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Decreto semplificazioni Sistri
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180214
Decreto semplificazioni Sistri
Lo schema di decreto di semplificazione si compone di cinque articoli e contiene disposizioni in merito a:
• Categorie di soggetti tenute ad aderire al SISTRI
• Trasporto intermodale
• Oneri contributivi anno 2014
• Regione Campania
Sarà oggetto di discussione in un tavolo tecnico convocato per domani.
• Categorie di soggetti tenute ad aderire al SISTRI
• Trasporto intermodale
• Oneri contributivi anno 2014
• Regione Campania
Sarà oggetto di discussione in un tavolo tecnico convocato per domani.
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Decreto semplificazioni Sistri :: Commenti
Re: Decreto semplificazioni Sistri
angel ha scritto:
visto che ora gli impenditori agricoli ( anche se hanno meno di 10 dipendenti) li hanno di nuovo inseriti tra gli obbligati ad utilizzare il sistri????
Non capisco perchè prima avevavo dato solo a loro questa semplificazione ed ora invece anche una piccola impresa agricola magari senza dipendenti debba utilizzare il SISTRI. Non riesco trovare una logica nei loro ragionamenti
è pazzesco... doveva essere la categoria esclusa a priori indipendentemente dal numero di dipendenti... ora è l'unica categoria obbligata pur avendo meno di dieci dipendenti... io non li capisco più.......o forse non li ho mai capiti..........
Per come è scritta adesso è così.
Il contadino che produce qualche chilo di rifiuti pericolosi, se non conferisce ad un circuito organizzato di raccolta (vedi definizione), è tenuto al Sistri.
La fabbrichetta con dieci dipendenti (che magari produce soluzioni acide, morchie, olii, soventi,...) non è tenuta.
Il contadino che produce qualche chilo di rifiuti pericolosi, se non conferisce ad un circuito organizzato di raccolta (vedi definizione), è tenuto al Sistri.
La fabbrichetta con dieci dipendenti (che magari produce soluzioni acide, morchie, olii, soventi,...) non è tenuta.
scusa admin, ma in cosa consiste questo "circuito organizzato di raccolta", è per caso legato ad un circuito gestito in convenzione con il comune di appartenenza dell'unità locale produttrice?
“circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; (Art. 183, c. 1, lett. pp TUA)
sempre preciso, puntuale e super preparato,non proprio come il mio amministratore
(scusate lo sfogo),
grazie admin
(scusate lo sfogo),
grazie admin
Buongiorno, se dovesse essere approvata la bozza/schema di semplificazioni Sistri, qualcuno può aiutarmi a capire se nel caso di un'azienda la cui sede legale ha più di 10 addetti e le cui unità locali meno di 10 addetti, è tenuta al Sistri solo l'unità locale appartenente alla sede, o anche le altre?
Grazie!
Grazie!
Si iscrive l'impresa (ovviamente) ed è tenuta a tracciare col Sistri tutti i rifiuti pericolosi.
Di conseguenza iscrive le UL dove vi è produzione di rifiuti pericolosi.
Di conseguenza iscrive le UL dove vi è produzione di rifiuti pericolosi.
Si sa più niente del decreto? a che punto è? quando lo faranno uscire, a fine anno???!!!
il DM Semplificazioni non si vede, in compenso sul sito appare:
Gestione pagamenti
Si comunica che all’interno dell'applicazione GESTIONE AZIENDA è disponibile una nuova funzionalità che consente agli Utenti di effettuare in piena autonomia:
la determinazione dell'importo dei pagamenti dovuti;
la comunicazione degli estemi dei pagamenti effettuati;
l’inoltro dei documenti di attestazione dell’avvenuto pagamento
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
a fronte del nulla, si stanno preparando a chiedere il contributo 2014...
Gestione pagamenti
Si comunica che all’interno dell'applicazione GESTIONE AZIENDA è disponibile una nuova funzionalità che consente agli Utenti di effettuare in piena autonomia:
la determinazione dell'importo dei pagamenti dovuti;
la comunicazione degli estemi dei pagamenti effettuati;
l’inoltro dei documenti di attestazione dell’avvenuto pagamento
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
a fronte del nulla, si stanno preparando a chiedere il contributo 2014...
PiazzaPulita ha scritto:il DM Semplificazioni non si vede, in compenso sul sito appare:
a fronte del nulla, si stanno preparando a chiedere il contributo 2014...
il nulla costa (evidentemente)
Se non si paga non c'è la sanzione, almeno fino al 31.12.2014.....
mah?! L'assenza di sanzioni è riferita al mancato utilizzo di Sistri.alias1957 ha scritto:Se non si paga non c'è la sanzione, almeno fino al 31.12.2014.....
Se sei iscritto e loro decidono di fare pagare l'iscrizione per quest'anno, non ci sono santi...
Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta
Uf ciale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013) , coordinato
con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125,
3 -bis . Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre
2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle
modi che apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli
[b]260- bis e 260- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modi cazioni, non si applicano.
260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(articolo introdotto dall'art. 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
Uf ciale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013) , coordinato
con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125,
3 -bis . Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre
2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle
modi che apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli
[b]260- bis e 260- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modi cazioni, non si applicano.
260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(articolo introdotto dall'art. 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
UB2601 ha scritto:mah?! L'assenza di sanzioni è riferita al mancato utilizzo di Sistri.alias1957 ha scritto:Se non si paga non c'è la sanzione, almeno fino al 31.12.2014.....
Se sei iscritto e loro decidono di fare pagare l'iscrizione per quest'anno, non ci sono santi...
Non mi risulta.
art. 10, comma 3 bis del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (Legge 27/02/2014, n. 15)
"Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014»."
Quindi il comma 3-bis sopra citato è modificato come segue:
"Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano."
Nell'art.260 bis comma 2 si parla del contributo.
E' certamente vero che il contributo (se rientranti nei requisiti) sarà dovuto, ma fino a dicembre se non lo pago non mi sanzionano.
[/quote] E' certamente vero che il contributo (se rientranti nei requisiti) sarà dovuto, ma fino a dicembre se non lo pago non mi sanzionano.
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e quindi potrebbe accadere che dal 01/01/2015 ti arrivi la sanzione perchè non hai pagato il contributo relativo al 2014?
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e quindi potrebbe accadere che dal 01/01/2015 ti arrivi la sanzione perchè non hai pagato il contributo relativo al 2014?
E' certamente vero che il contributo (se rientranti nei requisiti) sarà dovuto, ma fino a dicembre se non lo pago non mi sanzionano.
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e quindi potrebbe accadere che dal 01/01/2015 ti arrivi la sanzione perchè non hai pagato il contributo relativo al 2014?[/quote]
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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e quindi potrebbe accadere che dal 01/01/2015 ti arrivi la sanzione perchè non hai pagato il contributo relativo al 2014?[/quote]
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
No.
Se il 1 gennaio 2015 pagherai la quota 2014, non ci saranno sanzioni, perchè sono sospese fino al 31 dicembre 2014.
Alle 24.01 del 31 dicembre 2014 (o se vuoi, alle 00.01 del 1 gennaio 2015) la sospensione decade, e la sanzioni corrono...
Se il 1 gennaio 2015 pagherai la quota 2014, non ci saranno sanzioni, perchè sono sospese fino al 31 dicembre 2014.
Alle 24.01 del 31 dicembre 2014 (o se vuoi, alle 00.01 del 1 gennaio 2015) la sospensione decade, e la sanzioni corrono...
Buon venerdì
avvicinandosi la data di fine aprile mi chiedo non vi sono più notizie relative al decreto semplificazioni ( no sistri per le imprese sotto i 10 dip.) ed al pagamento del contributo per il 2014
Contattando il CCenter come ovvio si ottengono le risposte più diverse
Grazie e buon lavoro
avvicinandosi la data di fine aprile mi chiedo non vi sono più notizie relative al decreto semplificazioni ( no sistri per le imprese sotto i 10 dip.) ed al pagamento del contributo per il 2014
Contattando il CCenter come ovvio si ottengono le risposte più diverse
Grazie e buon lavoro
Scommettiamo che il decreto uscirà subito dopo il 30 aprile?
Lascio a voi le deduzioni
Lascio a voi le deduzioni
Può darsi che uscirà dopo il 30 aprile, ma mi chiedo quale anima pia verserà il suo obolo in assenza di sanzioni e con la concreta possibilità di essere esonerata una volta per tutte ?
Chiedo lumi; nell'articolo si legge: "Secondo le nuove norme che dovrebbero vedere la luce a breve rimarranno obbligati al Sistri i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da scavo, costruzione e demolizione, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie; produttori iniziali di rifiuti speciali che ne effettuano lo stoccaggio; soggetti che raccolgono, trasportano, recuperano e smaltiscono rifiuti urbani in Campania
cosa si intende per produttori iniziali di rifiuti speciali che ne effettuano lo stoccaggio?
ed è riferito sempre ad attività sopra i 10 dipendenti?
Grazie
cosa si intende per produttori iniziali di rifiuti speciali che ne effettuano lo stoccaggio?
ed è riferito sempre ad attività sopra i 10 dipendenti?
Grazie
Significa un produttore iniziale di rifiuti che detiene rifiuti oltre i limiti quantitativi e/o temporali previsti per il deposito temporaneo e, per questo motivo, si è fatto autorizzare una messa in riserva (R13) o un deposito preliminare (D15).
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