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Art. 266 Dlgs 152/06 parte IV: ritiro rifiuti da ambulanti

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Messaggio  hitch Lun Giu 03, 2013 7:48 pm

Buonasera, desideravo porre un quesito al quale nn ho trovato soluzione certa....
Un impianto R13 autorizzato in semplificato alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi) come fa a giustificare l'entrata dei rifiuti portati in impianto senza formulario da chi è impossesso di licenza comunale per il commercio ambulante ?
E' impossibile registrarli nel registro dell'impianto dato che non c'è formulario....eppure l'art. 266 del 152/06 al punto 5 prevede:
. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Question
grazie a tutti
hitch
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Messaggio  armando77 Mar Giu 04, 2013 9:37 am

dipende: chiedi delucidazioni scritte alla provincia e nucleo ambientale della finanza e carabinieri.
qui da me funziona così: se quel ferro lo tieni fuori da circuito rifiuti lo stocchi separatamente e lo rivendi con fattura come merce, se lo scarichi con fir prima fai una presa in carico della merce, ti dichiari produttore perché tu lo classifichi rifiuto e poi lo scarichi insieme al resto. Questo perché a mio avviso ne fanno più una questione fiscale che ambientale.
Ripeto: qui da me funziona così e non sono tanto certo che sia regolare ma gli organi di controllo questo vogliono, da te devi richiedere info in zona!
armando77
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Messaggio  Supremoanziano Mar Giu 04, 2013 2:40 pm

La feccenda è controversa e consiglierei di lasciar perdere gli ambulanti che è vero che non devono avere autorizzazioni e dotarsi di moduli e modulini vari.

Se proprio non puoi farne a meno, seguirei la strada indicata da Armando, ma con molta cautela e con la consapevolezza che potresti andare in contro a problemi con gli enti di controllo.
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