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deposito temporaneo e classi di pericolo
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deposito temporaneo e classi di pericolo
mi piacerebbe avere una vostra valutazione sulla gestione dei rifiuti pericolosi che hanno lo stesso codice CER ma classi di pericolo diverse (es. uno è H8 l'altro è H14), che facciamo siamo costretti a separarli pur avendo lo stesso codice ?
grazie
grazie
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
li devi gestire come se avessero due codici diversi.
In pratica si tratta di rifiuti diversi tra loro, pur avendo lo stesso codice CER.
Ti consiglierei anche di verificare l'attribuzione analitica della classe H14, alla luce delle recenti modifiche normative a riguardo.
In pratica si tratta di rifiuti diversi tra loro, pur avendo lo stesso codice CER.
Ti consiglierei anche di verificare l'attribuzione analitica della classe H14, alla luce delle recenti modifiche normative a riguardo.
UB2601- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
UB2601 ha scritto:li devi gestire come se avessero due codici diversi.
In pratica si tratta di rifiuti diversi tra loro, pur avendo lo stesso codice CER.
Ti consiglierei anche di verificare l'attribuzione analitica della classe H14, alla luce delle recenti modifiche normative a riguardo.
Buonasera a tutti.....
Ma non basta suddividere il deposito temporaneo in pericolosi e non pericolosi e poi i pericolosi per codice CER....!? Occorre pure separarli per classe di pericolo?
Potresti dire dove trovare l'aggiornamento normativo inerente alla classe H14
grazie..
birelli- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
supponiamo che tu abbia in carico due rifiuti aventi lo stesso codice CER, ma classi di pericolo diverse.
Il giorno in cui deciderai di inviarli allo smaltimento non potrai farlo con un solo formulario: dovrai predisporre un formulario per ogni rifiuto (altrimenti quali classi di pericolo indicheresti?)
Per quanto riguarda la classe di pericolo H14: "Dal 25 marzo 2012, data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, sono state introdotte le modalità per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo H14 - “ecotossico” (cfr. art. 3, comma 6), modificando il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cd. “Codice ambientale”).
"
Il giorno in cui deciderai di inviarli allo smaltimento non potrai farlo con un solo formulario: dovrai predisporre un formulario per ogni rifiuto (altrimenti quali classi di pericolo indicheresti?)
Per quanto riguarda la classe di pericolo H14: "Dal 25 marzo 2012, data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, sono state introdotte le modalità per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo H14 - “ecotossico” (cfr. art. 3, comma 6), modificando il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cd. “Codice ambientale”).
"
UB2601- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
UB2601 ha scritto:li devi gestire come se avessero due codici diversi.
In pratica si tratta di rifiuti diversi tra loro, pur avendo lo stesso codice CER.
Ti consiglierei anche di verificare l'attribuzione analitica della classe H14, alla luce delle recenti modifiche normative a riguardo.
lasciamo perdere il problema dell'H14 mettiamo che si tratti di diversità di H con numeri diversi e lasciamo perdere i trasporti ma teniamo conto solo del 183 relativo al dep- temp.
da quello che dici la separazione dei rifiuti (pericolosi) oltre ai codici dovrebbe far riferimento alle classi di p. per cui potrei avere 10 tipologie di H diverse per uno stesso rifiuto (es. imballaggio) dovrei vedere nel mio deposito 10 diverse tipogie di 'accumuli' con lo stesso codice
diversamente come mi dovrei muovere per la caratterizzazione se mettessi tutto in un unico 'accumulo' ?
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
astroboy ha scritto:
diversamente come mi dovrei muovere per la caratterizzazione se mettessi tutto in un unico 'accumulo' ?
se ho inquadrato bene il problema, prima ti dovresti far autorizzare alla miscelazione in deroga
tfrab- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Allora:astroboy ha scritto:mi piacerebbe avere una vostra valutazione sulla gestione dei rifiuti pericolosi che hanno lo stesso codice CER ma classi di pericolo diverse (es. uno è H8 l'altro è H14), che facciamo siamo costretti a separarli pur avendo lo stesso codice ?
grazie
se parli di deposito temporaneo devo pensare che stai parlando dello stesso rifiuto prodotto dallo stesso produttore e proveniente dallo stesso ciclo produttivo.
In questo caso diciamo che le H di pericolosità dovrebbero realisticamente essere le stesse (più o meno).
Il fatto che ti ritrovi con un H14 in questo momento mi fa pensare ad uno dei buoni vecchi H14 "tirati a caso".
Allora, a mio personale e sommesso avviso, farei una bella analisi delle due partite diverse per capire (una volta per tutto) quale H ha sto benedetto rifiuto. Dopodichè stoccherei tutto assieme e terrei buono quello.
Oppure anche, ma sempre se il rifiuto è lo stesso e viene dallo stesso ciclo produttivo, lo metterei assieme, farei una bella analisi seria del risultato e finalmente attribuirei correttamente le H.
La miscelazione in deroga di cui all'art. 187 c.2 riguarda gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti non i depositi dei produttori.
_________________
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Se si parla di deposito temporaneo, ovvero quello a cui è sottoposto un rifiuto, a piè di produzione, prima dell'avvio allo smaltimento/recupero, la norma dice:
il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211.
per maggiori informazioni:
https://www.sistriforum.com/t5302-top-deposito-temporaneo#90184
il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211.
per maggiori informazioni:
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CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Mi piacerebbe fosse così ...isamonfroni ha scritto:La miscelazione in deroga di cui all'art. 187 c.2 riguarda gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti non i depositi dei produttori.
La norma letta tutta di seguito recita al comma 1 "è vietato miscelare rif peric con H diverse" ed il comma 1 se ne sta lì in cima tutto tronfio e vale per TUTTI (ergo anche per i produttori ) ...
... poi il comma 2 permette delle deroghe ma alla lettera b limita l'ottenimento di queste deroghe agli impianti in art. 208 come correttamente dici tu
e quindi quando dici
vado in sbattimento, penso al comma 1 che è lapidario, penso all'art. 208 c. 17 .... e mi viene la tremarellalo metterei assieme, farei una bella analisi seria del risultato e finalmente attribuirei correttamente le H
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mer Giu 06, 2012 7:13 pm - modificato 1 volta.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
NO .. è qui il problema: quando ti trovi ad avere a che fare con gli imballaggi, ad esempio, le H NON sono assolutamente le stesse ed il processo produttivo c'entra pocoisamonfroni ha scritto:Allora:
se parli di deposito temporaneo devo pensare che stai parlando dello stesso rifiuto prodotto dallo stesso produttore e proveniente dallo stesso ciclo produttivo.
In questo caso diciamo che le H di pericolosità dovrebbero realisticamente essere le stesse (più o meno).
molti, come sopra, tirano fuori 'correttamente' il discorso del 187; personalmente penso che l'articolo è applicabile laddove il rifiuto sia già stato individuato con la propria classe di pericolo per cui non va miscelato con un altro, invece mi riferisco ad un deposito temporaneo dove esempio gli operatori vanno a depositare le latte vuote dai vari reparti CEr 150110*, chiamiamo il laboratorio e gli diciamo mi fai la caratterizzazione di questo rifiuto
p.s. scusatemi mi sembra di ever già precisato: lasciamo perdere la questione H14
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
nel mio msg precedente, all'ultima riga, cito l'art. 208 c. 17 del TUA ... leggilo o ri-leggilo e rabbrividisci (come me del resto)astroboy ha scritto: invece mi riferisco ad un deposito temporaneo dove esempio gli operatori vanno a depositare ...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
vaghestelledellorsa ha scritto: nel mio msg precedente, all'ultima riga, cito l'art. 208 c. 17 del TUA ... leggilo o ri-leggilo e rabbrividisci (come me del resto)
si però tu rivedi il mio in riferimento al passaggio
personalmente penso che l'articolo è applicabile laddove il rifiuto sia già stato individuato/caratteizzato con la propria classe di pericolo
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
mi piace. è come dire : è nato prima l'uovo o la gallina ? se non gli ho dato le H ( e nn sono mica scemo, nn glielo darò mai se nn all'ultimo momento) allora miscelo ciò che voglio alla faccia dell'art. 187 ... se invece purtroppo ho le H (se becco chi è stato a mandare un campione al Laboratorio lo licenzio !!) allora mi tocca rispettare il comma 17 dell'art. 208 (me meschino)astroboy ha scritto:vaghestelledellorsa ha scritto: nel mio msg precedente, all'ultima riga, cito l'art. 208 c. 17 del TUA ... leggilo o ri-leggilo e rabbrividisci (come me del resto)
si però tu rivedi il mio in riferimento al passaggiopersonalmente penso che l'articolo è applicabile laddove il rifiuto sia già stato individuato/caratteizzato con la propria classe di pericolo
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
no non miscelo ciò che voglio :cyclops: ma
1. identificare l'attività/ciclo/processo che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99
2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto
3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16
4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività che genera il rifiuto
5. rispetto le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
6. rispetto le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose dividendo il rifiuto per categorie omogenee
7. sto attento a che i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti vengano depositati nel rispetto delle norme tecniche bla, bla, bla
... come previsto dalla norma
1. identificare l'attività/ciclo/processo che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99
2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto
3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16
4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività che genera il rifiuto
5. rispetto le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
6. rispetto le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose dividendo il rifiuto per categorie omogenee
7. sto attento a che i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti vengano depositati nel rispetto delle norme tecniche bla, bla, bla
... come previsto dalla norma
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
infatti non ho detto "faccio ciò che voglio ... ho detto miscelo ciò che voglio poichè nn so cosa ho in mano, nn avendo le H. facile facile.astroboy ha scritto:no non miscelo ciò che voglio :cyclops: ma
1. ...2. ... 3. ... ... come previsto dalla norma
PS: grazie della bellisima idea e scappatoia che mi hai mostrato. mi piace, mi piace, mi piace.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
ahhhhh !! ho capitooo !!
tu fai un analisi per conoscere l'H di ognio straccio o bidone che butti bé in effetti ti costa qualcosa in più ma stai tranquillo
le H le cerco e le trovo per singolo codice perchè procedo alla caratterizzazione dei rifiuti eseguendo correttamente il campionamento (es. quartatura) ed operando per ogni codice per il quale ritengo opportuno (o sono obbligato) avere un rapporto analitico
tu fai un analisi per conoscere l'H di ognio straccio o bidone che butti bé in effetti ti costa qualcosa in più ma stai tranquillo
vaghestelledellorsa ha scritto:ho detto miscelo ciò che voglio poichè nn so cosa ho in mano, nn avendo le H.
le H le cerco e le trovo per singolo codice perchè procedo alla caratterizzazione dei rifiuti eseguendo correttamente il campionamento (es. quartatura) ed operando per ogni codice per il quale ritengo opportuno (o sono obbligato) avere un rapporto analitico
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Ahhhhh allora avevo capito male ..... pensavo che nn cercassi le H .... e che quindi l'art. 208 c.17 che ti impedisce la miscelazione ANCHE in regime di depos temporaneo nn fosse applicabile ....astroboy ha scritto:vaghestelledellorsa ha scritto:ho detto miscelo ciò che voglio poichè nn so cosa ho in mano, nn avendo le H.
le H le cerco e le trovo per singolo codice perchè procedo alla caratterizzazione dei rifiuti eseguendo correttamente il campionamento (es. quartatura) ed operando per ogni codice per il quale ritengo opportuno (o sono obbligato) avere un rapporto analitico
Ora è tutto chiaro : se hai le H niente miscelazione di rif pericolosi che hanno H diverse. Fine dell'avventuraastroboy ha scritto:si però tu rivedi il mio in riferimento al passaggiovaghestelledellorsa ha scritto: nel mio msg precedente, all'ultima riga, cito l'art. 208 c. 17 del TUA ... leggilo o ri-leggilo e rabbrividisci (come me del resto)personalmente penso che l'articolo è applicabile laddove il rifiuto sia già stato individuato/caratteizzato con la propria classe di pericolo
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
No non credo che sia chiaro, almeno per me, rifiuti vengono raggruppati per codice in fase di raccolta e spesso (es. imballaggi) non sono legati ad un singolo processo per cui non contengono inquinanti omogenei, per questo la semplificazione rimane, anche se a volte faccio l'avvocato 'del diavolo':
è nato prima l'uovo o la gallina ?
è nato prima l'uovo o la gallina ?
astroboy- Membro della community
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
non ho capito, o almeno non mi raffiguro una fattispecie di uguale codice con H differente, men che mai per degli imballaggi, nemmeno sforzandomi.
Ti secca molto farmi trovare, quando rientro oggi pomeriggio, un esempio che io riesca a comprendere?
Ti secca molto farmi trovare, quando rientro oggi pomeriggio, un esempio che io riesca a comprendere?
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Scusate ma secondo voi è corretto suddividere il deposito temporaneo solo per CER? mi spiego meglio.... in un area di 50mq 150110 pallattizzati e stoccati in magazzino in un area di 2mq con cartello ben visibile R nera su fondo giallo e sotto il relativo codice CER ; 080314 idem ; 150202 in big bags stoccati nello stesso modo. Il processo produttivo è sempre lo stesso, conosco le relative H ma quando stocchiamo lo facciamo per CER...E' corretto? (Non ci occupiamo di smaltimento ma di stampe..)
Ma per quanto riguarda le novità di attribuzione classi di pericolo e sto benedetto H14 sapreste illuminarmi?!?
grazie
Ma per quanto riguarda le novità di attribuzione classi di pericolo e sto benedetto H14 sapreste illuminarmi?!?
grazie
birelli- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Birelli, la realizzazione di un deposito temporaneo suddiviso per codici CER è certamente corretto, ma se i rifiuti con lo stesso codice CER hanno delle caratteristiche di pericolo diverse è corretto, come è già stato detto in uno dei primi post, suddividere i rifiuti per CER e per H (giusto per intenderci).
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VdT- Moderatore
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
VdT ha scritto:Birelli, la realizzazione di un deposito temporaneo suddiviso per codici CER è certamente corretto, ma se i rifiuti con lo stesso codice CER hanno delle caratteristiche di pericolo diverse è corretto, come è già stato detto in uno dei primi post, suddividere i rifiuti per CER e per H (giusto per intenderci).
Allora è corretto dato che ogni CER ha caratteristiche di pericolo uguali....tipo i 15.01.10...
Per quanto riguarda invece le novità di attribuzione delle H e in particolare H14 mi pare che sia cambiato qualcosa....In meglio o come sempr in peggio?!?!?!??!
birelli- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
Anche su quel versante scorrono fiumi di parole in questo forum. Volendo riassumere se si attribuisce la caratteristica di pericolo H14 ad un rifiuti si viaggia in ADR. E' consigliabile pertanto fare delle analisi chimiche sul rifiuto in quanto il famoso H14 era una di quelle cose che non si negano mai al cliente quando le chiede e quando non si aveva la più pallidissima idea di quale caratteristica di pericolo affibbiare al rifiuto.
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
VdT ha scritto:Anche su quel versante scorrono fiumi di parole in questo forum. Volendo riassumere se si attribuisce la caratteristica di pericolo H14 ad un rifiuti si viaggia in ADR. E' consigliabile pertanto fare delle analisi chimiche sul rifiuto in quanto il famoso H14 era una di quelle cose che non si negano mai al cliente quando le chiede e quando non si aveva la più pallidissima idea di quale caratteristica di pericolo affibbiare al rifiuto.
Qundi un H14 viaggia sempre in ADR e non è possibile utilizzare nessuna esenzione!?!?
birelli- Utente Attivo
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Re: deposito temporaneo e classi di pericolo
certo che ci sono i casi in cui si va in esenzione ma piuttosto che adottare soluzioni fai da te io inizierei a caldeggiare l'idea di avere affianco un consulente che sappia destreggiarsi.
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VdT- Moderatore
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