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TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO IN FORMA SEMPLIFICATA
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Impianti :: Impianti in semplificata
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TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO IN FORMA SEMPLIFICATA
Carissimi ho "bisogno" di tutto il vs. sapere....
Mi trovo dopo 18 anni a dover lasciare il capannone in affitto ove svolgo l'attività di recupero dei toner in forma semplificata ex DM 05.02.1998 punto 13.20
Oggi abbiamo sia le autorizzazioni come Impianto Semplificato ( inscrizione al registro della Provincia Scadente nel 2018 ) sia quello al Trasporto Cat 5F scadente nel 2016.
Il capannone che abbiamo individuato andrebbe quasi bene per tutto
NO ELETTRODOTTI
NO ESONDABILITA'
OK PAVIMENTAZIONE
OK RECINZIONE
NO ZONA ARCHEOLOGICA
OK ZONA ARTIGIANO-INDUSTRIALE
OK STRADE DI ACCESSO ED EVAQUAZIONE
OK ALLACCIO A FOGNATURE PUBBLICHE
Salvo che molte case vicine e per vicine nel raggio di 200 metri.... ( civili abitazioni ) hanno dei pozzi ad uso "DOMESTICO" ( rilevati all' Ufficio Opere Idrauliche della Provincia.... ) pozzi classificati ad uso "DOMESTICO" e non classificato ad uso "POTABILE" quindi senza l'obbligo di analisi chimiche annuali.....
Ora tutte le case nell'arco dei 200 mt sono allacciate al pubblico acquedotto.
I pozzi privati "sembrano" esistere per irrigare orti e giardini.
Visto il comma 1-2-6- dell'art. 94 del D. Lgs 152/2006......
Secondo il vs. sapere e la vs esperienza.... il limite dei 200 metri si applica anche ai pozzi privati (comma 2 art 94) o soltanto agli impianti di acquedotti di pubblico interesse (comma 1 art 94)
La questione dei 200 metri è fondamentale anche se io ho trovato un protocollo ove una provincia scrive alla Regione Veneto ed ella risponde che la norma dei 200 metri "non si applica"
Io ho chiesto un parere preventivo al SUAP e qualche "paura" ce l'ho...
Help me per piacere....
SDR
Stefano
ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva
Mi trovo dopo 18 anni a dover lasciare il capannone in affitto ove svolgo l'attività di recupero dei toner in forma semplificata ex DM 05.02.1998 punto 13.20
Oggi abbiamo sia le autorizzazioni come Impianto Semplificato ( inscrizione al registro della Provincia Scadente nel 2018 ) sia quello al Trasporto Cat 5F scadente nel 2016.
Il capannone che abbiamo individuato andrebbe quasi bene per tutto
NO ELETTRODOTTI
NO ESONDABILITA'
OK PAVIMENTAZIONE
OK RECINZIONE
NO ZONA ARCHEOLOGICA
OK ZONA ARTIGIANO-INDUSTRIALE
OK STRADE DI ACCESSO ED EVAQUAZIONE
OK ALLACCIO A FOGNATURE PUBBLICHE
Salvo che molte case vicine e per vicine nel raggio di 200 metri.... ( civili abitazioni ) hanno dei pozzi ad uso "DOMESTICO" ( rilevati all' Ufficio Opere Idrauliche della Provincia.... ) pozzi classificati ad uso "DOMESTICO" e non classificato ad uso "POTABILE" quindi senza l'obbligo di analisi chimiche annuali.....
Ora tutte le case nell'arco dei 200 mt sono allacciate al pubblico acquedotto.
I pozzi privati "sembrano" esistere per irrigare orti e giardini.
Visto il comma 1-2-6- dell'art. 94 del D. Lgs 152/2006......
Secondo il vs. sapere e la vs esperienza.... il limite dei 200 metri si applica anche ai pozzi privati (comma 2 art 94) o soltanto agli impianti di acquedotti di pubblico interesse (comma 1 art 94)
La questione dei 200 metri è fondamentale anche se io ho trovato un protocollo ove una provincia scrive alla Regione Veneto ed ella risponde che la norma dei 200 metri "non si applica"
Io ho chiesto un parere preventivo al SUAP e qualche "paura" ce l'ho...
Help me per piacere....
SDR
Stefano
ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
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