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Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto

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Messaggio  magido Gio Dic 22, 2011 10:16 am

Buon giorno a tutti, è la prima volta che scrivo nel forum anche se vi seguo da tanto e vi devo ringraziare tutti perché mi avete fatto capire molte cose.

Ora però ho un problema da risolvere: mi occupo di rifiuti da qualche tempo per conto di un laboratorio di ricerca che ha la necessità di smaltire rifiuti sanitari a rischio infettivo di origine animale CER 18.02.02* che io produttore decido di avviare ad incenerimento. La discarica autorizzata alla quale inviavo questi rifiuti ha chiuso ed ora il trasportatore che ritira i rifiuti li vuole conferire ad un impianto autorizzato in D15. Come faccio ad essere sicura che poi i miei rifiuti vadano in D10 e fino a quando ne sono responsabile? Se smaltisco con il SISTRI e l'impianto li accetta in D15 dovrei essere tranquilla, ma se non riesco a movimentarli con il SISTRI e devo farlo solo con il formulario cosa devo scrivere? Grazie in anticipo per il vostro contributo.
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Messaggio  Admin Gio Dic 22, 2011 9:34 pm

il trasportatore che ritira i rifiuti li vuole conferire ad un impianto autorizzato in D15.
Intanto non decide il trasportatore, ma il produttore. A meno che lo stesso non sia stato formalmente incaricato di effettuare un'intermediazione.
A te spetta, in ogni caso, l'onere di classificare il rifiuto e di accertarti che l'impianto consigliato dal trasportatore sia autorizzato a gestirlo (acquisisci preliminarmente copia del provvedimento autorizzativo). Inutile aggiungere che la medesima indagine va condotta nei confronti del trasportatore e con particolare riguardo al veicolo utilizzato per quello specifico trasporto.
Come faccio ad essere sicura che poi i miei rifiuti vadano in D10 e fino a quando ne sono responsabile?
Le disposizioni dell'art. 188, c. 4 TUA:
"Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti".

non sarebbero operanti nelle more dell'emanazione del previsto decreto. Tuttavia è buona prassi, come forma di autotutela, prevedere, al momento di affidamento dell’incarico e pena l’annullamento dello stesso, l'obbligo per la ditta incaricata di attestare, mediante apposita certificazione, l’avvenuto smaltimento con l’indicazione della quantità di rifiuto ritirato e smaltito.

Se smaltisco con il SISTRI e l'impianto li accetta in D15 dovrei essere tranquilla
Tranquilla perchè la nuova formulazione dell'art. 188, con l'entrata in vigore del Sistri, non prevede più tale adempimento.
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Messaggio  magido Ven Dic 23, 2011 6:45 pm

Grazie Admin per la risposta ma spiegami meglio: sul formulario devo indicare sia D15 sia D10 per indicare correttamente la destinazione finale?
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Messaggio  Admin Ven Dic 23, 2011 8:20 pm

Devi indicare D10.
La gestione successiva del rifiuto rimane, in ogni caso, competenza e responsabilita' del detentore che segue nella filiera, ferme restando le considerazioni espresse in precedenza.
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Messaggio  cirillo Ven Dic 23, 2011 8:25 pm

Admin ha scritto:Devi indicare D10.
La gestione successiva del rifiuto rimane, in ogni caso, competenza e responsabilita' del detentore che segue nella filiera, ferme restando le considerazioni espresse in precedenza.

D10 Admin? Non D15?
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Messaggio  Admin Ven Dic 23, 2011 10:50 pm

Ops. Certo: D15.
D10 sara' l'eventuale successiva operazione di smaltimento a cui li avviera' lo stoccatore.
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Messaggio  FrancescaP Ven Gen 27, 2012 7:18 pm

Admin ha scritto:
Le disposizioni dell'art. 188, c. 4 TUA:
"Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti".
non sarebbero operanti nelle more dell'emanazione del previsto decreto. Tuttavia è buona prassi, come forma di autotutela, prevedere, al momento di affidamento dell’incarico e pena l’annullamento dello stesso, l'obbligo per la ditta incaricata di attestare, mediante apposita certificazione, l’avvenuto smaltimento con l’indicazione della quantità di rifiuto ritirato e smaltito.

Ciao Admin, perdonami ma mi sono persa ! Le disposizioni dell'art. 188 non sono operanti finché non entra nella fadse di "piena operatività" il SISTRI?
Ad oggi, se il produttore ha la IV copia entro i 3 mesi (o ne dà comunicazione alla Provincia se non gli arriva), non è esclusa la sua responsabilità (posto ovviamente che tutti gli attori della filiera siano effettivamente autorizzati)?
Già che ci siamo ne approfitto per un'altra domanda: nel caso di FIR con barrata la casella "peso da verificarsi a destino", c'è un delta tollerabile?
Supponiamo che il produttore non abbia una pesa, che da FIR siano stimati 300 kg e che la IV copia ne attesti 350, può andare bene? (suppongo di sì...) Ma se i 300 diventano 3000 che succede?
Grazie come al solito!
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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 27, 2012 8:06 pm

FrancescaP ha scritto:
Ciao Admin, perdonami ma mi sono persa ! Le disposizioni dell'art. 188 non sono operanti finché non entra nella fadse di "piena operatività" il SISTRI?
Ad oggi, se il produttore ha la IV copia entro i 3 mesi (o ne dà comunicazione alla Provincia se non gli arriva), non è esclusa la sua responsabilità (posto ovviamente che tutti gli attori della filiera siano effettivamente autorizzati)?
Già che ci siamo ne approfitto per un'altra domanda: nel caso di FIR con barrata la casella "peso da verificarsi a destino", c'è un delta tollerabile?
Supponiamo che il produttore non abbia una pesa, che da FIR siano stimati 300 kg e che la IV copia ne attesti 350, può andare bene? (suppongo di sì...) Ma se i 300 diventano 3000 che succede?
Grazie come al solito!
Francesca flower
Quella che ti ha postato ADMIN è la "vecchia" versione dell'art. 188, quella che era vigente prima del D.lgs. 205/2010 (insomma vigente fino a Natale del 2010) e che per il momento sta ancora vigendo in attesa che si capisca se sto sistri parte o no.
L'articolo 188 prevedeva che gli impianti di stoccaggio intermedio (D15/ R13) attestassero l'avvenuta destinazione finale dei rifiuti che, da loro, erano solo in deposito, mediante il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dall'impianto di destinazione finale, proprio per evitare "il turismo dei rifiuti" ovvero il passaggio da uno stoccaggio all'altro (che è prassi molto più consolidata di quanto si pensi e che fa a pugni con il concetto di gestione corretta dei rifiuti) fino a che qualcuno butta il rifiuto nel tombino.
Questo certificato avrebbe dovuto essere definito dal Ministero mediante un DM che non è stato mai emanato. Evidentemente ci voleva un premio Nobel per partorire i certificati di avvenuto smaltimento..............(io li ho sempre fatti e continuo a farli dai ns. impianti fin dal 1991, se mi chiamavano glieli potevo mandare in facsimile) o forse questa disposizione disturbava qualcuno.......?
In ogni caso per tornare ai tuoi quesiti:
1) per ora a te basta la IV copia che il D15 ti ritorna. Però puoi chiedere contrattualmente che ti venga rilasciata una dichiarazione scritta che il tuo rifiuto, dopo il D15 è andato a finire all'impianto di vattelapesca autorizzato D10 (se sei un cliente economicamente appetibile è ancora più facile che te la rilascino)
2) nel campo dei rifiuti non esistono delta tollerabili per le differenze di peso. Il concetto del "peso da verificarsi a destino" è riservato esclusivamente a un paio di casistiche particolari in cui il rifiuto può cambiare peso strada facendo o perchè è fangoso e si asciuga durante il viaggio perdendo acqua, o viceversa perchè è igroscopico e, se ci piove sopra, aumenta di peso.
E' ovvio che se non hai una pesa, il peso in partenza lo devi stimare, ma va stimato in modo credibile, ragionevole e il più possibile corretto; se in partenza stimi 300 kg come fanno a diventare 3000 in arrivo? Strada facendo si è tramutato in Piombo?

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