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Rigenerazione rifiuti in conto lavorazione

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Messaggio  ilmonty Lun Nov 26, 2018 11:22 am

Buongiorno a tutti,
vi chiedo un Vs. illuminante parere in merito alle lavorazioni eseguibili da un impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Se non erro, un impianto di recupero rifiuti può effettuare operazioni di recupero, solo su rifiuti che, una volta entrati in casa sua, diventino di sua proprietà, sebbene raccolti da vari diversi produttori.
In pratica non dovrebbe essere consentito il recupero per conto lavorazione affidato a terzi, vale a dire che non dovrebbe essere consentito il fatto che un'azienda A consegni dei rifiuti ad un impianto di recupero B e che questo rigeneri il rifiuto, sempre rimasto di proprietà di A, riconsegnando poi il prodotto ottenuto dalla rigenerazione.

Secondo me dovrebbe essere che A cede la proprietà del rifiuto a B, che lo rigenera nel suo impianto e poi consegna ad A il prodotto rigenerato.

Avete un parere in merito?

Grazie mille.
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Messaggio  Introzzi Lun Nov 26, 2018 2:15 pm

ilmonty ha scritto:
Secondo me dovrebbe essere che A cede la proprietà del rifiuto a B, che lo rigenera nel suo impianto e poi consegna ad A il prodotto rigenerato.

Concordo che dovrebbe essere così
A meno che qualche illuminata AC inserisca in autorizzazione la possibilità di lavorare in conto terzi rifiuti di altri.
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Dic 02, 2018 3:55 pm

Cari Bambini  Surprised  Surprised  Surprised , voi dimenticate la grandiosa "interpretabilità" delle nss. normative.
IL signor A ha un certo rifiuto che è del suo "recuperabile", lo invia come rifiuto al signor B. e poi dal signor B riacquista, ma come EoW, il recuperato di suo interesse.

Se la leggete così, e verosimilmente la documentazione così prova che sia realmente avvenuto, non è una "rigenerazione per conto terzi": è un normalissimo recupero di materia da quale si ottiene una "fu" MPS che viene regolamente rivenduta.

Mi corre però l'obbligo di sottolineare come la interpretazione anomala e tendenziosa di una attività di recupero di materia sia chiamare questa cosa rigenerazione rifiuti in conto terzi, mentre è esattamente quello che vuole la legge -ma anche il buon senso- cioè evitare di sprecare materia prima usata/trasformata.
Cio almeno a mio parere

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  ilmonty Lun Dic 03, 2018 5:16 pm

Buona sera Aurora, ringrazio per il commento e noto che nello stesso è riportata la parola "riacquista".
Ora il mio dubbio è se tale verbo stia ad indicare la situazione in cui il produttore A ha prima venduto il rifiuto all'impianto B e poi ricompra da questi il recuperato o se non denoti alcuna vendita, ma stia ad indicare la sola consegna e successiva ripresa, prima del rifiuto e poi dell'EoW.

Aurora Brancia ha scritto:Cari Bambini  Surprised  Surprised  Surprised , voi dimenticate la grandiosa "interpretabilità" delle nss. normative.
IL signor A ha un certo rifiuto che è del suo "recuperabile", lo invia come rifiuto al signor B. e poi dal signor B riacquista, ma come EoW, il recuperato di suo interesse.

Cerco di essere più chiaro.

Fino ad ora, per mia esperienza, mi è sempre capitato che il produttore A vendesse il rifiuto all'impianto B (che quindi ne diventa il proprietario) e poi A comprasse da B il prodotto ottenuto dalla rigenerazione.

Ora invece mi è capitato di imbattermi in un produttore A che consegna all'impianto B il rifiuto da rigenerare senza però venderglielo e poi prendersi indietro l'EoW, pagando a B solo i costi di lavorazione, dato che il materiale è sempre rimasto di proprietà di A.

Sinceramente, ero abbastanza sicuro che un impianto potesse rigenerare solo i rifiuti che, sebbene prodotti da altri, diventino di sua proprietà una volta che entrano nel suo stabilimento, ma l'ultimo caso mi lascia perplesso dato che, in tal modo, l'impianto B andrebbe ad effettuare delle operazioni di recupero su di un rifiuto non suo ma sempre di proprietà di A.

Saluti. cheers
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Messaggio  matteorossi Lun Dic 03, 2018 6:30 pm

Ho difficoltà a comprendere il significato del termine "proprietario" del rifiuto.
Le definizioni dell'art.183 (e relative conseguenze in termini di responsabilità) sono chiare:

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Non credo (ma nn sono un giurista) che un contratto o una scrittura privata possano esimere il titolare dell'impianto di recupero dalle responsabilità in capo alla gestione dello stesso ai sensi del TUA. Sinteticamente, nel momento in cui lo carichi in impianto, la responsabilità del rifiuto è tua.

Se però la questione è solo di accordi economici non vedo dove sia il problema.
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Messaggio  isamonfroni Mar Dic 04, 2018 1:38 pm

matteorossi ha scritto:Ho difficoltà a comprendere il significato del termine "proprietario" del rifiuto.
Le definizioni dell'art.183 (e relative conseguenze in termini di responsabilità) sono chiare:

Pure io e sono molto più vecchia di te.

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Messaggio  luckyluke Mer Dic 05, 2018 11:29 am

ilmonty ha scritto:
Ora invece mi è capitato di imbattermi in un produttore A che consegna all'impianto B il rifiuto da rigenerare senza però venderglielo e poi prendersi indietro l'EoW, pagando a B solo i costi di lavorazione, dato che il materiale è sempre rimasto di proprietà di A.
scusa ma a questo punto non mi è chiara una cosa.
se non sbaglio si sta confondendo il rapporto economico con il rapporto previsto dalla specifica legislazione dei rifiuti.
mi spiego:
se il produttore di rifiuto A ha consegnato il suo rifiuto con formulario al destinatario B, allora il fatto che paghi solo per la lavorazione è solo un dettaglio economico: il produttore A ha ceduto il rifiuto, il rifiuto è stato preso in carico da B che ora ne è il detentore. Punto.
Se invece il produttore A ha consegnato al destinatario B una sua merce in conto lavorazione, la merce rimane sempre di A ma qui ci muoviamo in un altro ambito, non quello dei rifiuti. E di discussioni su questo secondo tipo di gestione, ce ne sono molte...
Mi sbaglio?
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Messaggio  ilmonty Gio Dic 06, 2018 4:38 pm

Partendo dal ringraziarvi per i vostri commenti ed escludendo il caso di merci, concordo ovviamente che una volta che A consegna all'impianto B il rifiuto accompagnato da formulario, B ne diventa il detentore.

Nel caso di specie B (impianto) diviene, come detto, il detentore del rifiuto, ma A (produttore) vuole mantenerne la proprietà per tutto il ciclo, prodotto rigenerato compreso.

Il dubbio era se B, oltre ad esserne detentore, per poter recuperare il rifiuto all'interno del suo impianto, ne debba avere anche la proprietà.
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