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Codice CER per polveri da forno di verniciatura
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Codice CER per polveri da forno di verniciatura
Salve!
Dovrei smaltire da un mio cliente carrozziere le polveri che sono generate dal suo forno di verniciatura. Mi dice che tra queste polveri c'è pure la paraffina. Io non so che codice cer utilizzare. Mi potete aiutare?
Dovrei smaltire da un mio cliente carrozziere le polveri che sono generate dal suo forno di verniciatura. Mi dice che tra queste polveri c'è pure la paraffina. Io non so che codice cer utilizzare. Mi potete aiutare?
Leonpl- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 27.03.13
Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
1) non mi risulta la presenza di paraffine nelle vernici in polvere per carrozzeria, ne siamo certi ? una SdS del/i prodotto/i ?
2) è evidente che le vernici in polvere di scarto sono quelle derivanti dall'applicazione con pistolina e cadute a terra perchè "non attaccate" alle parti da verniciare su cui polimerizzano in forno, quindi la SdS dei prodotti con le sue classificazioni di pericolo è da trasporre praticamente pari pari alla pericolosità del rifiuto, in quanto non polimerizzate ossia ancora "tal quali".
Per quanto riguarda i codici, chi come me ricorda ancora i vecchissimi CER ante DM 9 aprile 2002 sa che le "vernici in polvere" avevano l'ex-codice CER 080104, successivamente trasposto nei più generici 08 01 11* e 08 01 12: condivido con piacere questa reminiscenza storica.
Mai buttare i vecchi libri, c'è sempre da imparare ancora, anche in quelli studiati a fondo...
2) è evidente che le vernici in polvere di scarto sono quelle derivanti dall'applicazione con pistolina e cadute a terra perchè "non attaccate" alle parti da verniciare su cui polimerizzano in forno, quindi la SdS dei prodotti con le sue classificazioni di pericolo è da trasporre praticamente pari pari alla pericolosità del rifiuto, in quanto non polimerizzate ossia ancora "tal quali".
Per quanto riguarda i codici, chi come me ricorda ancora i vecchissimi CER ante DM 9 aprile 2002 sa che le "vernici in polvere" avevano l'ex-codice CER 080104, successivamente trasposto nei più generici 08 01 11* e 08 01 12: condivido con piacere questa reminiscenza storica.
Mai buttare i vecchi libri, c'è sempre da imparare ancora, anche in quelli studiati a fondo...
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
Aurora, molti carrozzieri effettuano, fisicamente dentro la cabina di verniciatura, pure la carteggiatura delle parti metalliche per cui potrebbe essere che la presenza di paraffine si possa riscontrare non tanto nella povere della verniciatura quanto nella polvere prodotta dalla carteggiatura.Aurora Brancia ha scritto:1) non mi risulta la presenza di paraffine nelle vernici in polvere per carrozzeria, ne siamo certi ? una SdS del/i prodotto/i ?
2) è evidente che le vernici in polvere di scarto sono quelle derivanti dall'applicazione con pistolina e cadute a terra perchè "non attaccate" alle parti da verniciare su cui polimerizzano in forno, quindi la SdS dei prodotti con le sue classificazioni di pericolo è da trasporre praticamente pari pari alla pericolosità del rifiuto, in quanto non polimerizzate ossia ancora "tal quali".
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cirillo- Moderatore
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
2 obiezioni: ammesso e NON concesso, la paraffina per la carteggiatura? uhmm, storco il naso, la paraffina è una cera, e durante l'eventuale carteggiatura, non sempre necessaria per le vernici a polvere, le paraffine restano azzeccate alla cartasmeriglio.
l'altra è che -sia pure in piena teoria- i rifuti di carteggiatura andrebbero in codice di famiglia 12 (verosimilmente 12 01 04 NP per il pulverulento e 12 01 16*/12 01 17 per le carte o i dischi smeriglio), non in codice di famiglia 08, e pertanto eseguire tali attività nella stessa postazione comporta da un lato una cumulatività di rischi espositivi in contrasto con la normativa di prevenzione dei rischi professionali e tutela della salute sul lavoro (cfr. D.Lgs. 81/08) e dall'altro una oggettiva miscelazione a monte di rifiuti che, nel caso in cui anche solo uno dei 2 sia pericoloso, produrrebbe un rifiuto falsamente non pericoloso (forse) per diluizione, che è fatto proibitissimo.
Conosco quelle lavorazioni, e se andando in uno di questi impianti trovassi uno a carteggiare senza banco aspirato, per di più vicino vicino a dove si applicano le polveri alle scocche e simili, prenderei per le orecchie DdL e operatori, e farei loro pulire a terra e sulel altre superfici con la lingua. Solo molto dopo mi andrei a preoccupare di quale CER adottino, per capirci.
Nel campo prevenzione riesco ad essere addirittura meno democratica di quanto io sia in materia ambiente.
l'altra è che -sia pure in piena teoria- i rifuti di carteggiatura andrebbero in codice di famiglia 12 (verosimilmente 12 01 04 NP per il pulverulento e 12 01 16*/12 01 17 per le carte o i dischi smeriglio), non in codice di famiglia 08, e pertanto eseguire tali attività nella stessa postazione comporta da un lato una cumulatività di rischi espositivi in contrasto con la normativa di prevenzione dei rischi professionali e tutela della salute sul lavoro (cfr. D.Lgs. 81/08) e dall'altro una oggettiva miscelazione a monte di rifiuti che, nel caso in cui anche solo uno dei 2 sia pericoloso, produrrebbe un rifiuto falsamente non pericoloso (forse) per diluizione, che è fatto proibitissimo.
Conosco quelle lavorazioni, e se andando in uno di questi impianti trovassi uno a carteggiare senza banco aspirato, per di più vicino vicino a dove si applicano le polveri alle scocche e simili, prenderei per le orecchie DdL e operatori, e farei loro pulire a terra e sulel altre superfici con la lingua. Solo molto dopo mi andrei a preoccupare di quale CER adottino, per capirci.
Nel campo prevenzione riesco ad essere addirittura meno democratica di quanto io sia in materia ambiente.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
Ciao Aurora!
Il mio cliente mi dice che ha l'aspiratore che aspira appunto secondo lui la paraffina
Il mio cliente mi dice che ha l'aspiratore che aspira appunto secondo lui la paraffina
Leonpl- Nuovo Utente
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
Non concordo Aurora, la declaratoria del CER della famiglia 08 al guruppo 01 recita: rifiuti della PFFU e della rimozione di pitture e vernici.Aurora Brancia ha scritto:... i rifuti di carteggiatura andrebbero in codice di famiglia 12 (verosimilmente 12 01 04 NP per il pulverulento e 12 01 16*/12 01 17 per le carte o i dischi smeriglio), non in codice di famiglia 08, ...
Pertanto la polvere prodotta dalla carteggiatura per la rimozione della vernice e/o del fondo di una carozzeria a mio avviso avrà il CER 08.XX.XX
Concordo pienamente e in effetti io ho scritto (non precisando bene per la verità) che "molti carrozzieri effettuano, fisicamente dentro la cabina di verniciatura, pure la carteggiatura" dando per scontato che la carteggiatura sia sotto aspirazione e che le polveri finiscano in apposito contenitore, E' in quelle polveri che ipotizzavo potessero riscontrarsi tracce di paraffine, considerando le cere che spesso vengono applicate anche direttamente dai proprietari delle auto.Aurora Brancia ha scritto:e pertanto eseguire tali attività nella stessa postazione comporta da un lato una cumulatività di rischi espositivi in contrasto con la normativa di prevenzione dei rischi professionali e tutela della salute sul lavoro (cfr. D.Lgs. 81/08).............. che è fatto proibitissimo......
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cirillo- Moderatore
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
modalità OT on
adoro questo forum perchè partendo da casi pratici c'è la possibilità di confrontarsi anche sulla "dottrina"!
modalità OT off.
Eh, ma allora ditelo...
se continuate a fare lavorazioni in maniera incongrua non troverete maissimo il codice Cer giusto!
Parto dall'inizio, quindi mettetevi comodi...
I codici CER sono determinati - come noto a quasi tutti - dall'attività che produce QUEL rifiuto, se le attività sono più d'una e i rifiuti nascono già "mischiati" non ci troviamo mica più, sapete! potremmo proporre un Cer medio, ma per ora non c'è.
Dico questo perchè se parliamo di applicazioni di vernici a polvere, la "cabina di verniciatura" è di solito una semicabina nel senso che è spesso completamente aperta/apribile su almeno un lato, sul fondo o sul calpestio c'è l'aspiratore per le polveri che però ovviamente deve andare piano se no si aspira tutto e sul pezzo non ci finisce niente, e il lato aperto/apribile è quello da cui i portapezzi -di solito automaticamente- passano nel forno di cottura/catalizzazione delle particelle che sono tenute adese al pezzo diciamo elettostaticamente. A me sembra semplicemente folle che ci si metta lì a scartavetrare il pezzo, non certo mentre c'è qualcuno che sta applicando le vernici ma nemmeno se è un solo lavoratore che fa le due attività in maniera alternata, perchè per evidenti motivi nella "cabina di verniciatura a polvere" c'è per forza più polvere di quanta non ce ne sia al di fuori della cabina. E anche se il carozziere è un Lavoratore Autonomo -ovvero anche autonomissimo cioè sta solo e soltanto lui in bottega- comunque anche per gli autonomi vige l'obbligo di corretto utilizzo delle attrezzature, che devono essere conformi alle regole valide per tutti in tutta europa. Ovviamente mi astengo dal commentare quanto sia a maggior ragione scorretto fare cose del genere in una cabina di verniciatura "normale" con vernici a solventi, fosse solo perchè i banchi aspirati vanno a elettricità, e in interno cabina ci vogliono soluzioni impiantistiche e macchine certificate "atex", cosa che i banchi aspirati non hanno sempre di défault, se devono servire ad aspirare polveri di materiali solidi.
Passerei quindi ora a confrontarmi con cirillo del perchè, a mio sommessissimo parere, la subfamiglia 08 01 anche se contempla l'attività di rimozione vernici è poco adatta.
Beh, risposta semplice, io guardo i codici :
Invece, secondo me sempre, le vocine di subfamiglia 12 01 =12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche" che ho indicato prima si attagliano con maggiore precisione all'attività di scartavetratura di superfici di fatto originariamente magari metalliche ma anche "plastificate" con il trattamento superficiale di verniciatura.
Certamente meno dubbi ci sono per le polveri residuali dall'applicazione. Noi le chiamiamo "d'uso" vernici in polvere, ma in realtà non sono vernici- nè pitture, ma veri e propri trattamenti di rivestimento, e in base a questo già i codicilli a specchio, che ho detto prima, sono cautelativi* perchè con il CLP-GHS credo che qualcuna di quelle vernici oggettivamente una qualche frasetta H se l'è dovuta autoammettere. Infatti, la vocina giusta sarebbe "polveri di scarto di rivestimenti", e dunque solo il CER 08 02 01, in quanto la polvere di cui parliamo non è ancora una "vernice" nè una "pittura" ma diventa un rivestimento assimilabile dopo la cottura.
Per definizione, vernici e pitture hanno comunque un solvente di dissoluzione, che può anche essere acqua (non certo per le superfici metalliche...) ma non sono in polvere.
Tendendo ad escludere che si becchi in ispezione giusto un precisino scassa...zi come me, che alla voce codificata "pitture e vernici" sostiene che tale dicitura sia pure con la parolina "di scarto" vicino non è identificativa di altri rivestimenti in polvere che non siano pitture o vernici in una qualche soluzione/matrice liquida, ho proposto i codicilli a specchio di subfamiglia 08 01.
Detto tutto questo, concludo dicendo che, comunque e come sempre, ciò che conta davvero è che queste cose facciano la fine giusta. Non so se possano essere recuperabili come materie organiche (sono particelle assai piccole ma comunque di resine organiche di varia natura), forse sono rigenerabili per la produzione di altri materiali plastici e forse solo in additivazione ad altro (io non ho notizie più precise, in ogni caso), non sono infiammabili e quindi -pur essendo comburenti- non ce la fanno ad andare a recupero di energia, di certo non le si può seppellire così come sono e quindi immagino che ci siano dei sistemi di D8 che trasformino questa polvere in qualche altra cosa, sperando sia poi a sua volta riutilizzabile.
*= ho scoperto che cautelativo è un termine che si usa quando non si sa bene come giustificare un proprio precedente errore...
adoro questo forum perchè partendo da casi pratici c'è la possibilità di confrontarsi anche sulla "dottrina"!
modalità OT off.
Eh, ma allora ditelo...
se continuate a fare lavorazioni in maniera incongrua non troverete maissimo il codice Cer giusto!
Parto dall'inizio, quindi mettetevi comodi...
I codici CER sono determinati - come noto a quasi tutti - dall'attività che produce QUEL rifiuto, se le attività sono più d'una e i rifiuti nascono già "mischiati" non ci troviamo mica più, sapete! potremmo proporre un Cer medio, ma per ora non c'è.
Dico questo perchè se parliamo di applicazioni di vernici a polvere, la "cabina di verniciatura" è di solito una semicabina nel senso che è spesso completamente aperta/apribile su almeno un lato, sul fondo o sul calpestio c'è l'aspiratore per le polveri che però ovviamente deve andare piano se no si aspira tutto e sul pezzo non ci finisce niente, e il lato aperto/apribile è quello da cui i portapezzi -di solito automaticamente- passano nel forno di cottura/catalizzazione delle particelle che sono tenute adese al pezzo diciamo elettostaticamente. A me sembra semplicemente folle che ci si metta lì a scartavetrare il pezzo, non certo mentre c'è qualcuno che sta applicando le vernici ma nemmeno se è un solo lavoratore che fa le due attività in maniera alternata, perchè per evidenti motivi nella "cabina di verniciatura a polvere" c'è per forza più polvere di quanta non ce ne sia al di fuori della cabina. E anche se il carozziere è un Lavoratore Autonomo -ovvero anche autonomissimo cioè sta solo e soltanto lui in bottega- comunque anche per gli autonomi vige l'obbligo di corretto utilizzo delle attrezzature, che devono essere conformi alle regole valide per tutti in tutta europa. Ovviamente mi astengo dal commentare quanto sia a maggior ragione scorretto fare cose del genere in una cabina di verniciatura "normale" con vernici a solventi, fosse solo perchè i banchi aspirati vanno a elettricità, e in interno cabina ci vogliono soluzioni impiantistiche e macchine certificate "atex", cosa che i banchi aspirati non hanno sempre di défault, se devono servire ad aspirare polveri di materiali solidi.
Passerei quindi ora a confrontarmi con cirillo del perchè, a mio sommessissimo parere, la subfamiglia 08 01 anche se contempla l'attività di rimozione vernici è poco adatta.
Beh, risposta semplice, io guardo i codici :
Mi scocciavo un pochettino di colorare in rosso tutte le tipologie, quindi l'ho fatto solo per i vari tipi, e mi pare piuttosto palese, dalla lettura complessiva del capitolo 08 01, che la rimozione alla quale pensavano non prevedeva la scartavetratura.08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
Invece, secondo me sempre, le vocine di subfamiglia 12 01 =12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche" che ho indicato prima si attagliano con maggiore precisione all'attività di scartavetratura di superfici di fatto originariamente magari metalliche ma anche "plastificate" con il trattamento superficiale di verniciatura.
Certamente meno dubbi ci sono per le polveri residuali dall'applicazione. Noi le chiamiamo "d'uso" vernici in polvere, ma in realtà non sono vernici- nè pitture, ma veri e propri trattamenti di rivestimento, e in base a questo già i codicilli a specchio, che ho detto prima, sono cautelativi* perchè con il CLP-GHS credo che qualcuna di quelle vernici oggettivamente una qualche frasetta H se l'è dovuta autoammettere. Infatti, la vocina giusta sarebbe "polveri di scarto di rivestimenti", e dunque solo il CER 08 02 01, in quanto la polvere di cui parliamo non è ancora una "vernice" nè una "pittura" ma diventa un rivestimento assimilabile dopo la cottura.
Per definizione, vernici e pitture hanno comunque un solvente di dissoluzione, che può anche essere acqua (non certo per le superfici metalliche...) ma non sono in polvere.
Tendendo ad escludere che si becchi in ispezione giusto un precisino scassa...zi come me, che alla voce codificata "pitture e vernici" sostiene che tale dicitura sia pure con la parolina "di scarto" vicino non è identificativa di altri rivestimenti in polvere che non siano pitture o vernici in una qualche soluzione/matrice liquida, ho proposto i codicilli a specchio di subfamiglia 08 01.
Detto tutto questo, concludo dicendo che, comunque e come sempre, ciò che conta davvero è che queste cose facciano la fine giusta. Non so se possano essere recuperabili come materie organiche (sono particelle assai piccole ma comunque di resine organiche di varia natura), forse sono rigenerabili per la produzione di altri materiali plastici e forse solo in additivazione ad altro (io non ho notizie più precise, in ogni caso), non sono infiammabili e quindi -pur essendo comburenti- non ce la fanno ad andare a recupero di energia, di certo non le si può seppellire così come sono e quindi immagino che ci siano dei sistemi di D8 che trasformino questa polvere in qualche altra cosa, sperando sia poi a sua volta riutilizzabile.
*= ho scoperto che cautelativo è un termine che si usa quando non si sa bene come giustificare un proprio precedente errore...
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
Aurò, probabilmente ho toppato nel mio post precedente difatti alle carozzerie che seguo applico questi CER:
- vernici di scarto 08.01.11 * o, se del caso 08.01.12
- polveri da carteggiatura (A) 08.02.01
(A)
precisazione: trattasi di polvere da carteggiatura e non da carteggio, come spesso trovo scritto nei registri; la cosa mi fa chiedere informazioni al titolare: "mi scusi ma, lei, è carrozziere o bibliotecario"?
- vernici di scarto 08.01.11 * o, se del caso 08.01.12
- polveri da carteggiatura (A) 08.02.01
(A)
precisazione: trattasi di polvere da carteggiatura e non da carteggio, come spesso trovo scritto nei registri; la cosa mi fa chiedere informazioni al titolare: "mi scusi ma, lei, è carrozziere o bibliotecario"?
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cirillo- Moderatore
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
Grazie ragazzi per avermi dato una mano d'aiuto
Leonpl- Nuovo Utente
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Re: Codice CER per polveri da forno di verniciatura
la prossima volta ti daremo pure una mano di verniceLeonpl ha scritto:Grazie ragazzi per avermi dato una mano d'aiuto
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