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Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Terre e rocce da scavo
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Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo
Non so se l'argomento sia pertinente alla sezione, ma pongo il seguente quesito circa il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del Dlgs 152/2006: per poter essere riutilizzate negli impianti di trattamento inerti (frantumazione-selezione-lavaggio) in qualità di sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere una concentrazione di contaminanti inferiori alla colonna A (tab. 1 allegato 5, titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06) oppure la concentrazione può essere anche compresa tra la colonna A e B?
geologoBG- Utente Attivo
- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 28.01.10
Terre e rocce da scavo - normativa regionale veneta
A questo link
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208685
puoi trovare ciò che la Regione Veneto ha prodotto in merito. Come vedrai, è una delibera molto dettagliata.
Se leggi l'allegato A, pag.8, p.to 4.2 seconda parte, troverai :"Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:
1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia.
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di
partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.)" . Io la conosco bene perchè in sede abbiamo un impianto proprio configurabile come p.to 2 (la tecnologia utilizzata cambia sostanzialmente lem caratteristiche chimico-fisiche e crea una cosa completamente diversa).
Saluti!
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208685
puoi trovare ciò che la Regione Veneto ha prodotto in merito. Come vedrai, è una delibera molto dettagliata.
Se leggi l'allegato A, pag.8, p.to 4.2 seconda parte, troverai :"Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:
1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia.
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di
partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.)" . Io la conosco bene perchè in sede abbiamo un impianto proprio configurabile come p.to 2 (la tecnologia utilizzata cambia sostanzialmente lem caratteristiche chimico-fisiche e crea una cosa completamente diversa).
Saluti!
BB- Utente Attivo
- Messaggi : 306
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Età : 41
Località : Venezia
Re: Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo
geologoBG ha scritto:Non so se l'argomento sia pertinente alla sezione, ma pongo il seguente quesito circa il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del Dlgs 152/2006: per poter essere riutilizzate negli impianti di trattamento inerti (frantumazione-selezione-lavaggio) in qualità di sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere una concentrazione di contaminanti inferiori alla colonna A (tab. 1 allegato 5, titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06) oppure la concentrazione può essere anche compresa tra la colonna A e B?
Io ho delle linee guida di liguria e piemonte sull'argomento se ti interessa posso mandartele se mi dai i tuoi riferimenti in MP.
Non ho idea di come fare diversamente
Ciao
I.
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo
isamonfroni ha scritto:Io ho delle linee guida di liguria e piemonte sull'argomento se ti interessa posso mandartele se mi dai i tuoi riferimenti in MP.
Non ho idea di come fare diversamente
Ciao
A me interesserebbero quelle per il piemonte. Potresti mandarmele?
Grazie.
Pulast- Membro della community
- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 01.06.12
Re: Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo
Se parliamo di quelle del 2010 non sono più valide da un pezzo
matteoettam- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 02.12.14
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