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La circolare di chiarimento sul Sistri
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La circolare di chiarimento sul Sistri
E circolare fu: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Buona lettura
NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”
Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
Buona lettura
NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”
Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
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La circolare di chiarimento sul Sistri :: Commenti
Re: La circolare di chiarimento sul Sistri
Qualche riga prima del pt. 3 della Nota esplicativa si dice
salvo 5 (dicesi cinque !) righe dopo scoprire che i produttori iniziali di rif pericolosi partono il 03.03.2014
Delle due l'una : se detengo (quanto meno in deposito temporaneo) alcuni rifiuti pericolosi, potrei essere un produttore iniziale : sembra che in quanto DETENTORE io parta il 1° ottobre;Admin ha scritto:[...]
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
[...]
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ....
salvo 5 (dicesi cinque !) righe dopo scoprire che i produttori iniziali di rif pericolosi partono il 03.03.2014
Nell'All. 1 "Condizioni generali del ritiro" dell'Accordo ANCI-Centro Coordin RAEE si dice che i trasportatori "locali" spediti a ritirare i RAEE (urbani !) devono indicare nelle Note del FIR come INTERMEDIARIO il soggetto (tipo Ecodom o Ecolight, ecc) che li ha incaricati del ritiro presso il Consorziato: ergo p.e. Ecodom è intermediario di urbani.Admin ha scritto:Ci ho riflettuto, l'unica che mi mi viene in mente può essere questa:FedericaLi ha scritto:Scusate ma... questa invece come la spiegate ?
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
Gli intermediari e... gli urbani ????
produttore di rifiuti speciali assimilati destinati al recupero (soddisfano i criteri qualitativi e quantitativi) che decide di conferirli al di fuori del circuito pubblico di raccolta (ne ha facoltà) e si rivolge ad un intermediario.
Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
... quindi, 7 fogli di carta A4, senza intestazione, senza una data, senza un riferimento ed una firma di qualcuno che si prenda la responsabilità di quello che è stato scritto ... e di minkiate ne sono state scritte.... sta a vedere che ora gli unici a tracciare gli Urbani pericolosi sono gli Intermediari.... che quindi dovranno inserire tutti i dati relativi al produttore, trasportatore e destinatario, oltre alle caratteristiche del trasportatore... che schifo ...
... ma con più calma , a pagina 4, l'operatività riguarda solo l'intermediazione di rifiuti Speciali Pericolosi ...
eh, eh eh ... eh successe anche qualche anno fa con un documento TOP SECRET della CIA ....Lucio Paolo Arrigoni ha scritto:... quindi, 7 fogli di carta A4, senza intestazione, senza una data, senza un riferimento ed una firma di qualcuno che si prenda la responsabilità di quello che è stato scritto ...
Apri la Nota pdf con Acrobat Reader; clicca su File/Proprietà/ e scoprirai che il documento è stato "licenziato" alle h. 20:03:24 di ieri sera, dalla dr.ssa Cecilia dell'ONR (osservatorio Nazionale Rifiuti) e dall'Avv.ssa Maria Adele di Coldiretti (con tutto il rispetto, ma ho detto Coldiretti) ed è stato prodotto con Word 2007 (potenti mezzi !)
come si diceva agli albori delle emoticons : ROTFL
"enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti
special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori,
cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi
rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;"
Da tale parte della circolare si evince che il mio impianto in R13 e D15 che tratta prevalentemente rifiuti urbani (provenienti dai centri di raccolta) non è tenuto all'iscrizione.
Ma nel contempo l'impianto può ricevere rifiuti speciali pericolosi da terzi o trasportati con i miei mezzi conto terzi.
Concludendo vi chiedo è verosimile applicare il SISTRI solo ai rifiuti speciali pericolosi che entrano con formulario all'impianto e non ai rifiuti urbani pericolosi che entrano dai centri di raccolta ?
special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori,
cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi
rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;"
Da tale parte della circolare si evince che il mio impianto in R13 e D15 che tratta prevalentemente rifiuti urbani (provenienti dai centri di raccolta) non è tenuto all'iscrizione.
Ma nel contempo l'impianto può ricevere rifiuti speciali pericolosi da terzi o trasportati con i miei mezzi conto terzi.
Concludendo vi chiedo è verosimile applicare il SISTRI solo ai rifiuti speciali pericolosi che entrano con formulario all'impianto e non ai rifiuti urbani pericolosi che entrano dai centri di raccolta ?
IMHO, non è verosimile , è veroidenticoASIA LAVIS ha scritto:
Concludendo vi chiedo è verosimile applicare il SISTRI solo ai rifiuti speciali pericolosi che entrano con formulario all'impianto e non ai rifiuti urbani pericolosi che entrano dai centri di raccolta ?
cioé SI è come hai detto anche se non ho capito la precisazione che si limita ai rif speciali peric CHE ENTRANO CON FIR .... perchè ne entrano di speciali SENZA FIR ? ohibò
Ma non è possibile. Sono produttore iniziale di rifiuti pericolosi e fino a ieri ero sicuro di partire a Marzo. Adesso con questa nota esplicativa dove si contraddice a distanza di 5 righe mi fa capire che devo partire oggi ???vaghestelledellorsa ha scritto:Qualche riga prima del pt. 3 della Nota esplicativa si diceDelle due l'una : se detengo (quanto meno in deposito temporaneo) alcuni rifiuti pericolosi, potrei essere un produttore iniziale : sembra che in quanto DETENTORE io parta il 1° ottobre;Admin ha scritto:[...]
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
[...]
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ....
salvo 5 (dicesi cinque !) righe dopo scoprire che i produttori iniziali di rif pericolosi partono il 03.03.2014
Se produci rifiuti pericolosi è quantomeno logico che li devi mettere da parte temporaneamente in attesa di conferimento (AKA deposito temporaneo).
Siamo nel 2013 e nonostante il progresso siamo comandati da un branco di scimmie balenghe che non fanno altro che lanciare la cacca in giro.
Per favore ditemi che ho capito male io. Ho proprio uno scarico domani mattina
Riguardo alle supposte autrici, l'attribuzione è solo probabile, sono le informazioni prese dal .doc/.docx, però se il file come spesso succede è rimbalzato da altri pc il vero autore potrebbe essere diverso. Comunque che sia uscito alle 20:03 del 30/9 e con una quasi-proroga non credo sia casuale ne dovuto a lassismovaghestelledellorsa ha scritto:eh, eh eh ... eh successe anche qualche anno fa con un documento TOP SECRET della CIA ....Lucio Paolo Arrigoni ha scritto:... quindi, 7 fogli di carta A4, senza intestazione, senza una data, senza un riferimento ed una firma di qualcuno che si prenda la responsabilità di quello che è stato scritto ...
Apri la Nota pdf con Acrobat Reader; clicca su File/Proprietà/ e scoprirai che il documento è stato "licenziato" alle h. 20:03:24 di ieri sera, dalla dr.ssa Cecilia dell'ONR (osservatorio Nazionale Rifiuti) e dall'Avv.ssa Maria Adele di Coldiretti (con tutto il rispetto, ma ho detto Coldiretti) ed è stato prodotto con Word 2007 (potenti mezzi !)
come si diceva agli albori delle emoticons : ROTFL
Buona giornata a tutti!!!(è una battuta.....)Admin ha scritto:......Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
Rileggendo il testo del "chiarimento" postato da Admin e legandolo al 152/2006 art. 183 c.1 lett. h) ho avuto un ictus.
Art. 183 c. 1 lett h):
Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
Ergo, per quanto specificato nel "chiarimento" l'operatività sistri dovrebbe valere anche per i produttori?
Oltre ad avere finalmente ottenuto una risposta circa la definizione/interpretazione di nuovi produttori (per quel che vale, come già detto), mi si pone un altro dubbio. Cito:
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI.
Prendiamo il caso di un impianto che sarà obbligato dal 3 marzo 2014 (magari fosse stato il 20134 ...) in quanto produttore iniziale di rifiuti pericolosi e che, per fare pratica, essendosi già iscritto ed avendo le USB che funzionano, decide di iniziare oggi.
Secondo voi, nell'accezione di "impresa non obbligata" si intende:
1. impresa che non sarà obbligata neanche al 3 marzo
2. impresa che non è obbligata al 1° ottobre
In buona sostanza, il volenteroso di cui sopra deve fare espressa comunicazione o no?
Ho cercato sul sito SISTRI la modulistica di cui si parla ma non l'ho trovata (magari spiega tutto), qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti.Francesca
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI.
Prendiamo il caso di un impianto che sarà obbligato dal 3 marzo 2014 (magari fosse stato il 20134 ...) in quanto produttore iniziale di rifiuti pericolosi e che, per fare pratica, essendosi già iscritto ed avendo le USB che funzionano, decide di iniziare oggi.
Secondo voi, nell'accezione di "impresa non obbligata" si intende:
1. impresa che non sarà obbligata neanche al 3 marzo
2. impresa che non è obbligata al 1° ottobre
In buona sostanza, il volenteroso di cui sopra deve fare espressa comunicazione o no?
Ho cercato sul sito SISTRI la modulistica di cui si parla ma non l'ho trovata (magari spiega tutto), qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti.Francesca
tranquillo, inverti la polarità della pila @Redox caroRedox ha scritto:Ma non è possibile. Sono produttore iniziale di rifiuti pericolosi e fino a ieri ero sicuro di partire a Marzo ...
Parti a marzo perchè te lo dice il DL 101 ... la nota esplicativa balenga è lì giusto per ridere, dai !!
cùs lè késs kì ?? l'AKA come acronimo non lo conosco ... al massimo l'HAKA dei maori (e oggi ci vorrebbe proprio !!)Redox ha scritto:(AKA deposito temporaneo)...
le scimmie balenghe .... mitiche. xé quee che j và in gòndoea ?Redox ha scritto:...siamo comandati da un branco di scimmie balenghe ....
certo. si faceva per ridere. del resto dissero così anche per il doc segretissimo della CIAfabiodafirenze ha scritto:Riguardo alle supposte autrici, l'attribuzione è solo probabile, ....vaghestelledellorsa ha scritto:eh, eh eh ... eh successe anche qualche anno fa con un documento TOP SECRET della CIA ....Lucio Paolo Arrigoni ha scritto:... quindi, 7 fogli di carta A4, senza intestazione, senza una data, senza un riferimento ed una firma di qualcuno che si prenda la responsabilità di quello che è stato scritto ...
Apri la Nota pdf con Acrobat Reader; clicca su File/Proprietà/ e scoprirai che il documento è stato "licenziato" alle h. 20:03:24 di ieri sera, dalla dr.ssa Cecilia dell'ONR (osservatorio Nazionale Rifiuti) e dall'Avv.ssa Maria Adele di Coldiretti (con tutto il rispetto, ma ho detto Coldiretti) ed è stato prodotto con Word 2007 (potenti mezzi !)
come si diceva agli albori delle emoticons : ROTFL
Mi hai anticipato di qualche minuto, ma la interpreto allo stesso modo.Redox ha scritto:vaghestelledellorsa ha scritto:Qualche riga prima del pt. 3 della Nota esplicativa si diceDelle due l'una : se detengo (quanto meno in deposito temporaneo) alcuni rifiuti pericolosi, potrei essere un produttore iniziale : sembra che in quanto DETENTORE io parta il 1° ottobre;Admin ha scritto:[...]
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
[...]
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ....
salvo 5 (dicesi cinque !) righe dopo scoprire che i produttori iniziali di rif pericolosi partono il 03.03.2014
Tutto questo è magnificovaghestelledellorsa ha scritto:tranquillo, inverti la polarità della pila @Redox caroRedox ha scritto:Ma non è possibile. Sono produttore iniziale di rifiuti pericolosi e fino a ieri ero sicuro di partire a Marzo ...
Parti a marzo perchè te lo dice il DL 101 ... la nota esplicativa balenga è lì giusto per ridere, dai !!cùs lè késs kì ?? l'AKA come acronimo non lo conosco ... al massimo l'HAKA dei maori (e oggi ci vorrebbe proprio !!)Redox ha scritto:(AKA deposito temporaneo)...le scimmie balenghe .... mitiche. xé quee che j và in gòndoea ?Redox ha scritto:...siamo comandati da un branco di scimmie balenghe ....
Stavo giusto bevendo il caffè quando ho letto le righe inciminate e mi è andato di traverso.
AKA significa "vale a dire"
Per quanto riguarda le scimmie, stendiamo un velo pietoso sulla faccenda
.... oppure si riferisce ai soli intermediari campani (temporaneamente) .. più semplicemente .. :-)vaghestelledellorsa ha scritto:Nell'All. 1 "Condizioni generali del ritiro" dell'Accordo ANCI-Centro Coordin RAEE si dice che i trasportatori "locali" spediti a ritirare i RAEE (urbani !) devono indicare nelle Note del FIR come INTERMEDIARIO il soggetto (tipo Ecodom o Ecolight, ecc) che li ha incaricati del ritiro presso il Consorziato: ergo p.e. Ecodom è intermediario di urbani.Admin ha scritto:Ci ho riflettuto, l'unica che mi mi viene in mente può essere questa:FedericaLi ha scritto:Scusate ma... questa invece come la spiegate ?
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
Gli intermediari e... gli urbani ????
produttore di rifiuti speciali assimilati destinati al recupero (soddisfano i criteri qualitativi e quantitativi) che decide di conferirli al di fuori del circuito pubblico di raccolta (ne ha facoltà) e si rivolge ad un intermediario.
Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Neanche i pericolosi del capitolo 20?Admin ha scritto:Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
fatti un'idea rileggendo l'art. 198 c. 2/g e e l'art. 184 c. 2/b del TUAFrancescaP ha scritto:Neanche i pericolosi del capitolo 20?Admin ha scritto:Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
Per essere puntigliosi ...vaghestelledellorsa ha scritto:fatti un'idea rileggendo l'art. 198 c. 2/g e e l'art. 184 c. 2/b del TUAFrancescaP ha scritto:Neanche i pericolosi del capitolo 20?Admin ha scritto:Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
art. 184, c.2, lett.d): sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ... [omissis]
Quindi se l'elettrauto delinquente abbandona le batterie in strada, mi diventano urbani pericolosi, giusto ??
@vaghestelledellorsa: è davvero solo un puntiglio !
Anche dopo la lettura della nota esplicativa, io francamente continuo ad avere la stessa perplessità. Sia nel decreto che nella nota si parla solo di "soggetti tenuti all'iscrizione", ma non si limita mai il campo di applicazione ai soli rifiuti pericolosi. Per intenderci, non è mai scritto da nessuna parte che se due soggetti, di cui almeno uno iscritto al SISTRI perchè obbligato o per adesione volontaria, sono coinvolti nel trasporto di rifiuti speciali NON pericolosi non siano tenuti ad utilizzare il sistema. Ancora più semplicemente, secondo il decreto la mia azienda è obbligata all'iscrizione da oggi: benissimo, ma quando sono obbligato ad USARE il sistema? Solo quando trasporto pericolosi? O sempre? Naturalmente la ratio legis pare chiara; il legislatore intende limitare l'uso ai soli trasporti di pericolosi. Il piccolo problema è che questo non viene mai scritto in modo esplicito.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Attenzione, Francesca.FrancescaP ha scritto:Per essere puntigliosi ...vaghestelledellorsa ha scritto:fatti un'idea rileggendo l'art. 198 c. 2/g e e l'art. 184 c. 2/b del TUAFrancescaP ha scritto:Neanche i pericolosi del capitolo 20?Admin ha scritto:Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
art. 184, c.2, lett.d): sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ... [omissis]
Quindi se l'elettrauto delinquente abbandona le batterie in strada, mi diventano urbani pericolosi, giusto ??
@vaghestelledellorsa: è davvero solo un puntiglio !
Non ho detto che non esistono rifiuti urbani pericolosi, esitono (e il tuo esempio e' uno dei tanti).
Ho detto che non esistono rifiuti speciali pericolosi assimilati agli urbani, perche' la legge non prevede l'assimilazione dei pericolosi.
SIFrancescaP ha scritto:Per essere puntigliosi ...vaghestelledellorsa ha scritto:fatti un'idea rileggendo l'art. 198 c. 2/g e e l'art. 184 c. 2/b del TUAFrancescaP ha scritto:Neanche i pericolosi del capitolo 20?Admin ha scritto:Ma siamo sempre nel campo dei non pericolosi, gli speciali pericolosi non sono mai assimilabili. Dunque, nella pratica, il caso non esiste.
art. 184, c.2, lett.d): sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ... [omissis]
Quindi se l'elettrauto delinquente abbandona le batterie in strada, mi diventano urbani pericolosi, giusto ??
(PS: non hai dato un feedback sull'assimilabità o meno dei rif peric )
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