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Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Terre e rocce da scavo
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Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Promemoria primo messaggio :
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=012G0182&tmstp=1348471059290
Buona lettura
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=012G0182&tmstp=1348471059290
Buona lettura
Admin- Amministratore
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
sinceramente non l'ho capito molto
geofranz67- Partner
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
sono andata a due convegni sul 161
nel primo il relatore ha detto che il D.M. 161/12 ha annullato l'art 186 del D.Lgs. 152/06 e quindi tutte le
delibere regionali che derivavano dall'art. 186
nel secondo il relatore ha detto che le norme regionali sono ancora in vigore.. quando gli ho raccontato
del primo relatore ha detto che per lui non è così
dunque... nei "visto" al DM 161/12, che è un regolamento, c'è scritto :
Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto
legislativo n. 205
del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, il
quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49 del
sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 è abrogato l'articolo 186 del decreto
legislativo medesimo
quindi io tiferei per il primo relatore... però forse leggo "leggermente" la legge e dentro c'è altro?
nel primo il relatore ha detto che il D.M. 161/12 ha annullato l'art 186 del D.Lgs. 152/06 e quindi tutte le
delibere regionali che derivavano dall'art. 186
nel secondo il relatore ha detto che le norme regionali sono ancora in vigore.. quando gli ho raccontato
del primo relatore ha detto che per lui non è così
dunque... nei "visto" al DM 161/12, che è un regolamento, c'è scritto :
Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto
legislativo n. 205
del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, il
quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49 del
sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 è abrogato l'articolo 186 del decreto
legislativo medesimo
quindi io tiferei per il primo relatore... però forse leggo "leggermente" la legge e dentro c'è altro?
CJM- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Anche a mio avviso l'art. 186 è abrogato (e non sostituito), per i motivi ottimamente esposti da CJ nel post precedente, per cui alla data odierna tecnicamente NON ESISTE.
anche consultando il 152 su reteambiente, il suddetto articolo è "sparito"
anche consultando il 152 su reteambiente, il suddetto articolo è "sparito"
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Quoto. Il 186 non c'è più.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Quoto CJM e il suo primo relatore, anche perchè, per una volta, la normativa è abbastanza chiara.
Penso che con il termine "delibere regionali" ci si volesse riferire alle varie linee guida per la gestione, emanate dalle varie regioni in applicazione dell'art. 186.
Orbene, queste delibere possono anche restare in vigore (rectius non essere formalmente abrogate con un'apposita delibera) ma non essere più produttive di effetti visto che è venuto a mancare l'atto presupposto, appunto l'art. 186.
Penso che con il termine "delibere regionali" ci si volesse riferire alle varie linee guida per la gestione, emanate dalle varie regioni in applicazione dell'art. 186.
Orbene, queste delibere possono anche restare in vigore (rectius non essere formalmente abrogate con un'apposita delibera) ma non essere più produttive di effetti visto che è venuto a mancare l'atto presupposto, appunto l'art. 186.
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isamonfroni- Moderatrice
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terre e rocce da scavo-delibere regionali
Se posso aggiungere...naturalmente le delibere regionali, emanate nel presupposto dell'art. 186 TUA abrogato decadono, venendo meno il presupposto. Per i progetti in corso, tuttavia, si applicherà la disciplina transitoria prevista dall’art. 15 del DM 161 del 2012 in virtù della quale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 161/2012 (quindi 180 giorni dal 6 ottobre) i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186 cit., potranno essere assoggettati alla nuova disciplina con la presentazione di un Piano di Utilizzo. Altrimenti, i progetti saranno portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo dall’art. 186 e, quindi, ai sensi anche dei Piani di utilizzo Regionali.
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
assolutamente sì,
il periodo transitorio era stato menzionato in entrambi i convegni
il periodo transitorio era stato menzionato in entrambi i convegni
CJM- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
vi consiglio questo interessante editoriale della Ficco
http://www.reteambiente.it/news/17723/materiali-da-scavo-la-parola-e-la-sua-potenza-an/
http://www.reteambiente.it/news/17723/materiali-da-scavo-la-parola-e-la-sua-potenza-an/
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Devo segnalare che alcuni comuni nell'area milanese stanno applicando, contrariamente a quanto detto da Ambiente Legale, un trattamento "retroattivo" sui Piani presentati prima del 161 ed approvati, ma non ancora conclusi, che per ragioni varie (soprattutto di natura economica) facciano piccole variazioni (il trasportatore che cambia, ecc.). Vengono così costretti a rifare il piano ex novo, secondo il DM 161 !
Inoltre ho un caso di persona che dovendo scavare 30 metri cubi di terra, purtroppo (per esigenze di spazio) allontanandola dal cantiere, ha ricevuto richiesta dal Comune del Piano di Utilizzo con 3 trincee, 9 analisi e set analitico completo !
Gli ho fatto portare via tutto come rifiuto CER 170504, gli costava molto ma molto meno !
Inoltre ho un caso di persona che dovendo scavare 30 metri cubi di terra, purtroppo (per esigenze di spazio) allontanandola dal cantiere, ha ricevuto richiesta dal Comune del Piano di Utilizzo con 3 trincee, 9 analisi e set analitico completo !
Gli ho fatto portare via tutto come rifiuto CER 170504, gli costava molto ma molto meno !
geofranz67- Partner
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Sia detto senza fraintendimenti, io amo quella donna: "sperimentalismo giovanile", che meravigliosa sintesi di profondi insulti!isamonfroni ha scritto:vi consiglio questo interessante editoriale della Ficco
http://www.reteambiente.it/news/17723/materiali-da-scavo-la-parola-e-la-sua-potenza-an/
Vabbuò, isa, ma voglio bene anche a te
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Località : Napoli
Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
scusate la domanda, ma possibile che non vi sia un termine di legge per il piano di utilizzo e che la durata è stabilita dal piano stesso?
grazie e buona giornata
grazie e buona giornata
igle- Membro della community
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11 luglio 2013
igle ha scritto:scusate la domanda, ma possibile che non vi sia un termine di legge per il piano di utilizzo e che la durata è stabilita dal piano stesso?
grazie e buona giornata
Ciao igle,
io ricordo di aver letto la data dell'11 luglio 2013 per sapere qualcosa il giudizio del TAR del Lazio in merito al decreto.
Ho una domanda ma per i piccoli cantieri?
Lillo- Membro della community
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
TAR del Lazio a parte, il decreto non può stabilire un termine per la validità del piano di utilizzo per almeno 3 evidenti motivi:
*) nell'ambito del PDU le terre di scavo perdono la caratteristiche di rifiuto e, se non sono rifiuti, non ci sono limitazioni particolari alla durata del deposito temporaneo
*) ogni cantiere in cui si producano terre di scavo è un caso a sè, e tocca al progettista, che redige il PDU stabilire tempi e metodi di questo utilizzo, compatibilmente con la durata dei lavori, con la logistica di cantiere, con il destino successivo delle terre ecc...
*) il PDU deve essere esaminato e approvato ed è abbastanza ovvio che se presenta una durata eccessiva, che so?4 o 5 anni per un cantiere di media entità evidenzierebbe la chiara volontà di NON gestire correttamente le terre.......o no?
*) nell'ambito del PDU le terre di scavo perdono la caratteristiche di rifiuto e, se non sono rifiuti, non ci sono limitazioni particolari alla durata del deposito temporaneo
*) ogni cantiere in cui si producano terre di scavo è un caso a sè, e tocca al progettista, che redige il PDU stabilire tempi e metodi di questo utilizzo, compatibilmente con la durata dei lavori, con la logistica di cantiere, con il destino successivo delle terre ecc...
*) il PDU deve essere esaminato e approvato ed è abbastanza ovvio che se presenta una durata eccessiva, che so?4 o 5 anni per un cantiere di media entità evidenzierebbe la chiara volontà di NON gestire correttamente le terre.......o no?
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
isamonfroni ha scritto:TAR del Lazio a parte, il decreto non può stabilire un termine per la validità del piano di utilizzo per almeno 3 evidenti motivi:
*) nell'ambito del PDU le terre di scavo perdono la caratteristiche di rifiuto e, se non sono rifiuti, non ci sono limitazioni particolari alla durata del deposito temporaneo
*) ogni cantiere in cui si producano terre di scavo è un caso a sè, e tocca al progettista, che redige il PDU stabilire tempi e metodi di questo utilizzo, compatibilmente con la durata dei lavori, con la logistica di cantiere, con il destino successivo delle terre ecc...
*) il PDU deve essere esaminato e approvato ed è abbastanza ovvio che se presenta una durata eccessiva, che so?4 o 5 anni per un cantiere di media entità evidenzierebbe la chiara volontà di NON gestire correttamente le terre.......o no?
sono d'accordo.
Ma per quanto riguarda i piccoli cantieri con quantità di terre e rocce da scavo < 6000 m3?
Lillo- Membro della community
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
isamonfroni ha scritto:TAR del Lazio a parte, il decreto non può stabilire un termine per la validità del piano di utilizzo per almeno 3 evidenti motivi:
*) nell'ambito del PDU le terre di scavo perdono la caratteristiche di rifiuto e, se non sono rifiuti, non ci sono limitazioni particolari alla durata del deposito temporaneo
*) ogni cantiere in cui si producano terre di scavo è un caso a sè, e tocca al progettista, che redige il PDU stabilire tempi e metodi di questo utilizzo, compatibilmente con la durata dei lavori, con la logistica di cantiere, con il destino successivo delle terre ecc...
*) il PDU deve essere esaminato e approvato ed è abbastanza ovvio che se presenta una durata eccessiva, che so?4 o 5 anni per un cantiere di media entità evidenzierebbe la chiara volontà di NON gestire correttamente le terre.......o no?
sono d'accordo.
Ma per quanto riguarda i piccoli cantieri con quantità di terre e rocce da scavo < 6000 m3?
Lillo- Membro della community
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Si aspetta che pubblichino il previsto decreto di semplificazione.Lillo ha scritto:sono d'accordo.
Ma per quanto riguarda i piccoli cantieri con quantità di terre e rocce da scavo < 6000 m3?
Nell'attesa si fanno due conti economici e si valuta se conviene gestire le terre (<6000 mc) come rifiuti oppure se fare il PDU.
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Dal Veneto: http://www.edilportale.com/news/2013/01/normativa/terre-e-rocce-il-veneto-disciplina-la-gestione-nei-piccoli-cantieri_31371_15.html
geofranz67- Partner
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
geofranz67 ha scritto:Dal Veneto: http://www.edilportale.com/news/2013/01/normativa/terre-e-rocce-il-veneto-disciplina-la-gestione-nei-piccoli-cantieri_31371_15.html
In Veneto allora si stanno muovendo.
Vediamo che viene fuori!
Lillo1983- Membro della community
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Località : Reggio Emilia
Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Il Friuli V.G. ha già regolamentato a fine 2012 i cantieri sotto i 6000 mc
Andrea1974- Membro della community
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terre e rocce
L'art. 15 del D.M. 161, lasciando da parte ogni considerazione in merito, lascia aperta nel periodo transitorio la possibilità per i progetti in corso di esecuzione di continuare a seguire i "vecchi" Piani regionali, ma nulla vieta di aggiornare i progetti stessi ex D.M. 161, presentendo appositi moduli (come accade nel milanese, appunto).
Ambiente Legale- Partner
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
AIUTO!!! Causa domanda cliente mi sono messa a leggere la normativa sulle terre e rocce da scavo....
Volevo solo essere sicura di quello che ho capito.
1) se li considero rifiuti la cosa è semplice: si segue quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (iscrizione all'albo per il trasporto, compilazione formulario, conferimento a sito autorizzato, etc...)
2) se invece non li volessi considerare rifiuti devo:
a) per i cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3), seguire il DM 161/2012 con annessi e connessi (Piano di Utilizzo, caratterizzazione, campionamenti, trasporto accompagnato da apposita documentazione, etc...)
b) per i cantieri di piccole dimensioni (<6000 m3), seguire quanto predisposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 considerandoli sottoprodotto e quindi campionamenti, DDT durante il trasporto, etc...
Sul punto b) non sono per niente sicura anche perché quanto disposto dal fantomatico art. 26-septies citato da Admin,
Qualcuno mi aiuta.....
Volevo solo essere sicura di quello che ho capito.
1) se li considero rifiuti la cosa è semplice: si segue quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (iscrizione all'albo per il trasporto, compilazione formulario, conferimento a sito autorizzato, etc...)
2) se invece non li volessi considerare rifiuti devo:
a) per i cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3), seguire il DM 161/2012 con annessi e connessi (Piano di Utilizzo, caratterizzazione, campionamenti, trasporto accompagnato da apposita documentazione, etc...)
b) per i cantieri di piccole dimensioni (<6000 m3), seguire quanto predisposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 considerandoli sottoprodotto e quindi campionamenti, DDT durante il trasporto, etc...
Sul punto b) non sono per niente sicura anche perché quanto disposto dal fantomatico art. 26-septies citato da Admin,
se non ho capito male, non è mai stato convertito in legge.....pertanto anche per i piccoli cantieri vige il 161/2012Admin il Lun Nov 26, 2012 6:35 pm
Articolo 26-septies.
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)..... etc....
Qualcuno mi aiuta.....
luanap- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
1) giusto
2) a) giusto
2b) vedi un po' qui https://www.sistriforum.com/t9245-scavo-fondazioni-per-ristrutturazione che se ne è discusso parecchio
2) a) giusto
2b) vedi un po' qui https://www.sistriforum.com/t9245-scavo-fondazioni-per-ristrutturazione che se ne è discusso parecchio
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Rieccomi! Ho letto il post che mi ha consigliato Isa e mi sono chiarita le idee se nonché nella posta di oggi ho trovato la delibera della Regione Liguria n° 89/2013 dove si legge quanto segue.
"Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali, al fine di fornire una immediata risposta alle esigenze operative connesse alla realizzazione di scavi di ridotte dimensioni, e definire modalità di gestione uniformi sul territorio ligure, si individua la seguente procedura per quanto attiene alla documentazione necessaria alla gestione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, facendo salvo il rispetto di tutti i rimanenti requisiti richiesti ai sensi del D.m. n.161/2012.
Per quanto attiene alle opere non soggette a VIA o AIA, che prevedano la produzione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, ed il totale utilizzo degli stessi nel corso dell'esecuzione di opere per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali oppure in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava, il Piano di Utilizzo di cui al comma 1 lettera h del D.M. 161/2012 può essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Progettista e dal Proponente che attesti:
(i) che l'opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell'opera non eccede i 1000 mc in banco;
(ii) ) che le terre e rocce di scavo sono idonee all’utilizzo proposto;
(iii) che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M 161/2012;
(iv) che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni;
(v) che in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del D.M. 161/06 che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
(vi) che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente"
Ora la mia domanda è questa: può una delibera regionale scavalcare una normativa nazionale? Sempre che di "scavalcamento" si tratti....
Un edile che opera in Liguria può seguire queste di direttive senza incorrere in problemi/sanzioni....
"Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali, al fine di fornire una immediata risposta alle esigenze operative connesse alla realizzazione di scavi di ridotte dimensioni, e definire modalità di gestione uniformi sul territorio ligure, si individua la seguente procedura per quanto attiene alla documentazione necessaria alla gestione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, facendo salvo il rispetto di tutti i rimanenti requisiti richiesti ai sensi del D.m. n.161/2012.
Per quanto attiene alle opere non soggette a VIA o AIA, che prevedano la produzione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, ed il totale utilizzo degli stessi nel corso dell'esecuzione di opere per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali oppure in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava, il Piano di Utilizzo di cui al comma 1 lettera h del D.M. 161/2012 può essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Progettista e dal Proponente che attesti:
(i) che l'opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell'opera non eccede i 1000 mc in banco;
(ii) ) che le terre e rocce di scavo sono idonee all’utilizzo proposto;
(iii) che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M 161/2012;
(iv) che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni;
(v) che in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del D.M. 161/06 che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
(vi) che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente"
Ora la mia domanda è questa: può una delibera regionale scavalcare una normativa nazionale? Sempre che di "scavalcamento" si tratti....
Un edile che opera in Liguria può seguire queste di direttive senza incorrere in problemi/sanzioni....
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
Visto che il consiglio di stato ha bocciato la "legge" del Friuli e si appresta a fare lo stesso per il Veneto (ed anche la Liguria, temo) secondo me a non seguire (per ora) il DM 161/12 anche sui piccoli cantieri si rischia, e molto !!!
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Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto
L'amico Franz mi ha preceduto di un'incollatura........stavo per dire la stessa cosa.
Tra l'altro, se uno si va a guardare l'elenco delle questioni da autocertificare, si accorge che assomigliano moltissimo alle quuestioni che nel P.d.U ex DM161/2012 si devono trattare nel dettaglio. E quindi.......
Tanto per dirne una, qual'è quel progettista che si assume la responsabilità di autocertificare che un terreno non è contaminato, senza aver fatto prima le analisi?
Tra l'altro, se uno si va a guardare l'elenco delle questioni da autocertificare, si accorge che assomigliano moltissimo alle quuestioni che nel P.d.U ex DM161/2012 si devono trattare nel dettaglio. E quindi.......
Tanto per dirne una, qual'è quel progettista che si assume la responsabilità di autocertificare che un terreno non è contaminato, senza aver fatto prima le analisi?
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