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La circolare di chiarimento sul Sistri

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La circolare di chiarimento sul Sistri Empty La circolare di chiarimento sul Sistri




E circolare fu: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Buona lettura study

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”
Premessa

L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.

1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.

2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.

5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.

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La circolare di chiarimento sul Sistri :: Commenti

fabiodafirenze

Messaggio Lun Set 30, 2013 8:38 pm  fabiodafirenze

Così presto?

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fabiodafirenze

Messaggio Lun Set 30, 2013 8:46 pm  fabiodafirenze

Aho, ma ce sta 'a proroga...

E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto
7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli i
mpianti, ed
al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del
30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI,
adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente


Ventimila anni senza sistri, yuhuuu!!

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rossiross

Messaggio Lun Set 30, 2013 8:51 pm  rossiross

no comment.....
continuo a stampare schede ... 543

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mauroscuba

Messaggio Lun Set 30, 2013 8:58 pm  mauroscuba

Dalla serie.... qualcosa lo dobbiamo scrivere... e scriviamolo.... comunque... la parte finale delle giacenze... è uno spettacolo...

E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.

Ma io sono stato in ufficio fino ad ora... per le giacenze...

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magonero

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:00 pm  magonero

Grazie Admin... penso che sia il pensiero di milioni di persone in Italia in questo momento.....cheers cheers cheers

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fabiodafirenze

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:04 pm  fabiodafirenze

A parte gli scherzi comunque mi sembra che :

- niente sanzioni per un mese (una mezza proroga)
- MUD come al solito e non mudino

bene, aspettiamo la fusione del datacenter selex...

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rossiross

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:06 pm  rossiross

"I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica."


chi mi spiega cosa intendono?

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milic

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:11 pm  milic

Quindi, riprendendo questo passaggio:
"I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione"

i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non hanno nessun adempimento riguardo a sistri fino a tale data, giusto?

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Admin

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:14 pm  Admin

fabiodafirenze ha scritto:A parte gli scherzi comunque mi sembra che :

- niente sanzioni per un mese (una mezza proroga)
- MUD come al solito e non mudino

bene, aspettiamo la fusione del datacenter selex...
Mah, non saprei...
Non dobbiamo dimenticare che è una circolare, che non può introdurre un bel nulla.
Va bene che siamo in Italia, va bene tutto, però io vado a riprendere la legge (almeno quello che è legge fino alla fine di ottobre) e leggo:

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

Questa nota sembra dire:
premesso il decreto legge, ecc...
adesso, con una mera comunicazione, vi diciamo di fare tutto il contrario!
Andiamoci piano, anche perchè sistema operativo ma senza sanzioni (e ci siamo già passati) significa sistema non operativo: proroga.
Non vorrei che si fermassero tutti, allora qualche controllo potrebbe pure esserci e farei poco affidamento su questa circolare per un'eventuale difesa.

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Admin

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:19 pm  Admin

rossiross ha scritto:"I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica."


chi mi spiega cosa intendono?
Secondo me vogliono dire che finchè non utilizzi il Sistri (o perchè non sei ancora tenuto o perchè non hai ricevuto ancora tutto) devi continuare ad emettere il formulario, anche se è passato il periodo di doppio binario.
IMHO

Ultima modifica di Admin il Lun Set 30, 2013 9:28 pm - modificato 1 volta.

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marcosperandio

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:21 pm  marcosperandio

@rossiross: io la vedo così: se in impianto arriva un trasportatore non soggetto con rifiuti P io impianto non ricreo ( inutilmente) la scheda, ma faccio una registrazione di carico sul cronologico indicando il n. Del FIR.

personalmente trovo paradossale l'interpretazione di nuovo produttore, assai distante dalla lettura "letterale" del 183 comma f.

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Admin

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:27 pm  Admin

marcosperandio ha scritto:personalmente trovo paradossale l'interpretazione di nuovo produttore, assai distante dalla lettura "letterale" del 183 comma f..
Non solo.
A leggerla così, sembrerebbe che nuovo produttore può essere solo chi tratta rifiuti pericolosi.
E, anche in una lettura più estensiva, sarebbero comunque esclusi i nuovi produttori di rifiuti pericolosi da trattamento di rifiuti non pericolosi, di cui tanto abbiamo parlato (e Confindustria dava indicazioni difformi).
E poi si fa un'enorme confusione, si continua a parlare di "gestori" per riferirsi esclusivamente a recuperatori e smaltitori: evidentemente l'ha scritta il ministro di suo pugno...

Ultima modifica di Admin il Lun Set 30, 2013 9:32 pm - modificato 1 volta.

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marcosperandio

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:31 pm  marcosperandio

Admin ha scritto:
marcosperandio ha scritto:personalmente trovo paradossale l'interpretazione di nuovo produttore, assai distante dalla lettura "letterale" del 183 comma f..
Non solo.
A leggerla così, sembrerebbe che nuovo produttore può essere solo chi tratta rifiuti pericolosi.
E, anche in una lettura più estensiva, sarebbero comunque esclusi i nuovi produttori di rifiuti pericolosi da trattamento di rifiuti non pericolosi, di cui tanto abbiamo parlato (e Confindustria dava indicazioni difformi).
E poi si fa un'enorme confusione, si continua a parlare di "gestori" per riferirsi esclusivamente a recuperatori e smaltitori: evidentemente l'ha scritta il ministro di suo pugno...
Già. Come diceva Elio? La terra dei Cachi?

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Gisella76

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:45 pm  Gisella76

Ciao a tutti.
Scusate, ma continuo a non comprendere una cosa:
il trasportatore che domani mattina farà la scheda di movimentazione, di fatto per conto del produttore, quale causale dovrà usare?
A me sembra logico "Produttore privo di mezzi informatici", Confindustria ha suggerito "Microraccolta".
Sbaglio o di fatto la circolare non chiarisce questo aspetto?
Voi cosa ne pensate?

grazie

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vaghestelledellorsa

Messaggio Lun Set 30, 2013 9:50 pm  vaghestelledellorsa

evviva si è ristabilito un principio di equità....
ci avete fatto caso che il nostro ministro al secondo paragrafo di pagina 4 della suddetta circolare obbliga finalmente anche i vettori stranieri all iscrizione al SISTRI Twisted Evil 
se confermato mi aspetto telefonate di fuoco dalle ambasciate di Olanda Germania e Austria come già successe dopo il decreto legislativo 205

Il tutto alla faccia del comma 6 dell'articolo 188 ter vigente da domani che prevede ben altro No 
Che pietà ... e a tre ore da 1/2 notte pale

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fabiodafirenze

Messaggio Lun Set 30, 2013 10:37 pm  fabiodafirenze

Orlandus scripsit:

"Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI."

Beh, le preghiere delle associazioni di trasportatori sono state esaudite, obbligati anche i trasportatori esteri.

[Drin] [Drin]
> Pronto call center sistri, sono Giovanna come posso esserle utile?
> Hallo, ich bin Adolf Braunschweig von der Firma Augustin LKW, ich moechte gerne bei der SISTRI anmelden...
> Come dice, non le funziona bene la chiavetta?

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Admin

Messaggio Lun Set 30, 2013 10:43 pm  Admin

Dunque i trasportatori stranieri, che con ogni probabilità (spero) non hanno mai sentito parlare di questa vicenda, domani dovrebbero essere pronti ed allineati per il Sistri sulla base di una circolare, avente valore giuridico prossimo a zero, pubblicata alle 20.30 del 30 settembre sul sito del ministero...
Sai le risate...

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zesec

Messaggio Lun Set 30, 2013 11:57 pm  zesec

Beh... tempistica degna dei migliori film d'azione. Tempo di leggere velocemente la circolare e scappare tuffandosi prima che il display con i numeri rossi del timer legato alla carica esplosiva segni zero. BUUUUUUUUUMMMMMMM!

Ho letto molto velocemente (proprio per la questione del timer...) e probabilmente non avrò ancora capito un sacco di cose. Tra le quali la seguente.
Capisco che i soggetti che partono il 1° ottobre 2013 sono obbligati a FIR e registri per un mese. Quelli che partono a marzo 2014 (enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi) fino a inizio aprile 2014.
Bene. A partire da novembre 2013, il trasportatore quindi potrebbe sbattersene del formulario. Perché avrà obblighi (e sanzioni) solo per gli adempimenti Sistri (fine del suo doppio binario). Giusto? Se sì e se sarà ancora vivo (lui o il Sistema), immagino che ne avrà a sufficienza e se ne sbatterà.
A questo punto il produttore dovrà darsi da fare per emettere formulario (e non attendere, come di solito accade, di usare quello acquistato e vidimato dal trasportatore).
Bisogna avvisare i produttori che è il caso di comprare, vidimare, e soprattutto imparare a compilare il formulario secondo voi? "Quella carta che mi lascia il trasportatore", per dirla nel gergo del produttore medio?
Perché qualche trasportatore (sopravvissuto) potrebbe anche considerarlo un servizio e continuare a fare questa cortesia al produttore. Ma ho come idea che sarà sufficientemente adirato per decidere che anche gli altri debbano avere le loro difficoltà.
No?

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trefolina

Messaggio Mar Ott 01, 2013 7:31 am  trefolina

Quindi niente movimenti interni per lavorazioni e niente giacenze.....e come li scarichiamo in uscita dai vari registri? Continuo a pensare che ci prendono per il c......pissed 

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marcosperandio

Messaggio Mar Ott 01, 2013 8:10 am  marcosperandio

trefolina ha scritto:Quindi niente movimenti interni per lavorazioni e niente giacenze.....e come li scarichiamo in uscita dai vari registri? Continuo a pensare che ci prendono per il c......pissed 
Farai il movimento di carico prima di farti aprire la scheda.

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vaghestelledellorsa

Messaggio Mar Ott 01, 2013 8:11 am  vaghestelledellorsa

Admin ha scritto:Dunque i trasportatori stranieri, che con ogni probabilità (spero) non hanno mai sentito parlare di questa vicenda, domani dovrebbero essere pronti ed allineati per il Sistri sulla base di una circolare, avente valore giuridico prossimo a zero, pubblicata alle 20.30 del 30 settembre sul sito del ministero...
Sai le risate...
Questa volta mi hai fatto proprio sorridere GrandeCapo Admin ... di solito sei così british  Razz

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FedericaLi

Messaggio Mar Ott 01, 2013 8:14 am  FedericaLi

marcosperandio ha scritto:
trefolina ha scritto:Quindi niente movimenti interni per lavorazioni e niente giacenze.....e come li scarichiamo in uscita dai vari registri? Continuo a pensare che ci prendono per il c......pissed 
Farai il movimento di carico prima di farti aprire la scheda.
Scusate ma... questa invece come la spiegate ?
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
Gli intermediari e... gli urbani ????

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ceresio18

Messaggio Mar Ott 01, 2013 8:16 am  ceresio18

"I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione" - See more at: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
....perchè continuano a scrivere cose imprecise????.....da quando il deposito temporaneo comporta obblighi relativi al SISTRI?....
Ma al Ministero sanno di cosa stanno parlando???Evil or Very Mad 

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Admin

Messaggio Mar Ott 01, 2013 8:20 am  Admin

FedericaLi ha scritto:
marcosperandio ha scritto:
trefolina ha scritto:Quindi niente movimenti interni per lavorazioni e niente giacenze.....e come li scarichiamo in uscita dai vari registri? Continuo a pensare che ci prendono per il c......pissed 
Farai il movimento di carico prima di farti aprire la scheda.
Scusate ma...  questa invece come la spiegate ?
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
Gli intermediari e... gli urbani ????
Ci ho riflettuto, l'unica che mi mi viene in mente può essere questa:
produttore di rifiuti speciali assimilati destinati al recupero (soddisfano i criteri qualitativi e quantitativi) che decide di conferirli al di fuori del circuito pubblico di raccolta (ne ha facoltà) e si rivolge ad un intermediario.
Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.

Ultima modifica di Admin il Mar Ott 01, 2013 8:22 am - modificato 1 volta.

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