI MOV. ? L'IMPIANTO DI DESTINO NON EFFETTUA NESSUNA OPERAZIONE SUL SITRI ? ....vaghestelledellorsa ha scritto:già !dana78 ha scritto:CHI EFFETTUA INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DEVE OPERARE CON IL SISTRI ? ...
se lo sapessi, lo dissi.
Ho un attacco di panico:
Fino a ieri poteva "sembrare" che i trasportatori in comma 8 fossero fuori dal Sistri (alla faccia della famosa sentenza europea sulla definizione di "a titolo professionale"). Ciusto ?
Il Ministro in fondo a pag. 3 della Nota ci tiene a specificare che la locuzione "a titolo professionale" alla quale si riferisce è quella richiamata al c. 2 dell'art. 11 del DL 101 e cioé ESCLUSIVAMENTE con riguardo ai soggetti che partono al 1° ottobre E QUINDI NON (aggiungo io !) con riferimento al comma 1 dello stesso articolo che richiama con la locuzione "a titolo professionale" i SOGGETTI OBBLIGATI .... chiaro ?
Vuol dire IMHO : il comma 8 è obbligato ad iscriversi ma parte al 03.03.2014 : infatti nelle ultime 9 righe di pag. 4 della Nota, il Ministro conferma che i trasportatori in c. 8 partono .... pur contraddicendo il c. 3 dell'art. 11 DL 101 che non parla di loro
Forse ero l'uniko pirla a pensare che il c. 8 non fosse coinvolto, ma tant'è ... sono tornato sulla terra
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mar Ott 01, 2013 12:45 pm - modificato 1 volta.
Fino a ieri poteva "sembrare" che i trasportatori in comma 8 fossero fuori dal Sistri (alla faccia della famosa sentenza europea sulla definizione di "a titolo professionale"). Ciusto ?
Il Ministro in fondo a pag. 3 della Nota ci tiene a specificare che la locuzione "a titolo professionale" alla quale si riferisce è quella richiamata al c. 2 dell'art. 11 del DL 101 e cioé ESCLUSIVAMENTE con riguardo ai soggetti che partono al 1° ottobre E QUINDI NON (aggiungo io !) con riferimento al comma 1 dello stesso articolo che richiama con la locuzione "a titolo professionale" i SOGGETTI OBBLIGATI .... chiaro ?
Vuol dire IMHO : il comma 8 è obbligato ad iscriversi ma parte al 03.03.2014 : infatti nelle ultime 9 righe di pag. 4 della Nota, il Ministro conferma che i trasportatori in c. 8 partono .... pur contraddicendo il c. 3 dell'art. 11 DL 101 che non parla di loro
Forse ero l'uniko pirla a pensare che il c. 8 non fosse coinvolto, ma tant'è ... sono tornato sulla terra
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mar Ott 01, 2013 12:45 pm - modificato 1 volta.
secondo me significa o che se sei obbligato ad iscriverti dopo il 03/04/2014 (pag 2 punto 1 lettera a ultime tre righe) o che sei già iscritto ma l'operatività inizia dopo il 03/04/2014: in questo caso continui in regime di formulari, con annessi e connessi.Admin ha scritto:Secondo me vogliono dire che finchè non utilizzi il Sistri (o perchè non sei ancora tenuto o perchè non hai ricevuto ancora tutto) devi continuare ad emettere il formulario, anche se è passato il periodo di doppio binario.rossiross ha scritto:"I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica."
chi mi spiega cosa intendono?
IMHO
cambiate fornitore di roba all'Orlando Furioso
Ultima modifica di CROCIDOLITE il Mar Ott 01, 2013 12:49 pm - modificato 1 volta.
non coinvolto dal SISTRI? buon atterraggiovaghestelledellorsa ha scritto:
Forse ero l'uniko pirla a pensare che il c. 8 non fosse coinvolto, ma tant'è ... sono tornato sulla terra
SI. non coinvolto: proprio escluso. ma in verità dopo le modifiche sui soggetti obbligati di cui al 188-ter ad opera del DL 101, dove veniva indicata la partenza del comma 8 ??? : spiacente ma 'un c'è !CJM ha scritto:non coinvolto dal SISTRI? buon atterraggiovaghestelledellorsa ha scritto:
Forse ero l'uniko pirla a pensare che il c. 8 non fosse coinvolto, ma tant'è ... sono tornato sulla terra
condivido con @vaghestelle--
nessuno lo aveva mai citato però Sigh, nei post, si era parlato anche della sentenza della commissione europea che aveva classificato il CP come attività professionale-
visto tale importanza hanno pensato di metterlo dentro e poi di frullare il testo in modo da renderlo incomprensibile
azz.. sembra "Il corvo parlante" della Settimana Enigmistica..
VEIO SODO MELOTTERVE SI ILSIS!!
nessuno lo aveva mai citato però Sigh, nei post, si era parlato anche della sentenza della commissione europea che aveva classificato il CP come attività professionale-
visto tale importanza hanno pensato di metterlo dentro e poi di frullare il testo in modo da renderlo incomprensibile
azz.. sembra "Il corvo parlante" della Settimana Enigmistica..
VEIO SODO MELOTTERVE SI ILSIS!!
@ vaghe : io parto da un presupposto -errato- : per me i il SISTRI, per come è stato concepito e gestito, la normativa sui rifiuti e la gestione reale dei rifitui sono tre pianeti diversi, appartenenti a tre galassie diverse.vaghestelledellorsa ha scritto:SI. non coinvolto: proprio escluso. ma in verità dopo le modifiche sui soggetti obbligati di cui al 188-ter ad opera del DL 101, dove veniva indicata la partenza del comma 8 ??? : spiacente ma 'un c'è !CJM ha scritto:non coinvolto dal SISTRI? buon atterraggiovaghestelledellorsa ha scritto:
Forse ero l'uniko pirla a pensare che il c. 8 non fosse coinvolto, ma tant'è ... sono tornato sulla terra
Tu, giustamente, cerchi le motivazione ab origine , per quello io ti leggo.
Per quel che mi riguarda interpreto nel modo più naif possibile i vari comunicati.
Per finire mi sembra che ci sia qualcosa nel Decreto SISTRI o nel 52/2011... mi sembra.
E non è finita .
La Nota pubblicata sul sito del ministero è diversa da quella presente sul sito del Sistri.
È cambiato anche l'autore eh eh eh
mi sembra che la differenza sia solo limitata alla specificazione in fondo a pagina 3 di quale sia Il trasporto a titolo professionale di cui si parla al comma 2 dell'articolo 11 .... ma non ne colgo la portata
qualcuno capisce se cambia qualcosa o la definizione di prima era solo tautologica
La Nota pubblicata sul sito del ministero è diversa da quella presente sul sito del Sistri.
È cambiato anche l'autore eh eh eh
mi sembra che la differenza sia solo limitata alla specificazione in fondo a pagina 3 di quale sia Il trasporto a titolo professionale di cui si parla al comma 2 dell'articolo 11 .... ma non ne colgo la portata
qualcuno capisce se cambia qualcosa o la definizione di prima era solo tautologica
piccola aggiunta a margine: per quel poco di valore che può avere una circolare interpretativa, non sarebbe meglio un documento firmato e protocollato come usava una volta? abbiamo due file PDF, su due siti diversi, scritti non si sa bene da chi. BOH
secondo me la versione pubblicata sul sito del sistri è più nuova, infatti se notate sembra che ci sia una revisione che cambia il punto con la virgola...vaghestelledellorsa ha scritto:E non è finita .
La Nota pubblicata sul sito del ministero è diversa da quella presente sul sito del Sistri.
È cambiato anche l'autore eh eh eh
mi sembra che la differenza sia solo limitata alla specificazione in fondo a pagina 3 di quale sia Il trasporto a titolo professionale di cui si parla al comma 2 dell'articolo 11 .... ma non ne colgo la portata
qualcuno capisce se cambia qualcosa o la definizione di prima era solo tautologica
essendo una circolare esplicativa, doveva esplicare... e non richiamare i trasportatori in conto proprio oltre i limiti stabiliti dal comma 8 poteva generare il dubbio.
Devo confrontare ancora, ma pare che ci sia stato un aggiornamento 'silenzioso' della circolare..
E' ufficiale ! Ci leggono.fabiodafirenze ha scritto:Devo confrontare ancora, ma pare che ci sia stato un aggiornamento 'silenzioso' della circolare..
a tempo di record anche il sito del SISTRI ha adottato la versione 1° ottobre della Nota ehe he he he
Quindi "silenzioso" l'aggiornamento del Ministero, repentino ed ugualmente "silenzioso" quello del SISTRI
sparita Coldiretti fra gli autori e sostituita da Lo Monaco (don Abbondio direbbe : E chi è costui ?)
Comunque è cambiato ...l'autore nelle proprietà (che vi dicevo?), e i trasportatori conto proprio ora partono a marzo.
Confermato l'inserimento giacenze nel 20134, "Le giacenza vanno inserite tra 18120 anni, 11 mesi, 30 giorni, 5 ore, 19 minuti.."
Confermato l'inserimento giacenze nel 20134, "Le giacenza vanno inserite tra 18120 anni, 11 mesi, 30 giorni, 5 ore, 19 minuti.."
touchéevaghestelledellorsa ha scritto:(PS: non hai dato un feedback sull'assimilabità o meno dei rif peric )
comunque, rileggendo bene, il comma 2, lettera g) dell'art. 198 parla dell'assimilazione dei rifiuti NON pericolosi, quindi il discorso di Admin non fa una piega ...
di nuovo touchée
Ma non avete visto la figuraccia che B. ha fatto al Senato?
Di cosa ci stupiamo?
La circolare "esplicativa" sul sitri cita tra i soggetti obbligati a iscriversi “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi".
Tra i soggetti che devono partire al 01/10/13 "enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi".
Ma gli impianti comunali, autorizzati però ai sensi del 152/06 che ritirano da privati (quindi gestiscono) rifiuti pericolosi (sia con cer 20 sia con cer non 20 - es. 130208, 160601,...), come si comportano?
Tali impianti si sono iscritti al sistri, anche dopo mail del sistri di chiarimento sul da farsi.
La parola speciali che compare nella seconda parte è un refuso?
Oppure se non lo è quando devono partire visto che non sono elencati nemmeno tra quelli previsti per il 3/3/14?
Che confusione!
Tra i soggetti che devono partire al 01/10/13 "enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi".
Ma gli impianti comunali, autorizzati però ai sensi del 152/06 che ritirano da privati (quindi gestiscono) rifiuti pericolosi (sia con cer 20 sia con cer non 20 - es. 130208, 160601,...), come si comportano?
Tali impianti si sono iscritti al sistri, anche dopo mail del sistri di chiarimento sul da farsi.
La parola speciali che compare nella seconda parte è un refuso?
Oppure se non lo è quando devono partire visto che non sono elencati nemmeno tra quelli previsti per il 3/3/14?
Che confusione!
Sbaglierò ma B. è da oggi ufficialmente senile. Probabilmente si è fatto influenzare da personaggi tipo la Santanché e si è accorto all'ultimo momento della cacchiata che stava facendo all'ultimo momento. Comunque quello che ci interessa è che a qs punto Orlando rimane al suo posto altri 2 anni, con ogni probabilità.Supremoanziano ha scritto:Ma non avete visto la figuraccia che B. ha fatto al Senato?
Di cosa ci stupiamo?
Ma possibile che non riescano ad essere meno cialtroni?
Cosa vuol dire "dalla data di avvio dell'operatività?" Quale data di avvio? Quella del 1 0ttobre per i gestori? (quindi non pieno avvio ma avvio parziale) Oppure il 3 marzo 2014?
Cosa vuol dire "dalla data di avvio dell'operatività?" Quale data di avvio? Quella del 1 0ttobre per i gestori? (quindi non pieno avvio ma avvio parziale) Oppure il 3 marzo 2014?
Mi dispiace molto dover deludere i segugi di questo forum, ma, nonostante la congiuntura astro-informatica....no, non sono io l'autore della circolare....
Maria Adele Prosperoni
Maria Adele Prosperoni
fabiodafirenze ha scritto:Riguardo alle supposte autrici, l'attribuzione è solo probabile, sono le informazioni prese dal .doc/.docx, però se il file come spesso succede è rimbalzato da altri pc il vero autore potrebbe essere diverso. Comunque che sia uscito alle 20:03 del 30/9 e con una quasi-proroga non credo sia casuale ne dovuto a lassismovaghestelledellorsa ha scritto:eh, eh eh ... eh successe anche qualche anno fa con un documento TOP SECRET della CIA ....Lucio Paolo Arrigoni ha scritto:... quindi, 7 fogli di carta A4, senza intestazione, senza una data, senza un riferimento ed una firma di qualcuno che si prenda la responsabilità di quello che è stato scritto ...
Apri la Nota pdf con Acrobat Reader; clicca su File/Proprietà/ e scoprirai che il documento è stato "licenziato" alle h. 20:03:24 di ieri sera, dalla dr.ssa Cecilia dell'ONR (osservatorio Nazionale Rifiuti) e dall'Avv.ssa Maria Adele di Coldiretti (con tutto il rispetto, ma ho detto Coldiretti) ed è stato prodotto con Word 2007 (potenti mezzi !)
come si diceva agli albori delle emoticons : ROTFL
Non credo sia colpa dei "segugi" di questo forum se il nome di una determinata persona appariva tra gli autori di un testo all'interno delle proprietà (peraltro tranquillamente leggibili) di un documento PDF pubblicato su siti governativi, completamente privo di intestazione, protocollo, data e soprattutto firma...madele.p ha scritto:Mi dispiace molto dover deludere i segugi di questo forum, ma, nonostante la congiuntura astro-informatica....no, non sono io l'autore della circolare....
Maria Adele Prosperoni
Se c'è stata "superficialità" (?) da parte di qualcuno, forse andrebbe cercata altrove.
zorba ha scritto:Non credo sia colpa dei "segugi" di questo forum se il nome di una determinata persona appariva tra gli autori di un testo all'interno delle proprietà (peraltro tranquillamente leggibili) di un documento PDF pubblicato su siti governativi, completamente privo di intestazione, protocollo, data e soprattutto firma...madele.p ha scritto:Mi dispiace molto dover deludere i segugi di questo forum, ma, nonostante la congiuntura astro-informatica....no, non sono io l'autore della circolare....
Maria Adele Prosperoni
Se c'è stata "superficialità" (?) da parte di qualcuno, forse andrebbe cercata altrove.
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