Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
Pagina 1 di 1
Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto
Buongiorno a tutti, sono nuova del forum ma da anni lavoro nel settore rifiuti, in particolar modo mi occupo di rifiuti da demolizione.
Un dilemma che mi affligge ogni qual volta devo scegliere l'impianto presso cui conferire le macerie da demolizione è se mi devo preoccupare o no di quel che fa l'impianto e di che autorizzazione ha.
Mi spiego meglio, generalmente per ogni cantiere eseguiamo una caratterizzazione tal qual delle macerie con attribuzione del CER 170107 o 170904. Per gestione nostra eseguiamo anche la cessione secondo dm 5/2/98 così come modificato dal dm 186/06 per scegliere l'impianto destinatario del recupero. Se no passano la cessione per il recupero in semplificata, optiamo per un impianto in ordinaria. Ma se anche l'impianto in ordinaria, non fa altro che macinare le macerie e produrre materiale per riempimenti, sottofondi, ecc., conformemente alla Circ. Min. 5205/2005, pur non passando la cessione in entrata, in quanto produttore potremmo avere dei problemi in caso di controllo? E' vero che normativamente, in quanto produttore io devo vericare solo la non pericolosità del rifiuto da recuperare, mentre è lasciata all'impianto la verifica della cessione in uscita al trattamento, ma sapendo che non passa il test di cessione per il recupero, posso stare comunque tranquilla o meglio portarlo ad impianti un po' più articolati, che ad es. con l'aggiunta di calce o altri composti riescano a ottenere calcestruzzi o altre mps che non sono destinate ai rinterri?
Ringrazio anticipatamente quanti mi risponderanno.
Saluti
Un dilemma che mi affligge ogni qual volta devo scegliere l'impianto presso cui conferire le macerie da demolizione è se mi devo preoccupare o no di quel che fa l'impianto e di che autorizzazione ha.
Mi spiego meglio, generalmente per ogni cantiere eseguiamo una caratterizzazione tal qual delle macerie con attribuzione del CER 170107 o 170904. Per gestione nostra eseguiamo anche la cessione secondo dm 5/2/98 così come modificato dal dm 186/06 per scegliere l'impianto destinatario del recupero. Se no passano la cessione per il recupero in semplificata, optiamo per un impianto in ordinaria. Ma se anche l'impianto in ordinaria, non fa altro che macinare le macerie e produrre materiale per riempimenti, sottofondi, ecc., conformemente alla Circ. Min. 5205/2005, pur non passando la cessione in entrata, in quanto produttore potremmo avere dei problemi in caso di controllo? E' vero che normativamente, in quanto produttore io devo vericare solo la non pericolosità del rifiuto da recuperare, mentre è lasciata all'impianto la verifica della cessione in uscita al trattamento, ma sapendo che non passa il test di cessione per il recupero, posso stare comunque tranquilla o meglio portarlo ad impianti un po' più articolati, che ad es. con l'aggiunta di calce o altri composti riescano a ottenere calcestruzzi o altre mps che non sono destinate ai rinterri?
Ringrazio anticipatamente quanti mi risponderanno.
Saluti
CBinerti- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto
Ciao e benvenuta nel forum
Spero che la Prestigiacomo, che dice che siamo tutti una massa di ecomafiosi sporchi e luridi, legga questo tuo post così forse capirà quanto sbaglia.......
Effettivamente la correttezza delle operazioni di smaltimento è una responsabilità del produttore.
Fai molto bene a svolgere sulle tue macerie sia le analisi di classificazione P/NP, sia il test di cessione per il recupero in semplificata.
Così come fai bene ad optare per un impianto in ordinaria per quei rifiuti che alla semplificata non ci possono andare.
La tua responsabilità (a termini di legge) cessa nel momento in cui hai affidato i tuoi rifiuti, corredati di tutte le analisi che hai fatto, ad un impianto esplicitamente autorizzato per trattarli.
Un impianto in ordinaria dovrebbe avere nell'autorizzazione, oltre ai CER autorizzati, anche specifici limiti circa le caratteristiche dei rifiuti che può ritirare e circa i trattamenti che ci può fare.
Pertanto se tu produttore fornisci le analisi sul tal quale e sul test di cessione, dovrebbe toccare all'impianto di destino verificare se può prenderli oppure no.......
Tu fatti sempre dare le autorizzazioni dell'impianto di destino e controllale.
Se ci sono limitazioni alle caratteristiche dei rifiuti e i tuoi rifiuti rispettano i limiti dell'impianto va tutto bene, sei in regola.
Se non li rispettano non ce li puoi mandare......
Spero che la Prestigiacomo, che dice che siamo tutti una massa di ecomafiosi sporchi e luridi, legga questo tuo post così forse capirà quanto sbaglia.......
Effettivamente la correttezza delle operazioni di smaltimento è una responsabilità del produttore.
Fai molto bene a svolgere sulle tue macerie sia le analisi di classificazione P/NP, sia il test di cessione per il recupero in semplificata.
Così come fai bene ad optare per un impianto in ordinaria per quei rifiuti che alla semplificata non ci possono andare.
La tua responsabilità (a termini di legge) cessa nel momento in cui hai affidato i tuoi rifiuti, corredati di tutte le analisi che hai fatto, ad un impianto esplicitamente autorizzato per trattarli.
Un impianto in ordinaria dovrebbe avere nell'autorizzazione, oltre ai CER autorizzati, anche specifici limiti circa le caratteristiche dei rifiuti che può ritirare e circa i trattamenti che ci può fare.
Pertanto se tu produttore fornisci le analisi sul tal quale e sul test di cessione, dovrebbe toccare all'impianto di destino verificare se può prenderli oppure no.......
Tu fatti sempre dare le autorizzazioni dell'impianto di destino e controllale.
Se ci sono limitazioni alle caratteristiche dei rifiuti e i tuoi rifiuti rispettano i limiti dell'impianto va tutto bene, sei in regola.
Se non li rispettano non ce li puoi mandare......
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto
Concordo con le prassi che entrambe avete scritto.
Più di così, cosa pretendono???
Ciaooooo
Più di così, cosa pretendono???
Ciaooooo
chrisbin- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 47
Località : Vicenza
Re: Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto
Ringrazio della risposta e dei complimenti: effettivamente per essere "edili" siamo molto attenti anche alle sole macerie che sono costituite da puro cemento.
Nella realtà dei fatti ciò che sempre più spesso ci capita, è di trovare macerie che non sono conformi alla cessione per il recupero in semplificata per paramentri come cromo e solfati. Il motivo di tutto ciò, è da ricollegarsi alla fonte: i parametri per le materie prime quali il cemento, non sono raffrontabili con il test di cessione del dm 05/02/98, ma a furia di fare analisi, abbiamo scoperto che il gesso, il clinker, la loppa e le materie prime in generale (tra cui anche ceneri) usate per la produzione dei cementi hanno problemi di cessione sui medesimi parametri. Credo che in futuro i parametri del test di cessione dovranno essere adeguati...
La questione "impianto in ordinaria o in semplificata" per noi, ma credo per molti, diventa anche una questione di costi: purtroppo molti impianti in ordinaria hanno autorizzazioni che riportano un sacco di informazioni su scarichi idrici, emissioni atmofera, esclusione dalla VIA e così via, e mancano di elementi essenziali quali i controlli che devono eseguire sui rifiuti in entrata, nonchè la frequenza con cui devono eseguire anche i controlli in uscita.
La domanda a cui non so rispondere è: se ho un impianto in ordinaria, che in autorizzazione o nella relazione tecnica non fa nessun riferimento al controllo del test di cessione in ingresso, ma il cui processo produttivo è finalizzato alla produzione di mps conformi alla Circ. Min. 5205/2005 dove so che il test di cessione deve essere eseguito, mi devo fare delle remore a mandargli delle macerie o sono problemi dell'impianto che si deve gestire la lavorazione dei rifiuti in funzione delle caratteristiche in ingresso, al fine di ottenere mps conformi?
Il mio avvocato dice che non dovrei nemmeno fare il test di cessione in ingresso perchè normativamente non mi viene richiesto: diciamo che in realtà per noi è lo strumento necessario a dimostrare, in caso di mal gestione dei rifiuti da parte di un impianto in semplificata, che quanto da noi portato era conforme prima di essere stato trattato e quindi se ha fatto qualche pasticcio, noi . Nel caso degli impianti in ordinaria, non ho mai sentito di sentenze che condannassero qualcuno che ha portato delle macerie non pericolose non conformi al test di cessione per il recupero in semplificata...forse sono troppo cautelativa, visto che di cemento si tratta, ma vedo che tra voi c'è gente molto competente e una voce in più non fa mai male a farmi dormire sonni tranquilli.
Grazie ancora
Nella realtà dei fatti ciò che sempre più spesso ci capita, è di trovare macerie che non sono conformi alla cessione per il recupero in semplificata per paramentri come cromo e solfati. Il motivo di tutto ciò, è da ricollegarsi alla fonte: i parametri per le materie prime quali il cemento, non sono raffrontabili con il test di cessione del dm 05/02/98, ma a furia di fare analisi, abbiamo scoperto che il gesso, il clinker, la loppa e le materie prime in generale (tra cui anche ceneri) usate per la produzione dei cementi hanno problemi di cessione sui medesimi parametri. Credo che in futuro i parametri del test di cessione dovranno essere adeguati...
La questione "impianto in ordinaria o in semplificata" per noi, ma credo per molti, diventa anche una questione di costi: purtroppo molti impianti in ordinaria hanno autorizzazioni che riportano un sacco di informazioni su scarichi idrici, emissioni atmofera, esclusione dalla VIA e così via, e mancano di elementi essenziali quali i controlli che devono eseguire sui rifiuti in entrata, nonchè la frequenza con cui devono eseguire anche i controlli in uscita.
La domanda a cui non so rispondere è: se ho un impianto in ordinaria, che in autorizzazione o nella relazione tecnica non fa nessun riferimento al controllo del test di cessione in ingresso, ma il cui processo produttivo è finalizzato alla produzione di mps conformi alla Circ. Min. 5205/2005 dove so che il test di cessione deve essere eseguito, mi devo fare delle remore a mandargli delle macerie o sono problemi dell'impianto che si deve gestire la lavorazione dei rifiuti in funzione delle caratteristiche in ingresso, al fine di ottenere mps conformi?
Il mio avvocato dice che non dovrei nemmeno fare il test di cessione in ingresso perchè normativamente non mi viene richiesto: diciamo che in realtà per noi è lo strumento necessario a dimostrare, in caso di mal gestione dei rifiuti da parte di un impianto in semplificata, che quanto da noi portato era conforme prima di essere stato trattato e quindi se ha fatto qualche pasticcio, noi . Nel caso degli impianti in ordinaria, non ho mai sentito di sentenze che condannassero qualcuno che ha portato delle macerie non pericolose non conformi al test di cessione per il recupero in semplificata...forse sono troppo cautelativa, visto che di cemento si tratta, ma vedo che tra voi c'è gente molto competente e una voce in più non fa mai male a farmi dormire sonni tranquilli.
Grazie ancora
CBinerti- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 12.09.11
Argomenti simili
» Responsabilità del produttore nella scelta dell'impianto
» ART. 230, responsabilità del produttore giuridico
» SISTRI - responsabilità del produttore
» Responsabilità per produttore non iscritto
» CONTROLLO E VERIFICA: responsabilità del produttore
» ART. 230, responsabilità del produttore giuridico
» SISTRI - responsabilità del produttore
» Responsabilità per produttore non iscritto
» CONTROLLO E VERIFICA: responsabilità del produttore
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.