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Terre e rocce da scavo da piccoli cantieri: quale normativa applicabile?

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Messaggio  mywind Lun Mar 18, 2013 12:13 pm

Buongiorno sono nuovo del forum che ho conosciuto a causa di un problemino che mi si è presentato in questi ultimi giorni.
Devo (dovrei) iniziare a breve un cantiere per la costruzione della mia casa. Devo movimentare circa 1000 mc di terra che riutilizzero' sullo stesso sito a copertura di altri scavi eseguiti qualche anno fa. In questo caso deve essere adottata la disciplina del dm 161/2012 ed in particolare devo preparare un p.u.? Oppure rientro nella precedente normativa? Oppre... cosa è necessario/suff fare?
Grazie in anticipo
Saluti
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Messaggio  geofranz67 Lun Mar 18, 2013 12:28 pm

Ciao
se non esce neanche un grammo di terra dal cantiere, allora segui la disciplina dell'art. 185 (e successivi) del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. per cui fai un'analisi di controllo e basta. Non devi scrivere niente a nessuno, basta avere le analisi a disposizione se per caso gli enti chiedono.
Attenzione !!! Se sposti il terreno su altra area (anche di fianco, ma su mappale non ricompreso nel permesso di costruire) allora ricadi nel DM 161/12 e devi fare il PdU
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Messaggio  mywind Lun Mar 18, 2013 1:09 pm

geofranz67 ha scritto:Ciao
se non esce neanche un grammo di terra dal cantiere, allora segui la disciplina dell'art. 185 (e successivi) del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. per cui fai un'analisi di controllo e basta. Non devi scrivere niente a nessuno, basta avere le analisi a disposizione se per caso gli enti chiedono.
Attenzione !!! Se sposti il terreno su altra area (anche di fianco, ma su mappale non ricompreso nel permesso di costruire) allora ricadi nel DM 161/12 e devi fare il PdU
Ciao grazie della risposta.
Quindi i "piccoli cantieri", per momento rientrano nella normativa dei cantieri> 6000mc?
...anche se lo stesso ministero dice che i piccoli cantieri devono essere regolamentati in maniera differente....e la "normativa differente" non esiste....
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Messaggio  geofranz67 Lun Mar 18, 2013 1:15 pm

Ciao
purtroppo la normativa per i piccoli cantieri non esiste !!! Alcune regioni hanno fatto dele delibere ad hoc, ma vengono tutte impugnate ed eliminate dal Ministero dell'ambiente, per cui sconsiglio di usarle !
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Messaggio  l-simoni Mer Mar 20, 2013 10:27 am

E' proprio così! Qui l'impugnativa davanti alla CC del Ministero per legge della regione Friuli Venezia Giulia:
Delibera C.d.M. del: 08-02-2013 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26/2012 recante"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" è censurabile per le seguenti motivazioni: ... 4) L'articolo 199 della legge in esame inserisce l'articolo 18-ter nella legge regionale n. 35 del 1986. Le disposizioni di nuova introduzione prevedono che: "nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base a norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006" a condizione che il produttore dimostri l'esistenza di alcuni requisiti elencati nel medesimo articolo. Si deve rilevare che tale elencazione non appare soddisfare i criteri dettati dal citato DM 161/2012, adottato ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/06, che stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. A tal proposito, si osserva che la disciplina dei rifiuti, afferendo alla materia di tutela dell'ambiente, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, le Regioni non possono derogare alle norme statali che disciplinano la materia, neppure in via sussidiaria e cedevole. Tale orientamento trova conforto nei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 249/2009 in cui si evidenzia che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra " in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali". La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Per le considerazioni suesposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

E qui sorge il problema che si fà per cantieri sotto i 6000 mc????
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Messaggio  l-simoni Mer Mar 20, 2013 10:45 am

Ops, avevo dimenticato che se Isa aveva già compiutamente risposto in un altro topic: https://www.sistriforum.com/t9245-scavo-fondazioni-per-ristrutturazione!
Certo però che in Italia siamo campioni a crearci i problemi!!!
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Messaggio  SA82 Mer Mag 29, 2013 1:06 pm

Terre e rocce da piccoli cantieri, anche l'Umbria presenta il nuovo regolamento regionale auspicando l'introduzione di una normativa nazionale che gestisca tali tipologie di rifiuti..
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/ambiente-assessore-rometti-illustra-nuovo-regolame.html
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Messaggio  PiazzaPulita Lun Giu 17, 2013 11:13 am

il CdM di Sabato - da: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=71680

... In apertura dei lavori il Consiglio ha dunque esaminato e approvato il decreto legge che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, il cosiddetto “Decreto Fare”:
....

2) Terre e rocce di scavo

Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.

3) Materiali di riporto

Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
....

e quindi, dopo il Decreto Legge e la sua conversione in Legge con le eventali modifiche, bisogna' probabilmente attendere i DM applicativi...
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Messaggio  l-simoni Mar Giu 25, 2013 11:28 pm

e ora con l'arrivo del benedetto "Decreto del fare" che si fa??? all'art. 37 si escludono tutti i cantieri non soggetti a VIA dall'applicazione del 161/2012!l'art 186 del 152 è abrogato, il 161/2012 non si applica e allora? anarchia totale! come sempre W l'Italia!!!!
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Messaggio  martapara Mer Giu 26, 2013 10:05 am

Leggo ora che la Legge 71/2013, in vigore da oggi, dice che il DM 161 si applica SOLO alle terre e rocce da scavo prodotte da opere soggette ad AIA o a VIA (come diceva anche il "Decreto del Fare"); però per i cantieri <6000 mc si rispolvera il vecchio art. 186...!
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Messaggio  Admin Mer Giu 26, 2013 3:05 pm

Art. 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di
terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di rendere piu' celere e piu'
agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal
presente decreto che comportano la necessita' di gestire terre e
rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di
tale gestione, proporzionata all'entita' degli interventi da eseguire
e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano
solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere
soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di
impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una
specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
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Messaggio  zesec Gio Giu 27, 2013 10:00 am

Mancavo da un sacco di tempo e colgo l'occasione di questa breve riapparizione per salutare tutti gli amici.
Uno degli Autori più... autorevoli, nella sua newsletter di questa mattina (in realtà di questa notte) dice e ripete che l'effetto di questa fresca norma citata da Admin è: il DM 161/2012 non si applica in caso di AIA o VIA.
E' la lunga assenza che mi ha completamente "marsalato"? Perché io leggo esattamente il contrario, e cioè che si applica solo in caso di AIA o di VIA. Che sta succedendo? E' arrivato il momento per me di andare in ferie? O di cambiare ancora lavoro? Perché a quello ci sto pensando da un po'...
Aiutatemi, amici.
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Messaggio  Admin Gio Giu 27, 2013 10:11 am

Allora siamo in due.
Si apre un bar?
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 27, 2013 10:38 am

Siamo in tre.

Va bene il bar ma a Santo Domingo.
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Messaggio  cirillo Gio Giu 27, 2013 10:55 am

Ha già fatto una mail di "errata corrige" scusandosi per il "grossolano errore"

_________________
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 27, 2013 1:15 pm

Però a Santo Domingo andiamoci lo stesso, mi accodo per il bar
Lavo i bicchieri e servo ai tavoli, va bene?

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Ma, a volte bapho è ancora meglio!
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Messaggio  l-simoni Ven Giu 28, 2013 12:05 pm

Salve!
sempre interessante la tematica... e sempre più assurda!!!Ma come si fa a fare riferimento ad articoli già abrogati da solo qualche mese!?!?!
e poi ricapitolando:
cantieri < 6000 NON soggetti a VIA -> art. 186/152
cantieri < 6000 soggetti a VIA -> DM 161/2012
cantieri > 6000 soggetti a VIA -> DM 161/2012
cantieri > 6000 NON soggetti a VIA -> ????? art 184/152????
cioè una cantina di una villetta devo fare tutto quanto prevede (e già non si sa bene cosa e come) il 186/152, un palazzina con due piani interrati non devo fare niente??????
mah......
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Messaggio  geofranz67 Ven Giu 28, 2013 1:05 pm

bur pissed E' un grandissimo casino !!! Io sto provando a fare i piani scavo secondo il nuovo sistema, speremm in ben................
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Messaggio  l-simoni Ven Giu 28, 2013 2:38 pm

cioè scusa quale sistema? Il 161 con tutti i suoi casini, le linee guida che eventualmente la tua regione ha emanato (come da noi in piemonte) per regolamentare il 186, altrimenti non applicabile senza regolamento o che cosa?!?!
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Messaggio  geofranz67 Ven Giu 28, 2013 4:51 pm

La nuova legge 71 del 23 giugno 2013 per i cantieri sotto i 6000 metri cubi. E che Giove me la mandi bbona !!!!
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Messaggio  geofranz67 Ven Giu 28, 2013 4:54 pm

alcool Per ISA e gli altri: mi accodo anch'io al progetto del bar ! Faccio una caipirinha fantastica !
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Messaggio  l-simoni Ven Giu 28, 2013 5:00 pm

chissà laggiù che regolamento per le terre e rocce da scavo bisogna seguire per fare le fondazioni del bar!!!!!!!
E comunque, quaggiù in italia, l'art. 186 è abrogato! e come fai ad applicarlo se non ci sono i regolamenti attuativi univoci? in molte regioni avevano emanato delle linee guida, rispolveriamo anche quelle?
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Messaggio  geofranz67 Ven Giu 28, 2013 5:05 pm

In Lombardia non sono mai state emanate linee guida, per cui sono ritornato al vecchio sistema, che era l'unico accettato dai comuni (fino ad Ottobre 2012)
Come ho detto che ce la mandi bbona. Qui le cave si fermano tutte, se non si fa così, e quel poco di edilizia che ancora gravita su Milano avrebbe una battuta d'arresto terribile.
Bisogna rischiare........non sono contento....ma va fatto !!!Question 
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Messaggio  Lillo Mar Lug 09, 2013 2:58 pm

zesec ha scritto:Mancavo da un sacco di tempo e colgo l'occasione di questa breve riapparizione per salutare tutti gli amici.
Uno degli Autori più... autorevoli, nella sua newsletter di questa mattina (in realtà di questa notte) dice e ripete che l'effetto di questa fresca norma citata da Admin è: il DM 161/2012 non si applica in caso di AIA o VIA.
E' la lunga assenza che mi ha completamente "marsalato"? Perché io leggo esattamente il contrario, e cioè che si applica solo in caso di AIA o di VIA. Che sta succedendo? E' arrivato il momento per me di andare in ferie? O di cambiare ancora lavoro? Perché a quello ci sto pensando da un po'...
Aiutatemi, amici.



propongo di leggere questo:
http://www.reteambiente.it/news/18756/terre-da-scavo-ritorno-al-passato-dei-piccoli-c/


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Messaggio  Admin Mer Lug 17, 2013 5:33 pm

Di seguito l'ennesimo emendamento, al ddl 1248 di conversione del DL 69/2013, che sarà votato alla Camera:

"Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera b) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
   b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
   c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
  6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

Bratti Alessandro, Borghi Enrico, Bianchi Mariastella, Bocci, Braga Chiara, Carrescia Piergiorgio, Cassano Franco, Cominelli Miriam, Dallai Luigi, Decaro Antonio, Gadda Maria Chiara, Ginoble Tommaso, Iannuzzi Tino, Manfredi Massimiliano, Mariani Raffaella, Marroni Umberto, Morassut Roberto, Moretto Sara, Realacci Ermete, Sanna Giovanna, Zardini Diego"
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Terre e rocce da scavo da piccoli cantieri: quale normativa applicabile? Empty Re: Terre e rocce da scavo da piccoli cantieri: quale normativa applicabile?

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