Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Ieri alle 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
chiarimento circolare sistri
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
chiarimento circolare sistri
I trasportatori conto proprio non sono obbligati fino al 03.03.2014, quindi se vado a ritirare i rifiuti in una ditta e li porto presso il mio impianto non sono obbligato ?
_________________
La follia è saltare sul tappeto della ragione
dana78- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 24.02.10
Età : 46
Località : Mi
Re: chiarimento circolare sistri
stai trasportando rifiuti "di terzi".dana78 ha scritto:I trasportatori conto proprio non sono obbligati fino al 03.03.2014, quindi se vado a ritirare i rifiuti in una ditta e li porto presso il mio impianto non sono obbligato ?
E' la solita questione del "trasporto in conto proprio" e del trasporto di "propri rifiuti".
Pertanto, se i rifiuti sono pericolosi, anche se li ritiri dal produttore per trasportarli presso il tuo impianto, sei soggetta al sistema
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: chiarimento circolare sistri
grazie !!!
_________________
La follia è saltare sul tappeto della ragione
dana78- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 24.02.10
Età : 46
Località : Mi
Re: chiarimento circolare sistri
Premetto che non ho letto bene la legge (ma solo i copia-incolla magistralmente fatti su questo forum alcuni giorni fa e per i quali ancora ringrazio), ma ho letto la circolare ed al paragrafo 3, con data di avvio 03/03/2014 ci sono gli iscritti all'albo ex art. 212 comma 8 e quelli iscritti in categoria 5 che trasportino i propri rifiuti.
Quindi se produco rifiuto speciale pericoloso e poi me lo trasporto con iscrizione i CAT. 5 non devo "partire" con il sistri.
Sinceramente dalla legge io non trovo dove sia scritto questo, ma nella circolare mi pare chiaro... o no?
Quindi se produco rifiuto speciale pericoloso e poi me lo trasporto con iscrizione i CAT. 5 non devo "partire" con il sistri.
Sinceramente dalla legge io non trovo dove sia scritto questo, ma nella circolare mi pare chiaro... o no?
MeRi- Membro della community
- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 28.05.13
Località : ITALIA
Re: chiarimento circolare sistri
Nella circolare questo è scritto!!!MeRi ha scritto:Premetto che non ho letto bene la legge (ma solo i copia-incolla magistralmente fatti su questo forum alcuni giorni fa e per i quali ancora ringrazio), ma ho letto la circolare ed al paragrafo 3, con data di avvio 03/03/2014 ci sono gli iscritti all'albo ex art. 212 comma 8 e quelli iscritti in categoria 5 che trasportino i propri rifiuti.
Quindi se produco rifiuto speciale pericoloso e poi me lo trasporto con iscrizione i CAT. 5 non devo "partire" con il sistri.
Sinceramente dalla legge io non trovo dove sia scritto questo, ma nella circolare mi pare chiaro... o no?
battagba- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 25.10.10
Età : 53
Località : rimini
Re: chiarimento circolare sistri
chiedo cortesemente una delucidazione in merito al Decreto Legge , testo coordinato 06.12.2011 n° 201 , G.U. 27.12.2011 art.40 comma 8 che recita:
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita' di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma.
i soggetti interessati da questo decreto, tra l'altro microproduttori, dovranno iscriversi al sistri e nel periodo del doppio binario saranno obbligati al mud a alla compilazione dei registri?
grazie
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita' di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma.
i soggetti interessati da questo decreto, tra l'altro microproduttori, dovranno iscriversi al sistri e nel periodo del doppio binario saranno obbligati al mud a alla compilazione dei registri?
grazie
cesare- Membro della community
- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 20.03.10
Argomenti simili
» La circolare di chiarimento sul Sistri
» chiarimento sistri
» dichiarazione Sistri CHIARIMENTO
» Chiarimento per iscrizione sistri su D. Lgs. 152/2006 Art. 183. Definizioni
» Circolare FISE su aggiornamenti e contributo Sistri 2011
» chiarimento sistri
» dichiarazione Sistri CHIARIMENTO
» Chiarimento per iscrizione sistri su D. Lgs. 152/2006 Art. 183. Definizioni
» Circolare FISE su aggiornamenti e contributo Sistri 2011
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.