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Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Salve a tutti, a luglio 2010 abbiamo fatto analizzare degli scarti del processo di verniciatura a polvere; a seguito di tali analisi il rifiuto è stato classificato non pericoloso ai sensi del Dlgs 152/06 (con codice CER 08 01 12).
Negli scorsi giorni la ditta che ritira questo rifiuto ci ha comunicato che, in base a nuovi limiti di classificazione per la concentrazione di Zinco, il rifiuto risulta pericoloso (codice CER 08 01 11*).
Ho controllato il DM 27 settembre 2010 ma mi sembra che i limiti di ammissibilità per lo Zn non siano variati; le analisi fatte nel 2010 avevano come riferimento i limiti stabiliti dal DM 03/08/2005.
Avete qualche indicazione da darmi sulla normativa di riferimento? Nel caso che il CER sia variato, sul registro dei rifiuti devo aggiornare le passate operazioni di carico con il nuovo codice? (non posso scaricare un rifiuto con un codice diverso da quello con cui l'ho caricato).
Grazie a tutti.
Negli scorsi giorni la ditta che ritira questo rifiuto ci ha comunicato che, in base a nuovi limiti di classificazione per la concentrazione di Zinco, il rifiuto risulta pericoloso (codice CER 08 01 11*).
Ho controllato il DM 27 settembre 2010 ma mi sembra che i limiti di ammissibilità per lo Zn non siano variati; le analisi fatte nel 2010 avevano come riferimento i limiti stabiliti dal DM 03/08/2005.
Avete qualche indicazione da darmi sulla normativa di riferimento? Nel caso che il CER sia variato, sul registro dei rifiuti devo aggiornare le passate operazioni di carico con il nuovo codice? (non posso scaricare un rifiuto con un codice diverso da quello con cui l'ho caricato).
Grazie a tutti.
Giosistri- Utente Attivo
- Messaggi : 96
Data d'iscrizione : 16.04.10
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Io credo che potreste fare altre analisi per verificare l'esattezza delle affermazioni e verificare che siano realmente pericolosi o meno.
Dopo di che non cambierei nulla sul registro di carico e scarico poichè le informazioni che avete inseriti sono precedenti a questo nuovo limite. Magari nella colonna annotazioni inserirei la variazione del codice (nella fase di carico dove risulta il cer non pericoloso) indicando gli estremi delle nuove analisi chimiche.
Dopo di che non cambierei nulla sul registro di carico e scarico poichè le informazioni che avete inseriti sono precedenti a questo nuovo limite. Magari nella colonna annotazioni inserirei la variazione del codice (nella fase di carico dove risulta il cer non pericoloso) indicando gli estremi delle nuove analisi chimiche.
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VdT- Moderatore
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Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Quali limiti? Per la classificazione occorre fare riferimento alla dir. 67/548 e succ.in base a nuovi limiti di classificazione per la concentrazione di Zinco
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Ma questa ditta che ti porta via il rifiuto, per dire una cosa del genere si baserà su qualche documento... non puoi chiedere a loro di darti qualche spiegazione/chiarimento in più, magari tabella di riferimento?
Se poi ci fosse effettivamente da cambiare, io farei nel seguente modo:
Se Rimanenze Finali al 31/12/10 CER 080112 = 0, visto che c'è sempre il registro di c/s tirerei un righino (che resti visibile cosa c'era scritto) sul codice e sulla descrizione e ci metterei codice e descrizione del 080111* con l'annotazione di variazione in base al.... (quando qualcuno ti ha dato le opportune spiegazioni) oppure fai una registrazione di scarico con rif.to alle operazioni di carico e contestuale ricarico su codice nuovo...
In ogni caso sono curioso di sapere anche cosa ne pensano gli altri frequentatori del forum, tra i quali ci sono persone molto competenti in materia. Magari se ho detto baggianate mi piacerebbe sapere qual'è la procedura corretta e quale dovrebbe essere se fosse già operativo il SISTRI.
Se poi ci fosse effettivamente da cambiare, io farei nel seguente modo:
Se Rimanenze Finali al 31/12/10 CER 080112 = 0, visto che c'è sempre il registro di c/s tirerei un righino (che resti visibile cosa c'era scritto) sul codice e sulla descrizione e ci metterei codice e descrizione del 080111* con l'annotazione di variazione in base al.... (quando qualcuno ti ha dato le opportune spiegazioni) oppure fai una registrazione di scarico con rif.to alle operazioni di carico e contestuale ricarico su codice nuovo...
In ogni caso sono curioso di sapere anche cosa ne pensano gli altri frequentatori del forum, tra i quali ci sono persone molto competenti in materia. Magari se ho detto baggianate mi piacerebbe sapere qual'è la procedura corretta e quale dovrebbe essere se fosse già operativo il SISTRI.
STEBER- Membro della community
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Data d'iscrizione : 08.09.11
Età : 50
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Nell'ultima stesura della 152, modificata dal D. Lgs 205/2010, si è definito che un rifiuto è pericoloso quando sono presenti sostanze, oltre certe concentrazioni, che abbiano classi di pericolo da H1 ad H15.
Alcune sostanze (tra cui alcuni composti dello zinco), presentano caratteristiche di ecotossicità, e nel caso presentino classi di rischio da R50 a R53, il rifiuto diventa pericoloso quanto tali sostanze sono presenti in quantità:
R50 > a 0,25%
R51 > a 2,5%
R52 E R53 > a 25%
Per quanto riguarda il CER eil registro, consiglierei, nel campo annotazioni, di citare che con le modificazioni apportate dal D. Lgs. n. 205, del 3/12/2010 il rifiuto in questione è da classificarsi pericoloso, e di conseguenza con il cer 08 01 11
Alcune sostanze (tra cui alcuni composti dello zinco), presentano caratteristiche di ecotossicità, e nel caso presentino classi di rischio da R50 a R53, il rifiuto diventa pericoloso quanto tali sostanze sono presenti in quantità:
R50 > a 0,25%
R51 > a 2,5%
R52 E R53 > a 25%
Per quanto riguarda il CER eil registro, consiglierei, nel campo annotazioni, di citare che con le modificazioni apportate dal D. Lgs. n. 205, del 3/12/2010 il rifiuto in questione è da classificarsi pericoloso, e di conseguenza con il cer 08 01 11
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
il discorso fila, ma se le R.F. 2010 fossero >0 con il vecchio codice, come fai a passarle sul codice nuovo per scaricarle?
STEBER- Membro della community
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Età : 50
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
STEBER ha scritto:il discorso fila, ma se le R.F. 2010 fossero >0 con il vecchio codice, come fai a passarle sul codice nuovo per scaricarle?
quando fai uno scarico, devi mettere i riferimenti alle operazioni di carico. nelle annotazioni scrivi che le registrazioni n. X, Y, Z, ... hanno subito un cambio cer, in quanto antecedentemente alla data dello scarico (03/12/2010), la normativa per la classificazione del rifiuto ha subito una modifica.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Località : IO/NOI/GAIA
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Grazie per le indicazioni!
In effetti il valore relativo alla voce "Zinco e composti" è pari a circa 45g/kg che corrispondono ad una concentrazione maggiore del 2,5% e quindi R50 e R51 .
Nei risultati delle analisi del "campione tal quale" non è indicato un limite di riferimento per tale voce.
In effetti il valore relativo alla voce "Zinco e composti" è pari a circa 45g/kg che corrispondono ad una concentrazione maggiore del 2,5% e quindi R50 e R51 .
Nei risultati delle analisi del "campione tal quale" non è indicato un limite di riferimento per tale voce.
Giosistri- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.04.10
Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
Ok ma quando farai il MUD 2011 non ti quadrerà... come fai a chiudere le Rimanenze iniziali da MUD 2010 se lo scarico lo fai col codice nuovo?
STEBER- Membro della community
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Data d'iscrizione : 08.09.11
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Re: Polveri verniciatura 08 01 12 o 08 01 11* ?
STEBER ha scritto:Ok ma quando farai il MUD 2011 non ti quadrerà... come fai a chiudere le Rimanenze iniziali da MUD 2010 se lo scarico lo fai col codice nuovo?
nel mud, non compaiono le rimanenze.
tu denuncerai quanto ne hai prodotto nel 2010 e quanto ne avrai smaltito nel 2011.
quello smaltito nel 2011 sarà equivalente alla somma dell'aliquota 2010 prodotta successivamente all'ultimo smaltimento, con il rifiuto prodotto nel 2011 fino all'ultimo smaltimento, o quota dello stesso in caso di ulteriore rimanenza.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.09.10
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