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Terre e rocce da scavo da piccoli cantieri: quale normativa applicabile?

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Messaggio  mywind Lun Mar 18, 2013 12:13 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno sono nuovo del forum che ho conosciuto a causa di un problemino che mi si è presentato in questi ultimi giorni.
Devo (dovrei) iniziare a breve un cantiere per la costruzione della mia casa. Devo movimentare circa 1000 mc di terra che riutilizzero' sullo stesso sito a copertura di altri scavi eseguiti qualche anno fa. In questo caso deve essere adottata la disciplina del dm 161/2012 ed in particolare devo preparare un p.u.? Oppure rientro nella precedente normativa? Oppre... cosa è necessario/suff fare?
Grazie in anticipo
Saluti
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Messaggio  zorba Gio Lug 18, 2013 12:21 pm

Cerco di fare il punto.

Secondo l’attuale testo dell’art. 39/4° comma del D.L.vo 205/10, in vigore dal 25 marzo 2012, dall’entrata in vigore del D.M. previsto dall’art. 49 del D.L. 1/12 era abrogato l’art. 186 del D.L.vo 152/06.

Il D.M. in questione, registrato con il n. 161/12, viene pubblicato ed entra in vigore il 6 ottobre 2012. In quella data, quindi, è abrogato l’art. 186.

Il 21 giugno 2013 viene pubblicato il D.L. 69/13, che entra in vigore il giorno successivo. All’art. 41 viene prevista l’aggiunta di un comma 2-bis all’art. 184 del D.L.vo 152/06, nel quale si dispone che il D.M. 161/12 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o AIA.
Ed alle altre attività cosa si applica, visto che l’art. 186 è ormai abrogato da oltre 8 mesi?
Boh!

Il 25 giugno viene pubblicata in G.U. la legge 71/13 relativa alla conversione, con modifiche, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, l’art. 8-bis che prevede due deroghe alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da  scavo:

  1. la medesima disposizione già adottata dal D.L. 69/13 pubblicato 4 giorni prima, cioè che il D.M. 161/12 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o AIA
  2. e poi un formidabile gioco di prestigio giuridico: alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall'art. 186 del D.L.vo 152/06, in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del D.L. 1/12.


E qui mi domando: se l’art. 186 è ormai abrogato da oltre 8 mesi vuol dire che il suo contenuto non esiste proprio più e che formalmente, dal 6 ottobre 2012, nel testo del D.L.vo 152/06 è come se ci fosse un “buco” e dall’art. 185 si saltasse direttamente al 187.
Per introdurre nuovamente un art. 186 nel D.L.vo 152/06, l’articolo avrebbe dovuto essere riscritto per intero ed ex novo in uno specifico provvedimento legislativo, anche se avesse ripreso paro paro l’ultimo testo in vigore…

O no? Rolling Eyes 

E poi, anche ammesso e non concesso che il gioco di prestigio funzioni: per i cantieri con produzione di materiale di scavo > 6000 mc, che però esulano da attività o opere soggette a VIA o AIA?

Ma la nostra, una volta, non era la patria del diritto?
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Lug 18, 2013 1:10 pm

zorba ha scritto:Cerco di fare il punto.

...
E qui mi domando: se l’art. 186 è ormai abrogato da oltre 8 mesi vuol dire che il suo contenuto non esiste proprio più e che formalmente, dal 6 ottobre 2012, nel testo del D.L.vo 152/06 è come se ci fosse un “buco” e dall’art. 185 si saltasse direttamente al 187.
Per introdurre nuovamente un art. 186 nel D.L.vo 152/06, l’articolo avrebbe dovuto essere riscritto per intero ed ex novo in uno specifico provvedimento legislativo, anche se avesse ripreso paro paro l’ultimo testo in vigore…

O no? Rolling Eyes 

E poi, anche ammesso e non concesso che il gioco di prestigio funzioni: per i cantieri con produzione di materiale di scavo > 6000 mc, che però esulano da attività o opere soggette a VIA o AIA?

Ma la nostra, una volta, non era la patria del diritto?

Oh, benvenuto - e te lo dico di cuore I love you  - nel mondo di coloro che vorrebbero tanto fare le cose "per benino" ma hanno difficoltà serie per identificare/capire come dev'essere quel "per benino".
Ora, io voglio anche capire che da ottobre 2012 a giugno 2013 sono cambiati i ministri, i viceministri, i segretari, i sottosegretari etc. etc. Ma immagino che i dirigenti ed i funzionari dei ministeri siano rimasti gli stessi, non abbiamo avuto dai media notizie di drastiche epurazioni.
Ecco: a questo punto, anche volendo ammettere in ipotesi che un ministro della Repubblica non conosca le Leggi della Repubblica nemmeno quelle sulla materia di cui è ministro (che secondo me è come pretendere di vincere un concorso per docenza di lingua inglese da laureato in lingue sì che però ha studiato spagnolo....), ma i dirigenti/funzionari del Ministero che lavoro svolgono ? Quelli di prima li hanno esautorati e si vendicano non dando informazioni? Sono sempre gli stessi e come il ministro -tutti i ministri- ignorano cosa è uscito un GURI perchè il pesce puzza sempre a partire dalla testa?  In sintesi: ma lì dove prendono lo stipendio e marcano il cartellino tra la marcata della mattina e quella del pomeriggio, di preciso, che fanno ?
Mi tengo per me cosa penso sullo stipendio ai ministri, naturalmente, specifico solo che se conoscere la regolamentazione della materia su cui si lavora è un preciso dovere di un dirigente, pubblico o privato che sia, chi si assume davanti a tutta la propria nazione la responsabilità di gestione delle ulteriori regolamentazioni ha il preciso dovere morale di documentarsi a fondo e con proprietà specie se sono argomenti di carattere comunitario come nel caso della gestione rifiuti. Altrimenti, le conseguenze sono le continue procedure di infrazione cui ci si espone, che non fanno che aggravare le già drammatiche condizioni di bilancio dello stato.  

Magari, io sono un pochetto tecnocrate, vabbé, ma questi sono proprio dei dilettanti che però, allo sbaraglio, mandano un'intera nazione. E il fatto che ciò avvenga con modalità decisamente bipartisan non mi conforta affatto, specie in procinto di redigere l'Unico 2013...  

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  isamonfroni Gio Lug 18, 2013 1:41 pm

Siamo sempre al campo delle sette pertiche...........

Si tratta dell'usuale "sciatteria" con la quale vengono scritte le norme, definizione riportata da un Giudice (non mi ricordo più se di Cassazione o di Consiglio di Stato).

Ma mi domando e dico, per ora la nostra lingua è ancora l'italiano, ma ci vuol tanto a scrivere le norme in italiano?
E soprattutto, almeno le norme "tecniche" non si potrebbero scrivere in linguaggio tecnico?
Della serie: fate così:
* blabla
* blabla
* ecc....


Comunque, visto e considerato che il 161/2012 in fin dei conti si limitava ad uniformare un po' le varie linee guida regionali nate sulla materia dalla genesi dell'art. 186 ad oggi, non sarebbe stato tanto più semplice e più chiaro prevedere già nel 161/2012 i casi particolari dei piccoli cantieri?
Magari prevedendo qualche semplificazione, tipo riduzione delle indagini analitiche, della documentazione tecnica e dei tempi di istruttoria?

Sempre più il Legislatore appare in corsa per la Presidenza dell'UCAS

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Messaggio  Admin Gio Ago 08, 2013 3:48 pm

Questo lo stato dell'arte da qui a qualche giorno (attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del "decreto del fare"):

Articolo 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Terre e rocce da scavo da piccoli cantieri: quale normativa applicabile? - Pagina 2 Empty Piccoli/microscopici cantieri

Messaggio  BB Gio Set 12, 2013 11:12 am

Carissimi tutti, nelle imprese che seguo il tipo di attività è svolto in maniera diffusa sul territorio, in quanto sono appaltatrici di un ente che gestisce infrastrutture.
I cantieri spesso durano qualche ora o al massimo qualche giorno. Vengono in questi casi prodotti rifiuti vari di demolizione ma soprattutto famigerate terre e rocce da scavo.
Ora, ammesso e non concesso che il Committente autorizzi (o meglio, non vieti) di riutilizzare il terreno scavato per la riparazione di turno nel medesimo sito, o in altri siti compatibili ecc ecc...secondo il vostro parere, può convenire cercare di implementare una procedura di dichiarazione riutilizzi ecc o diventa troppo oneroso seguirla e seguirne le eventuali variazioni?
D'altra parte ci sono i costi (anche ambientali) di
1. analisi materiale scavato
2. asporto rifiuto a destinazione autorizzata
3. tariffa di conferimento
4. acquisto&trasporto materiale di riempimento.
Ogni parere è bene accetto.
BB
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