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Trasporto RAEE da parte di ambulanti

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Messaggio  Goloso12 Mar Feb 19, 2013 3:51 pm

Cari colleghi e frequentatori del forum. Questa mattina parlando con degli amici mi chiedevano in quanto possessori della licenza di ambulante di cat. B, rilasciata dal Comune di residenza per il trasporto dei materiali ferrosi, potevano trasportare rifiuti raee.??????
Se non possono quale articolo lo vieta... vi ringrazio di cuore...
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Messaggio  Admin Mar Feb 19, 2013 3:57 pm

Ti sei risposto da solo:

licenza di ambulante di cat. B, rilasciata dal Comune di residenza per il trasporto dei materiali ferrosi

Ma, per sapere, quale sarebbe l'origine e la destinazione di questi trasporti?
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Messaggio  Goloso12 Mar Feb 19, 2013 4:30 pm

Admin ha scritto:Ti sei risposto da solo:

licenza di ambulante di cat. B, rilasciata dal Comune di residenza per il trasporto dei materiali ferrosi

Ma, per sapere, quale sarebbe l'origine e la destinazione di questi trasporti?

Come ho capito non possono effettuarlo.. i raee sono rifiuti pericolosi, c'è una normativa che prevede ciò???
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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 19, 2013 4:54 pm

Goloso12 ha scritto:
Admin ha scritto:Ti sei risposto da solo:

licenza di ambulante di cat. B, rilasciata dal Comune di residenza per il trasporto dei materiali ferrosi

Ma, per sapere, quale sarebbe l'origine e la destinazione di questi trasporti?

Come ho capito non possono effettuarlo.. i raee sono rifiuti pericolosi, c'è una normativa che prevede ciò???

La Domanda di Admin non è tanto banale........credo tu debba dargli una risposta.

c'è una normativa che prevede cosa? che i Raee siano pericolosi? certamente no perchè i RAEE possono essere sia pericolosi che non pericolosi. (c'è però una normativa che spiega come fare a stabilirlo)
Oppure chiedi se c'è una normativa che regolamenta il trasporto di rifiuti? perchè in tal caso ce ne è a bizzeffe.....
Intanto dai un'occhiata qua:

http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneRaee.aspx

Non si possono trasportare RAEE con la licenza di ambulante, dato che questa riguarda i rottami ferrosi e i RAEE non lo sono e poi perchè la licenza di ambulante ha limiti di utilizzo assolutamente ristretti e specifici.

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Messaggio  Goloso12 Mer Feb 20, 2013 11:49 am

isamonfroni ha scritto:
Goloso12 ha scritto:
Admin ha scritto:Ti sei risposto da solo:

licenza di ambulante di cat. B, rilasciata dal Comune di residenza per il trasporto dei materiali ferrosi

Ma, per sapere, quale sarebbe l'origine e la destinazione di questi trasporti?

Come ho capito non possono effettuarlo.. i raee sono rifiuti pericolosi, c'è una normativa che prevede ciò???

La Domanda di Admin non è tanto banale........credo tu debba dargli una risposta.

c'è una normativa che prevede cosa? che i Raee siano pericolosi? certamente no perchè i RAEE possono essere sia pericolosi che non pericolosi. (c'è però una normativa che spiega come fare a stabilirlo)
Oppure chiedi se c'è una normativa che regolamenta il trasporto di rifiuti? perchè in tal caso ce ne è a bizzeffe.....
Intanto dai un'occhiata qua:

http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneRaee.aspx

Non si possono trasportare RAEE con la licenza di ambulante, dato che questa riguarda i rottami ferrosi e i RAEE non lo sono e poi perchè la licenza di ambulante ha limiti di utilizzo assolutamente ristretti e specifici.

Perfetto, non si possono trasportare.. ma vi è un articolo di legge specifico. HELPPPPPPPP GRAZIE
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Messaggio  VdT Mer Feb 20, 2013 12:51 pm

credo che sia sufficiente leggere la normativa del trasporto ambulante per verificare che i RAEE non ci sono.

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Messaggio  Goloso12 Mer Feb 20, 2013 12:58 pm

VdT ha scritto:credo che sia sufficiente leggere la normativa del trasporto ambulante per verificare che i RAEE non ci sono.


SI QUESTO è VERO MA CI SONO STATI SCONTRI DI PENSIERO TRA AUTORITA' E TRASPORTATORI.. LEGGENDO ATTENTAMENTE SIA IL D.LGS 151/2005 E IL 152/2006 NON RIPORTA NULLA.. E PRIMA DI INCAPPARE IN EVENTUALI SANZIONI O MEGLIO DEFERIMENTI PENALI VORREI CONOSCERE BENE LA NORMA


Parli della DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003??


Ultima modifica di Goloso12 il Mer Feb 20, 2013 1:02 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  zorba Mer Feb 20, 2013 1:00 pm

Direi meglio invertendo i fattori:
credo che sia sufficiente leggere la normativa sui RAEE per verificare che non c'è spazio per la raccolta ed il trasporto degli stessi in forma di commercio ambulante.
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Messaggio  Goloso12 Mer Feb 20, 2013 1:06 pm

zorba ha scritto:Direi meglio invertendo i fattori:
credo che sia sufficiente leggere la normativa sui RAEE per verificare che non c'è spazio per la raccolta ed il trasporto degli stessi in forma di commercio ambulante.


Parli della DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003??
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Messaggio  VdT Mer Feb 20, 2013 1:12 pm

E' sempre buona norma non pretendere di allargare competenze di autorizzazioni più semplici verso quelle più grandi. Con ciò voglio dire che se il legislatore si è dato un gran da fare nel differenziare le categorie di trasporto nell'albo gestori ambientali un motivo ci sarà...
Per quanto riguarda l'articolo di legge, riportando gli insegnamenti di un noto legale delle mie parti che ho avuto come docente, la normativa non può essere tanto particolare da prevedere ogni caso possibile ed immaginabile, vengono date linee generali che devono poi essere applicate leggendo la norma.

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Messaggio  Goloso12 Mer Feb 20, 2013 1:17 pm

VdT ha scritto:E' sempre buona norma non pretendere di allargare competenze di autorizzazioni più semplici verso quelle più grandi. Con ciò voglio dire che se il legislatore si è dato un gran da fare nel differenziare le categorie di trasporto nell'albo gestori ambientali un motivo ci sarà...
Per quanto riguarda l'articolo di legge, riportando gli insegnamenti di un noto legale delle mie parti che ho avuto come docente, la normativa non può essere tanto particolare da prevedere ogni caso possibile ed immaginabile, vengono date linee generali che devono poi essere applicate leggendo la norma.

Sono perfettamente d'accordo su quello che hai scritto.. ma in Italia in particolare per i magistrati e gli avvocati difensori c'è il "DIRITTO" di interpretazione.. della norma.... perciò sto cercando quanto richiesto.. con la speranza di trovarlo.. almeno se c'è scritto da qualche parte non possono limitarsi all'interpretazione ma devono attenersi alla norma.... GRAZIE ancora della disponibilità..
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Messaggio  VdT Mer Feb 20, 2013 1:21 pm

Il fatto è che io non sono un giurista nè un avvocato ma semplicemente un tecnico e quindi evito, nei limiti del possibile e dell'umano concepibile di interpretare le norme.

Magari qualcuno che ha qualche informazione in più ti potrà venire in aiuto, ma se vuoi un consiglio è meglio farsi seguire da un consulente che una volta presa in mano la situazione avrà sempre sotto controllo la tua storia e potrà consigliarti nel migliore dei modi.

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Messaggio  zorba Mer Feb 20, 2013 1:45 pm

Goloso12 ha scritto:
zorba ha scritto:Direi meglio invertendo i fattori:
credo che sia sufficiente leggere la normativa sui RAEE per verificare che non c'è spazio per la raccolta ed il trasporto degli stessi in forma di commercio ambulante.


Parli della DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003??
No, parlo di:
- D.L.vo 151/2005
- D.M. 185/2007
- D.M. 65/2010

Dimenticavo: in materia di RAEE (che sono una tipologia di rifiuti), le norme sui RAEE costituiscono ovviamente norma speciale rispetto a quelle generali.


Ultima modifica di zorba il Mer Feb 20, 2013 1:48 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 20, 2013 1:46 pm

Allora, non è che ci sia bisogno di giuristi e luminari, nè di interpretare le norme, basta leggerle.

Allora:
*) quell'orrore di art. 266, comma 5, che consente agli ambulanti di imperversare nel mondo dei rifiuti in barba a tutti gli obblighi che, invece, i normali gestori di rifiuti hanno, e che nessuno si decide ad abrogare, sta nella parte GENERALE del TUA (ovvero la parte che descrive i criteri generali con cui si gestiscono i rifiuti)

*) la gestione dei RAEE ricade invece nell'art. 227, comma 1, lettera a), che sta nel titolo III della parte IV del TUA che è intitolato gestione di particolari categorie di rifiuti. Mi sembra quindi piuttosto evidente che, se il legislatore ha inteso disciplinare in modo specifico determinate categorie di rifiuti, queste categorie vanno gestite nel modo più restrittivo disciplinato dalle norme specifiche.

E credo che gli ambulanti possano anche ritenersi più che soddisfatti dell'enorme privilegio che la normativa attuale gli concede.

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