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Decreto semplificazioni Sistri
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Decreto semplificazioni Sistri
Lo schema di decreto di semplificazione si compone di cinque articoli e contiene disposizioni in merito a:
• Categorie di soggetti tenute ad aderire al SISTRI
• Trasporto intermodale
• Oneri contributivi anno 2014
• Regione Campania
Sarà oggetto di discussione in un tavolo tecnico convocato per domani.
• Categorie di soggetti tenute ad aderire al SISTRI
• Trasporto intermodale
• Oneri contributivi anno 2014
• Regione Campania
Sarà oggetto di discussione in un tavolo tecnico convocato per domani.
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Decreto semplificazioni Sistri :: Commenti
Esatto.CJM ha scritto:e nemmeno nella n. 98 del 29 aprile
...o sbaglio?
Scusate ma se oggi non viene pubblicato cosa succede?
Puo' essere pubblicato succesivamente e retrodatato?
come ci si comporta?
siamo sanzionabili?
grazie
Puo' essere pubblicato succesivamente e retrodatato?
come ci si comporta?
siamo sanzionabili?
grazie
orace ha scritto:Scusate ma se oggi non viene pubblicato cosa succede?
Puo' essere pubblicato succesivamente e retrodatato?
come ci si comporta?
siamo sanzionabili?
grazie
Ma se è vero che fino al 31 dicembre 2014 le sanzioni in merito al sistri sono sospese, di cosa dovremmo essere sanzionabili?
ricordo male.. ma le sanzioni non sono solo su operatività sistri?
Titolo: "Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche' specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ".
Il numero che era circolato (126) in Gazzetta non c'e'.
Solo in Italia una scadenza al 30 aprile viene prorogata il...30 aprile.
Interessante la premessa, in cui viene motivata l'introduzione dell'istituto del "deposito preliminare alla raccolta".
Il numero che era circolato (126) in Gazzetta non c'e'.
Solo in Italia una scadenza al 30 aprile viene prorogata il...30 aprile.
Interessante la premessa, in cui viene motivata l'introduzione dell'istituto del "deposito preliminare alla raccolta".
----------------------Admin ha scritto:
Interessante la premessa, in cui viene motivata l'introduzione dell'istituto del "deposito preliminare alla raccolta".
Esce la norma sul trasporto intermodale (art. 2), è subito evidente dove l'estensore vuole giudiziosamente arrivare, ma poi arrivano legittime le domande:
1) La norma si applica ai soli rifiuti soggetti a Sistri (rifiuti pericolosi)? O a tutti i rifiuti (pericolosi in Sistri e non pericolosi in cartaceo)?
2) se nessuno si presenta a ritirare i rifiuti non va fatta alcuna comunicazione alla provincia ?
3) Di cosa si sta parlando quando si dispone che "Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro" ? Di quali oneri si tratta? Quelli per smaltire i rifiuti? Tra i "precedenti detentori" ci sono anche i trasportatori che hanno consegnato i rifiuti: perchè mai dovrebbero pagare lo smaltimento in solido con il produttore se quest'ultimo non assicura il ritiro dei rifiuti nei tempi fissati?
E infine un dubbio: questo deposito preliminare in attesa della raccolta non dovrebbe essere autorizzato come qualsiasi stoccaggio? La direttiva comunitaria lo consente? Può un DM disporre in questi termini, in apparente contraddizione con la norma di legge? Per me si può fare, ed è giusto farlo, se viene correttamente qualificato come sosta tecnica (che poi di questo effettivamente si tratta). Non sarà che questa furbata di "deposito preliminare" finisca per essere un autogol spaziale?
Troppo per me.
Quindi è ufficiale, da oggi posso cancellarmi dal sistri essendo ditta con meno di 10 dipendenti giusto?
Come va fatta la cancellazione nonché restituzione del token?
Grazie a tutti
Come va fatta la cancellazione nonché restituzione del token?
Grazie a tutti
Piano. Piano. Non correre.TimeTravel_0 ha scritto:Quindi è ufficiale, da oggi posso cancellarmi dal sistri essendo ditta con meno di 10 dipendenti giusto?
SEMPRE CON RIFERIMENTO ai rif speciali "iniziali" PERICOLOSI, se ricadi nella lettera G dell'art. 183 comma 3 del TUA (e quindi sei un gestore di impianto di recupero/smaltimento o di trattamento acque ...) allora sei esentato indipendentemente dal nr. di dipendenti (ma non si capisce perché ... NdA) . E se vogliano fare i precisini anche se sei un "contadino" di cui al 2135 c.c., con più di 10 dipendenti, ma (per motivi tuoi) NON conferisci ad un circ. organizzato allora NON sei esentato .
E poi (ma confermatemelo, please !) se sei prod. iniz. di rif. peric. ma superi i limiti quali-quantitativi del deposito temporaneo (così ho interpretato l'art. 1 c. 1 lettera C del DM in questione) allora NON sei esentato.
PS: trovo IMPROPRIO (tipo Lewinsky ) che abbiano ficcato la lettera D "Enti & imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani in Campania" fra i produttori iniziali di rif pericolosi obbligati al SISTRI: da quando chi trasporta è produttore iniziale ??
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Lun Mag 05, 2014 11:44 am - modificato 1 volta.
Sono ditta individuale che produce 5 kg annui di rifiuti pericolosi. Più di così
Ciao,
Da “Diritto all’ambiente” leggo il contributo della dott.ssa Valentina Vattani avente per titolo “Un SISTRI sempre per più pochi…” in merito al D.M. 24 aprile 20014 di semplificazione.
L’Autrice solleva un reiterato problema riguardo l’interpretazione del numero dei dieci dipendenti da calcolare su base ente/impresa o su base unità locale suggerendo i legislatori a dare chiarezza in merito avendo a supporto anche l’art. Articolo 188-ter Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/06 così come modificato dall’ art. 16 comma 3 del D.Lgs 205/2010 che in merito ai rifiuti non pericolosi così recita:
3) Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera) I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Un po' di chiarezza di fatto non guasterebbe
Grazie. Nicola
Da “Diritto all’ambiente” leggo il contributo della dott.ssa Valentina Vattani avente per titolo “Un SISTRI sempre per più pochi…” in merito al D.M. 24 aprile 20014 di semplificazione.
L’Autrice solleva un reiterato problema riguardo l’interpretazione del numero dei dieci dipendenti da calcolare su base ente/impresa o su base unità locale suggerendo i legislatori a dare chiarezza in merito avendo a supporto anche l’art. Articolo 188-ter Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/06 così come modificato dall’ art. 16 comma 3 del D.Lgs 205/2010 che in merito ai rifiuti non pericolosi così recita:
3) Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera) I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Un po' di chiarezza di fatto non guasterebbe
Grazie. Nicola
Vi sottopongo un ragionamento a cui spero di ricevere smentite anche se ne dubito.
Impresa che svolge Lavori Agricoli Meccanizzati Conto Terzi (impresa artigiana che effettua i lavori agricoli con propri mezzi sui terreni degli agricoltori) con fino a 10 dipendenti.
Produce:
olio esausto
filtri
batterie
contenitori vuoti di fitofarmaci (cer 15.01.10) (acquistati da agricoltori ma di fatto prodotti dall'impresa che esegue il lavoro di distribuzione)
Sarebbe esente da SISTRI per i contenitori perchè prodotti a seguito di una lavorazione artigianale ma risulta obbligata a SISTRI per gli altri rifiuti perchè i cambi di olio di filtri e di batterie eseguiti sui propri mezzi non sono lavorazioni artigianali.
E' corretto??
Impresa che svolge Lavori Agricoli Meccanizzati Conto Terzi (impresa artigiana che effettua i lavori agricoli con propri mezzi sui terreni degli agricoltori) con fino a 10 dipendenti.
Produce:
olio esausto
filtri
batterie
contenitori vuoti di fitofarmaci (cer 15.01.10) (acquistati da agricoltori ma di fatto prodotti dall'impresa che esegue il lavoro di distribuzione)
Sarebbe esente da SISTRI per i contenitori perchè prodotti a seguito di una lavorazione artigianale ma risulta obbligata a SISTRI per gli altri rifiuti perchè i cambi di olio di filtri e di batterie eseguiti sui propri mezzi non sono lavorazioni artigianali.
E' corretto??
simone1980 ha scritto:Vi sottopongo un ragionamento a cui spero di ricevere smentite anche se ne dubito.
Impresa che svolge Lavori Agricoli Meccanizzati Conto Terzi (impresa artigiana che effettua i lavori agricoli con propri mezzi sui terreni degli agricoltori) con fino a 10 dipendenti.
Produce:
olio esausto
filtri
batterie
contenitori vuoti di fitofarmaci (cer 15.01.10) (acquistati da agricoltori ma di fatto prodotti dall'impresa che esegue il lavoro di distribuzione)
Sarebbe esente da SISTRI per i contenitori perchè prodotti a seguito di una lavorazione artigianale ma risulta obbligata a SISTRI per gli altri rifiuti perchè i cambi di olio di filtri e di batterie eseguiti sui propri mezzi non sono lavorazioni artigianali.
E' corretto??
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Fortunatamente no. Non è corretto.
L'esclusione dal Sistri per le imprese fino a dieci dipendenti non è più limitata alla lavorazioni artigianali. Era così nello schema di decreto diffuso a febbraio (testo Orlando, per intenderci), ma Galletti lo ha modificato e l'ha estesa a tutti i produttori iniziali.
Il testo da applicare è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che esclude dal Sistri le imprese con le attività descritte nel quesito.
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