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Recupero fresato di asfalto
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Recupero fresato di asfalto
Promemoria primo messaggio :
Una curiosita'. Il fresato di asfalto, che non sarebbe altro che la "limatura" che viene effettuata durante la manutenzione delle strade quando si toglie uno strato di asfalto per poi procedere al rifacimento, e' considerato un rifiuto mi pare. Puo' essere riutilizzato come materiale inerte ad esempio al posto di uno stabilizzato da stendere per un piazzale ? Io credo che rimanga un rifiuto ed in quanto tale non sia possibile riutilizzarlo cosi' come e' ma chiedo un parere.
Una curiosita'. Il fresato di asfalto, che non sarebbe altro che la "limatura" che viene effettuata durante la manutenzione delle strade quando si toglie uno strato di asfalto per poi procedere al rifacimento, e' considerato un rifiuto mi pare. Puo' essere riutilizzato come materiale inerte ad esempio al posto di uno stabilizzato da stendere per un piazzale ? Io credo che rimanga un rifiuto ed in quanto tale non sia possibile riutilizzarlo cosi' come e' ma chiedo un parere.
Zertex- Utente Attivo
- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 16.03.10
Re: Recupero fresato di asfalto
Io la vedo in questo modo..........fermo restando che di conglomerati bituminosi non so un accidente...
lo stralcio del DM 5 febbraio 1998 postato da Crocidolite, che rappresenta il riferimento normativo in base al quale il "rifiuto" 17.03.02 può essere recuperato, impone che il prodotto che si ottiene sia conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate,il che tradotto in italiano significa conglomerato bituminoso esattamente identico a quello che si ottiene partendo dalle materie prime vergini.
Se tali conglomerati, per essere venduti devono soggiacere alle prescrizioni della marcatura CE secondo la norma UNI EN 1308-n:2006, mi sembra abbastanza evidente che il conglomerato bituminoso ottenuto dal recupero del rifiuto "fresato" ci debbano altrettanto soggiacere.....
Fermo restando poi che uno stabilimento che produca conglomerati bituminosi partendo da rifiuti debba anche essere regolarmente autorizzato al trattamento di recupero R5.
lo stralcio del DM 5 febbraio 1998 postato da Crocidolite, che rappresenta il riferimento normativo in base al quale il "rifiuto" 17.03.02 può essere recuperato, impone che il prodotto che si ottiene sia conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate,il che tradotto in italiano significa conglomerato bituminoso esattamente identico a quello che si ottiene partendo dalle materie prime vergini.
Se tali conglomerati, per essere venduti devono soggiacere alle prescrizioni della marcatura CE secondo la norma UNI EN 1308-n:2006, mi sembra abbastanza evidente che il conglomerato bituminoso ottenuto dal recupero del rifiuto "fresato" ci debbano altrettanto soggiacere.....
Fermo restando poi che uno stabilimento che produca conglomerati bituminosi partendo da rifiuti debba anche essere regolarmente autorizzato al trattamento di recupero R5.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Recupero fresato da Asfalto
giorgiuzzo79 ha scritto:ciao a tutti, sono appena iscritto e vorrei chiedere un chiarimento; da quello che ho capito la produzione di conglomerati bituminosi da recupero fresati è normata dalla UNI EN 13108-8:2006, categoria particolare per la quale non è richiesto un sistema di attestazione conformità 2+ in quanto, presumo, derivante da recupero di materiale già certificato (correggetemi se sbaglio).
Ma se vado a recuperare del materiale bituminoso posto in opera prima del 1 marzo 2008, ricado in qualche casistica definita dalla normativa di riferimento o che altro??
Grazie
Salve a tutti, girando per cercare qualche informazione nel forum ho visto questo vecchio post di giorgiuzzo79 e..... vorrei dare (anche se in forte ritardo), ma forse può sempre servire, il mio piccolo contributo alla questione.
il quesito è più attinente alla disciplina della attestazione di conformità che alla gestione dei rifiuti ed al loro recupero
Cominciamo con il dire che la produzione di conglomerati bituminosi (quelli più comuni) deve essere conforme alla UNI EN 13108-1:2006 (norma armonizzata) e non alla 13108-8 che invece non è una norma armonizzata (per le quali vige l'obbligo di DPI vecchia certificazione CE) me regola le caratteristiche che deve avere un conglomerato bituminoso derivante da attività di recupero per essere utilizzato quale componente dei materiali normati ad es dalla 13108-1 (conglomerati bituminosi prodotti a caldo).
Quindi la UNI 13108-8 non è particolare, prorpio non prevede un regime di attestazione 2+ e non c'entra nulla il fatto che il materiale di partenza sia già certificato. il recuperato è altra cosa e deve essere caratterizzato secondo la 13108 se si vuole utilizzarlo per creare dei manufatti certificati CE (semplificando)!
Quindi a prescindere dall'età dell'asfalto di partenza devi classificarli secondo 13108-8
Se giorgiuzzo79 va a prendere un fresato e lo recupera secondo R5 per la produzione di conglomerati bituminosi (senza bisogno di alcun test dell'eleuato), gli stessi deve poi certificarli secondo la norma specifica 1-7 della 13108 con attestazione 2+.
ALP66- Membro della community
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Re: Recupero fresato di asfalto
scusate per il cer 170302 dal 1° giugno è consigliabile avere una dichiarazione del produtore in merito alla non pericolosità.....o per togliersi ogni dubbio ed essere tutelati .l'analisi !??
IVONNE- Nuovo Utente
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Re: Recupero fresato di asfalto
IVONNE ha scritto:scusate per il cer 170302 dal 1° giugno è consigliabile avere una dichiarazione del produtore in merito alla non pericolosità.....o per togliersi ogni dubbio ed essere tutelati .l'analisi !??
perché solo ora, visto che era anche prima specchio del 170301
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Recupero fresato di asfalto
quanti si sono mai fatti fare una dichiarazione ??!! sarei curiosa !
CROCIDOLITE ha scritto:IVONNE ha scritto:scusate per il cer 170302 dal 1° giugno è consigliabile avere una dichiarazione del produtore in merito alla non pericolosità.....o per togliersi ogni dubbio ed essere tutelati .l'analisi !??
perché solo ora, visto che era anche prima specchio del 170301
IVONNE- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 12.06.15
Re: Recupero fresato di asfalto
IVONNE ha scritto:quanti si sono mai fatti fare una dichiarazione ??!! sarei curiosa !CROCIDOLITE ha scritto:IVONNE ha scritto:scusate per il cer 170302 dal 1° giugno è consigliabile avere una dichiarazione del produtore in merito alla non pericolosità.....o per togliersi ogni dubbio ed essere tutelati .l'analisi !??
perché solo ora, visto che era anche prima specchio del 170301
La curiosità, in tribunale serve a poco.
In caso di CER specchio il recuperatore/smaltitore doveva acquisire tutta la documentazione per accertare la classificazione del rifiuto ritirato. Il resto è fuffa!!
Oggi, in caso di EER specchio, poco cambia.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Località : IO/NOI/GAIA
Re:recupero fresato d'asfalto
Quoto Crocidolite in toto!!
finché va tutto bene ogni cosa è un di più, poi..... si fa per dieci volte!!!
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ALP66- Membro della community
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Data d'iscrizione : 05.11.14
Località : Catania
Classificazione asfalto
Buongiorno a tutti.
Ho la necessità di smaltire un rifiuto, recentemente prodotto a seguito della demolizione di un tratto di manto stradale. Ovviamente, nel corso dei lavori di demolizione, è stato rimosso parte dello stabilizzato e del terreno sottostante.
Tale rifiuto, ovviamente previa caratterizzazione analitica, deve essere avviato a recupero come 17.03.02 0 17.09.04?
Nel caso in cui debba essere avviato a recupero come 17.03.02, le componenti estranee vanno rimosse?
Grazie
Ho la necessità di smaltire un rifiuto, recentemente prodotto a seguito della demolizione di un tratto di manto stradale. Ovviamente, nel corso dei lavori di demolizione, è stato rimosso parte dello stabilizzato e del terreno sottostante.
Tale rifiuto, ovviamente previa caratterizzazione analitica, deve essere avviato a recupero come 17.03.02 0 17.09.04?
Nel caso in cui debba essere avviato a recupero come 17.03.02, le componenti estranee vanno rimosse?
Grazie
luigi.biotech- Membro della community
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