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Garanzie finanziarie per la gestione di impianti di rifiuto

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Garanzie finanziarie per la gestione di impianti di rifiuto Empty Garanzie finanziarie per la gestione di impianti di rifiuto

Messaggio  SA82 Lun Giu 10, 2013 12:33 pm

Buongiorno forum.
In merito all'applicazione di garanzie finanziarie per la gestione di impianti di rifiuto (D.Lgs 152/06, art. 208 c.11 l.g), la normativa nazionale definisce che le garanzie finanziarie "devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto" ma non fa riferimento agli importi relativi.. ?
Bene, in Puglia, a seguito di una dura battaglia intrapresa da un'avv. che ha difeso un’impresa del settore ambientale alla quale la provincia di Bari aveva richiesto di prestare una fideiussione da importi insostenibili, ne è seguito che le garanzie finanziarie integrative richieste dalla Regione non dovranno più essere pagate.
Ora si resta in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Linko il riferimento.. http://ambienterifiuti.wordpress.com/2013/06/10/puglia-le-garanzie-finanziarie-integrative-richieste-dalla-regione-non-devono-essere-pagate/.

Voi che ne pensate?
Queste garanzie finanziarie "integrative" sono altra cosa rispetto alle garanzie finanziarie richieste per la messa in funzione di un impianto di gestione rifiuti?


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Messaggio  isamonfroni Lun Giu 10, 2013 1:56 pm

Allora le fidejussioni per l'attività di gestione dei rifiuti devono essere prestate da tutti gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti al momento dell'inizio dell'attività di gestione.

E' più che logico che il 152/2006 non faccia riferimento agli importi relativi, visto che tali importi relativi sono fissati mediante regolamenti regionali, già dai gloriosi tempi del Ronchi (le fidejussioni si prestano infatti fin dal 97). Peraltro la gestione dei rifiuti è materia di compotenza delle Regioni per quanto attiene gli aspetti regolamentari, mentre la competenza dello stato si limita all'attività di indirizzo e coordinamento.

In buona sostanza ogni regione ha una propria legge o regolamento regionale che fissagli importi delle fidejussioni da prestare ai sensi dell'ex art. 28 del Ronchi, oggi 208 del TUA.

Questi importi sono variabili sulla base dell'attività esercitata (D o R) e sulla pericolosità o meno dei rifiuti e sono in genere stabiliti al Kg o Ton di rifiuto da trattare.

Più o meno si equivalgono in tutte le Regioni (per lo meno io non ricordo particolari o sostanziali differenze tra una regione e l'altra dove ho operato).

Se l'impianto ha potenzialità elevata, gli importi vengono sicuramente elevati, considerando inoltre che un autorizzazione ex art.208, dura 10 anni.

Per rispondere alla tua domanda specifica, che cosa siano le garanzie finanziarie integrative che richiede la Regione Puglia, non ne ho la più pallidaidea, nèle ho mai sentite, forse basterebbe leggere lo specificoregolamento,per togliersi il dubbio.


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Messaggio  SA82 Ven Giu 14, 2013 12:57 pm

Ho avuto modo di informarmi sulla cosa e riporto quanto in mia conoscenza, potrebbe esser utile a qualcuno..

"Il Tar Puglia sede di Bari, a seguito del ricorso, è stato chiamato a pronunciarsi sul regolamento Regionale n. 18/07, con cui la Regione ha stabilito gli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti.
Ora, a seguito dell’ordinanza del 5 giugno u.s., con la quale il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del ricorso, approvando, per l’appunto, i dubbi di legittimità costituzionale illustrati negli atti e nella discussione in udienza e accettando che la Regione non poteva adottare alcuna regolamentazione in materia, poiché, in materia di ambiente la competenza spetta esclusivamente allo Stato",

tutto ciò premesso, le aziende pugliesi possono richiedere rimborso delle fideiussioni, ovviamente, a patto che il contratto con il fideiussorio lo preveda espressamente.
Se ciò non fosse, però, la società potrà evitare di pagare nuovi premi in occasione di un rinnovo dell’autorizzazione.
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Messaggio  VdT Mar Giu 18, 2013 2:39 pm

Per tagliare la testa al toro: eventuali garanzie integrative prestate a seguito di ricezione della lettera da parte della provincia possono essere rimborsate (ovviamente come già detto prima di me se la polizza lo prevede), qualora le fidejussioni integrative non siano state presentate allora meglio temporeggiare ancora un po' visto che la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa.

Le fidejussioni già prestate per l'avvio delle attività di gestione e recupero e trattamento rifiuti sono obbligatorie.

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