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Messaggio  erborista72 Mer Lug 31, 2013 5:07 pm

ciao a tutti,
mi è venuto un dubbio sui centri di raccolta;
il DM 8 aprile 2008, poi modificato dal DM 13 maggio 2009,
stabilisce una serie di requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (allegato I).
Nel caso non siano rispettati uno o più requisiti,
quali sono le sanzioni applicabili?
Shocked 
Estremizzando: se la recinzione è alta 1,5 metri (e quindi non rispetta il requisito "altezza non inferiore a 2 m"), in quali sanzioni si incorre?
Ovviamente questo dubbio riguarda anche gli aspetti più importanti (es: addetti non formati)


Question 
grazie


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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 31, 2013 9:41 pm

La questione è relativamente semplice, il dm 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 rappresenta una norma di estrema semplificazione delle procedure necessarie per autorizzare un centro di Raccolta di urbani (cd isola ecologica) uscendo dal regime autorizzatorio di cui agli artt208 e 214/216.

In estrema sintesi nel decreto sta scritto: "se fate esattamente quel che ci è scritto qui dentro (requisiti tecnico gestionali, rifiuti ammessi, attività ammesse ecc..) allora potete accedere al regime di ultrasemplificazione previsto dal decreto, cioè autorizzazione implicita comunale", se c'è qualcosa di diverso (come ad esempio la recinzione), non avete più diritto alla semplificazione e quindi vi dovete dotare di un'autorizzazione ordinaria (art.208) o semplificata (artt 214 e 216)se ne ricorrono i requisiti; se non ce l'avete state facendo gestione di rifiuti non autorizzata e quindi vi beccate le sanzioni previste per tale fattispecie.

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Messaggio  erborista72 Gio Ago 01, 2013 1:49 pm

immaginavo...putroppo...
anche se mi sembra che il rispetto pedissequo di tutte le condizioni previste dai 2 DM non sia sempre fattibile al 100%
.....
e il fatto di rischiare di incorrere nelle sanzioni relativie alla gestione di rifiuti non autorizzata,
per una "semplice gestione" di un centro di raccolta rifiuti comunale,
mi sembra privo di buon senso
(anche perchè gli stessi comuni danno spesso in gestione centri di raccolta che non sono completamente rispettosi di tutte le prescrizioni dei DM)
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Messaggio  isamonfroni Gio Ago 01, 2013 1:53 pm

erborista72 ha scritto:  anche perchè gli stessi comuni danno spesso in gestione centri di raccolta che non sono completamente rispettosi di tutte le prescrizioni dei DM
Evil or Very Mad
 
Nel qual caso quelli che li prendono in gestione dovrebbero non farlo, oppure attivarsi per l'autorizzazione ordinaria.


(comunque non mi pare proprio che le prescrizioni del DM 08/04/2008 siano tragiche o così impossibili da rispettare......)

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Messaggio  rem77 Sab Ago 03, 2013 4:10 pm

isamonfroni ha scritto:
erborista72 ha scritto:  anche perchè gli stessi comuni danno spesso in gestione centri di raccolta che non sono completamente rispettosi di tutte le prescrizioni dei DM
Evil or Very Mad
 
Nel qual caso quelli che li prendono in gestione dovrebbero non farlo, oppure attivarsi per l'autorizzazione ordinaria.


(comunque non mi pare proprio che le prescrizioni del DM 08/04/2008 siano tragiche o così impossibili da rispettare......)

ciao a tutti nel caso in cui il centro di raccolta non rispetti le prescrizioni del DM 08/04/2008 su chi ricadono le responsabilità su RT o Amministratore o entrambi in qualità di gestori?
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Dom Ago 04, 2013 9:26 am

Qualunque violazione in materia di gestione di rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006 e smi prevede la responsabilità del Rappresentante legale della società in solido con il RT

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Messaggio  rem77 Dom Ago 04, 2013 5:05 pm

isamonfroni ha scritto:Qualunque violazione in materia di gestione di rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006 e smi prevede la responsabilità del Rappresentante legale della società in solido con il RT

Grazie per la risposta.
Ma forse bisogna aprire il capitolo delega di funzioni, o anche senza quella si corre il rischio di rispondere in solido con l'amministratore?
Per capirci basta essere iscritto come Rt all'Albo per la x Società?
In tal caso secondo voi come si fa a dimostrare che il proprio operato oltre che essere trasparente e corretto sia rispettoso della normativa e che forse il mancato rispetto della stessa è dovuto a cause che non dipendono dalla volontà e dal lavoro del RT!!!

Spero di essere stato chiaro.
Un saluto

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Messaggio  isamonfroni Dom Ago 04, 2013 6:48 pm

Quando si assume l'incarico di RT di un'impresa iscritta all'albo Gestori. Si è automaticamente responsabili in solido con l'amministratore,senza bisogno di alcuna delega (che peraltro in materia ambientale è molto meno regolamentata di quanto non lo sia per la sicurezza).

Se ci si trova nella condizione che tu adombri, intanto si scrive sempre e tutto (con la PEC ) per dimostrare la propria correttezza e poi si valuta anche l'opportunità di dimettersi.

Considerando altresì che l'incarico di RT deve essere accettato e non può essere imposto.
Tra l'altro è opportuno avere una buona assicurazione professionale.

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Messaggio  rem77 Lun Ago 05, 2013 10:22 am

ha qualche suggerimento in merito alla caratteristiche della polizza professionale??
che tra l'altro dovrebbe pagare la Società o sbaglio??
grazie
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Messaggio  zorba Lun Ago 05, 2013 10:54 am

isamonfroni ha scritto:La questione è relativamente semplice, il dm 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 rappresenta una norma di estrema semplificazione delle procedure necessarie per autorizzare un centro di Raccolta di urbani (cd isola ecologica) uscendo dal regime autorizzatorio di cui agli artt208 e 214/216.

In estrema sintesi nel decreto sta scritto: "se fate esattamente quel che ci è scritto qui dentro (requisiti tecnico gestionali, rifiuti ammessi, attività ammesse ecc..) allora potete accedere al regime di ultrasemplificazione previsto dal decreto, cioè autorizzazione implicita comunale", se c'è qualcosa di diverso (come ad esempio la recinzione), non avete più diritto alla semplificazione e quindi vi dovete dotare di un'autorizzazione ordinaria (art.208) o semplificata (artt 214 e 216)se ne ricorrono i requisiti; se non ce l'avete state facendo gestione di rifiuti non autorizzata e quindi vi beccate le sanzioni previste per tale fattispecie.
Il ragionamento è certamente logico e corretto, e tra l’altro appare in linea con l’orientamento espresso dalla Cassazione penale, sez. III, con la sentenza 14 gennaio 2013, n. 1690.
Ciò nondimeno devo dire che, in relazione allo specifico caso in oggetto, mi pare ci sia qualcosa che strida.
In particolare: la sentenza di cui sopra prendeva in esame una situazione in cui
«…l'area in questione non presentava alcuna delle caratteristiche richieste per i centri di raccolta come attualmente definiti, configurandosi, invece, quello che il giudice del merito definisce dapprima un "deposito incontrollato di rifiuti di vario tipo" (…) precisando successivamente (…) che all'atto del sopralluogo il sito "risultava essere profondamente degradato, con rifiuti sparsi su tutta l'area in maniera indiscriminata" nonostante la difesa avesse documentato il periodico prelievo di rifiuti da parte di ditte autorizzate.
Va peraltro evidenziato che, dalla descrizione dei rifiuti, pericolosi e non, gestiti nell'area, emerge la presenza di tipologie non contemplate dall'allegato 1 al Decreto Ministeriale del 2008, come, ad esempio, le onduline in amianto di cui al capo di imputazione.»
…e quindi la conclusione giuridica a cui arrivava era piuttosto pacifica: quello non poteva essere considerato un centro di raccolta soggetto a specifica disciplina “in deroga” e pertanto si ricadeva nella violazione ordinaria ex art. 256, comma 1  per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di titolo abilitativo.

Ma la suddetta drastica conclusione (reato ex art. 256, comma 1, per mancanza del titolo abilitativo) deve valere anche in presenza di singole “difformità” relativamente lievi, quali – come nel caso in discussione – la mera altezza della recinzione?

Anche considerando che la medesima “difformità”, qualora fosse invece riscontrata in un impianto autorizzato ai sensi degli artt. 208 o 216, sarebbe vista come un’inosservanza alle prescrizioni ovvero come una carenza dei requisiti e delle condizioni, e quindi sanzionata ai sensi del comma 4 dell’art. 256 con una pena corrispondente alla metà di quella applicata ad un “centro di raccolta”?

Sotto il profilo sostanziale: la medesima difformità punita in due modi così diseguali?

Sul punto specifico la giurisprudenza mi pare ancora carente. Non ho una risposta e non so nemmeno se – stante la formulazione attuale della norma – una risposta chiara effettivamente esista…
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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 05, 2013 12:31 pm

Grazie Zorba per la precisazione giuridica, ineccepibile e sulla quale non si può aggiungere una virgola.
 
Come tu ben sai io non sono affatto una giurista, ma semplicemente un'operativa con tendenza a badare al sodo, al problema specifico, al caso in esame.
 
Ovviamente è giustissimo che si discuta e si facciano valutazioni e commenti in senso astratto perchè è proprio questo che poi si usa per il caso particolare.
 
In ogni caso:
 
*) l'altezza della recinzione per me rappresenta un "falso problema", perchè se uno sta a discettare per secoli su mezzo metro di siepe, invece di alzarla, fanno bene a mandarlo all'ergastolo dato che anche un km di siepe costa assai meno di un penalista (pure scarso)
 
 
In realtà il problema, a mio sommesso avviso, è un altro: come sempre, quando il legislatore stabilisce norme derogatorie "di favore", lo fa sulla base di precisi requisiti e condizioni, è che tendenzialmente abbiamo tutti quanti il vizio di sentirci "unti dal Signore" e fondamentalmente intoccabili.
 
Nel caso dei CdR, per esempio, nessuno impedisce ad un Comune di farsi un centro di stoccaggio con tutti i requisiti del D13/D14/D15, R12 e R13, nel quale fare, magari anche altre attività (per esempio lavaggio veicoli, bonifica cisterne e cassoni ecc...), però per farlo si deve imbarcare nella trafila dell'autorizzazione ordinaria (minimo 2 anni), costi istruttori, fidejussioni et similia. Con questi presupposti nessuno lo fa.
 
E allora troviamo l'escamotage delle "isole ecologiche" self authorized dal Comune che poi, in fondo, cosa sono?   Sono come delle grandi piazzole sulle quali invece di esserci 7 o 8 cassonetti ci sono 7 o 8 cassoni scarrabili.
Però mi sembra giusto che vengano imposti dei limiti rigorosi per la gestione in un regime così semplificato.
Peraltro, ribadisco il concetto che le prescrizioni del DM 08/04/2008 sono veramente all'acqua di rose, meno del minimo sindacale prescritto in qualunque altro impianto.........e non si vogliono rispettare manco quelle? Ma di che stiamo a parlare?

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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 05, 2013 12:44 pm

rem77 ha scritto:ha qualche suggerimento in merito alla caratteristiche della polizza professionale??
che tra l'altro dovrebbe pagare la Società o sbaglio??
grazie

Perchè dovrebbe?
Non credo affatto che ci sia alcun obbligo in materia

Il fatto che possano o meno pagartela dipenderà da accordi contrattuali tra te e la tua azienda.

Comunque, in generale, un professionista che si assuma un incarico che prevede delle responsabilità (quindi mica solo il RT, ma qualunque professionista in generale), assume su di sè i rischi connessi con lo svolgimento della propria professione.
Da qui la differenza fondamentale che esiste tra l'incarico professionale ed il rapporto di lavoro impiegatizio.

Anche se tu fossi un dipendente ordinario della tua azienda, l'incarico di RT dovrebbe esserti stato formalmente attribuito e tu dovresti averlo accettato (e per iscriverti all'Albo lo hai fatto di certo).

L'assicurazione professionale (che se non sbaglio è ormai obbligatoria per certi incarichi) è offerta da molte compagnie assicuratrici, penso che dovrai parlarne con il tuo assicuratore.

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Messaggio  zorba Lun Ago 05, 2013 2:04 pm

isamonfroni ha scritto:Peraltro, ribadisco il concetto che le prescrizioni del DM 08/04/2008 sono veramente all'acqua di rose, meno del minimo sindacale prescritto in qualunque altro impianto.........e non si vogliono rispettare manco quelle? Ma di che stiamo a parlare?
Sul punto sono perfettamente d'accordo Very Happy  , così come - ovviamente - sono d'accordo sul fatto che alzare mezzo metro di recinzione alla fine costerebbe molto meno che affrontare i guai e le incognite di un processo penale...

Quello su cui avrei qualche dubbio è che una stupida difformità come l'altezza insufficiente della recinzione possa far cadere tutto il "castello giuridico" di un centro di raccolta che magari per tutto il resto è stato realizzato e gestito in modo impeccabile, e che per una stupida difformità lo stesso centro di raccolta debba essere ritenuto alla stregua di un impianto di stoccaggio privo di autorizzazione.

Come già detto, però, in merito  la norma non è per niente chiara e finora la giurisprudenza non aiuta ad individuare una contestazione alternativa e più razionale.
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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 05, 2013 2:56 pm

zorba ha scritto:
isamonfroni ha scritto:Peraltro, ribadisco il concetto che le prescrizioni del DM 08/04/2008 sono veramente all'acqua di rose, meno del minimo sindacale prescritto in qualunque altro impianto.........e non si vogliono rispettare manco quelle? Ma di che stiamo a parlare?
Sul punto sono perfettamente d'accordo Very Happy  , così come - ovviamente - sono d'accordo sul fatto che alzare mezzo metro di recinzione alla fine costerebbe molto meno che affrontare i guai e le incognite di un processo penale...

Quello su cui avrei qualche dubbio è che una stupida difformità come l'altezza insufficiente della recinzione possa far cadere tutto il "castello giuridico" di un centro di raccolta che magari per tutto il resto è stato realizzato e gestito in modo impeccabile, e che per una stupida difformità lo stesso centro di raccolta debba essere ritenuto alla stregua di un impianto di stoccaggio privo di autorizzazione.

Come già detto, però, in merito  la norma non è per niente chiara e finora la giurisprudenza non aiuta ad individuare una contestazione alternativa e più razionale.

E' perfettamente ovvio che una stupida difformità come l'altezza della recinzione non deve far cadere tutto l'ambaradan........
Così come è pacifico che le norme potrebbero anche essere un po' più chiare.
In assenza di chiarezza si scatenano i commentatori giuridici più o meno famosi, abituati a discettare solo in punta di diritto e senza mai avere messo neppure un'unghia di un piede in nessuno di questi impianti (o di altri).
Ti assicuro che ne ho letta una secondo la quale se ti azzardi a posteggiare un camion dentro il CdR sei passibile quasi di fucilazione affraid visto che l'attività di "rimessaggio mezzi operativi", non è ricompresa tra quelle effettuabili nel CdR........

Atteso che, probabilmente è giusto che sia così e che la mia posizione sia indotta solo dal fatto che sono un'applicatrice pratica e basta, mi domando:
1) visto che i CdR sono in massima parte di proprietà comunale e dati, appunto, in gestione al gestore del servizio di raccolta RSU, perchè questo gestore non prende in mano carta e penna e scrive al Comune che cosa c'è che non va nel centro ?
2) sotto il profilo meramente strutturale (recinzione appunto), perchè il Gestore non scrive al Comune dicendo che in difetto di un intervento provvederà a sue spese ribaltando poi la fattura?
3) sotto il profilo meramente gestionale è logico che la responsabilità sia del Gestore, così come anche eventuali sanzioni relative alla gestione

Mi pare che questo sia un comportamento corretto e proattivo che, quandanche non dovesse tenere il gestore indenne da responsabilità, perlomeno gli fornirebbe argomenti di discussione.

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Messaggio  zorba Lun Ago 05, 2013 4:17 pm

isamonfroni ha scritto:Atteso che, probabilmente è giusto che sia così e che la mia posizione sia indotta solo dal fatto che sono un'applicatrice pratica e basta, mi domando:
1) visto che i CdR sono in massima parte di proprietà comunale e dati, appunto, in gestione al gestore del servizio di raccolta RSU, perchè questo gestore non prende in mano carta e penna e scrive al Comune che cosa c'è che non va nel centro ?
2) sotto il profilo meramente strutturale (recinzione appunto), perchè il Gestore non scrive al Comune dicendo che in difetto di un intervento provvederà a sue spese ribaltando poi la fattura?  
3) sotto il profilo meramente gestionale è logico che la responsabilità sia del Gestore, così come anche eventuali sanzioni relative alla gestione

Mi pare che questo sia un comportamento corretto e proattivo che, quandanche non dovesse tenere il gestore indenne da responsabilità, perlomeno gli fornirebbe argomenti di discussione.
Perfetto, siamo sulla stessa lunghezza d'onda! Very Happy 
Il Gestore DEVE segnalare al Comune proprietario dell'impianto eventuali carenze strutturali che ne potrebbero pregiudicare la legittimità!

Dirò di più per quanto riguarda il profilo meramente strutturale: perché il Comune (nelle persone del Sindaco e/o del dirigente responsabile) non dovrebbe essere IL PRIMO a risponderne a livello sanzionatorio in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dal DM?
zorba
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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 05, 2013 5:18 pm

zorba ha scritto: Dirò di più per quanto riguarda il profilo meramente strutturale: perché il Comune (nelle persone del Sindaco e/o del dirigente responsabile) non dovrebbe essere IL PRIMO a risponderne a livello sanzionatorio in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dal DM?

Ok, certo! Very Happy  Però torniamo daccapo ovvero:

CdR non in regola (per questioni strutturali) = CdR non autorizzabile (self ex DM 08/04/2008) quindi necessita di autorizzazione ordinaria, quindi se non ce l'ha = gestione rifiuti non autorizzata

Anche in questo caso mi pare evidente che al Comune conviene alzare la recinzione..........Very Happy Very Happy 


Anzi, per la verità al Comune converrebe costruirlo direttamente con le carattistiche in regola (che tanto più o meno costa uguale).

Poi, nella reale realtà dei fatti della recinzione non gliene importa un fico a nessuno (a meno che non si metta l'isola ecologica sotto casa di qualche buontempone), le caratteristiche strutturali che di solito sono sempre carenti sono queste:
*) reticolo fognario separato per le acque meteoriche e sistemi di trattamento
*) tettoie di protezione per i rifiuti pericolosi
*) rampe fisse per facilitare l'accesso ai cassoni

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Messaggio  TERESINA007 Mar Feb 09, 2016 2:26 pm

Salve,

volevo contribuire alla discussione in merito alle sanzioni e alle responsabilità nei Centri di Raccolta.
In molti casi i centro di raccolta comunali non hanno i requisiti strutturali, le aziende che li gestiscono non sono gestori ma meri guardiani. Faccio un esempio: il Comune proprietario, il gestore unico come titolare e gli addetti di un'azienda terza.
Il RT dell'azienda terza purtroppo non ha alcun potere se non quello di dimettersi dall'incarico.
Inutile ogni segnalazione su danni o necessità di adeguamento alla struttura però poi in caso di sanzioni ne risponde e come....
Come si fa a tutelarsi in questi casi?
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Messaggio  sugarmoon81 Gio Ago 09, 2018 3:51 pm

Scusate la domanda: centro di raccolta autorizzato da D.M. 08/04/2008, mi sembra di capire che sia possibile che sia possibile che vi conferiscano anche i camioncini che effettuano la raccolta differenziata "porta a porta". Ma se malauguratamente i cittadini non separano correttamente i rifiuti (e purtroppo capita ancora), è possibile effettuare nello stesso cdr anche lo smistamento carta/plastica/ecc.? Spererei che non fosse possibile, ma non trovo un divieto esplicito alla cosa...Grazie in anticipo Very Happy
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Messaggio  isamonfroni Ven Ago 10, 2018 12:24 pm

sugarmoon81 ha scritto:Scusate la domanda: centro di raccolta autorizzato da D.M. 08/04/2008, mi sembra di capire che sia possibile che sia possibile che vi conferiscano anche i camioncini che effettuano la raccolta differenziata "porta a porta". Ma se malauguratamente i cittadini non separano correttamente i rifiuti (e purtroppo capita ancora), è possibile effettuare nello stesso cdr anche lo smistamento carta/plastica/ecc.? Spererei che non fosse possibile, ma non trovo un divieto esplicito alla cosa...Grazie in anticipo Very Happy

Non trovi un divieto esplicito per il semplice fatto che il DM 08/04/2008 stabilisce che sono automaticamente autorizzati i CDR, che sono realizzati e gestiti in conformità a quanto scritto nel decreto.
Questo significa che si può fare solo quello che c'è scritto nel decreto. Nel decreto non c'è scritto che si possa fare selezione, dunque non si può fare.

Poi, ovviamente non si può essere talebani, è abbastanza ovvio che se la sig.ra Pina butta una busta di plastica nel cassone della carta, hai tutto il diritto di tirarla fuori e buttarla nel posto giusto.
Però quel che davvero non si può fare è organizzare la selezione di rifiuti indifferenziati in modo professionale.
Per farlo occorre ottenere una diversa autorizzazione

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Messaggio  sugarmoon81 Ven Ago 10, 2018 12:49 pm

isamonfroni ha scritto:
sugarmoon81 ha scritto:Scusate la domanda: centro di raccolta autorizzato da D.M. 08/04/2008, mi sembra di capire che sia possibile che sia possibile che vi conferiscano anche i camioncini che effettuano la raccolta differenziata "porta a porta". Ma se malauguratamente i cittadini non separano correttamente i rifiuti (e purtroppo capita ancora), è possibile effettuare nello stesso cdr anche lo smistamento carta/plastica/ecc.? Spererei che non fosse possibile, ma non trovo un divieto esplicito alla cosa...Grazie in anticipo Very Happy

Non trovi un divieto esplicito per il semplice fatto che il DM 08/04/2008 stabilisce che sono automaticamente autorizzati i CDR, che sono realizzati e gestiti in conformità a quanto scritto nel decreto.
Questo significa che si può fare solo quello che c'è scritto nel decreto.  Nel decreto non c'è scritto che si possa fare selezione, dunque non si può fare.

Poi, ovviamente non si può essere talebani, è abbastanza ovvio che se la sig.ra Pina butta una busta di plastica nel cassone della carta, hai tutto il diritto di tirarla fuori e buttarla nel posto giusto.
Però quel che davvero non si può fare è organizzare la selezione di rifiuti indifferenziati in modo professionale.
Per farlo occorre ottenere una diversa autorizzazione

Grazie mille, chiarissima come sempre!
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Messaggio  Admin Ven Ago 10, 2018 6:09 pm

Il dm 4 aprile 2008, che è nato con le migliori intenzioni, genera comunque dei paradossi.
Introduce nell'ordinamento e disciplina un sito dove si effettua, in termini di legge, un'attività di raccolta e non di stoccaggio (che, come sappiamo, è subordinato ad autorizzazione o comunicazione).
Si definisce "raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta...
Dunque se arriva la signora Pina è ammessa la cernita. Che in questo caso è preliminare alla raccolta effettuata nella struttura.
Nel 2009 il dm è stato modificato ed il legislatore ha consentito il conferimento di rifiuti anche ai veicoli del servizio pubblico. Ma, in quel caso la raccolta è già avvenuta (o, perlomeno, è iniziata) ed un'eventuale cernita nel centro non sarebbe "preliminare".
Morale della favola: i rifiuti devono arrivare già separati. Come dice giustamente Isa.

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