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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
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Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Salve e buon anno a tutti !
Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la direttiva relativa ai requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti).
Ora tutti gli intermediari DEVONO iscriversi (oltre che al SISTRI) all'Albo Gestori
Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la direttiva relativa ai requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti).
Ora tutti gli intermediari DEVONO iscriversi (oltre che al SISTRI) all'Albo Gestori
geofranz67- Partner
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aggiungo
Con l'approvazione della Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 03 del 22 dicembre 2010 vengono definite le prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.
Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per tale attività presentano domanda d'iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a propria scelta.
Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per tale attività presentano domanda d'iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a propria scelta.
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Iscrizione Intermediari ad albo gestori
ma la delibera decorre dalla data di entarta in vigore del decreto con gli importi delle garanzie finanziarie....c'è già il decreto? Mi sono persa qualcosa?
MaryB- Membro della community
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Ciao
la delibera la trovi sul sito dell'albo gestori
http://www.albogestoririfiuti.it/download/it/DelibereComitatoNazionale/041-Del03_22.12.2010.pdf
la delibera la trovi sul sito dell'albo gestori
http://www.albogestoririfiuti.it/download/it/DelibereComitatoNazionale/041-Del03_22.12.2010.pdf
geofranz67- Partner
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
inoltre
http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/042-Del02_15.12.2010.pdf
http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/042-Del02_15.12.2010.pdf
geofranz67- Partner
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Il decreto che fissa gli importi delle garanzie finanziarie non c'è ancora e pertanto fino alla data di pubblicazione di tale decreto la categoria 8 è inattiva e non è quindi obbligatorio iscriversi (anche perchè le domande verrebbero respinte).
La delibera 02 del 15/12/2010 è una revisione delle precedenti delibere che fissavano i requisiti e che esistevano già dal 2000.
La revisione si è resa senz'altro necessaria per adeguare la normativa Albo gestori a tutte le modifiche intervenute nel frattempo (TUA e SISTRI per esempio).
A titolo esclusivamente personale, e solo in base ad un po' di esperienza, Vi posso dire che, il fatto che si siano precipitati a revisionare un delibera che già c'era e che stava lì a dormire inutilmente da 10 anni mi fa pensare che il decreto finanziario possa essere di prossima pubblicazione (era accaduto lo stesso quando vennero attivate le categorie 9 e 10).
Quando e se tale decreto sarà pubblicato, allora sì che gli intermediari saranno obbligati ad iscriversi all'ALBO (entro 60 gg dalla pubblicazione del decreto).
Ciao
Isa
La delibera 02 del 15/12/2010 è una revisione delle precedenti delibere che fissavano i requisiti e che esistevano già dal 2000.
La revisione si è resa senz'altro necessaria per adeguare la normativa Albo gestori a tutte le modifiche intervenute nel frattempo (TUA e SISTRI per esempio).
A titolo esclusivamente personale, e solo in base ad un po' di esperienza, Vi posso dire che, il fatto che si siano precipitati a revisionare un delibera che già c'era e che stava lì a dormire inutilmente da 10 anni mi fa pensare che il decreto finanziario possa essere di prossima pubblicazione (era accaduto lo stesso quando vennero attivate le categorie 9 e 10).
Quando e se tale decreto sarà pubblicato, allora sì che gli intermediari saranno obbligati ad iscriversi all'ALBO (entro 60 gg dalla pubblicazione del decreto).
Ciao
Isa
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
grazie della precisazione
Non sono un intermediario, per cui mi ero limitato a girare la notizia
Non sono un intermediario, per cui mi ero limitato a girare la notizia
geofranz67- Partner
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Età : 57
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
IO HO FATTO LA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO ANCORA DIVERSI ANNI FA, E A SUO TEMPO MI AVEVANO RISPOSTO CON RACCOMANDATA CHE POTEVO OPERARE LO STESSO ANCHE SENZA ESSERE ISCRITTO PER I NOTI MOTIVI....ADESSO CON L'ART 194 COMMA 3, IO CHE FACCIO ESPORTAZIONI SENZA DETENZIONE E AVVALENDOMI DI DITTE SPECIALIZZATE GIA' ISCRITTE ECC. NON RIENTRO NELLA CATEGORIA CHE SEMBRA AL VIA, GIUSTO? NEL SUDDETTO ART. SI INTENDE LE DITTE CHE MATERIALMENTE, CON MEZZI PROPRI, TRASPORTANO I RIFIUTI AL DI FUORI DELLA CE, GIUSTO?
SPERO DI ESSERMI SPIEGATO.
SALUTI.
SPERO DI ESSERMI SPIEGATO.
SALUTI.
mej- Membro della community
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Mej non fare confusione le nuove delibere emesse in dicembre dall'Albo gestori sono 2
a) quella del 15/12/2010 riguarda gli intermediari cioè chi svolge attività di intermediazione di rifiuti con o senza detenzione e la svolge sia verso impianti italiani che all'estero. Quando uscirà il decreto che fissa le garanzie finanziarie costorio saranno obbligati ad iscriversi all'Albo.
b) la delibera del 22/12/2010 riguarda i trasportatori di rifiuti ESTERI che operano anche in italia cioè che viaggiano sul suolo italiano, costoro sono obbligati ad iscriversi all'Albo gestori in italia e devono farlo entro 60 gg dal 22/12/2010, ora non ricordo a memoria la delibera ma mi sembra che debbano presentare la comunicazione e successivamente perfezionare l'iscrizione.
a) quella del 15/12/2010 riguarda gli intermediari cioè chi svolge attività di intermediazione di rifiuti con o senza detenzione e la svolge sia verso impianti italiani che all'estero. Quando uscirà il decreto che fissa le garanzie finanziarie costorio saranno obbligati ad iscriversi all'Albo.
b) la delibera del 22/12/2010 riguarda i trasportatori di rifiuti ESTERI che operano anche in italia cioè che viaggiano sul suolo italiano, costoro sono obbligati ad iscriversi all'Albo gestori in italia e devono farlo entro 60 gg dal 22/12/2010, ora non ricordo a memoria la delibera ma mi sembra che debbano presentare la comunicazione e successivamente perfezionare l'iscrizione.
isamonfroni- Moderatrice
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INTERMEDIARI
MI SEMBRA PERO' CHE NELLA DELIBERA SIA FISSATI DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE FINANZIARIE....NON E' SUFFICIENTE PER FAR SCATTARE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE?
stressalmassimo- Utente Attivo
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
No. non è sufficiente perchè con la Delibera l'Albo Gestori Ambientali ha fissato le regole di base per l'iscrizione in tale categoria ma non ha provveduto a pubblicare gli elementi essenziali ai fini dell'iscrizione, ovvero:stressalmassimo ha scritto:MI SEMBRA PERO' CHE NELLA DELIBERA SIA FISSATI DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE FINANZIARIE....NON E' SUFFICIENTE PER FAR SCATTARE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE?
1. Modulistica completa di Domanda Iscrizione e relativi Allegati da produrre alle Sezioni Regionali in fase di istruttoria;
2. Testo delle Garanzie Finanziarie (c.d. Fideiussione) da presentare a seguito dell'istruttoria accolta;
come per le altre categorie per essere efficace il testo DEVE essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La mancanza dei 2 elementi impedisce la presentazione delle Domande di iscrizione per la cat.8
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
A mio avviso stiamo confondendo la "capacità finanziaria" dalla "fideiussione Bancaria o assicurativa"
Art. 1 comma 3 deliberazione del 15 dicembre 2010, fa riferimento alla "capacità finanziaria", che come riportato all' Articolo 11, comma 2 del decreto 28 aprile 1998, n° 406, Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria si evince che "La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino
le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità
contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta."
Quindi è sufficente una "attestazione Bancaria", che è ben diversa dalla Fideiussione. (ben più complicata da portare a casa se non sei un "erede")
Art. 1 comma 3 deliberazione del 15 dicembre 2010, fa riferimento alla "capacità finanziaria", che come riportato all' Articolo 11, comma 2 del decreto 28 aprile 1998, n° 406, Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria si evince che "La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino
le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità
contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta."
Quindi è sufficente una "attestazione Bancaria", che è ben diversa dalla Fideiussione. (ben più complicata da portare a casa se non sei un "erede")
Sapevatelo- Utente Attivo
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
La garanzia finanziaria e la capacità finanziaria sono due cose diverse ed entrambe richieste ai fini dell'iscrizione all'albo per tutte le categorie.
per la cat.8:
capacità finanziaria, gli importi sono indicati all'allegato B della Delibera 15/12/2010;
garanzia finanziaria (cd fideiussione) è stabilita dall'art. 4 della stessa Delibera:
L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
l'art. 212 comma 10 DL 152/2006 nuova versione:
10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 aprile 1999
per la cat.8:
capacità finanziaria, gli importi sono indicati all'allegato B della Delibera 15/12/2010;
garanzia finanziaria (cd fideiussione) è stabilita dall'art. 4 della stessa Delibera:
L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
l'art. 212 comma 10 DL 152/2006 nuova versione:
10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 aprile 1999
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Quoto M.F. e piazzapulita
Finchè non esce il decreto che riporta gli importi delle fidejussioni da prestare a garanzia, la categoria 8 non è operante e pertanto non si può iscriversi.
Finchè non esce il decreto che riporta gli importi delle fidejussioni da prestare a garanzia, la categoria 8 non è operante e pertanto non si può iscriversi.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Le due delibere sono state pubblicate sulla GU del 14 settembre.
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Admin ha scritto:Le due delibere sono state pubblicate sulla GU del 14 settembre.
14 settembre?
Le due delibere sono di dicembre, forse volevi dire 14 gennaio?
Ciao
Isa
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Gennaio, gennaio, ...
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 10 del 14-1-2011. http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-14&task=sommario&numgu=10&tmstp=1295114205507
la pagina 82 che riporta le nostre 2 delibere, per la cat.8 recita:
Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010 recante «Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione e commercio dei rifiuti» e' consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestionerifiuti.it/
mancano sempre il testo delle garanzie finanziarie e la modulistica e quindi le domande di iscrizione per la cat. 8 sono dichiarate "irricevibili"
la pagina 82 che riporta le nostre 2 delibere, per la cat.8 recita:
Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010 recante «Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione e commercio dei rifiuti» e' consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestionerifiuti.it/
mancano sempre il testo delle garanzie finanziarie e la modulistica e quindi le domande di iscrizione per la cat. 8 sono dichiarate "irricevibili"
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Piccolo riassunto:
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-17/albo-gestori-ambientali-giorni-064220.shtml?uuid=AaJrvS0C
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-01-17/albo-gestori-ambientali-giorni-064220.shtml?uuid=AaJrvS0C
angel- Utente Attivo
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Grazie della specificaPiazzaPulita ha scritto:La garanzia finanziaria e la capacità finanziaria sono due cose diverse ed entrambe richieste ai fini dell'iscrizione all'albo per tutte le categorie.
per la cat.8:
capacità finanziaria, gli importi sono indicati all'allegato B della Delibera 15/12/2010;
garanzia finanziaria (cd fideiussione) è stabilita dall'art. 4 della stessa Delibera:
L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
l'art. 212 comma 10 DL 152/2006 nuova versione:
10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 aprile 1999
Sapevatelo- Utente Attivo
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Età : 53
domanda magari ovvia
in riferimento all'iscrizione prossima futura alla categoria 8,
a determinare la classe concorre unicamente il quantitativo oggetto della intermediazione o, piuttosto, il volume movimentato complessivamente nell'anno dalla Azienda? differenza non indifferente per una ditta di trasporto, trattamento e stoccaggio rifiuti che effettua saltuariamente intermediazione.
a determinare la classe concorre unicamente il quantitativo oggetto della intermediazione o, piuttosto, il volume movimentato complessivamente nell'anno dalla Azienda? differenza non indifferente per una ditta di trasporto, trattamento e stoccaggio rifiuti che effettua saltuariamente intermediazione.
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.04.10
Età : 73
Località : provincia milano
Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
ritengo che concorra esclusivamente il volume intermediato.
Ciao Isa
Ciao Isa
isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Posto qui (sperando di non duplicare) una mail che mi sembra interessante.
Gentile Associato e collega Responsabile tecnico,
già nelle mie precedenti comunicazioni, nell’inviarTi la delibera in oggetto, ho evidenziato che la stessa (all’art. 4) precisa che “L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Poiché il richiamato decreto non è stato ancora emanato, sembrerebbe, dunque, che la delibera non sia ancora efficace.
Sembrerebbe, infatti; in realtà, andando a leggere attentamente il comma 10 del citato art. 212, scopriamo che:
[…omissis…]
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
In conclusione, a rigor di legge, la delibera è già efficace; e perciò, a rigor di logica, il termine dei 60 giorni indicato al comma 1 dell’art. 3, è già partito.
Ad ogni buon conto, per evitare possibili errate interpretazioni, sarà mia cura, per il tramite della nostra associazione, chiedere oggi stesso i necessari chiarimenti al Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali.
ing. Nicola G. GRILLO
335 5383867
Presidente Associazione
Responsabili tecnici
Gentile Associato e collega Responsabile tecnico,
già nelle mie precedenti comunicazioni, nell’inviarTi la delibera in oggetto, ho evidenziato che la stessa (all’art. 4) precisa che “L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Poiché il richiamato decreto non è stato ancora emanato, sembrerebbe, dunque, che la delibera non sia ancora efficace.
Sembrerebbe, infatti; in realtà, andando a leggere attentamente il comma 10 del citato art. 212, scopriamo che:
[…omissis…]
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
In conclusione, a rigor di legge, la delibera è già efficace; e perciò, a rigor di logica, il termine dei 60 giorni indicato al comma 1 dell’art. 3, è già partito.
Ad ogni buon conto, per evitare possibili errate interpretazioni, sarà mia cura, per il tramite della nostra associazione, chiedere oggi stesso i necessari chiarimenti al Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali.
ing. Nicola G. GRILLO
335 5383867
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
oppps. questa volta l'ardimentoso nonchè focoso (con tutto il rispetto parlando) Ing Grillo è stato troppo precipitoso e poco rigorosodilogicamarcosperandio ha scritto:Posto qui (sperando di non duplicare) una mail che mi sembra interessante.
Gentile Associato e collega Responsabile tecnico,
[...]
In conclusione, a rigor di legge, la delibera è già efficace; e perciò, a rigor di logica, il termine dei 60 giorni indicato al comma 1 dell’art. 3, è già partito.
[...]
ing. Nicola G. GRILLO
Presidente Associazione Responsabili tecnici
come ben argomentato dall'ottimo @PiazzaPulita
PiazzaPulita ha scritto:La garanzia finanziaria e la capacità finanziaria sono due cose diverse ed entrambe richieste ai fini dell'iscrizione all'albo per tutte le categorie.
per la cat.8:
capacità finanziaria, gli importi sono indicati all'allegato B della Delibera 15/12/2010;
garanzia finanziaria (cd fideiussione) è stabilita dall'art. 4 della stessa Delibera:
PS: con il rispetto dovuto debbo però dire che con quelle mail (lapidarie ed apodittiche) si agitano le menti (semplici?) creando allarmismi inutili e generando leggendemetropolitane di cui il ns settore non ha bisogno (poichè ne è già ricco di suo !!) e costringendo altri RT a numerose telefonate "tranquillizzanti" (perchè si sa che la calunnia è un venticello e prima che si ridepositi la polvere alzata se ne deve sciupare di tempo)
ALTRA COSA E' LA DISCUSSIONE NEL FORUM: tesi diverse si incontrano e si scontrano ma non generano allarmismo inutile
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Iscrizione Intermediari ad albo gestori
Se l'ing. Grillo si prendesse la briga di leggere il DM ambiente 08/10/96 come modificato eccetera......si accorgerebbe che è quello che fissa gli importi delle fidejussioni per le categorie di trasporto che sono le prime che sono state attivate e che sono state per un pezzo le sole attive.
Poi è arrivato il decreto con le fidejussioni per l'amianto (cat. 10)
Poi quello con le fidejussioni per la categoria 9 (bonifiche ambientali)
e adesso, prima o poi, ma per ora non ancora arriverà il decreto che fissa le fidejussioni per gli intermediari, quando uscirà, ma non prima, decorreranno i 60 gg per iscriversi per chi è soggetto a farlo.
Comunque sono 11 anni che esiste la delibera dell'Albo che definisce i requisiti per la categoria 8 (questa ultima di dicembre è solo un aggiornamento), ma per il momento di iscrizione vera non se ne parla...........
Ciao
Isa
Poi è arrivato il decreto con le fidejussioni per l'amianto (cat. 10)
Poi quello con le fidejussioni per la categoria 9 (bonifiche ambientali)
e adesso, prima o poi, ma per ora non ancora arriverà il decreto che fissa le fidejussioni per gli intermediari, quando uscirà, ma non prima, decorreranno i 60 gg per iscriversi per chi è soggetto a farlo.
Comunque sono 11 anni che esiste la delibera dell'Albo che definisce i requisiti per la categoria 8 (questa ultima di dicembre è solo un aggiornamento), ma per il momento di iscrizione vera non se ne parla...........
Ciao
Isa
isamonfroni- Moderatrice
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