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Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
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Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
Promemoria primo messaggio :
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha varato definitivamente il Dpr che, con 31 articoli e 10 allegati, riforma e bene la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Il decreto sarà presto pubblicato in Gazzetta ufficiale e dalla sua entrata in vigore saranno abrogati il Dm 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri; l'articolo 184-bis, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione; gli articoli 41, comma 2 e 41-bis Dl 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri. Il nuovo Dpr attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo con l'articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-19/rocce-e-terre-scavo-arriva-semplificazione-195635.shtml?uuid=AEnqmnPB
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha varato definitivamente il Dpr che, con 31 articoli e 10 allegati, riforma e bene la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Il decreto sarà presto pubblicato in Gazzetta ufficiale e dalla sua entrata in vigore saranno abrogati il Dm 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri; l'articolo 184-bis, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione; gli articoli 41, comma 2 e 41-bis Dl 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri. Il nuovo Dpr attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo con l'articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-19/rocce-e-terre-scavo-arriva-semplificazione-195635.shtml?uuid=AEnqmnPB
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
Aurora Brancia ha scritto:nei casi in cui si ricordino che, quando hanno tutto quello che hanno chiesto -e che la legge prevede- a disposizione, una procedura di VIA sempre in 60 gg dovrebbe concludersi.
Dando un'occhiata alla recente novellazione della L. 241/90 è detto proprio facile facile.
In un procedimento di VIA, stanti le modifiche introdotte dalla nuova formulazione della Parte II del 152 (artt.23 e seguenti), i 60 gg sono il periodo per la pubblicazione della documentazione e per la presentazione delle osservazioni.
No, infatti.Aurora Brancia ha scritto:
Comunque, un grande cantiere non è mica detto sia sempre assoggettato nè assoggettabile a VIA.
Esistono anche i "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e ad AIA", ma in questo caso non è richiesto il Piano di Utilizzo, ma è sufficiente la Dichiarazione di Utilizzo da presentarsi 15 gg prima dell'avvio dei lavori.
Tutto il Capo II, compresi i termini di 90 gg ed il relativo "silenzio-assenso", riguarda i soli "cantieri di grandi dimensioni" (sempre sottoposti, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, a VIA o ad AIA)
matteorossi- Utente Attivo
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Dubbio: chi è l'esecutore?
Salve, vi leggo spesso, ma contribuisco poco perche il + delle volte ho solo da imparare.
Leggendo il DPR 120, mi sono soffermato nuovamente sul fatto che "il DESTINATARIO" delle TRS sia una figura che praticamente "NON FIRMA NULLA" , e la responsabilità sta sempre in CAPO al produttore oppure all' ESECUTORE.
Mi è sorto il dubbio che "l'esecutore" , come definito :
Il mio dubbio è quindi: non è che con ESECUTORE la norma intenda sia il produttore\ sia il trasportatore \ sia il destinatario nelle diverse fasi di attuazione del piano di utilizzo?
Il mio dubbio nasce dal fatto che , il DESTINATARIO, pare "deresponsabilizzato" dal partecipare alla procedura (art.21), ma al tempo stesso che se il "PRODUTTORE\ESECUTORE" sgarra in qualche cosa di PROCEDURALE (ad esempio la "DICHIARAZIONE FINALE DI AVVENUTO UTILIZZO art. 7" ...non viene inviata) , automaticamente viene a mancare la qualifica di SOTTOPRODOTTO ...e tutto ciò (TRS) che è già stata depositata\utilizzata dal DESTINATARIO automaticamente diventi RIFIUTO (con conseguenze le catastrofiche a livello normativo.... un sito dove è stata depositata TRS idonea per sistemazioni ambientali diventerebbe una discarica abusiva di 170504!).
Pare dalla norma, che il DESTINATARIO NON possa (debba) dare comunicazione dell'Avvenuto Utilizzo, ma resti sempre in capo al PRODUTTORE\ESECUTORE. .
E se questo Produttore\Esecutore scompare , il Destinatario rimane con le chiappe al vento xche non può inviare lui la comunicazione di avvenuto utilizzo?!?!?
Mi scuso se il quesito fosse già stato posto\trattato nel passato [non ne ho trovato menzione su questo forum], o se queste siano mie banali malinconie interpretative.
Leggendo il DPR 120, mi sono soffermato nuovamente sul fatto che "il DESTINATARIO" delle TRS sia una figura che praticamente "NON FIRMA NULLA" , e la responsabilità sta sempre in CAPO al produttore oppure all' ESECUTORE.
Mi è sorto il dubbio che "l'esecutore" , come definito :
sottintenda un TRINITÀ , e che quindi tra gli attori che "attuano" il piano di utilizzo nella fase finale di destinazione intenda anche il soggetto "destinatario".dpr120 ha scritto: art2 c.1\q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
Il mio dubbio è quindi: non è che con ESECUTORE la norma intenda sia il produttore\ sia il trasportatore \ sia il destinatario nelle diverse fasi di attuazione del piano di utilizzo?
Il mio dubbio nasce dal fatto che , il DESTINATARIO, pare "deresponsabilizzato" dal partecipare alla procedura (art.21), ma al tempo stesso che se il "PRODUTTORE\ESECUTORE" sgarra in qualche cosa di PROCEDURALE (ad esempio la "DICHIARAZIONE FINALE DI AVVENUTO UTILIZZO art. 7" ...non viene inviata) , automaticamente viene a mancare la qualifica di SOTTOPRODOTTO ...e tutto ciò (TRS) che è già stata depositata\utilizzata dal DESTINATARIO automaticamente diventi RIFIUTO (con conseguenze le catastrofiche a livello normativo.... un sito dove è stata depositata TRS idonea per sistemazioni ambientali diventerebbe una discarica abusiva di 170504!).
Pare dalla norma, che il DESTINATARIO NON possa (debba) dare comunicazione dell'Avvenuto Utilizzo, ma resti sempre in capo al PRODUTTORE\ESECUTORE. .
E se questo Produttore\Esecutore scompare , il Destinatario rimane con le chiappe al vento xche non può inviare lui la comunicazione di avvenuto utilizzo?!?!?
Mi scuso se il quesito fosse già stato posto\trattato nel passato [non ne ho trovato menzione su questo forum], o se queste siano mie banali malinconie interpretative.
Rick23- Membro della community
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
Rick23 ha scritto:
Mi è sorto il dubbio che "l'esecutore" , come definito :sottintenda un TRINITÀ , e che quindi tra gli attori che "attuano" il piano di utilizzo nella fase finale di destinazione intenda anche il soggetto "destinatario".dpr120 ha scritto: art2 c.1\q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
L'esecutore è colui che ha in capo la gestione delle T&R qualificate sottoprodotti in conformità a quanto disposto dal PdU; se ne assume la responsabilità compilando e firmando la DU ai sensi del 445/2000.
Il "destinatario", inteso come responsabile del sito di destino, non c'entra nulla in tutto ciò.
Rick23 ha scritto:
Il mio dubbio nasce dal fatto che , il DESTINATARIO, pare "deresponsabilizzato" dal partecipare alla procedura (art.21),
Il destinatario semplicemente, in virtù di accordi commerciali di natura privatistica, riceve le T&R da utilizzare nell'ambito del suo intervento che, ovviamente, è debitamente autorizzato e che, quindi, prevederà la possibilità di utilizzare tot m3 di T&R qualificate sottoprodotti per i suoi scopi.
E' giusto non abbia alcuna responsabilità in merito alla verifica dei requisiti di cui all'art.4 del DPR (o all'art 184-bis, più in generale).
Rick23 ha scritto:
ma al tempo stesso che se il "PRODUTTORE\ESECUTORE" sgarra in qualche cosa di PROCEDURALE (ad esempio la "DICHIARAZIONE FINALE DI AVVENUTO UTILIZZO art. 7" ...non viene inviata) , automaticamente viene a mancare la qualifica di SOTTOPRODOTTO ...e tutto ciò (TRS) che è già stata depositata\utilizzata dal DESTINATARIO automaticamente diventi RIFIUTO (con conseguenze le catastrofiche a livello normativo.... un sito dove è stata depositata TRS idonea per sistemazioni ambientali diventerebbe una discarica abusiva di 170504!).
mi pare coerente con l'impianto del 152/06
Rick23 ha scritto:
Pare dalla norma, che il DESTINATARIO NON possa (debba) dare comunicazione dell'Avvenuto Utilizzo, ma resti sempre in capo al PRODUTTORE\ESECUTORE. .
E se questo Produttore\Esecutore scompare , il Destinatario rimane con le chiappe al vento xche non può inviare lui la comunicazione di avvenuto utilizzo?!?!?
La DAU è a firma del Produttore/Esecutore perché di fatto attesta l'ultimo dei requisiti richiesti per la qualifica di sottoprodotto (ovvero la possibilità di riutilizzare il materiale in un ciclo produttivo).
Non ho capito la questione dell'Esecutore che scompare.
Se dovesse "scomparire", il Destinatario si ritroverebbe senza materia prima per il suo processo produttivo ergo:
a) alza il telefono e vede se tante volte il camion con le T&R ha trovato traffico;
b) si rivolge altrove per cercare le T&R per il suo recupero ambientale (ad esempio);
c) chiama un avvocato e si rifa sull'Esecutore per il danno economico derivante dal mancato rispetto dei termini contrattuali.
Tutto ciò con il DPR e con l'attestazione dei requisiti per la qualifica di sottoprodotti non c'entra nulla.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
ok. ne siamo certi giuridicamente al 101%?matteorossi ha scritto:
L'esecutore è colui che ha in capo la gestione delle T&R qualificate sottoprodotti in conformità a quanto disposto dal PdU; se ne assume la responsabilità compilando e firmando la DU ai sensi del 445/2000.
Il "destinatario", inteso come responsabile del sito di destino, non c'entra nulla in tutto ciò.
Se si, ottimo. dormo tranquillo almeno su questo...
matteorossi ha scritto:Rick23 ha scritto:
Il mio dubbio nasce dal fatto che , il DESTINATARIO, pare "deresponsabilizzato" dal partecipare alla procedura (art.21),
Il destinatario semplicemente, in virtù di accordi commerciali di natura privatistica, riceve le T&R da utilizzare nell'ambito del suo intervento che, ovviamente, è debitamente autorizzato e che, quindi, prevederà la possibilità di utilizzare tot m3 di T&R qualificate sottoprodotti per i suoi scopi.
E' giusto non abbia alcuna responsabilità in merito alla verifica dei requisiti di cui all'art.4 del DPR (o all'art 184-bis, più in generale).
OK, tu dici che è deresponsabilizzato, ovvero , non ha responsabilità, ma potrebbe pagare delle conseguenze per errori\omissioni\atti mendaci\ del produttore......e quindi è opportuno che il Destinatari osi tuteli con un accordo privatistico contro qualunque "non ottemperanza" compia il produttore\esecutore tale da far perdere la qualifica di sottoprodotto alla TRS.
Mi stai dicendo questo?
matteorossi ha scritto:mi pare coerente con l'impianto del 152/06 .....Rick23 ha scritto:
ma al tempo stesso che se il "PRODUTTORE\ESECUTORE" sgarra in qualche cosa di PROCEDURALE (ad esempio la "DICHIARAZIONE FINALE DI AVVENUTO UTILIZZO art. 7" ...non viene inviata) , automaticamente viene a mancare la qualifica di SOTTOPRODOTTO ...e tutto ciò (TRS) che è già stata depositata\utilizzata dal DESTINATARIO automaticamente diventi RIFIUTO (con conseguenze le catastrofiche a livello normativo.... un sito dove è stata depositata TRS idonea per sistemazioni ambientali diventerebbe una discarica abusiva di 170504!).
coerente è coerente.... ma non mi pare qundi che il "destinatario" possa mettersi in casa con tanta leggerezza della TRS pensando che tutto sia senza conseguenze per se stesso, se non si tutela "verso il produttore" qualora questo fosse "manchevole" in qualunque aspetto del DPR120.
Intendevo dire "Se dopo l'aver conferito le TRS come sottoprodotto scompare prima di inviare la DAU". Il destinatario rimarrebbe con un discarica non autorizzata (nel caso di riutilizzo epr recuperi ambientali)......solo perchè non ha potuto comunicare che per i XXXX mc conferitigli il materiale è stato disteso\disposto come da "DU del xx/yy/zz".matteorossi ha scritto:
La DAU è a firma del Produttore/Esecutore perché di fatto attesta l'ultimo dei requisiti richiesti per la qualifica di sottoprodotto (ovvero la possibilità di riutilizzare il materiale in un ciclo produttivo).
Non ho capito la questione dell'Esecutore che scompare.
........
Grazie.
Rick23- Membro della community
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
Rick23 ha scritto:ok. ne siamo certi giuridicamente al 101%?matteorossi ha scritto:
L'esecutore è colui che ha in capo la gestione delle T&R qualificate sottoprodotti in conformità a quanto disposto dal PdU; se ne assume la responsabilità compilando e firmando la DU ai sensi del 445/2000.
Il "destinatario", inteso come responsabile del sito di destino, non c'entra nulla in tutto ciò.
Se si, ottimo. dormo tranquillo almeno su questo...
La certezza "giuridica" è terreno dei legulei. Io ti posso dire ciò che penso sulla base della lettura attenta del DPR e del contesto in cui ci stiamo confrontando (forum e non consulenza professionale).
Rick23 ha scritto:matteorossi ha scritto:
Il destinatario semplicemente, in virtù di accordi commerciali di natura privatistica, riceve le T&R da utilizzare nell'ambito del suo intervento che, ovviamente, è debitamente autorizzato e che, quindi, prevederà la possibilità di utilizzare tot m3 di T&R qualificate sottoprodotti per i suoi scopi.
E' giusto non abbia alcuna responsabilità in merito alla verifica dei requisiti di cui all'art.4 del DPR (o all'art 184-bis, più in generale).
OK, tu dici che è deresponsabilizzato, ovvero , non ha responsabilità, ma potrebbe pagare delle conseguenze per errori\omissioni\atti mendaci\ del produttore......e quindi è opportuno che il Destinatari osi tuteli con un accordo privatistico contro qualunque "non ottemperanza" compia il produttore\esecutore tale da far perdere la qualifica di sottoprodotto alla TRS.
Mi stai dicendo questo?
Direi proprio di si
Rick23 ha scritto:Intendevo dire "Se dopo l'aver conferito le TRS come sottoprodotto scompare prima di inviare la DAU". Il destinatario rimarrebbe con un discarica non autorizzata (nel caso di riutilizzo epr recuperi ambientali)......solo perchè non ha potuto comunicare che per i XXXX mc conferitigli il materiale è stato disteso\disposto come da "DU del xx/yy/zz".matteorossi ha scritto:
La DAU è a firma del Produttore/Esecutore perché di fatto attesta l'ultimo dei requisiti richiesti per la qualifica di sottoprodotto (ovvero la possibilità di riutilizzare il materiale in un ciclo produttivo).
Non ho capito la questione dell'Esecutore che scompare.
Grazie.
Il come il materiale vada "steso o disposto" lo disciplina l'autorizzazione in capo al responsabile del sito, non la DU.
La DU è relativa alle caratteristiche delle T&R per qualificarle sottoprodotti (quindi requisiti ambientali, estremi autorizzativi dell'opera di partenza e di arrivo, quantità, etc.)
Se l'esecutore dovesse "dimenticarsi" di trasmettere la DAU, certamente questo potrebbe avere conseguenze anche sul destinatario in quanto proprietario del sito in cui sono stati trasportati illecitamente le T&R diventate (amministrativamente) rifiuti, al di là del fatto che siano stati stesi e disposti in un modo piuttosto che in un altro.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
ocntinuando la disamina del DPR mi sono soffermato sul
ALLEGATO 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO
Nella sezione D dell'allegato, si fa menzione sia della quantità trasportata, sia del numero di viaggi, sia della data e ORA di carico e scarico.....
questo allegato 7 è un surrogato di un DDT (documenti di trasporto) e quindi va compilato x ogni viaggio, o è un documento cumulativo giornaliero?
Mi manda in confusione che mi chiedano il numero di viaggi e la data\ORA. carico\scarico.
Significa che è un documento che va fatto per ogni viaggio!? (e allora perchè chiede il numero di viaggi ?)
ALLEGATO 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO
DPR120 ha scritto:Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di
produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o
dalla dichiarazione di cui all’articolo 21, è compilato il seguente modulo.
Nella sezione D dell'allegato, si fa menzione sia della quantità trasportata, sia del numero di viaggi, sia della data e ORA di carico e scarico.....
questo allegato 7 è un surrogato di un DDT (documenti di trasporto) e quindi va compilato x ogni viaggio, o è un documento cumulativo giornaliero?
Mi manda in confusione che mi chiedano il numero di viaggi e la data\ORA. carico\scarico.
Significa che è un documento che va fatto per ogni viaggio!? (e allora perchè chiede il numero di viaggi ?)
Rick23- Membro della community
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
L'allegato 7 va preso come "format di riferimento".
Devi compilare un documento di trasporto per ogni mezzo (non per ogni viaggio) ed aggiungere una riga per ogni viaggio in cui indichi quantità, data e ora di carico, data e ora di scarico.
In commercio trovi DDT per terre e rocce formattati come ti sto dicendo io, altrimenti te li fai tu al computer.
Devi compilare un documento di trasporto per ogni mezzo (non per ogni viaggio) ed aggiungere una riga per ogni viaggio in cui indichi quantità, data e ora di carico, data e ora di scarico.
In commercio trovi DDT per terre e rocce formattati come ti sto dicendo io, altrimenti te li fai tu al computer.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
E' appena stato pubblicato un articolato intervento di Amendola sul nuovo DPR Terre e Rocce da scavo.
Lo condivido perché contiene, a mio avviso, alcuni spunti di riflessione interessanti.
Avevo già intuito che, in barba alla "mission" di semplificazione che doveva guidare la redazione del DPR, quest'ultimo lascia cmq aperta la strada ad una confusione incredibile nella gestione come sottoprodotti.
http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/179-dottrina179/13265-rifiuti-il-nuovo-regolamento-per-le-terre-da-scavo-una-semplificazione-per-gli-inquinatori.html
Lo condivido perché contiene, a mio avviso, alcuni spunti di riflessione interessanti.
Avevo già intuito che, in barba alla "mission" di semplificazione che doveva guidare la redazione del DPR, quest'ultimo lascia cmq aperta la strada ad una confusione incredibile nella gestione come sottoprodotti.
http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/179-dottrina179/13265-rifiuti-il-nuovo-regolamento-per-le-terre-da-scavo-una-semplificazione-per-gli-inquinatori.html
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
matteorossi ha scritto:Aurora Brancia ha scritto:nei casi in cui si ricordino che, quando hanno tutto quello che hanno chiesto -e che la legge prevede- a disposizione, una procedura di VIA sempre in 60 gg dovrebbe concludersi.
Dando un'occhiata alla recente novellazione della L. 241/90 è detto proprio facile facile.
In un procedimento di VIA, stanti le modifiche introdotte dalla nuova formulazione della Parte II del 152 (artt.23 e seguenti), i 60 gg sono il periodo per la pubblicazione della documentazione e per la presentazione delle osservazioni.No, infatti.Aurora Brancia ha scritto:
Comunque, un grande cantiere non è mica detto sia sempre assoggettato nè assoggettabile a VIA.
Esistono anche i "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e ad AIA", ma in questo caso non è richiesto il Piano di Utilizzo, ma è sufficiente la Dichiarazione di Utilizzo da presentarsi 15 gg prima dell'avvio dei lavori.
Tutto il Capo II, compresi i termini di 90 gg ed il relativo "silenzio-assenso", riguarda i soli "cantieri di grandi dimensioni" (sempre sottoposti, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, a VIA o ad AIA)
Riprendo la domanda lasciata 'senza risposta' solo perché mi ci sto davvero arrovellando il cervello.
Quindi:
come si concilia il silenzio assenso dopo i 90gg con cantieri di grandi dimensioni (e quindi x definizione di DPR assoggettati a VIA), laddove in assenza di provvedimento di compatibilità ambientale nn si può muovere un dito?
matteorossi- Utente Attivo
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Terre e rocce da scavo - Riutilizzo materiale di risulta
Buongiorno a tutti, il mio dubbio è il seguente:
Secondo l'Art. 2 comma 1 lettera c) rientrano tra le "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera tra le quali scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti ecc. Le TRS possono contenere anche i seguenti materiali: cls, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.
Il materiali di risulta di scavi e perforazioni, quali ad esempio fanghi bentonitici, possono quindi essere considerati un sottoprodotto e riutilizzati o devono essere considerati un rifiuto?
Ed in quest'ultimo caso, perché? (non trovo nessun punto della normativa che tratti specificatamente l'argomento)
Grazie per l'aiuto
Secondo l'Art. 2 comma 1 lettera c) rientrano tra le "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera tra le quali scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti ecc. Le TRS possono contenere anche i seguenti materiali: cls, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.
Il materiali di risulta di scavi e perforazioni, quali ad esempio fanghi bentonitici, possono quindi essere considerati un sottoprodotto e riutilizzati o devono essere considerati un rifiuto?
Ed in quest'ultimo caso, perché? (non trovo nessun punto della normativa che tratti specificatamente l'argomento)
Grazie per l'aiuto
Luca.geo- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.11.17
Re: Terre e rocce da scavo, la nuova disciplina
Luca.geo ha scritto:Buongiorno a tutti, il mio dubbio è il seguente:
Secondo l'Art. 2 comma 1 lettera c) rientrano tra le "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera tra le quali scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti ecc. Le TRS possono contenere anche i seguenti materiali: cls, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.
Il materiali di risulta di scavi e perforazioni, quali ad esempio fanghi bentonitici, possono quindi essere considerati un sottoprodotto e riutilizzati o devono essere considerati un rifiuto?
Ed in quest'ultimo caso, perché? (non trovo nessun punto della normativa che tratti specificatamente l'argomento)
Grazie per l'aiuto
premettendo che è abbastanza inutile doppiare le domande su più sezioni del forum, io a questa tua ho risposto qui:
https://www.sistriforum.com/t6348-fanghi-di-perforazione-con-bentonite#145369
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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