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Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto

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Messaggio  Admin Lun Set 24, 2012 9:20 am

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=012G0182&tmstp=1348471059290

Buona lettura study
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Messaggio  geofranz67 Lun Set 24, 2012 9:54 am

Ottimo !
Grazie !

Comunque prevedo casini tremendi !!!!!!! Twisted Evil boid
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Messaggio  zesec Lun Set 24, 2012 4:17 pm

Ho letto il decreto (velocemente).
In sintesi estrema:
1) decido (almeno 90 giorni prima di cominciare i lavori) di immergermi nell'avventura TRS;
2) faccio a fettine il sito dal quale voglio scavare e lo bucherello in ogni dove e a qualsiasi profondità;
3) faccio le mie belle analisi al florilegio di campioni che ho raccolto;
4) presento un piano di utilizzo raccontando:
a) dove si trova il sito;
b) quanto intendo scavare;
c) dove e come intendo reimpiegare il materiale;
d) spiego gli eventuali trattamenti che devo fare sul materiale secondo la normale pratica industriale;
e) spiego i risultati dell'indagine conoscitiva che ho fatto sul sito (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione all'attività antropica pregressa;
f) spiego come ho preparato i campioni, cosa ho cercato e perché;
g) decido e spiego dove eventualmente depositerò il materiale prima di portarlo al sito finale;
h) decido e spiego che strade farò e che mezzi utilizzerò per movimentare il materiale;
i) per tutti i siti (produzione e destinazione) procuro gli estremi cartografici della carta tecnica regionale, la corografia (preferibilmente in scala 1:5.000), le planimetrie con impianti sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente in scala 1:5.000), la destinazine d'uso urbanistica (attuale e futura, con allegata cartografia dello strumento urbanistico vigente), l'inquadramento idrogeologico e la descrizione;
l, m, n, o, p, q, r, s, chips!

5) spero che mi accettino il piano (ed eventualmente pago l'ARPA secondo il prezzo che loro stabiliscono per approfondimenti);
6) faccio documenti di trasporto;
7) eventualmente aggiorno il piano di utilizzo a seguito di modifiche sostanziali;
Cool preparo ed aggiorno la segnaletica per i mucchi di terra che scavo, avendo cura di separare il tutto da altre TRS o rifiuti;
9) mi sbrigo a finire tutto entro l'anno;
10) comunico di aver fatto tutto come promesso.

Poi mi faccio una domanda: "Ma perché non ho fatto un'analisi da qualche centinaio di euro e non ho mandato via tutto come rifiuto?"
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 24, 2012 4:55 pm

zesec ha scritto: Poi mi faccio una domanda: "Ma perché non ho fatto un'analisi da qualche centinaio di euro e non ho mandato via tutto come rifiuto?"

Dipende da quanto c'è da scavare e quanto ti costa l'eventuale discarica per i rifiuti.
Diciamo che se stai scavando qualche centinaio di migliaio (o qualche milione) di metri cubi, fare tutto sto ramadan ti potrebbe pure convenire.

PS i vari decreti che vengono pubblicati ce l'hanno sempre uno scopo recondito (a volte neppure tanto) questi sulle terre e rocce sono scritti per i grandi lavori dove gli scavi sono imponenti (autostrade, TAV ecc..)

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Messaggio  Mar23 Lun Set 24, 2012 5:08 pm

isamonfroni ha scritto:PS i vari decreti che vengono pubblicati ce l'hanno sempre uno scopo recondito (a volte neppure tanto) questi sulle terre e rocce sono scritti per i grandi lavori dove gli scavi sono imponenti (autostrade, TAV ecc..)

Ed infatti, sono convinto che per un'impresa medio/piccola la domanda posta da zesec ("Ma perché non ho fatto un'analisi da qualche centinaio di euro e non ho mandato via tutto come rifiuto?") abbia molto senso.
Così come appare scontata la risposta a tale domanda, alla faccia dei buoni propositi (destinati a rimaner tali) ministeriali, atti ad "incentivare il recupero virtuoso degli inerti".
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Messaggio  zesec Lun Set 24, 2012 5:38 pm

Sì certo, era proprio qui che volevo arrivare.
Nessun dubbio che per grandi quantità la disciplina possa funzionare. Ed aggiungo che per grandi quantità questa puntuale elencazione degli adempimenti è opportuna e doverosa.
Ma tutto questo non suona come la fine del ricorso alle TRS e la condanna alla gestione come rifiuti per tutti i produttori medio-piccoli? Sto parlando del cantiere per la costruzione della casetta.
Alla faccia delle finalità riportate in pompa magna all'art. 2:
"Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, ..."
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 24, 2012 5:50 pm

zesec ha scritto:Sì certo, era proprio qui che volevo arrivare.
Nessun dubbio che per grandi quantità la disciplina possa funzionare. Ed aggiungo che per grandi quantità questa puntuale elencazione degli adempimenti è opportuna e doverosa.
Ma tutto questo non suona come la fine del ricorso alle TRS e la condanna alla gestione come rifiuti per tutti i produttori medio-piccoli? Sto parlando del cantiere per la costruzione della casetta.
Alla faccia delle finalità riportate in pompa magna all'art. 2:
"Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, ..."
Appunto Zesec.......ti sei risposto da solo!

Vabbè, comunque poi alla fin fine, se il sito è piccoletto, anche fare una precaratterizzazione (perchè di questo si tratta) non è che abbia un costo straordinario...

PS come sempre, la pedissequa elencazione dei contenuti di un documento tecnico (quale sarà un progetto di riutilizzo delle TRS), lo fa sembrare molto più complicato di quanto in realtà non sia.
E voglio altresì sperare che l'approfondimento tecnico e gli elaborati grafici debbano essere commisurati all'entità dei lavori

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Messaggio  zesec Lun Set 24, 2012 5:54 pm

isamonfroni ha scritto:PS come sempre, la pedissequa elencazione dei contenuti di un documento tecnico (quale sarà un progetto di riutilizzo delle TRS), lo fa sembrare molto più complicato di quanto in realtà non sia.
E voglio altresì sperare che l'approfondimento tecnico e gli elaborati grafici debbano essere commisurati all'entità dei lavori

Beh, questo, per ora (in attesa di circolari, approfondimenti, talkshow, dossier, modulistiche, sentenze, quiz a premi... che non tarderanno a venire) non è scritto da nessuna parte.
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 24, 2012 6:05 pm

zesec ha scritto:
isamonfroni ha scritto:PS come sempre, la pedissequa elencazione dei contenuti di un documento tecnico (quale sarà un progetto di riutilizzo delle TRS), lo fa sembrare molto più complicato di quanto in realtà non sia.
E voglio altresì sperare che l'approfondimento tecnico e gli elaborati grafici debbano essere commisurati all'entità dei lavori

Beh, questo, per ora (in attesa di circolari, approfondimenti, talkshow, dossier, modulistiche, sentenze, quiz a premi... che non tarderanno a venire) non è scritto da nessuna parte.

Dai Zesec, permettimi di far uscire l'anima della "praticona", il decreto in epigrafe non l'ho ancora letto, però qualche piano di caratterizzazione e qualche progetto di riutilizzo di TRS (vecchia maniera) l'ho già fatto e quindi credo di sapere di che parlo.
PS (e credo che Mar 23 mi possa sostenere) le linee guida della Regione Liguria per l'applicazione del vecchio art. 186 sembravano l'Upanishad, ad una prima lettura, poi siamo sopravvissuti tutti

In fondo devono vivere anche i progettisti ambientali/geologi ecc ecc.

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Messaggio  zesec Lun Set 24, 2012 6:49 pm

E allora confido. Che altro fare?
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Set 24, 2012 7:41 pm

Immagino che voi tutti fruiate di energia elettrica, a meno che non sappiate far funzionare i PC a candele steariche.
E ritengo anche che siate bene a cooscenza che il c.d. "dispacciamento" di tale energia avviene sulla rete infrastrutturale della TERNA SpA. E se siete avvezzi a leggere le bollette, sapete bene che il dispacciamento si paga, così come si paga anche la perdita di energia a monte del ns. cacchio di contatore: e vorrei proprio sapere questo uno come se lo controlla... vabbé.

Orbene, quando la TERNA SpA ben pensa di procedere all'interramento di un elettrodotto aereo secondo il piano nazionale, che forse finiamo nel 2080 ma non è detto, ha per propria prassi l'invio a smaltimento delle terre scavande e poi scavate, e dopo però bisogna anche comperare il terreno per riempire il buco, dopo averci fatto il cavidotto in cemento dove passano i cavi in parola.
In sintesi, spendiamo 2 volte soldi degli utenti quando 1/2 sarebbe più che sufficiente ex lege. E non aggiungo nulla sull'impatto economico (=carburanti) e ambientale (gas di scarico, rumore, consumi di oli etc.) del traffico degli automezzi necessari a andare e tornare 2 volte.

Prassi in base alla quale TERNA SpA ha già fatto gare per l'affidamento di tali lavori ad imprese specializzate, ed a nulla è valso già un paio di anni fa che una di tali aziende presentasse all'attenzione della Terna quanto dice l'art. 186 in merito al riutilizzo "in situ". La risposta pare sia stata "ma che ve ne frega, vi paghiamo per le analisi, vi paghiamo per lo smaltimento e vi paghiamo per la fornitura del riempimento, di certo ci fate la vostra ricarica, non scocciate voi e questo riutilizzo". Risposta che una volta riferitami ha suscitato in me il commento "E' vero, che me frega: io devo fare un mare di parametri ogni 250 m. di futuro cavidotto, me li pagano, siccome il grosso si sta scavando in ambiti urbani manco a dire che chissà che ci trovo in mezzo alla strada vecchia magari di 200 anni, due metri sotto, mi tolgo anche lo sfizio di avere i fondi naturali del sito.... , mi sta bene così pure a me". Ed ho risolto il problema mettendo in ogni relazione di ognuna delle tratte che ho seguito io il dettato normativo copiaincollato biecamente, concludendo con "poichè il Committente dell'Opera non ha previsto l'adeguamento del progetto in tal senso, i terreni escavati saranno pertanto trattati come "rifiuti", segnatamente con codice 17 05 04 per quanto riguarda i terreni reperiti nei punti di tracciato di cantiere oggetto di indagine, con codice 17 09 04 i detriti dei massetti e finiture edili soprastanti i suoli ed infine con codice 17 03 02 il fresato d'asfalto rimosso come tale laddove il tracciato risulta su viabilità pubblica così rifinita.".
Da dire, comunque per ogni relazione di gestione delle terre di ogni cantiere c'è una specie di minicaratterizzazione del sito e della sua antropizzazione, le eventuali indicazioni di riferimento per valori di fondo naturale extratabellari (il famoso berillio in piana campana, ad esempio) e tutto quanto in effetti previsto dal decreto e riassunto da zesec.

Poi, però, mi è arrivata la bolletta.

E pagandola ho usato, sia pure con un lieve senso di colpa civica, i soldi anche di quei lavori.

Di che stiamo parlando, dunque ?

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Messaggio  cirillo Lun Set 24, 2012 7:49 pm

Di fatto non è cambiato nulla rispetto alle regole che il Veneto a suo tempo s'era già dato.
La questione era, e rimane, in capo ai progettisti.
Se c'è una sorta di banca dati "cerco/offro" terra e rocce de scavo dove, chi ha un'opera dalla quale si originerà del materiale di risulta, potrà vedere se a qualcuno interessa e quindi chiudere il cerchio oppure, come dice giustamente Isa, queste norme saranno applicabili solo ai mega interventi e, tutto ciò che di piccolo o medio piccolo quotidianamente avviene, resterà, come il famoso cerino, nelle mani del produttore (i pregettisti i più delle volte non se ne preoccupano) e continuerà ad essere trattato, per forza di cose, come rifiuto.
Ad una prima lettura nulla di nuovo sotto il sole.

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Messaggio  isamonfroni Mar Set 25, 2012 9:04 am

L'unica parvenza di novità, forse, sta nel fatto che il decreto ha valenza nazionale e non si rimanda più alle linee guida delle singole regioni (che in buona sostanza si assomigliano tutte, visto che in fondo si parla sempre della stessa cosa), evitando, forse, che in certe Regioni dove non si sono mai preoccupati dell'argomento quando gli si parla di art. 186 ti guardino così What a Face

PS concordo con Aurora, e mica soltanto per Terna

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Messaggio  Mar23 Mar Set 25, 2012 9:06 am

isamonfroni ha scritto:PS (e credo che Mar 23 mi possa sostenere) le linee guida della Regione Liguria per l'applicazione del vecchio art. 186 sembravano l'Upanishad, ad una prima lettura, poi siamo sopravvissuti tutti

Laughing

Aggiungo che, al fine di decifrare l'Upanishad con zelo, è di enorme importanza (almeno per me) rivolgersi ai funzionari della Provincia, molto disponibili nel fornire indicazioni e suggerimenti sul modus operandi.


In fondo devono vivere anche i progettisti ambientali/geologi ecc ecc.

Siamo una razza in via di estinzione, anche per una questione di lotte intestine (nel senso che l'intestino è l'apparato principale con il quale molti colleghi lavorano).

Tornando in tema, come detto dall'ottimo cirillo, ritengo che la creazione di una banca dati regionale (ovviamente in costante aggiornamento) relativa ai cantieri nei quali è richiesta/viene prodotta terra e roccia da scavo sia uno strumento di importanza fondamentale, specialmente nell'ottica di quelle piccole/medie imprese di cui si discuteva in precedenza.
Ho provato a proporre in Provincia quanto detto sopra, ma per ora nulla di fatto; l'unico "strumento" simile è questo:

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraViaVia/menutot.asp
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Messaggio  geofranz67 Mar Set 25, 2012 9:13 am

Ricordatevi, almeno qui in Lombardia, che buona parte della Terra è data da ghiaia e Sabbia, che ha un valore di mercato (per i calcestruzzi/cave). Qui scavano tantissimo per vendere la "mista" alle cave. Se uscisse come rifiuto, le cave non potrebbero accogliere il materiale (quasi nessuna è autorizzata al trattamento del rifiuto per produrre materiale per CLS, ma solo al riempimento della "buca" tal quale con la terra-rifiuto) con notevole danno economico per tutti !
Per cui molti dovranno fare il Piano di Utilizzo per vendere la mista !
Ovviamente, temo, che si ritornerà ai vecchi tempi, dove si vendeva la mista in modo illegale........
Non dico niente sul resto (terra non adatta alle cave): i "calabresi" faranno affari d'oro !!!! Mad
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Set 25, 2012 2:41 pm

geofranz67 ha scritto:
Non dico niente sul resto (terra non adatta alle cave): i "calabresi" faranno affari d'oro !!!! Mad

Già.
Però si dà il caso che la 'ndrangheta di mestiere faccia la malavita organizzata, ed anche ben organizzata sembrerebbe, mentre i cavatori ed i produttori di CLS sono almeno ufficialmente degli imprenditori "onesti" ma forse meno disposti ad morganizzarsi secondo le regole prestabilite; a loro discarico, il fatto che in tema di rifiuti -e più che mai di terra e rocce- dal 2001 ad oggi le regole cambiano e si sovrappongono con una tale rapidità per cui non si riesce nemmeno più a capire bene cosa farsi autorizzare da chi, come e quando.
Guardando tuttavia le cose secondo il principio di relatività, tra i 2 gruppi di attività indicati - che dovrebbero essere contrapposti nella gestione ecnomico imprenditoriale del paese - quale dei due viene meno a ciò che il popolo (pecora) ha il diritto di attendersi?
A titolo di opportuno rinfresco di memoria, a voi il linkad un articolo del 1993, riguardante la ormai mitica operazioen adelphi, quindi quasi 20 anni fa.
Letto come si deve, è profondamente istruttivo, e chiarificatore su tanti perchè non tanto di ieri e l'altro ieri ma persino di oggi.

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Messaggio  Mar23 Ven Set 28, 2012 11:18 am

Segnalo un link tramite il quale è possibile scaricare una copia in formato .pdf del nuovo decreto 161:

http://www.lestradedellinformazione.it/acm-on-line/Home/ServizidInformazione/Approfondimenti/documento2353.html
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Messaggio  zesec Lun Nov 12, 2012 10:04 am

Commento ANCE su decreto terre e rocce da scavo. E' associazione di categoria, vero, ma nemmeno loro la vedono molto semplice per i piccoli cantieri.
http://www.reteambiente.it/news/17516/terre-da-scavo-il-dm-161-2012-privilegia-le-grand/
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Messaggio  cirillo Lun Nov 12, 2012 10:28 am

zesec ha scritto:Commento ANCE su decreto terre e rocce da scavo. E' associazione di categoria, vero, ma nemmeno loro la vedono molto semplice per i piccoli cantieri.
http://www.reteambiente.it/news/17516/terre-da-scavo-il-dm-161-2012-privilegia-le-grand/
infatti, a mio avviso è applicabile solo sugli scavi che superano i 6000 mc

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Messaggio  zesec Lun Nov 12, 2012 1:11 pm

Io non ho approfondito del tutto la lettura, ma mi sembra di poter dire che in questo momento il DM 161/2012 sia applicabile anche ai piccoli scavi, in attesa del decreto sui cantieri <6.000 mc previsto dall'art. 266 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Decreto che sappiamo essere stato scritto (DDL "Semplificazioni" ad iniziativa del Governo, art. 21 del testo attualmente disponibile) ma non ancora approvato.
E' vero che l'impianto del DM 161/2012 sembra già definire una disciplina limitata ai cantieri >6.000 mc. Prova ne sia che l'allegato 4 del DM 161/2012 dispone che:
"Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che...".
Ma fintanto che il Parlamento non si metterà d'accordo (e di questi tempi...), i canteri piccoli dovranno seguire il DM 161/2012. Quindi, al momento, tutti quelli che scavano producono rifiuti, a meno che non seguano tutta la procedura definita dal DM 161/2012 (o riutilizzino la terra scavata nello stesso sito ex art. 185 comma 1 lett. c del D.Lgs. 152/2006).
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Messaggio  reba55 Gio Nov 15, 2012 10:00 am

Concordo con zesec
E' esattamente questa l'interpretazione prevalente, ad esempio, in Piemonte: finchè non escono le norme sui piccoli (ammesso che 6.000 mc sia da considerare piccolo!) le regole del 161/2012 valgono per tutti, anche perchè il 186 non esiste più, così come non esistono più le varie Linee Guida regionali.
Risulta altrettanto evidente, a mio avviso, che per i piccoli cantieri, se non riescono ad avvalersi dell'art. 185, può risultare più conveniente la gestione come rifiuto (che poi viene nel 99% dei casi gestito come recupero in procedura semplificata ai sensi del punto 7.31bis del 5.2.98 e finisce, come R5 o R10, nello stesso posto dove finiscono le terre e rocce gestite ai sensi del 161/2012).
Che poi il 161/2012 sia stato pensato e scritto per i grandi cantieri è cosa nota e direttamente ammessa dal Ministero e dai suoi consulenti; d'altro canto basta leggere l'Allegato 3 su ciò che viene considerato norale pratica industriale per rendersene conto.
Piuttosto vale la pena rilevare alcuni aspetti che appaiono subito chiari a chi prova ad approfondire:
- il sistema è molto difficilmente controllabile - ad esempio, perchè sono ammessi "uno o più" stoccaggi intermedi, che saranno verosimilmente fatti presso gli stessi operatori che recuperano rifiuti inerti, per cui distinguere la provenienza dei vari cumuli e provare a disegnarne una tracciabilità (senza riferimenti al SISTRI, per carità) sarà quasi impossibile per un normale organo di controllo;
- l'aspetto dei materiali di riporto (allegato 9) e dei materiali comunque ammessi nelle terre e rocce (si veda l'art. 1, comma 1, lettera b) sembra permettere la presenza di molte cose che non sono terre e rocce; è vero che "la composizione media deve rispettare i limiti massimi", ma è anche vero che la tecnica di campionamento e analisi prevista (mutuata dalla normativa sulle bonifiche) permette sostanzialmente di analizzare solo la parte fine del materiale, e non i materiali grossolani presenti;
- la possibilità di movimentare e riutilizzare ai sensi di questo DM anche terre e rocce da siti contaminati, seppure con un parere preventivo dell'Arpa, è un altro fatto altrettanto preoccupante dal punto di vista ambientale, per le difficoltà di controllo facilmente comprensibili.
- il DM non prevede meccanismi di comunicazione obbligatoria tra le Autorità Competenti (per questi materiali è quasi sempre il Comune); la Provincia, a cui competerebbe il controllo avvalendosi dell'Arpa, ad esempio, non verrà probabilmente mai a conoscenza della gran parte dei Piani di Utilizzo; questo problema è ancora più evidente se l'utilizzo avviene in Province o Regioni diverse da quella di produzione, limitando molto la possibilità di controllare in modo efficace.
E si potrebbe continuare a lungo.
Sicuramente avere un Regolamento (tutto sommato abbastanza completo) di carattere nazionale è un vantaggio.
Ma la sua applicazione creerà parecchi grattacapi sia ai potenziali utilizzatori, sia agli organi di controllo.
Buona giornata.
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Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto Empty terre e rocce da scavo

Messaggio  Ambiente Legale Ven Nov 23, 2012 1:37 pm

La regolamentazione delle terre e rocce da scavo è - all’indomani dell’emanazione del decreto ministeriale che ne disciplina la gestione e l’utilizzo - ancora lontana dall’aver guadagnato un assetto definitivo.

La tendenza del legislatore sembra essere quella di una progressiva liberalizzazione della materia, cercando di soddisfare e garantire le esigenze di tutela dell’ambiente e della salute alla stregua dell’analisi di rischio del sito interessato e, quindi, della valutazione della concentrazione degli inquinanti che interessa i materiali in oggetto. Si propende, quindi, non per una valutazione della disciplina applicabile (normativa dei rifiuti o esclusione da essa) in base alla tipologia del materiale, ma piuttosto della sua intrinseca potenzialità inquinante.

La proposta di legge recante “Modifiche al D.Lgs n. 152/06 e altre disposizioni in materia ambientale” – nella stesura elaborata all’esito del Comitato ristretto alla Camera lo scorso 20 novembre – disciplina all’ art. 13 l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Si legge in tale disposizione che“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell’ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d’uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni”.

All’art. 14 del medesimo disegno di legge si dispone che “i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato, a seguito di analisi effettuata dall’ARPA competente, concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d’uso, possono essere utilizzati, nell’ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale”.

E che “… possono essere utilizzati, nell’ambito delle medesime aree anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall’ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tali previsioni, tra l’altro, erano già contenute nell’originario testo base modificato dal Senato e, ora, confermato sul punto nel corso della deliberazione in Comitato ristretto. La novità invece, che emerge dalla stesura formulata in Comitato ristretto riguarda una deroga alla disciplina delle terre e rocce. Si dispone, infatti, al comma 3 dell’art. 13 del disegno di legge in parola una esclusione dall’ambito di applicazione del regime delle terre e rocce da scavo non prevista ai sensi del D.M. n. 161/2012.
Si tratta dell’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico o inorganico di origine marina o salmastra di cui all’art. 109, comma 1, D.lgs n. 152/06.
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Messaggio  Ambiente Legale Lun Nov 26, 2012 1:32 pm

La regolamentazione delle terre e rocce da scavo non trova pace, oltre alla proposta contenuta nel disegno di semplificazioni bis, che sembra provvedere a dettare la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce in relazione ai cantieri di piccole dimensioni - altrimenti rientranti nel D.M. n. 161/2012 - segnaliamo l’articolo 26-septies del ddl di modifiche al TUA, nella nuova stesura predisposta dalla Camera in Comitato ristretto lo scorso 20 novembre, che disciplina l'utilizzo dei materiali di scavo in relazione ai piccoli cantieri.
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Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto Empty Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto

Messaggio  geofranz67 Lun Nov 26, 2012 6:57 pm

e te pareva................. bur
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Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto Empty Re: Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto

Messaggio  Admin Lun Nov 26, 2012 7:35 pm

Articolo 26-septies.
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni).

  1. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «seimila metri cubi di materiali» sono inserite le seguenti: «per i cantieri relativi a opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri a infrastrutture lineari».
  2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se rispondono ai seguenti requisiti:
   a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
   c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere come individuate nel citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.

  3. Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, l'impresa che la esegue attesta i requisiti di cui al comma 1 mediante una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera stessa, nella quale devono essere inoltre riportate le seguenti informazioni:
   a) quantità di materiali da scavo destinati all'utilizzo;
   b) tempi previsti per l'utilizzo;
   c) siti di destinazione e/o cicli produttivi di utilizzo;
   d) siti di deposito, la cui durata non può essere superiore ad un anno.

  4. Eventuali variazioni alle informazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera.
  5. Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera l'impresa che li ha eseguiti deve dichiarare all'Autorità che ha autorizzato l'opera stessa le quantità di materiale utilizzato in processi industriali e/o in siti idonei. Il materiale da scavo non utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto.
  6. L'utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto di cui ai commi precedenti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, pertanto il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
  7. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore che non consentono l'espletamento delle procedure di cui sopra, il materiale da scavo può comunque essere riutilizzato nel medesimo sito senza adempiere alle previsioni di cui ai commi precedenti. Il materiale non utilizzato può essere depositato presso un sito in disponibilità dell'impresa che ha eseguito i lavori che provvederà ad adempiere alle procedure di cui al comma 2 per poterlo utilizzare come sottoprodotto. In questi casi la documentazione deve essere inviata al comune ove è stato realizzato lo scavo. Durante le fasi di trasporto i materiali devono essere accompagnati dai documenti indicati al comma 5.
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