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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

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Messaggio  Admin Lun Ago 27, 2018 3:46 pm

Dal sito ISPRA:
"Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

Tale regolamentazione, che si basa in maniera estesa sulla normativa relativa alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose (regolamentazione CLP), risulta articolata e, non sempre, di semplice applicazione. Come approccio standard di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, il regolamento individua il metodo convenzionale delle sommatorie da applicarsi alle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti; tuttavia, ai fini della valutazione della pericolosità si può anche ricorrere ai metodi di prova individuati dal regolamento 2008/440/CE da condursi direttamente sul rifiuto. Va segnalato che la maggior parte dei test sono concepiti per la classificazione delle sostanze e miscele pericolose e non per la matrice rifiuto. La normativa europea sottolinea la prevalenza dei test rispetto al metodo convenzionale, nel senso che, qualora i due approcci diano un diverso risultato, l’esito dei metodi di prova prevale su quello del metodo convenzionale. Vista la complessità della nuova regolamentazione, ISPRA ha predisposto una nota metodologica di supporto agli operatori e agli organismi di controllo finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14, da utilizzarsi, nell'ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti, sulla base di quanto espressamente previsto dal regolamento 2017/997/UE. La nota metodologica è volta a richiamare i riferimenti di carattere normativo e tecnico che intervengono nella procedura di valutazione dell’ecotossicità allo scopo di agevolare l’attuazione delle singole fasi di tale procedura, sia nel caso di applicazione del metodo convenzionale delle sommatorie sia nel caso di ricorso ai metodi di prova".


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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14  ‐  Ecotossico Empty Re: ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

Messaggio  silvia Mar Set 18, 2018 9:46 am

Ciao Admin,
ho letto un pochino del documento ISPRA.
C'è una cosa che proprio non capisco, la esporrò con un esempio.

C'è una pulitura metalli che produce il seguente CER:

120104, polveri e particolato di materiali non ferrosi, non pericoloso ASSOLUTO.

Per lo smaltimento si sono affidati a un trasportatore che ha ordinato di eseguire comunque l'analisi.

Il rifiuto contiene metalli pesanti in concentrazione tale da farlo ricadere nel nuovo HP14.

Così, lo stesso laboratorio e per iscritto, ha suggerito di riclassificarlo con CER Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose -
12.01.20* - pericoloso a specchio, non essendoci lo specchio epr il CER corretto (!!!!!!!!!!!!!!!!!!! va beh)

Però la nota ISPRA ci ricorda che:

gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” riportano quanto segue: “qualora un rifiuto sia assegnato a una voce ANH (Absolute Non Hazardous, voce assoluta di non pericolo), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso”; Riferimento: Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01) relativa agli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

poi si afferma:
Ai sensi della decisione 2000/532/CE (si veda 4° trattino del paragrafo 2. Classificazione di un rifiuto
come pericoloso dell’allegato alla decisione), nella valutazione delle varie caratteristiche di pericolo e,
pertanto, anche della caratteristica di pericolo HP14 “i limiti di concentrazione di cui all'allegato III
della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non
contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe [che] sono considerati rifiuti pericolosi sono
specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*)”. Per i metalli in
forma massiva non risultano, quindi, applicabili i limiti di concentrazione relativi ai composti metallici,
a meno che, come riportato dagli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (pagina76), non vi
siano indicazioni concrete del fatto che le frazioni metalliche siano state contaminate da sostanze
pericolose non metalliche durante il processo di trattamento che hanno fatto sì che i rifiuti presentino
caratteristiche di pericolo.

A questo punto ho proposto due osservazioni:
1 il CER 120104 in realtà non sarebbe da sottoporre ad accertamenti analitici in base alla normativa vigente, perché non pericoloso assoluto. Inoltre è normativamente sbagliato assegnare un CER prescindendo dal reale ciclo produttivo del rifiuto, quando questo criterio in realtà è il primo da adottare. (su questa osservazione mi sento abbastanza sicura perché si ricava dalla esatta lettura della norma, però capisco che ci siano altri parametri che una discarica deve rispettare, ad esempio l’eluato, e che quindi deve chiedere a chi conferisce rifiuti)
2 essendo in esso presente metallo in forma massiva non devo ad esso applicare i limiti di concentraizone di cui all’allegato III, (su questo sono meno sicura perché non so se ho ben capito cosa si intende per massivo in questo contesto)

Il laboratorio mi dice che ho ragione sul primo punto, ma Per il discorso dei metalli puri in lega in forma massiva mi dice che ci si riferisce ai metalli che sono preponderanti nella composizione del rifiuto ossia con inquinanti presenti solo in tracce (per esempio i trucioli di ottone o gli sfridi con olio < 1%). Nel caso delle polveri di pulitura essendo generate da una lavorazione meccanica che produce surriscaldamento del metallo non escludono che sul metallo siano presenti ossidi e idrossidi e che quindi il metallo non sia completamente puro, inoltre la percentuale di metallo nella polvere difficilmente supera il 10% e non si applica la parola "massivo".

A margine infine osservo che per il CER piombo e zinco sono non pericolosi assoluti, ma per il CLP sono pericolosi, e anche parecchio (H410, H372…)

Quindi?

Ho un rifiuto non pericoloso assoluto che però è HP14 e (inoltre) non può andare, visto l'eluato, in discarica per non pericolosi (!!!!!)....

COME LO CLASSIFICO?

DOVE LO MANDO?

Mi dai un parere?
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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14  ‐  Ecotossico Empty Re: ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

Messaggio  homer Mar Set 18, 2018 12:10 pm

quoto punto il 1 e basta!
il resto non serve ed il laboratorio ha perso di vista la norma!
Non c'entra nulla la nota ISPRA su HP14 o gli Orientamenti tecnici della commissione, nella decisione 955 ( alla fine del punto 2 dell'introduzione al Catalogo dei rifiuti) c'è scritto: .... tutte le altre voci dell'elenco armonizzato sono considerate rifiuti non pericolosi
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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14  ‐  Ecotossico Empty Re: ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

Messaggio  silvia Mar Set 18, 2018 3:59 pm

Volendo fare i precisini direi che sono davanti a una lacuna del CER.

Il rifiuto di cui parlo, infatti, ha anche eluato non conforme rispetto ai limiti per andare in discarica per rifiuti non pericolosi.

ergo, un non pericoloso assoluto che non può andare in discarica per rifiuti non pericolosi.
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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14  ‐  Ecotossico Empty Re: ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

Messaggio  homer Mar Set 18, 2018 4:34 pm

brava, il CER è strapieno di lacune ed errori, ma comanda.
anche le altre sono cose note purtroppo
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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14  ‐  Ecotossico Empty Re: ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

Messaggio  Aurora Brancia Gio Set 20, 2018 3:01 pm

mi rendo conto che c'è un infinito "guazzabuglio" al proposito, ma ho come l'impressione che stiate perdendo di vista diverse cose; provo a ricapitolarle, sperando di risultare utile ad un confronto non pregiudiziale .
Partirei dalla assoluta evidenza che, ai sensi della fonte normativa primaria e sovranazionale rappresentata solo da ultimo dal Reg UE 997/2017, i rifiuti NP non sono soggetti ad alcuna analisi di caratterizzazione, perchè appunto NP data l'origine, per principio.
I rifiuti che invece sono pericolosi in assoluto vanno soggetti non alla "caratterizzazione" (ci sta poco  da caratterizzare, so' pericolosi punto e basta) ma all'analisi utile per sceglierne la ottimale gestione: vi ricorderei che ci sono BAT a livello UE, sul che fine far fare a cosa, come e perchè.
Nel caso delle voci ex specchio (ora, incredibilmente Mirror Shocked ) esse esistono perchè ci sono differenti  modalità produttive di numerose cose, ed è proprio sulla modalità produttiva "a monte" che andrebbero correttamente identificati i parametri analitici da ricercare.
E tutto ciò a patto che ci sia una corretta assegnazione del CER: che secondo me è stato, è e resta tutt'oggi il maggior problema, che non risolveremo maissimo se continuiamo a farci dettare dai trasportatori che abbiamo scelto il codice da assegnare ed il destino cui indirizzare i "rifiuti".

Io insisto, ormai FEROCEMENTE, nel ricordare che esiste una gerarchia nelle modalità di eliminazione dal circuito di un rifiuto; ho sempre l'impressione orrenda che l'art. 179 sia "abrogato per mancata conoscenza", e ogni volta che mi capita di pensarlo vado a controllare se per caso non lo sia stato oggettivamente: ma no, c'è e sgomita patetico per vivere con noi italiani anche se cerchiamo disperatamente di affossarlo, o almeno di dimenticarne l'esistenza.

Quindi, io non posso che avere un attacco di orticaria leggendo ragionamenti come quello scritto da silvia :

silvia ha scritto:Il rifiuto di cui parlo, infatti, ha anche eluato non conforme rispetto ai limiti per andare in discarica per rifiuti non pericolosi.

ergo, un non pericoloso assoluto che non può andare in discarica per rifiuti non pericolosi.



ma porcapumitrozzolamadre !!!
il rifiuto 12 01 04 NON DEVE andare in discarica,è materiale metalli: si deve recuperare !!!

ci ho messo anni per fare capire ad una corte di assise (e, poi, di assise di appello) che un impianto di recupero di materia NON è una discarica ma appunto un impianto di recupero, e che quindi il test di cessione dell'eluato non è un "parametro" utile a identificare la pericolosità di un rifiuto ma solo a identificarne il destino: perchè è proprio la gerarchia prevista dall'art. 179 a indicare che se un rifiuto non può andare in discarica secondo la regolamentazione ambientale delle discariche significa che deve andare a recupero. Ribadisco il concetto, che ci ho messo anni, una decina: però l'hanno capito. E ciò nonostante vedo ancora che c'è chi non ci arriva (purtroppo, anche chi addirittura nelle istituzioni di competenza non ci vuole arrivare nemmeno portato per mano, ma questo è un discorso diverso)

Tutti i rifiuti liquidi, dal 2000 in italia se ben ricordo, non possono andare del tutto in discariche di alcun genere: secondo voi, che fine possono fare ? Volessimo mangiarceli/berceli o magari farli misteriosamente sparire come d'incanto nei pressi di un fognolo o di un terreno incolto ?
Mi pare abbastanza evidente che la prima soluzione sia poco praticabile per banali motivi di incommestibilità, e la seconda decisamente illecita perchè appunto ambientalmente scorretta; dunque, i rifiuti liquidi, che non siano reflui o non possano essere "reflui" come immettibili in sistemi fognari, o vanno a recupero direttamente o a trattamenti chimico-fisici che li rendano quanto più possibile recuperabili, come materia, come energia o a fini ambientali, e solo una loro infima percentuale ponderale o volumetrica finirà in discarica idonea alle caratteristiche pertinenti al "rifiuto neoprodotto" con il trattamento di cui sopra.
Ed è giusto sul come recuperare quei determinati rifiuti che non devono andare in discarica che si sono determinate le BAT, le migliori tecnologie possibili, per recuperarli/trattarli senza danno per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Una volta tanto, magari con un annetto di ritardo, l'ISPRA ha ben pensato di emanare una sorta di "circolare" informativa quanto informale, che chiarisce i termini per fare il calcolo di verifica per l'assegnazione o meno della caratteristica di pericolo HP14 ad un rifiuto.

personalmente, prego affinchè anche le P.A. interessate si diano la pena di leggerla, e faccio voti propiziatori che arrivino alla pag. 14 dove alcuni potrebbero "scoprire" che esistono persino dei reg. CE in merito ai rifiuti, il 997/2017d ultimo incluso.

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Messaggio  silvia Gio Set 20, 2018 6:12 pm

AURORA, grazie per la tua risposta, mi confronto volentieri; non ho la tua esperienza, ma tento una difesa un po' rudimentale dal tuo attacco lancia in resta alla mia scarsa competenza. (non trovo la faccina che fa l'occhiolino, quindi preciso che non sono offesa e che ti considero sul serio assai più esperta di me)

il suddetto CER 120104 ha come descrizione polveri e particolato di materiali non ferrosi - ahimè non è quindi detto che siano solo dei bei metalli recuperabili - sono "materiali non ferrosi". nella fattispecie, analisi alla mano, in quelle polveri abbiamo il 2% di rame, l'1,5% di zinco, altre % più basse di altri metalli fino ad arrivare ad un 5%, l'8% di residui carboniosi, il resto ad arrivare a 100% non so che cavolo sia.
non si tratta di materiale abrasivo di scarto: onestamente non saprei che altro CER assegnare. non so che cacchio sia di precisione l'oggetto della loro pulitura, ma lo scarto che ne deriva è quello lì.
e purtroppo fa così schifo che non lo recupera nessuno.
non so, magari su venere c'è qualcuno che a 34.000 euro/tonnellata me lo recupera, ma il cliente non può sostenere tali costi, nè è in grado di comunicare coi venusiani, essendo un misero pulitore di metalli e non l'intermediario più immanicato del sistema solare.
non so come, prevenire, nella pratica, la formazione di questo rifiuto misto, in quanto composito è il materiale che lo origina.

ciò che mi è semplice spiegare e professare su rifiuti "semplici", come ad esempio gli imballaggi, è smentito dalla pratica nei casi in cui vi sono dei limiti tecnologici al recupero. almeno nella realtà in cui vivo io.


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Messaggio  Aurora Brancia Gio Set 20, 2018 8:09 pm

silvia ha scritto:
il suddetto CER 120104 ha come descrizione  polveri e particolato di materiali non ferrosi - ahimè non  è quindi detto che siano solo dei bei metalli recuperabili - sono "materiali non ferrosi". nella fattispecie, analisi alla mano, in quelle polveri abbiamo il 2% di rame, l'1,5% di zinco, altre % più basse di altri metalli fino ad arrivare ad un 5%, l'8% di residui carboniosi, il resto ad arrivare a 100% non so che cavolo sia.
non si tratta di materiale abrasivo di scarto:   [...]
Tranquilla, comprendo e  apprezzo lo spirito: vorrei anche aiutarti, però... Wink  intanto, ti faccio prendere uno spvento tremendo !
diversi anni fa, ho avuto un cliente piccino, sostanzialmente brave persone: due artigiani titolari della s.n.c. in cui erano soci lavoatori, con 1 apprendista (ma cresciutello)  e un operaio abbastanza "tuttofare" come dipendenti, e si chiamavano proprio così, pulitura metallica. E fu decisamente molta la mia sorpresa quando, arrivando in fabbrica/officina previo appuntamento fissato con la segreteria del mio lab, scoprii che sì, era vero che pulivano metalli: ma in vasche galvaniche.

Vedi, se queste polveri e particolati metallici non arrivano al 5% di metalli ma hanno anche l'8% di"residui carboniosi" (che è un modo molto neutro per quando si eseguono indagini merceologiche microsopiche e si vedano nettamente fumi quando non direttamente morchie) , forse non sono precisamente rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli , perchè ti posso assicurare che la quantità di metalli "vari" dei residui di lavorazione meccanica superficiale soprattutto nelle polveri è decisamente superiore al 5%, anche nella sabbiatura. Tu poi dici che non è materiale abrasivo di scarto, quindi non è sabbiatura, e però riferisci che il laboratorio parla di lavorazione meccanica che produce surriscaldamento del metallo che causerebbe la formazione di ossidi o di idrossidi. Beh, io oltre a far questo di professione, ossia la conoscenza dei cicli produttivi, sono pure una vecchia nonnetta come le mie brave fisse da padrona di casa fissatella, e i posso assicurare che gli oggetti metallici si portano a pulire proprio quando si sono ossidati o comunque c'è stata una reazione del metallo o sua lega, in superficie, che richiedono la "pulitura".
che può avvenire in diversi modi: con la rimozione solo meccanica di quello strato, che però dopo può richiedere un ulteriore trattamento di levigatura ad hoc, oppure per via chimica (solventi "dissolventi" lo strato superficiale), ed anche l'apposizione di un nuovo "bagno" appunto galvanico sulla superficie solo sgrassata.

Un rifiuto metallico quasi senza metalli è obiettivamente poco comune, a parere

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Messaggio  silvia Gio Set 20, 2018 9:23 pm

Aurora, ti lovvo anche solo perché sei una tecnologa. Da quel che capisco, tu suggerisci che sia in realtà un fondame disidratato da vasche galvaniche.... l'azienda é una cromatura, i bagni li smaltisce correttamente, approfondirò che siano un cer 11 anche queste fantomatiche polveri di pulitura (fondame disidratato?)

Ma tornando dal particolare al generale, in pratica tu sostieni la correttezza formale del sistema, ossia: a corretta attribuzione di cer, non può che corrispondere corretto smaltimento. Se vedi incongruenze come quelle da me narrate è perché in realtà probabilmente sbaglio a dare il cer.
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Messaggio  silvia Gio Set 20, 2018 9:28 pm

Infine, argomento che il cer in questione non si chiama metallico, si chiama: polveri e particolato di materiali non ferrosi. materiali, non metalli. Un nome che può dare adito a interpretazioni come quella del cliente.
Ps il cer lo ha attribuito, pardon SUGGERITO, il laboratorio chimico. Il cliente porello accetta a malapena che buttare i rifiuti nel fosso é male.
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Messaggio  isamonfroni Mer Set 26, 2018 2:17 pm

Perchè Aurora non è ancora Ministro dell'ambiente?

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Messaggio  silvia Gio Set 27, 2018 9:20 am

Isa io veramente pensavo di più a te... Aurora la facciamo sottosegretario.
Così mi sistemate subito la normativa sull'end of waste.
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Messaggio  isamonfroni Gio Set 27, 2018 9:24 am

silvia ha scritto:Isa io veramente pensavo di più a te... Aurora la facciamo sottosegretario.
Così mi sistemate subito la normativa sull'end of waste.

Razz Razz Razz rofl rofl rofl

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Set 27, 2018 9:28 am

isamonfroni ha scritto:Perchè Aurora non è ancora Ministro dell'ambiente?
Ministro dell'Ambiente ?   Suspect
... A ME ??  Evil or Very Mad
ma come ti permetti, scostumatona !  sadomaso  

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Messaggio  isamonfroni Gio Set 27, 2018 9:37 am

Aurora Brancia ha scritto:
isamonfroni ha scritto:Perchè Aurora non è ancora Ministro dell'ambiente?
Ministro dell'Ambiente ?   Suspect
... A ME ??  Evil or Very Mad
ma come ti permetti, scostumatona !  sadomaso  

Vabbè, vabbè... scusa
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Messaggio  silvia Gio Set 27, 2018 9:42 am

e presidente dell'Albo Gestori Ambientali? albino albino albino albino lol! lol! lol! angelico angelico angelico
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Set 27, 2018 3:37 pm

silvia ha scritto:Infine, argomento che il cer in questione non si chiama metallico, si chiama: polveri e particolato di materiali non ferrosi. materiali, non metalli. Un nome che può dare adito a interpretazioni come quella del cliente.
Ps il cer lo ha attribuito, pardon SUGGERITO, il laboratorio chimico. Il cliente porello accetta a malapena che buttare i rifiuti nel fosso é male.

rieccomi.
portate pazienza, ma mi capita di dover lavorare (per fortuna ancora, direi).

Io non so per quale motivo il laboratorio che ha eseguito le analisi abbia suggerito il cer 12 01 04.
Forse, è successo perchè non conosce il ciclo aziendale (metallurgia galvanica, sino a prova contraria, a questo punto). Forse perchè interessandosi di laboratorio, magari anche egregiamente, non ha avuto modo di approfondire le modalità di assegnazione di un CER ad un rifiuto.
In ultima e malaugurata ipotesi pensando di fare un pensiero gentile al trasportatore (che ha quel codice tra quelli per il cui trasporto è autorizzato) che potrebbe anche essere il fratello del cognato del cuggino (di quelli con 2 g) della moglie.

Mi tengo la mia ipotesi, del tutto irrilevante nel merito specifico, ma giusto per coerenza con quanto affermato ossia di dare una mano a silvia, potendo, per rimanere sempre sulla natura di NP del rifiuto di che discutiamo mi limiti a riportare il dettato  del DM 5 febbraio 1998 come consolidato ad oggi anche in attuazione della ormai datatissima transcodifica dei codici cer, segnatamente della tipologia di recupero in procedura semplificata del Codice CER 11 01 10 (a molti munnezzari più noto come "110 110", e non aggiungo altro) che mi parrebbe più consono alla fattispecie


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ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14  ‐  Ecotossico Empty Re: ISPRA - Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

Messaggio  silvia Gio Set 27, 2018 4:28 pm

Grazie Aurora, grazie davvero, sono contenta perchè ero giunta alla tua stessa conclusione... centoddiegi centoddiegi Laughing Laughing



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Messaggio  Aurora Brancia Gio Set 27, 2018 7:49 pm

Ok Ok Ok

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  silvia Mar Ott 23, 2018 10:47 am

solo per completezza aggiungo che il rifiuto di cui parlavamo... era effettivamente un polverino derivante da una pulitura meccanica.
l'azienda oltre alla lavorazione galvanica esegue anche puliture di tipo meccanico (spazzolature, molature)
...
ritorno da capo, pur con tutto il know-how che aurora cortesemente ha voluto condividere........ era VERAMENTE una polvere di pulitura, ossia un trattamento fisico superficiale di metalli, ossia capitolo 12.
a questo punto propendo quasi per un 12011X - se con una mola o un tampone o una spazzola abrado una cosa metallica, la polvere che ne deriva o è materiale che deriva dal deterioramento della mola/tampone/spazzola nonchè dalle eventuali paste abrasive utilizzate, o è polvere della cosa metallica. Se nella analisi c'è troppo poco metallo, delle due l'una: sarà materiale abrasivo di scarto.
Essendo uno specchio, lo faccio analizzare e decido se 120115 o 120116*.
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Messaggio  Giuliggia Mer Ott 31, 2018 5:32 pm

scusate la domanda terra terra...secondo voi è ragionevole che un impianto di stoccaggio mi chieda un nuovo certificato analitico (l'ultimo risale al 03/08/2016) per conferire CER 160112 pastiglie freno e CER 150203 filtri aria, perchè è entrato in vigore Reg. UE 997/17??
Parliamo di officina meccanica...

Grazie mille
Giulia
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Messaggio  tfrab Mer Ott 31, 2018 6:41 pm

Giuliggia ha scritto:scusate la domanda terra terra...secondo voi è ragionevole che un impianto di stoccaggio mi chieda un nuovo certificato analitico (l'ultimo risale al 03/08/2016) per conferire CER 160112 pastiglie freno e CER 150203 filtri aria, perchè è entrato in vigore Reg. UE 997/17??
Parliamo di officina meccanica...

Grazie mille
Giulia

credo che vogliano la conferma che il rifiuto non è ecotossico anche con il nuovo regolamento. è una richiesta che ci sta, ma più che un nuovo certificato, direi che basta una integrazione, ovvero un nuovo giudizio: è semplicemente cambiato il metodo di calcolo, ma le sostanze che erano H400, e simili, prima lo sono anche ora
si potrebbe opinare sulle pastiglie, visto che lì la differenza è se c'è amianto o no, ma forse fai prima a rifare il certificato che a discuterci Smile
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