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Messaggio  Admin Lun Giu 06, 2011 11:27 am

RIFIUTI PERICOLOSI

L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

RIFIUTI CLASSIFICATI COME MERCI PERICOLOSE

I rifiuti devono riportare sull'imballaggio, ovvero su etichette appostevi, le seguenti indicazioni:

a) nome ed indirizzo del produttore
b) il nome del rifiuto o la sua descrizione;
c) il codice C.E.R.;

I Rifiuti Speciali Pericolosi devono riportare, oltre ad a) e b), anche:
la classe di pericolosità (Hn)

E’ necessario, inoltre, che i contenitori di rifiuti siano provvisti di:

etichette recanti pittogrammi che indichino il tipo di pericolo correlato al rifiuto.
esplosivo: una bomba che esplode (E);
comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
facilmente infiammabile: una fiamma (F);
tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);
irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);
altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

Quando sono attribuibili più simboli di pericolo :
l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C;
l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O.

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti dalle normative ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

Il nome del rifiuto ed il relativo Codice C.E.R., siano essi sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampati a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, devono essere posti in modo che siano bene in vista e devono rimanere inalterati anche a distanza di tempo.

Dimensioni dell'etichetta in riferimento alla capacità dell'imballaggio:
Formato Capacità dell'imballaggio
almeno 52 X 74 mm Inferiore o pari a 3 litri
almeno 74 X 105 mm Superiore a 3 litri ed inferiore o pari a 50 litri

Sui contenitori di Rifiuti Speciali pericolosi deve essere apposta etichetta inamovibile, o un marchio, a fondo giallo aventi le misure di cm 15 X 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
I colori delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

Bozza da completare


Ultima modifica di Admin il Gio Giu 23, 2011 7:10 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  CJM Lun Giu 06, 2011 3:16 pm

Domanda di cui magari mi sono persa la risposta :
ditta che porta via un pò di tutto
tipo cooperativa, ha tutte le iscrizioni e autorizzazioni del caso
si porta in ditta dai monitor dei pc (pericolosi) ai mobili di casa
nei furgoni deve apporre la R? (a questa domanda io ho risposto si : è indicato alla fine del provvedimento di iscrizione all'Albo)
però quando negli stessi furgoni trasporta rifiuti non pericolosi deve togliere la R?
mi è stato risposto di sì, in caso contrario darei all'esterno delle informazioni erronee sul contenuto del mio furgone. tu che dici?
targhe amovibili?

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Messaggio  Admin Lun Giu 06, 2011 3:22 pm

Si.
Esistono sia amovibili (sulla carrozzeria resta solo il supporto) sia richiudibili (si ripiegano su se stesse).
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Messaggio  CJM Lun Giu 06, 2011 3:29 pm

Perfetto grazie
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Messaggio  catia Lun Giu 06, 2011 4:30 pm

scusate ma le regole di cui sopra valgono anche se i rifiuti sono pericolosi ma non soggetti ADR?
grazie
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Messaggio  Admin Lun Giu 06, 2011 4:43 pm

scusate ma le regole di cui sopra valgono anche se i rifiuti sono pericolosi ma non soggetti ADR?
Solo la prima parte.
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Messaggio  catia Lun Giu 06, 2011 4:46 pm

Solo la prima parte.[/quote]
grazie!
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Messaggio  homer Lun Giu 06, 2011 6:45 pm

Non fate confusione tra disposizioni inerenti i rifiuti, il loro deposito temporaneo ed il trasporto, e disposizioni inerenti il trasporto di merci pericolose. Queste ultime (ADR) impongono una etichettatura dei colli (e pannellatura dei veicoli) DIVERSA dalla precedente e che si aggiunge alla stessa. Detto in termini più semplici, oggi (ed ancora per un bel pò di tempo) il quadrato con la punta in alto, bianco col teschio, (etichetta 6.1 ADR) NON sostituisce il quadrato arancione col teschio nero delle sostanze e preparati pericolosi.
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Messaggio  koniglaurin Lun Giu 06, 2011 8:28 pm

Admin ha scritto:RIFIUTI CLASSIFICATI COME MERCI PERICOLOSE[...]
E’ necessario, inoltre, che i contenitori di rifiuti siano provvisti di:

etichette recanti pittogrammi che indichino il tipo di pericolo correlato al rifiuto.
[...]I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti dalle normative ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.Bozza da completare
Parlando con rispetto, ma permettimi di dissentire Admin. No
Vero è che il punto 4° dei prerequisiti per il deposito temporaneo mi dice che devo rispettare le nome che disciplinano l'imballaggio delle sostanze pericolose ... ma se poi cerco di rispettare il dlg 65/2003 quello all'articolo 1 comma 5 mi dice
5. Le norme del presente decreto non si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito elencati:
[...]
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;

DUNQUE IL PARADOSSO E' CHE NON APPLICANDO L'ETICHETTATURA DEL DLG. 65 IO RISPETTO LE NORME SUI PREPARATI PERICOLOSI (CIOE' IL DLG. 65) CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDONO I RIFIUTI, chiaro il paradosso?
e poi l'hai mai visto un centro di riciclaggio che applica ai suoi rifiuti i pittogrammi arancioni? MAI arg per poi magari sostituirli con le etichette ADR a ridosso del viaggio? No
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Messaggio  Admin Lun Giu 06, 2011 8:37 pm

Chiarissimo.
La voce è in bozza. Occorre articolarla nelle varie casistiche (deposito temporaneo, trasporto, ...)
Proponi pure un canovaccio.
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Messaggio  angel Lun Giu 06, 2011 8:43 pm

Non ho ben capito.
Quindi le disposizioni qui sopra riguradano il trasporto e non il deposito temporaneo?
Nel deposito temporaneo presso il produttore non è sufficente la R su sfondo giallo?
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Messaggio  homer Lun Giu 06, 2011 9:50 pm

@angel: No, leggi le disposizioni per il deposito temporaneo.
@konigiaurin: è vero che le disposizioni del 65/2003 non si applicano ai rifiuti, ma il 152/06 dice, invece, che si applicano! Inutile commentare su come sono scritte le norme sui rifiuti, fatto è che un ente di controllo può contestare il mancato rispetto di questa disposizione. Che poi sia difficilissimo metterla in pratica è un'altra storia ancora, ma vorrei allargare il discorso: molti di noi dovrebbero conoscere il Decreto 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro (che non è il mio mestiere), tale disciplina si applica ANCHE alla gestione dei rifiuti (invece spesso si dimentica.....) dal produttore, al trasportatore, al gestore compreso il semplice deposito (senza travasi o lavorazioni!). Occorre fare la valutazione del rischio chimico (come minimo) e si fa considerando le pericolosità del rifiuto (le frasi R attribuibili al rifiuto, da cui si ricavano le H) quindi, anche a questo scopo, non si può prescindere dalla conoscenza ed applicazione delle norme su sostanze e preparati pericolosi nella gestione dei rifiuti. Quando poi ci saranno date altre disposizioni più chiare e di più semplice applicazione saremo tutti più contenti.
Infine. a mio modesto parere tutto questo è molto bello ma NON è applicabile a tanti rifiuti: raee, veicoli fuori uso, imballaggi vuoti contaminati tanto per citarne alcuni. Saluti a tutti
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Messaggio  vanni Gio Giu 09, 2011 9:13 am

scusate non ho capito una cosa: qual'è la norma che disciplina il trasporto dei rifiuti? mi sembra di capire il dlg 65/2003. ma questo ha subito modificazioni o è rimasto uguale? a me serve capire il l'etichettatura dei rifiuti pericolosi durante il trasporto. cosa ben diversa invece è l'adr. giusto? grazie tante, questo forum è importantissimo. vi seguo da settembre ed ho imparato tante cose.
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Messaggio  marco66 Mar Giu 21, 2011 10:46 am

I colli contenenti rifiuti pericolosi, se non ricordo male, secondo l'ADR devono essere etichettati con l'etichetta del/i pericolo/i numero ONU e lettera R, i riferimenti al CER e al produttore, individuabili comunque dal Formulario, a quale normativa fanno riferimento????
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Messaggio  benassaisergio Mar Giu 21, 2011 11:15 am

Qui
https://www.sistriforum.com/t5438-top-adr-rifiuti-in
sono indicate anche le disposizioni ADR in materia di etichettatura dei colli
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Messaggio  laureando Sab Nov 26, 2011 1:31 pm

Buongiorno,
questo è il mio primo post,sono nuovo del forum e devo dire che sono qui da solo un ora e leggendo e rileggendo mi rendo conto di quanto io ancora sia molto ignorante in materie. Diciamo che nn posso definermi ancora un addetto ai lavori....ho superato i corsi della regione per RT 1,2,3,4,5 e quindi diciamo che sto cominciando ora a muovermi tra i rifiuti Embarassed HO appena letto questo post e volevo domandarvi quali sono le etichette obbligatorie nei trasporti per i rifiuti speciali NON pericolosi...sono sempre le stesse quindi la R da apporre dietro a destra?
Perdonate la mia ignoranza Very Happy
grazie
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Messaggio  giambix Gio Set 28, 2017 8:46 pm

Ciao,
La R nera su fondo giallo va utilizzata solo per i rifiuti pericolosi.
La normativa è vecchia e si riferisce a quelli che un tempo venivano chiamati tossico-nocivi.
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