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MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
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MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
buongiorno a tutti.
cerco di essere coinciso senza dilungarmi troppo e inutilmente.
premessa:
ho la semplificata per l'R13 (tra i cui codici anche il 170302) , ho la 5 per il trasporto dei pericolosi e dei non pericolosi.
situazione:
trasporto e smaltimento miscele bituminose in forma di guaina da terrazzamento codice di attribuzione come sappiamo uguale al più comune asfalto stradale.
dilemma:
Normativa ben chiara; con la semplificata non è possibile ritirare il suddetto codice in forma di guaina (fogli) ma solo in forma di asfalto (stradale). Classica normativa all'italiana considerando che da analisi chimica i valori e le caratteristiche attestano la non pericolosità di entrambi i sottoprodotti dello stesso codice ergo è assurdo (a parer mio) una impedimento al recupero di uno anziché di un altro.
test di analisi chimica alla mano ( guaina + asfalto) le diciture i commenti e le conclusioni del chimico competente sono le stesse e su entrambi il ciclo produttivo indica in grassetto: attività di costruzione e demolizione.
dove voglio arrivare?
chi a questo punto deve attestare l'effettivo stato solido del rifiuto, ossia specificare se in forma di guaina o in forma di asfalto?
chi mi impedisce di ritirare questo codice CER in una forma anzichè in un altra se il rifiuto stesso possiede tutti i requisiti che per legge mi consentono di farlo?
stesso codice, stessi valori di attribuzione, stesso ciclo produttivo, stessa classificazione.
Sotto il punto di vista cartaceo mi sento quasi inattaccabile se non fosse che sono perfettamente informato sulla normativa e so che in semplificato fanno l'assurda distinzione tra i due sottoprodotti.
Grazie per l'attenzione, auguro a tutti una buona giornata.
cerco di essere coinciso senza dilungarmi troppo e inutilmente.
premessa:
ho la semplificata per l'R13 (tra i cui codici anche il 170302) , ho la 5 per il trasporto dei pericolosi e dei non pericolosi.
situazione:
trasporto e smaltimento miscele bituminose in forma di guaina da terrazzamento codice di attribuzione come sappiamo uguale al più comune asfalto stradale.
dilemma:
Normativa ben chiara; con la semplificata non è possibile ritirare il suddetto codice in forma di guaina (fogli) ma solo in forma di asfalto (stradale). Classica normativa all'italiana considerando che da analisi chimica i valori e le caratteristiche attestano la non pericolosità di entrambi i sottoprodotti dello stesso codice ergo è assurdo (a parer mio) una impedimento al recupero di uno anziché di un altro.
test di analisi chimica alla mano ( guaina + asfalto) le diciture i commenti e le conclusioni del chimico competente sono le stesse e su entrambi il ciclo produttivo indica in grassetto: attività di costruzione e demolizione.
dove voglio arrivare?
chi a questo punto deve attestare l'effettivo stato solido del rifiuto, ossia specificare se in forma di guaina o in forma di asfalto?
chi mi impedisce di ritirare questo codice CER in una forma anzichè in un altra se il rifiuto stesso possiede tutti i requisiti che per legge mi consentono di farlo?
stesso codice, stessi valori di attribuzione, stesso ciclo produttivo, stessa classificazione.
Sotto il punto di vista cartaceo mi sento quasi inattaccabile se non fosse che sono perfettamente informato sulla normativa e so che in semplificato fanno l'assurda distinzione tra i due sottoprodotti.
Grazie per l'attenzione, auguro a tutti una buona giornata.
fabrizio1709- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.07.13
Re: MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
Premesso che non si capisce se la tua è una domanda, uno sfogo, una piattaforma di lotta, un programma politico o che altro, ritengo sia utile ricordare PERCHE' sono nate le procedure semplificate (che peraltro sono una particolarità abbastanza italiana, sulla quale abbiamo già preso costose bacchettate dall'Europa).
Da sempre, da quando esiste l'industria, esiste la prassi di utilizzare scarti di determinate lavorazioni industriali come "materia prima" per altre lavorazioni industriali.
L'esempio più semplice e immediato che mi viene in mente sono le acciaierie nelle quali il rottame ferroso decadente da altre lavorazioni, diventa materia prima per creare nuovo acciaio.
Ma ce ne seno innumerevoli altri, per esempio gli stracci e i cascami tessili si usano per produrre la carta.
Non è casuale la citazione di questi due processi, ho scelto apposta qualcosa che più o meno si fa nello stesso modo da almeno qualche secolo e dunque ben da prima che si fosse inventata la normativa sui rifiuti.
Le attività che utilizzano scarti industriali come materia prima hanno ben chiaro in mente quali debbano essere le caratteristiche qualitative che il rifiuto deve possedere per poter essere utilizzato come materia prima, a prescindere da qualunque norma, per un semplice e mero fatto tecnico, se il materiale non è "così" non va bene per la mia lavorazione.
Quando ha incominciato ad essere promulgata la normativa sui rifiuti (dal 1982 in avanti) tutte queste attività che utilizzavano "cascami" si sono trovate all'improvviso nella pericolosa situazione di essere diventati gestori di rifiuti, obbligati ad avere autorizzazioni ambientali sempre piuttosto lunghe e fastidiose da ottenere.
La faccenda è stata vaga e complicata per parecchi anni, fino a quando non sono state messe a punto le "procedure semplificate" che rappresentano esclusivamente una presa d'atto e una sistemazione amministrativa di condizioni operative che già esistevano in precedenza.
Qual'è il problema?
E' che oggi, la maggior parte degli operatori del settore sono intimamente convinti che le procedure semplificate siano una normalissima autorizzazione alla gestione dei rifiuti, soltanto un po' più veloce e semplice da ottenere.
Beh, in realtà non è che sia proprio così........ la norma dice: se tu mi rispetti esattamente tutte le condizioni e le prescrizioni del DM 5/02/98 (traduzione: se ti inserisci in una filiera di recupero che in fondo è già esistente e consolidata e che ha tutte le sue regole tecniche ampiamente collaudate), allora puoi lavorare con la semplificata.
Se non puoi, o non vuoi, rispettare anche solo una di queste condizioni, allora diventa davvero un gestore di rifiuti e fatti un'autorizzazione ordinaria, dove una volta dimostrata la bontà tecnica delle tue scelte (e non soltanto i quantitativi da trattare, come tutti pensano), una volta condivisa con gli enti, puoi farti autorizzare un po' quello che vuoi.
Ora tu mi dirai: " ma io ho un R13, che mi frega a me di tutto ciò?"
Ti riguarda eccome, visto che il principio di filiera, non è mai morto nè è stato superato da alcun atto normativo:
semplificata va con semplificata e ordinaria va con ordinaria
Dal tuo impianto R13 semplificato il rifiuto non può uscire altri che verso un R5 semplificato il quale R5 semplificato è semplicemente qualcuno che fa del nuovo bitume che si fa coi sassetti (asfalto) e non con i fogli (guaina).
Già so che scatenerò un vespaio di critiche e di polemiche, perchè sono in troppi a non pensarla come me (magari perchè troppo giovani per avere vissuto l'evoluzione storica della norma), però la filosofia normativa è questa e risiede soprattutto su basi merceologiche, piuttosto che su analisi chimiche.
E comunque, il fatto che molto spesso le regole tecniche del 5/2/98 vengano utilizzate come base per le autorizzazioni ordinarie, non deve nè stupire, nè meravigliare.
Sono norme tecniche già più che consolidate e che funzionano da ben più dei 15 anni di anzianità che hanno. Pertanto possono a pieno titolo essere considerate BAT (o MTD in italiano), che devono obbligatoriamente essere tenute in considerazione quando si approva un progetto di impianto in autorizzazione ordinaria.
Chedo scusa a tutti per il papiro ma più sinteticamente non ce la facevo.
Da sempre, da quando esiste l'industria, esiste la prassi di utilizzare scarti di determinate lavorazioni industriali come "materia prima" per altre lavorazioni industriali.
L'esempio più semplice e immediato che mi viene in mente sono le acciaierie nelle quali il rottame ferroso decadente da altre lavorazioni, diventa materia prima per creare nuovo acciaio.
Ma ce ne seno innumerevoli altri, per esempio gli stracci e i cascami tessili si usano per produrre la carta.
Non è casuale la citazione di questi due processi, ho scelto apposta qualcosa che più o meno si fa nello stesso modo da almeno qualche secolo e dunque ben da prima che si fosse inventata la normativa sui rifiuti.
Le attività che utilizzano scarti industriali come materia prima hanno ben chiaro in mente quali debbano essere le caratteristiche qualitative che il rifiuto deve possedere per poter essere utilizzato come materia prima, a prescindere da qualunque norma, per un semplice e mero fatto tecnico, se il materiale non è "così" non va bene per la mia lavorazione.
Quando ha incominciato ad essere promulgata la normativa sui rifiuti (dal 1982 in avanti) tutte queste attività che utilizzavano "cascami" si sono trovate all'improvviso nella pericolosa situazione di essere diventati gestori di rifiuti, obbligati ad avere autorizzazioni ambientali sempre piuttosto lunghe e fastidiose da ottenere.
La faccenda è stata vaga e complicata per parecchi anni, fino a quando non sono state messe a punto le "procedure semplificate" che rappresentano esclusivamente una presa d'atto e una sistemazione amministrativa di condizioni operative che già esistevano in precedenza.
Qual'è il problema?
E' che oggi, la maggior parte degli operatori del settore sono intimamente convinti che le procedure semplificate siano una normalissima autorizzazione alla gestione dei rifiuti, soltanto un po' più veloce e semplice da ottenere.
Beh, in realtà non è che sia proprio così........ la norma dice: se tu mi rispetti esattamente tutte le condizioni e le prescrizioni del DM 5/02/98 (traduzione: se ti inserisci in una filiera di recupero che in fondo è già esistente e consolidata e che ha tutte le sue regole tecniche ampiamente collaudate), allora puoi lavorare con la semplificata.
Se non puoi, o non vuoi, rispettare anche solo una di queste condizioni, allora diventa davvero un gestore di rifiuti e fatti un'autorizzazione ordinaria, dove una volta dimostrata la bontà tecnica delle tue scelte (e non soltanto i quantitativi da trattare, come tutti pensano), una volta condivisa con gli enti, puoi farti autorizzare un po' quello che vuoi.
Ora tu mi dirai: " ma io ho un R13, che mi frega a me di tutto ciò?"
Ti riguarda eccome, visto che il principio di filiera, non è mai morto nè è stato superato da alcun atto normativo:
semplificata va con semplificata e ordinaria va con ordinaria
Dal tuo impianto R13 semplificato il rifiuto non può uscire altri che verso un R5 semplificato il quale R5 semplificato è semplicemente qualcuno che fa del nuovo bitume che si fa coi sassetti (asfalto) e non con i fogli (guaina).
Già so che scatenerò un vespaio di critiche e di polemiche, perchè sono in troppi a non pensarla come me (magari perchè troppo giovani per avere vissuto l'evoluzione storica della norma), però la filosofia normativa è questa e risiede soprattutto su basi merceologiche, piuttosto che su analisi chimiche.
E comunque, il fatto che molto spesso le regole tecniche del 5/2/98 vengano utilizzate come base per le autorizzazioni ordinarie, non deve nè stupire, nè meravigliare.
Sono norme tecniche già più che consolidate e che funzionano da ben più dei 15 anni di anzianità che hanno. Pertanto possono a pieno titolo essere considerate BAT (o MTD in italiano), che devono obbligatoriamente essere tenute in considerazione quando si approva un progetto di impianto in autorizzazione ordinaria.
Chedo scusa a tutti per il papiro ma più sinteticamente non ce la facevo.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
isamonfroni ha scritto:Premesso che non si capisce se la tua è una domanda, uno sfogo, una piattaforma di lotta, un programma politico o che altro, ritengo sia utile ricordare PERCHE' sono nate le procedure semplificate (che peraltro sono una particolarità abbastanza italiana, sulla quale abbiamo già preso costose bacchettate dall'Europa).
Da sempre, da quando esiste l'industria, esiste la prassi di utilizzare scarti di determinate lavorazioni industriali come "materia prima" per altre lavorazioni industriali.
L'esempio più semplice e immediato che mi viene in mente sono le acciaierie nelle quali il rottame ferroso decadente da altre lavorazioni, diventa materia prima per creare nuovo acciaio.
Ma ce ne seno innumerevoli altri, per esempio gli stracci e i cascami tessili si usano per produrre la carta.
Non è casuale la citazione di questi due processi, ho scelto apposta qualcosa che più o meno si fa nello stesso modo da almeno qualche secolo e dunque ben da prima che si fosse inventata la normativa sui rifiuti.
Le attività che utilizzano scarti industriali come materia prima hanno ben chiaro in mente quali debbano essere le caratteristiche qualitative che il rifiuto deve possedere per poter essere utilizzato come materia prima, a prescindere da qualunque norma, per un semplice e mero fatto tecnico, se il materiale non è "così" non va bene per la mia lavorazione.
Quando ha incominciato ad essere promulgata la normativa sui rifiuti (dal 1982 in avanti) tutte queste attività che utilizzavano "cascami" si sono trovate all'improvviso nella pericolosa situazione di essere diventati gestori di rifiuti, obbligati ad avere autorizzazioni ambientali sempre piuttosto lunghe e fastidiose da ottenere.
La faccenda è stata vaga e complicata per parecchi anni, fino a quando non sono state messe a punto le "procedure semplificate" che rappresentano esclusivamente una presa d'atto e una sistemazione amministrativa di condizioni operative che già esistevano in precedenza.
Qual'è il problema?
E' che oggi, la maggior parte degli operatori del settore sono intimamente convinti che le procedure semplificate siano una normalissima autorizzazione alla gestione dei rifiuti, soltanto un po' più veloce e semplice da ottenere.
Beh, in realtà non è che sia proprio così........ la norma dice: se tu mi rispetti esattamente tutte le condizioni e le prescrizioni del DM 5/02/98 (traduzione: se ti inserisci in una filiera di recupero che in fondo è già esistente e consolidata e che ha tutte le sue regole tecniche ampiamente collaudate), allora puoi lavorare con la semplificata.
Se non puoi, o non vuoi, rispettare anche solo una di queste condizioni, allora diventa davvero un gestore di rifiuti e fatti un'autorizzazione ordinaria, dove una volta dimostrata la bontà tecnica delle tue scelte (e non soltanto i quantitativi da trattare, come tutti pensano), una volta condivisa con gli enti, puoi farti autorizzare un po' quello che vuoi.
Ora tu mi dirai: " ma io ho un R13, che mi frega a me di tutto ciò?"
Ti riguarda eccome, visto che il principio di filiera, non è mai morto nè è stato superato da alcun atto normativo:
semplificata va con semplificata e ordinaria va con ordinaria
Dal tuo impianto R13 semplificato il rifiuto non può uscire altri che verso un R5 semplificato il quale R5 semplificato è semplicemente qualcuno che fa del nuovo bitume che si fa coi sassetti (asfalto) e non con i fogli (guaina).
Già so che scatenerò un vespaio di critiche e di polemiche, perchè sono in troppi a non pensarla come me (magari perchè troppo giovani per avere vissuto l'evoluzione storica della norma), però la filosofia normativa è questa e risiede soprattutto su basi merceologiche, piuttosto che su analisi chimiche.
E comunque, il fatto che molto spesso le regole tecniche del 5/2/98 vengano utilizzate come base per le autorizzazioni ordinarie, non deve nè stupire, nè meravigliare.
Sono norme tecniche già più che consolidate e che funzionano da ben più dei 15 anni di anzianità che hanno. Pertanto possono a pieno titolo essere considerate BAT (o MTD in italiano), che devono obbligatoriamente essere tenute in considerazione quando si approva un progetto di impianto in autorizzazione ordinaria.
Chedo scusa a tutti per il papiro ma più sinteticamente non ce la facevo.
Condivisibile dalla prima all'ultima parola! (scuse a parte, di cui non ne ravvedo la necessità)
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Località : IO/NOI/GAIA
Re: MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
e anche questa volta: graze Isa.
Non solo hai spiegato una norma, hai spiegato anche le ragioni perchè esiste quella norma.
Non solo hai spiegato una norma, hai spiegato anche le ragioni perchè esiste quella norma.
gianfranco bardella- Utente Attivo
- Messaggi : 270
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Località : provincia milano
Re: MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
fabrizio1709 ha scritto:Normativa ben chiara; con la semplificata non è possibile ritirare il suddetto codice in forma di guaina (fogli) ma solo in forma di asfalto (stradale). Classica normativa all'italiana considerando che da analisi chimica i valori e le caratteristiche attestano la non pericolosità di entrambi i sottoprodotti dello stesso codice ergo è assurdo (a parer mio) una impedimento al recupero di uno anziché di un altro.
Ecco me ne ero dimenticata un pezzo.....
Non è affatto vero che sia impedito il recupero della guaina, semplicemente lo si deve recuperare in un impianto di recupero autorizzato con procedure ordinarie.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
Isa sei un libro stampato bene, chiaro e limpido.
Quoto tutto cio' che hai scritto e mi son fatta così una rispolverativa fra ordinaria e semplificata.
Quoto tutto cio' che hai scritto e mi son fatta così una rispolverativa fra ordinaria e semplificata.
Ultima modifica di silvia79 il Gio Dic 12, 2013 6:44 pm - modificato 1 volta.
silvia79- Utente Attivo
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Re: MISCELE BITUMINOSE -CER 170302 IN FORMA DI GUAINA O ASFALTO. ACCETTABILITA' IN IMPIANTO DI RECUPERO AGEVOLATO
Ullallà Silvia, vuoi farmi arrossire?
isamonfroni- Moderatrice
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