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Deposito temporaneo rifiuti da manutenzione - criterio volumetrico

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Messaggio  ceresio18 Ven Feb 15, 2013 10:07 am

Ciao a tutti,
dubbio amletico....
il deposito temporaneo dei rifiuti generati dalla manutenzione presso aziende di terzi come lo gestite?
Le registrazioni vengono fatte sul Registro della sede legale e fin qui tutto ok.
I rifiuti li lasciate in deposito temporaneo presso il luogo di produzione (il luogo della manutenzione) per quanto tempo?
I rifiuti in deposito presso il luogo di manutenzione contano al fine del raggiungimento dei 30 mc di volume ammesso per non sforare il limite per il deposito volumetrico della sede legale, sul registro della quale sono registrati? oppure pensate che i 30 mc siano riferiti al singolo luogo fisico ove giacciono in deposito?

grazie per le vostre opinioni
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Messaggio  cirillo Ven Feb 15, 2013 10:21 am

a) i rifiuti come sono classificati?
a.1) non pericolosi;
a.2) pericolosi.
b) da che attività di manutenzione provengono?

b.1) riconducibile ad un CER del gruppo 17.00.00;
b.2) non riconducibile ad un CER del gruppo 17.00.00.
c) quelli lasciati in deposito temporaneo nel luogo di produzione sono:
c.1) conferiti direttamente ad un destinatario autorizzato;
c.2) portati presso la sede della vostra ditta.

Con queste info si potrebbe dare una risposta che non sia "buttata lì"....

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Messaggio  ceresio18 Ven Feb 15, 2013 10:33 am

Ciao Cirillo,
nel caso specifico si tratta di acque di lavaggio di tubazioni interrate che potrebbero contenere tracce di olii e che verranno raccolte in cisternette da 1 mc. Dovranno quindi essere caratterizzate per stabilirne la pericolosità o meno... i CER ipotizzati saranno il 161001* o il 161002 a seconda delle risultanze analitiche.

Le cisternette saranno poi conferite direttamente ad un destinatario autorizzato.

A prescindere dal caso specifico però in generale come affrontate la questione? il mio dubbio nasce dal fatto che la finzione giuridica mi consente di registrare sul registro di carico e scarico della sede.....ma quindi devo computare questi rifiuti nel volume in deposito presso la sede o no?

Grazie di nuovo
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Messaggio  cirillo Ven Feb 15, 2013 10:52 am

Intanto se sono classificati come pericolosi il volume del deposito temporaneo si abbassa drasticamente a 10 mc (non più 30).
In effetti l'agevolazione data dal deposito temporaneo recita (più o meno):
a) fino al limite di 30 mc di cui massimo 10 mc di rifiuti pericolosi con il limite temporale di 1 anno;
in alternativa (è una scelta che uno può operare):
b) smaltimento trimestrale, indipendentemente dal quantitativo in deposito.
(a questo proposito nel forum esistono già discussioni che hanno affrontato l'argomento).
Detto questo e partendo dal fatto che, per "fictio iuris", il rifiuto derivante da attività di manutenzione "si origina" una volta giunto presso la sede della ditta che l'ha prodotto (difatti, in questo caso e solo in questo caso, il trasporto non necessita di FIR ed è definito come "trasferimento") và da sè che finchè è nel sito di produzione non è rifiuto. Su questa cosa però bisogna andare estremamente cauti. Non sarei molto sereno nel fare un intervento di manutenzione è "lasciare lì" un rilevante quantitativo di rifiuti (e per quanto tempo poi?). Consiglierei pertanto, in caso di quantità che ne giustifichino il trasporto, di effettuare il conferimento al destinatario, direttamente dal cantiere.
L'annotazione nel registro, se dovuta, avverrà come "rifiuto prodotto fuori dall'unità locale". Il quantitativo conferito direttamente dal cantiere non entra nel computo per il rispetto del volume del deposito temporaneo presso la sede.


Ultima modifica di cirillo il Ven Feb 15, 2013 11:14 am - modificato 1 volta.

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Messaggio  ceresio18 Ven Feb 15, 2013 11:13 am

Ciao Cirillo, il problema non sono i 10 o 30 mc prodotti in cantiere, si parla di 5-600 litri prodotti ad intervento quanto appunto il fatto che avendo magari 50 cantieri in contemporanea, se dovessi considerare questi volumi nel computo del deposito temporaneo della sede legale facilmente supererei i 30 mc complessivi di cui al max 10 pericolosi. Tu mi scrivi che <<"Il quantitativo conferito direttamente dal cantiere non entra nel computo per il rispetto del volume del deposito temporaneo presso la sede">> ed la questione è proprio questa. Se ne siamo certi, e anche io la penso così ( ma ieri mi è venuto il dubbio...), allora c'è qualche altro impedimento al mantenere in deposito temporaneo il rifiuto presso il cantiere?

Tu mi scrivi che "Detto questo e partendo dal fatto che, per "fictio iuris", il rifiuto derivante da attività di manutenzione "si origina" una volta giunto presso la sede della ditta che l'ha prodotto (difatti, in questo caso e solo in questo caso, il trasporto non necessita di FIR ed è definito come "trasferimento") và da sè che finchè è nel sito di produzione non è rifiuto. Su questa cosa però bisogna andare estremamente cauti. Non sarei molto sereno nel fare un intervento di manutenzione è "lasciare lì" un rilevante quantitativo di rifiuti (e per quanto tempo poi?)."

Su questo aspetto io non sarei così certo...l'art. 266 ci dice che i rifiuti da manutenzione "si considerano" prodotti presso la sede o il domicilio del manutentore, ed infatti, come già più volte trattato non vi è certezza sul fatto che il FIR per il trasporto dal cantiere alla sede dell'impresa non serva...(inutile commentare oltre).
La registrazione poi come la faresti tu ragionando secondo quanto mi hai scritto? Io la faccio fare comunque entro 10 giorni dalla data di esecuzione della manutenzione, dopo che ho ricevuto le analisi di caratterizzazione del rifiuto, annotando chiaramente nell'apposita sezione del registro l'indirizzo del cantiere. ( e mi comporterò di conseguenza anche per la redazione del MUD 2014...).
Detto questo anche io ho consigliato ai miei colleghi di far effettuare il trasporto il prima possibile perchè lasciare un rifiuto etichettato come prodotto da me, soprattutto se pericoloso, in un luogo non presidiato è del tutto sconsigliabile...

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Messaggio  cirillo Ven Feb 15, 2013 11:38 am

Sulla qestione FIR, anche il Santoloci, che in materia ambientale è notoriamente un "talebano fondamentalista" (detto con simpatia ovviamente) e le cui indicazioni io seguo perchè "mi sento tutelato", concorda sul fatto che il FIR non sia dovuto. Nel suo sito c'è una interessantissima disamina ulla questione.
Consideriamo inoltre che si compilerebbe un FIR incompleto (mancano i dati relativi all'autorizzazione del destinatario) e, inoltre, nel momento in cui si emette un FIR, si attribuisce un CER e quindi significa che ho già un rifiuto da trasportare e quindi andrebbe a farsi benedire la "fictio iuris" che mi dice che il mio materiale "assurge al rango di rifiuto" una volta giunto presso la sede della ditta.
Per quanto concerne le annotazioni nel registro concordo totalmente; và rispettato il limite dei 10 gg entro il quale fare le annotazioni scrivendo nell'apposito spazio (4^ colonna) il luogo di produzione e l'attività da cui proviene il rifiuto. Ovviamente nel MUD andranno compilati i relativi moduli "RE".

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Messaggio  ceresio18 Ven Feb 15, 2013 1:13 pm

Ciao Cirillo, penso di averlo consumato a furia di farlo leggere ai vari colleghi quell'articolo di Santoloci, e concordo anche io sulle sue e sulle tue conclusioni, il problema è che comunque c'è chi la pensa diversamente, come si evince dalla lettura dei diversi topic in merito... ma non voglio soffermarmi oltre dato che il problema non mi si pon, andando in questo caso direttamente all'impianto di trattamento.
In merito al tema del volume in deposito temporaneo c'è qualche altro parere?
Ciao e grazie per le tue cortesi e veloci risposte.
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Messaggio  Admin Ven Feb 15, 2013 2:32 pm

Scusate l'intervento "a gamba tesa", ma credo necessiti chiarezza almeno terminologica.
@ceresio parli di "cantieri". Se si tratta di cantieri propriamente detti, vanno registrati come UL e sono tenuti al registro c/s. Va da se' che sono soggetti al rispetto dei termini sul deposito temporaneo.
Se si tratta di manutenzione (che genere di manutenzione?) E' quantomeno curioso sostenere che si intendono prodotti quando giungono alla sede del manutentore, considerato che quella sede non la vedranno mai.
Credo che la volonta' del legislatore, nel mettere in piedi quella fictio juris, fosse un'altra (semplificare il rientro a bottega dei piccoli manutentori i quali, a rigore, sarebbero stati gravati da oneri non trascurabili).
Non a caso alle manutenzioni "diffuse" e' dedicato un altro articolo del TUA, precisamente il 230.
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Messaggio  cirillo Ven Feb 15, 2013 2:55 pm

Admin ha scritto:Se si tratta di manutenzione (che genere di manutenzione?) E' quantomeno curioso sostenere che si intendono prodotti quando giungono alla sede del manutentore, considerato che quella sede non la vedranno mai.
Forse c'è un piccolo malinteso, non ho mai sostenuto che, se dal sito di produzione vanno direttamente ad un centro di stoccaggio "si considerano comunque prodotti presso la sede". In questo caso, dal cantiere partono direttamente con FIR, questo è fuori discussione.

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Messaggio  ceresio18 Lun Feb 18, 2013 10:00 am

Ciao Admin, scusa, in effetti non si tratta di cantieri veri e propri. Si tratta di acque di lavaggio di tubazioni che potrebbero contenere tracce di olio e che potrebbero avere un contenuto di radioattività tale da fare classificare i reflui come rifiuti radioattivi, e quindi fuori dal campo di applicazione del 152.
Una volta risciacquate le tubazioni il liquido dovrà essere valutato per verificare se si tratti di rifiuto radioattivo o speciale e nel secondo caso dovrà essere gestito di conseguenza. L'intervento dura nel complesso un paio di ore.
Dopo un periodo variabile dalle 2 settimane ai 3 mesi, è necessario ritornare ad eseguire nuovamente l'intervento e trattandosi di "cantieri" sparsi in tutta Italia, è per noi impossibile far effettuare subito il trasporto.
(inoltre i nostri mezzi sono autorizzati per il trasporto di radioattivi ma non di rifiuti prodotti in conto proprio, perchè di solito tutti i rifiuti generati sono effettivamente radioattivi)
Non si tratta nemmeno di una manutenzione riconducibile all'art.230, in quanto non eseguita dal gestore dell'infrastruttura.

x Cirillo, è chiaro che sul FIR verrà riportato l'indirizzo del luogo di manutenzione.
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Messaggio  VdT Lun Feb 18, 2013 12:49 pm

Mi intrometto nella discussione che se da un lato risolleva l'annosa questione del "rifiuto da cantiere come lo posso gestire" dall'altra invece mette in risalto un particolare interessante ossia il rifiuto pericoloso.

Ricordo di aver letto più e più pareri in merito di noti avvocati e giuristi italiani e ricordo anche che se si era d'accordo sul fatto che i rifiuti non pericolosi potessero essere gestiti in maniera "un po più blanda" (passatemi il termine), tanto morbidi invece non si era quando si trattava di rifiuti pericolosi. A questo punto ceresio parla di rifiuti radioattivi, con i quali io personalmente non ho mai avuto a che fare, ma che ritengo debbano essere gestiti con un po più di cautela non solo nel trasporto ma anche nella fase di gestione del rifiuto stesso.

A tal proposito chiedo: è possibile parcheggiare liquidi potenzialmente radioattivi (e da ciò che ceresio scrive è quasi sempre così) in attesa che un certificato di analisi me ne dia la certezza e far passare dalle due alle tre settimane prima di organizzare un trasporto?

Non conoscendo la normativa specifica (se esiste), mi chiedo se non ci sono vincoli particolari per questi liquidi.

Ad ogni modo, e fingendo che tali rifiuti siano simili a quelli con i quali generalmente si ha a che fare sui cantieri o comunque derivanti da manutenzione. Il rifiuto io generalmente sconsiglio di lasciarlo in loco, è sempre preferibile far confluire in sede ciò che è recuperabile o potenzialmente tale e avviare direttamente ad impianto ciò che non lo è.

Se il cantiere però è sempre vivo, e da ciò che ceresio scrive mi sembra sia così, dovendo tornarci periodicamente in loco, non è possibile ipotizzare la redazione di un registro di carico e scarico per ogni "cantiere" o luogo di manutenzione? Si gestirebbe lì direttamente un deposito temporaneo, coerentemente con quanto disposto dalla disciplina rifiuti.

Ancora una alternativa, ma non so se economicamente abbia un validità (credo proprio di no), sarebbe autorizzare un vostro stoccaggi per questi materiali giustificando il trasporto di rifiuti pericolosi. Evitereste così di lasciare in loco cisterne contenenti liquidi pericolosi.


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Messaggio  isamonfroni Lun Feb 18, 2013 1:05 pm

VdT ha scritto: Non conoscendo la normativa specifica (se esiste), mi chiedo se non ci sono vincoli particolari per questi liquidi.

La normativa esiste (e figuriamoci se potrebbe non esistere.....) e, ovviamente prevede una serie di prassi e precauzioni che dipendono fondamentalmente dal tipo di radiazioni emesse (posto che non tutte le radiazioni presentano lo stesso livello di pericolosità).

Ma questo non credo sia il problema di Ceresio, visto che, se il rifiuto è radioattivo, lo si scopre immediatamente con un contatore Geiger e quindi lo si gestisce come materiale radioattivo al di fuori del TUA, con procedure che Ceresio conosce perfettamente.

Ceresio, credo si ponga il problema di che cosa fare quando il rifiuto NON è radioattivo.

Personalmente io ti darei questo consiglio (che è poi lo stesso di VDT):
1) Gestire ogni cantiere con il proprio registro
2) Istituire presso ogni cantiere un sito di "deposito temporaneo" (facendosi assegnare un locale in comodato d'uso) da gestire nel rispetto di tempi e criteri di cui all'art. 183, c.1, lettera bb)
3) avviare a smaltimento/recupero il rifiuto secondo le tempistiche e le cadenze previste.

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Messaggio  ceresio18 Lun Feb 18, 2013 1:55 pm

Ciao VDT e ciao ISA.
ISA ha sintetizzato bene la questione, a parte il fatto che ci sono due miei colleghi con nomina di EQ che si occupano della parte radioattivi e che io in realtà entro in gioco solo quando loro mi dicono che "ok il rifiuto non è radioattivo"...

I consigli che mi avete dato voi sono poi il "modus operandi" che avevo consigliato anche io ai colleghi, tenendo conto del fatto che:
a) non ci è possibile portare il rifiuto liquido prodotto in sede dato che il mezzo specifico non è autorizzato per il trasporto di rifiuti secondo art. 212 c.8
b) nel momento in cui il rifiuto sia da considerare come "speciale" sarà da caratterizzare analiticamente per verificarne la pericolosità o meno e quindi come potrei portarlo subito ad un impianto se non ne conosco il CER e le eventuali H di pericolosità?

I colleghi mi hanno risposto che vorrebbero evitare di far vidimare e gestire più di 20 registri di C/S, anche a fronte del fatto che la normativa ambientale consente di considerare i rifiuti da manutenzione come prodotti presso la sede legale.... e come dargli torto in questo anche solo dal punto di vista del risparmio in oneri di vidimazione e spedizione MUD per l'anno prossimo?

Il rifiuto liquido sarebbe conservato in deposito temporaneo in luogo chiuso ed inaccessibile, in attesa del successivo trasporto.

Detto tutto ciò, c'è qualcosa che mi sfugge che mi vieti di gestire tali rifiuti sul registro della sede e di gestire il deposito temporaneo nei vari luoghi di manutenzione con il criterio temporale o volumetrico? (e qui torniamo alla domanda iniziale...)
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Messaggio  cirillo Lun Feb 18, 2013 4:00 pm

il fatto di avere un deposito temporaneo e un registro presso ogni luogo in cui si va ad operare la manutenzione periodica implica che questo luogo sia individuato come "unità locale" della ditta che esegue la manutenzione altrimenti non si giustificherebbe la possibilità di vidimare un registro di c.s. rifiuti che riporti:
a) la sede legale della Ditta
b) l'indirizzo di un'unità locale dove avviene la produzione del rifiuto che non trova alcun riscontro in termini d'iscrizione nè alla CCIAA (come U.L.) ne all'INAIL (come U.L. in caso di catieri temporanei).
In secondo luogo vedo delle oggettive difficoltà ad avere in comodato d'uso uno spazio delimitato, un locale ecc... che, posto all'interno di un'attività di "tizio", sia di competenza esclusiva "di caio" (essendo una sua U.L.); questo in termini di permessi e autorizzazioni, nr. civico, norme in materia di sicurezza e quant'altro...
Ora, trattandosi di interventi di manutenzione su impianti che sono programmati e si tengono con regolare periodicità, mi vien anche strano pensare che ci possa essere così tanta differenza, tra intervento e intervento, sulla tipologia di rifiuto prodotto:
1 volta è pericoloso e radiattivo, le 2 volte successive è solo pericoloso ma non radiattivo, poi ancora radiattivo e la volta successiva è addirittura un non pericoloso...
Non lo sò, ma avendo a che fare con un'attività di questo tipo e con un rifiuto così particolare (e i DPI poi, come li gestite considerando che certamente ci sono e sono rigorsamente monouso visto che l'intervento avviene in ambienti potenzialmente radiattivi?) credo che sarebbe saggio ottenere le autorizzazioni necessarie al trasporto e allo stoccaggio provvisorio (R13) presso la vostra sede per gestire tutta la filiera nella massima traquillità in attesa del definitivo invio allo smaltimento.


Ultima modifica di cirillo il Lun Feb 18, 2013 4:09 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  VdT Lun Feb 18, 2013 4:05 pm

E' la soluzione più pratica nonostante possa sembrare abominevole ad un primo approccio. risolverebbe molti problemi, manterrebbe la trasparenza nei confronti di organi di controllo e semplifica la vita

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Messaggio  ceresio18 Lun Feb 18, 2013 4:56 pm

<<il fatto di avere un deposito temporaneo e un registro presso ogni luogo in cui si va ad operare la manutenzione periodica implica che questo luogo sia individuato come "unità locale" della ditta che esegue la manutenzione altrimenti non si giustificherebbe la possibilità di vidimare un registro di c.s. rifiuti che riporti:
a) la sede legale della Ditta
b) l'indirizzo di un'unità locale dove avviene la produzione del rifiuto che non trova alcun riscontro in termini d'iscrizione nè alla CCIAA (come U.L.) ne all'INAIL (come U.L. in caso di catieri temporanei).
>>
e questo è infatti un altro motivo per cui non si vuole gestire la situazione aprendo U.L.

<<In secondo luogo vedo delle oggettive difficoltà ad avere in comodato d'uso uno spazio delimitato, un locale ecc... che, posto all'interno di un'attività di "tizio", sia di competenza esclusiva "di caio" (essendo una sua U.L.); questo in termini di permessi e autorizzazioni, nr. civico, norme in materia di sicurezza e quant'altro...>>
per questo mi hanno assicurato che non c'è problema, lo fanno regolarmente per tutte le loro attività di bonifica di materiali radioattivi.

<<Ora, trattandosi di interventi di manutenzione su impianti che sono programmati e si tengono con regolare periodicità, mi vien anche strano pensare che ci possa essere così tanta differenza, tra intervento e intervento, sulla tipologia di rifiuto prodotto:
1 volta è pericoloso e radiattivo, le 2 volte successive è solo pericoloso ma non radiattivo, poi ancora radiattivo e la volta successiva è addirittura un non pericoloso...>>
Questi interventi non hanno una regolare periodicità, fanno parte di un programma di manutenzione particolare per il quale mi hanno detto non esistere frequenza prestabilita. Per quanto riguarda la variabilità del rifiuto e della radioattività a priori non ci è possibile generalizzare.

Per concludere, vi confermo che la possibilità di riportare in sede il rifiuto è pari a 0. Le questione che rimangono aperte sono:
a) posso registare sul Registro della sede legale - si o no?
b) con che frequenza devo inviare a recupero/smaltimento il rifiuto generato dalla manutenzione - subito(appena disponibile l'analisi di caratterizzazione), entro 3 mesi, entro 1 anno.
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