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Terre e rocce da scavo per recuperi di cave

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Aurora Brancia
geofranz67
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giorgiofani
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Messaggio  giorgiofani Mer Mar 07, 2012 9:58 pm

Salve,
vorrei porvi un quesito in merito alle terre e rocce da scavo,
la mia società, si occupa prevalentemente di movimentazione terra, quindi di scavi di sbancamento, attualmente, la nostra difficoltà sta nel reperire siti dove riutilizzare le terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto ai sensi del D.lgs152/2006. Recentemente, ho conosciuto il titolare di una cava che momentaneamente ha interrotto l'attività estrattiva ed è intenzionato ad un recupero morfologico della stessa. Mi chiedevo se fosse possibile utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, per i recuperi ambientali di cave e nel caso fosse possibile, qual'è la normativa di riferimento e l'ente preposto ad autorizzare recuperi ambientali di cave, mediante l'utilizzo delle terre e rocca da scavo.
Grazie
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Messaggio  Mar23 Gio Mar 08, 2012 10:11 am

Il recupero ambientale delle cave esaurite, anche con terre e rocce provenienti da scavi, necessita di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (R10); la suddetta modalità di recupero è espressamente citata nel D.M 5 Febbraio 1998 e successivi, Allegato 1 Suballegato 1 paragrafo 7.31-bis

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, il consiglio è quello di recarti presso gli uffici della Provincia competente: dato che trattasi di un'operazione di recupero rifiuti, ritengo che il sito di destino delle terre e rocce debba essere opportunamente autorizzato.
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Messaggio  geofranz67 Gio Mar 08, 2012 11:20 am

Ciao
il recupero ambientale di cave con Terre ex 186 (non rifiuto) è possibile, basta farsi autorizzare dal comune e da ARPA.
In provincia di Milano, tra parentesi, i funzionari non vogliono più l'R10 per i rifiuti, ma sollecitano lavori con Piano Scavi. Conosco cave che hanno riempito più di un milione di metri cubi con terre !
Ti ricordo che questo sistema vale solo per ciò che non rientra nel regime dei rifiuti !
Se fai il riempimento con macerie allora devi farti autorizzare per i rifiuti !
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Messaggio  Mar23 Gio Mar 08, 2012 11:42 am

geofranz67 ha scritto:In provincia di Milano, tra parentesi, i funzionari non vogliono più l'R10 per i rifiuti, ma sollecitano lavori con Piano Scavi.

Proprio per questa motivazione (ovvero la consueta mancanza di uniformità di criteri, a seconda dell'ente amministratore con il quale ci si deve interfacciare) consigliavo a giorgiofani di recarsi presso la Provincia competente!

Come giustamente hai asserito, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ex art.186 è fattibile nonchè da incentivare.

Nel caso specifico, è necessario compiere un'apposita analisi chimica al fine di verificare ed attestare che la concentrazione di inquinanti del materiale scavato rientri nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Mar 08, 2012 6:11 pm

non dimenticate che dal d.lgs. 205/2010 se riutilizzati "in situ" non sono del tutto soggetti alla normativa rifiuti, e possono essere rimessi lì dov'erano persino in caso di non conformità al test di cessione e persino in caso di non conformità alla colonna B.
Naturalmente, ci vuole la ufficialità/documentabilità del reimpiego in situ sin dalla fase progettuale.
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Messaggio  giorgiofani Mar Mar 13, 2012 8:14 pm

Grazie per le risposte, qualcuno sa come funziona il tutto in provincia di frosinone?
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Messaggio  ludiga Gio Apr 05, 2012 10:43 am

Riguardo al riempimento delle cave in essere o non, con le terre e rocce da scavo, c'è da precisare una cosa credo importantissima.
Parliamo sempre e naturalmente di terre e rocce da scavo rientranti nell'art 186 del D.Lgs 152/06.
Bisogna avere un progetto approvato,Progetto di ripristino ambientale, dall'autorità competente, nel mio caso, Regione Abruzzo, dove viene indicato precisamente ed in quale modo ripristiniamo la cava con tali terre e rocce da scavo, modalità, compatibilità ed analisi.
Tutto questo perchè, alla fine della coltivazione e ripristino della cava, bisogna e vogliono sapere, ben preciso, in che modo e con quali materiali abbiamo ritombato e ripristinato la cava.
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Terre e rocce da scavo per recuperi di cave Empty terre e rocce da scavo utilizzo

Messaggio  Ambiente Legale Ven Giu 15, 2012 10:40 am

Fornire una spiegazione chiara i sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo è attualmente impossibile! Si tratta di uno dei soliti pasticci normativi all'italiana tutto da chiarire!

La legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del D.L. n.1/2012 (c.d. liberalizzazioni) all’art. 49 prevede che “L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186».

A dire la verità, in fase di conversione in legge del decreto liberalizzazioni, era stato proposto alla Camera un emendamento che disponeva l’inserimento nell’art. 49 di un comma 2, così formulato: “Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, Pvc o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, prerivestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni".

Sarebbe stata una liberalizzazione totale! Ma, alla fine, si è tornati indietro e il testo è stato soppresso ad opera del Senato (c.d. maxiemendamento).

Attualmente è in corso di esame alla Camera il ddl 3162 che all'art. 13 regola l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, proponendo una "versione" ridimensionata dell'utilizzo rispetto al tentativo precedente. Si dice che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell’ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d’uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

L'art. 14 inoltre dispone che i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d’uso, possono essere utilizzati, nell’ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale. Possono essere utilizzati anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall’ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo attende naturalmente l'approvazione definitiva e non si sa se passerà, ma comunque ci sono problemi...La regolamentazione, infatti, esiste ed è l’art. 186 del D.Lgs n. 152/06, che resterà in vigore fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 49 e la previsione del nuovo decreto, se definitivamente approvato, non potrà abrogarla.

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Terre e rocce da scavo per recuperi di cave Empty ..e l'applicazione del comma 7-ter dell'art. 186

Messaggio  igle Lun Lug 02, 2012 9:01 pm

Aurora Brancia ha scritto:non dimenticate che dal d.lgs. 205/2010 se riutilizzati "in situ" non sono del tutto soggetti alla normativa rifiuti, e possono essere rimessi lì dov'erano persino in caso di non conformità al test di cessione e persino in caso di non conformità alla colonna B.
Naturalmente, ci vuole la ufficialità/documentabilità del reimpiego in situ sin dalla fase progettuale.

Nutro qualche perplessità circa questa interpretazione: vorrei infatti ricordare che la lettera c) del comma 1 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 fa riferimento esplicitamente al "suolo non contaminato"

Vorrei inoltre chiedere delucidazioni circa l'applicazione del comma 7-ter dell'art. 186, vista l'ampiezza del suo ambito di applicazione: " i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi":
Questo vuol dire che posso considerare terre e rocce da scavo, utilizzandoli per i recuperi ambientali, anche i fanghi provenienti per esempio dal lavaggio inerti?

Grazie in anticipo a coloro che risponderanno Very Happy
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Messaggio  geofranz67 Mar Lug 03, 2012 5:41 pm

I fanghi di segagione sono rifiuti ! Il cocciame di marmo (pezzi e blocchi) no !
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Terre e rocce da scavo per recuperi di cave Empty Aiuto please

Messaggio  max.lamperti Ven Feb 01, 2013 6:25 pm

geofranz67 ha scritto:Ciao
il recupero ambientale di cave con Terre ex 186 (non rifiuto) è possibile, basta farsi autorizzare dal comune e da ARPA.
In provincia di Milano, tra parentesi, i funzionari non vogliono più l'R10 per i rifiuti, ma sollecitano lavori con Piano Scavi. Conosco cave che hanno riempito più di un milione di metri cubi con terre !
Ti ricordo che questo sistema vale solo per ciò che non rientra nel regime dei rifiuti !
Se fai il riempimento con macerie allora devi farti autorizzare per i rifiuti !


Ciao, ho presentato 4 mesi fa una istanza al comune per riempimento di una ex cava dismessa da almeno 50 anni in provincia di Milano e di modeste dimensioni (70.000 mc) mediante terre e rocce da scavo certificati di classe A proveniente da aree limitrofe. E' stata inviata anche una copia della documentazione all'Arpa dal Comune. E' stata allegata una relazione geologica, geotecnica e prove di laboratorio (fatte dal richiedente) che dimostrano che il suolo esistente non e' contaminato. L'arpa, che nonostante sia stata convocata per un sopralluogo e non vi ha partecipato, risponde che non e' interessata a rilasciare un parere. Il comune non sa cosa fare e ha paura a rilasciare un parere positivo perché non sa esattamente quale norma lo tutela...inoltre il tecnico comunale sostiene che il riempimento non e' soggetto ad autorizzazione e quindi si prende tempi pressoche' infiniti prima di rispondere, ammesso che lo voglia fare...
Ti chiedo cortesemente un aiuto, un consiglio su cosa posso fare per smuovere la situazione e avere il permesso di riempire il sito...
Grazie
max.lamperti
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Terre e rocce da scavo per recuperi di cave Empty Re: Terre e rocce da scavo per recuperi di cave

Messaggio  geofranz67 Ven Feb 01, 2013 6:41 pm

Ciao

sono disponibile ad incontrarti
Ti ho inviato un messaggio in MP
Francesco
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