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Recuperatore 170302: Quando devo compilare la scheda conto terzi?
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Recuperatore 170302: Quando devo compilare la scheda conto terzi?
Ho dubbi su quando un recuperatore di 170302 deve compilare la scheda conto terzi.
Chiedo aiuto, grazie.
Premessa Art.12, c.1 - DM 18 febbraio 2011, n. 52
“Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima”
DA MENU SISTRI “COMPILA SCHEDA SISTRI PER CONTO TERZI”
Tipo: PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
1) Cambio del destinatario durante il trasporto
OK! Qui troverò già la scheda inserita dal produttore da modificare
2) Compilazione per conto del soggetto precedente art. 12 c. 1 DM 52/11
(?) Domanda: nel mio caso non utilizzerò mai questo caso visto che il produttore_detentore non è un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI in quanto non obbligato all’iscrizione SISTRI, infatti all’art. 14 c. 1 DM 52/11 è il delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso… è corretto?
3) Riconsegna rifiuto respinto
OK! Qui troverò già la scheda inserita dal produttore da modificare
Tipo: PRODUTTORE/TRASPORTATORE CONTO PROPRIO
4) Compilazione per conto del soggetto precedente art. 12 c. 1 DM 52/11
(?) Domanda: nel mio caso non utilizzerò mai questo caso visto che il produttore/detentore=trasportatore non è un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI in quanto non obbligato all’iscrizione SISTRI e secondo quanto dice il manuale operativo al capitolo 5.1.5 in questo caso produttore/detentore=trasportatore compila il FIR e il recuperatore registra un carico annotando numero e data FIR… è corretto?
Tipo: TRASPORTATORI RIFIUTI SPECIALI
5) Compilazione per conto del soggetto precedente art. 12 c. 1 DM 52/11
solo in questo caso su dichiarazione da sottoscriversi sulla scheda SISTRI potrò compilare la scheda SISTRI per il trasportatore.
Domande (?):
- Perché nell’ultima guida rapida “RECUPERATORI /SMALTITORI” le slide fanno riferimento alla compilazione conto terzi per conto del soggetto successivo? Non dovrebbe essere il soggetto precedente visto che io sono il recuperatore?
- visto che sto compilando per il trasportatore, che non può utilizzare il programma SISTRI non troverò nemmeno la scheda SISTRI da compilare in quanto il trasportatore non ha potuto compilarla per il produttore (soggetto non tenuto alla compilazione della scheda SISTRI). A questo punto il produttore/trasportatore possono utilizzare il FIR?
C’è un’altra soluzione che non riesco ad individuare?
Grazie a tutti per la collaborazione. Ciao.
Chiedo aiuto, grazie.
Premessa Art.12, c.1 - DM 18 febbraio 2011, n. 52
“Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima”
DA MENU SISTRI “COMPILA SCHEDA SISTRI PER CONTO TERZI”
Tipo: PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
1) Cambio del destinatario durante il trasporto
OK! Qui troverò già la scheda inserita dal produttore da modificare
2) Compilazione per conto del soggetto precedente art. 12 c. 1 DM 52/11
(?) Domanda: nel mio caso non utilizzerò mai questo caso visto che il produttore_detentore non è un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI in quanto non obbligato all’iscrizione SISTRI, infatti all’art. 14 c. 1 DM 52/11 è il delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso… è corretto?
3) Riconsegna rifiuto respinto
OK! Qui troverò già la scheda inserita dal produttore da modificare
Tipo: PRODUTTORE/TRASPORTATORE CONTO PROPRIO
4) Compilazione per conto del soggetto precedente art. 12 c. 1 DM 52/11
(?) Domanda: nel mio caso non utilizzerò mai questo caso visto che il produttore/detentore=trasportatore non è un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI in quanto non obbligato all’iscrizione SISTRI e secondo quanto dice il manuale operativo al capitolo 5.1.5 in questo caso produttore/detentore=trasportatore compila il FIR e il recuperatore registra un carico annotando numero e data FIR… è corretto?
Tipo: TRASPORTATORI RIFIUTI SPECIALI
5) Compilazione per conto del soggetto precedente art. 12 c. 1 DM 52/11
solo in questo caso su dichiarazione da sottoscriversi sulla scheda SISTRI potrò compilare la scheda SISTRI per il trasportatore.
Domande (?):
- Perché nell’ultima guida rapida “RECUPERATORI /SMALTITORI” le slide fanno riferimento alla compilazione conto terzi per conto del soggetto successivo? Non dovrebbe essere il soggetto precedente visto che io sono il recuperatore?
- visto che sto compilando per il trasportatore, che non può utilizzare il programma SISTRI non troverò nemmeno la scheda SISTRI da compilare in quanto il trasportatore non ha potuto compilarla per il produttore (soggetto non tenuto alla compilazione della scheda SISTRI). A questo punto il produttore/trasportatore possono utilizzare il FIR?
C’è un’altra soluzione che non riesco ad individuare?
Grazie a tutti per la collaborazione. Ciao.
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