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Polveri da taglio laser: non rifiuto?
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Aurora Brancia
volvo85
6 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Polveri da taglio laser: non rifiuto?
salve a tutti,
ho un cliente che deve smaltire delle polveri da taglio laser, le analisi classificano questo rifiuto addirittura come cancerogeno con il codice cer 100213 ma secondo voi in base ad un ulteriore analisi di caratterizzazione dove si stabilisce la presenza o meno di metalli pesanti può essere considerato un NON RIFIUTO?? spero di essere stato chiaro..
ho un cliente che deve smaltire delle polveri da taglio laser, le analisi classificano questo rifiuto addirittura come cancerogeno con il codice cer 100213 ma secondo voi in base ad un ulteriore analisi di caratterizzazione dove si stabilisce la presenza o meno di metalli pesanti può essere considerato un NON RIFIUTO?? spero di essere stato chiaro..
volvo85- Utente Attivo
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
Non molto chiaro, per la verità.volvo85 ha scritto:salve a tutti,
ho un cliente che deve smaltire delle polveri da taglio laser, le analisi classificano questo rifiuto addirittura come cancerogeno con il codice cer 100213 ma secondo voi in base ad un ulteriore analisi di caratterizzazione dove si stabilisce la presenza o meno di metalli pesanti può essere considerato un NON RIFIUTO?? spero di essere stato chiaro..
In ogni caso, se il desiderio di non considerarlo rifiuto è dovuto alla "scomoda" caratterizzazione, nello stigmatizzare che è un comportamento almeno scorretto aggiungo che, per parte mia, intanto partirei dal verificare per quale parametro sarebbe cancerogena questa polvere: non sarebbe certo la prima volta né sarà l'ultima che un laboratorio toppa clamorosamente la classificazione di pericolosità di un materiale, a maggior ragione di un rifiuto, dove tutti sembrano dimenticare che professionalità equivale anche e soprattutto ad assumersi la responsabilità di ciò che si asserisce e si sottoscrive. Dichiarare un rifiuto pericoloso "per il sì e per il no" è da incompetenti, non da professionisti.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
non voglio dubitare della professionalità del laboratorio e non voglio far passare un rifiuto cancerogeno per un non rifiuto..qualcuno ha già smaltito polveri da taglio laser??se si che tipo di analisi avete svolto?
volvo85- Utente Attivo
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
volvo85 ha scritto:non voglio dubitare della professionalità del laboratorio e non voglio far passare un rifiuto cancerogeno per un non rifiuto..qualcuno ha già smaltito polveri da taglio laser??se si che tipo di analisi avete svolto?
....ouffff... è sempre la stessa storia:
1) le analisi per stabilire se un rifiuto è pericoloso o meno si fanno quando c'è un "codice a specchio", ossia quando il rifiuto derivante da un processo produttivo può essere pericoloso o meno, a seconda del tipo di processo e di sostanza dal quale deriva.
2) Il Codice CER di un rifiuto si attribuisce in base al processo che lo ha generato, e non perchè lo dica io, che mi sono limitata a leggerlo e ad impararlo, ma perchè lo dice la legge, segnatamente D.lgs. 152/06 e s.m.i., Allegati alla parte Quarta, allegato D, introduzione, punto 3 e sottopunti seguenti.
Orbene, sino a prova contraria il taglio a laser NON è un trattamento termico di tipo metallurgico, cui competono i codici di famiglia 10 xx xx, bensì un trattamento fisico e meccanico di lavorazione. Dal che deduciamo che a queste polveri residuali dal taglio laser che immagino siano di qualche metallo visto che è stato assegnato un codice 10 xx xx (io suppongo, derivante piuttosto da industria metalmeccanica di precisione per l'esattezza) possa essere assegnato più correttamente il codice CER 12 01 02, nel caso il taglio sia eseguito su materiali ferrosi, ovvero il codice CER 12 01 04 nel caso di taglio su materiali metallici ma non ferrosi.
Entrambi i codici sono solo NON PERICOLOSI, perchè sono polveri di materiali metallici che in forma di metallo o lega metallica non sono mai classificati come pericolosi.
Se fosse eseguito su materiali plastici, sarebbe un rifiuto con Codice CER 12 01 05, anch'esso non pericoloso.
Non voglio dubitare neppure io della professionalità del collega analista, nè della tua, ma il nome codificato del rifiuto così come classificato pericoloso e secondo quanto tu stesso riferisci, sempre preso dall'allegato D di prima però al punto 9 che ci sono tutti i codici in ordine, dice:
Quindi, le alternative adesso sono 2 e da lì non si scappa: o 1) tu non hai ben descritto che queste polveri sono in forma di fanghi derivanti dall'abbattimenti di fumi (quali fumi poi? i laser si usano proprio perchè non fanno fumi!) oppure 2) sia tu che il tuo analista di fiducia una lettura un po' più approfondita al 152/06 e s.m.i. dovreste proprio darla.10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
Quoto, naturalmente.
Solo che io mi ero fermato molto indietro, per la verità: perchè dovrebbe essere considerato un NON RIFIUTO?
L'essere RIFIUTO dipende dalla pericolosità? Non dal fatto che il detentore se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o l'obbligo di disfarsene?
Solo che io mi ero fermato molto indietro, per la verità: perchè dovrebbe essere considerato un NON RIFIUTO?
L'essere RIFIUTO dipende dalla pericolosità? Non dal fatto che il detentore se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o l'obbligo di disfarsene?
Admin- Amministratore
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
allora provo a spiegarmi meglio...
come ha intuito bene aurora le polveri vengono prodotte durante la fase di taglio laser di precisione di parti metalliche che attraverso un impianto di aspirazione vengo immagazzinate in big/bag.
Ora una volta fatte le dovute analisi la percentuale di sostanza secca risulta essere conforme alle disposizioni previste all'art.6 comma 3 del 27/09/2010 quindi se ho capito bene potrei smaltire queste polveri come un rifiuto non pericoloso in discariche per rifiuti non pericolosi. Quello che non mi torna è per quale motivo nella prova di "eluizione per lisciviazione" la concentrazione delle sostanze analizzate sono superiori per quanto riguarda il nichel e il cromo alle concetrazioni limite stabilite dall art 6 tabella 5 dm 27/09/2010 quindi le polveri non sono smaltibili in discariche per rifiuti pericolosi.
Per la classificazione del rifiuto l'analista era obbligato a fare la prova di eluizione che ha evidenziato quelle concentrazioni?? Premetto che il cliente non ha mai smaltito questa sostanze
come ha intuito bene aurora le polveri vengono prodotte durante la fase di taglio laser di precisione di parti metalliche che attraverso un impianto di aspirazione vengo immagazzinate in big/bag.
Ora una volta fatte le dovute analisi la percentuale di sostanza secca risulta essere conforme alle disposizioni previste all'art.6 comma 3 del 27/09/2010 quindi se ho capito bene potrei smaltire queste polveri come un rifiuto non pericoloso in discariche per rifiuti non pericolosi. Quello che non mi torna è per quale motivo nella prova di "eluizione per lisciviazione" la concentrazione delle sostanze analizzate sono superiori per quanto riguarda il nichel e il cromo alle concetrazioni limite stabilite dall art 6 tabella 5 dm 27/09/2010 quindi le polveri non sono smaltibili in discariche per rifiuti pericolosi.
Per la classificazione del rifiuto l'analista era obbligato a fare la prova di eluizione che ha evidenziato quelle concentrazioni?? Premetto che il cliente non ha mai smaltito questa sostanze
volvo85- Utente Attivo
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
Il titolo della discussione ed il post iniziale inducono in errore.
Non si tratta di stabilire se sia rifiuto o meno, bensì di determinare se sia rifiuto pericoloso o non pericoloso.
Non si tratta di stabilire se sia rifiuto o meno, bensì di determinare se sia rifiuto pericoloso o non pericoloso.
Admin- Amministratore
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
volvo85 ha scritto: Per la classificazione del rifiuto l'analista era obbligato a fare la prova di eluizione che ha evidenziato quelle concentrazioni?? Premetto che il cliente non ha mai smaltito questa sostanze
Per la classificazione del rifiuto no (anche se il CER da te indicato non è corretto e vedi quanto dice Aurora).
Lo era per l'accesso a discarica.
Pertanto è possibilissimo che esista un rifiuto classificato come NON PERICOLOSO, con valori di eluato che superano le concentrazioni limite stabilite nella tab 5 del DM 27/09/2010.
Non solo è possibile, ma è anche probabile in caso di rifiuti diciamo di derivazione "metallica".
Tutto questo in applicazione del D.lgs. 36/2003 sula regolamentazione delle dicariche e tutte le norme successive che regolano il cosiddetto "addio alla discarica"
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
spero che Isa e Admin mi passino l'ennesimo "sbotto", che Volvo comprenderà come non sia rivolto a lui bensì al pressapochismo imperante in tema di rifiuti, che Isa (perfidamente...) ha solo lasciato intuire.
E, per comodità, riprendo la numerazione da dove l'ho lasciata ieri, quotandomi da sola per unificare il discorso.
3) Subito dopo la prevenzione della formazione/produzione di rifiuti, a livello comunitario dal 1975 ma a livello formalmente legislativo nazionale almeno dal Decreto Ronchi alias n. 22 del 5 febbraio 1997, il destino di un rifiuto DEVE ESSERE PRIORITARIAMENTE IL SUO RECUPERO, preferibilmente recupero di materia e solo in ultima istanza come recupero energetico. Se e quando non è recuperabile, occorre smaltirlo in discarica, ed anche lì preferibimente come composto/sostanza il meno ambientalmente contaminante sia possibile ottenere (donde, gli impianti D8-D9).
4) Per la prevenzione di problemi ambientali nel medio lungo-termine, a parte le caratteristiche geo-costruttive delle discariche, in esse NON PUO' essere conferito materiale che superi determinati parametri di dilavamento. Per cui, è evidente che se un rifiuto supera quei certi parametri, fissati per ciascun tipo di discarica - quindi per inerti, non pericolosi e pericolosi a salire - non è ammessibile in discarica, men che mai in discarica di classe superiore per via dell'eluato, e quindi per eliminarlo dal circuito non resta che il recupero (da qui il richiamo di Isa al D.Lgs. 36/03, che pare siamo rimasti in 7 in Italia ad averlo letto)
5) Se si procede con una corretta attribuzione del codice CER come già indicata, è piuttosto semplice -ora che in tutti i programmi e browser c'è la funzione "cerca"- verificare se quel certo tipo di rifiuto va non solo a recupero ma magari addirittura in procedura semplificata: e per fare questo non c'è bisogno di un'analista, basta un consulente che sappia di che "consule".
6) se quel determinato rifiuto con quel determinato CER è conferibile a recupero di materia, una volta identificato l'impianto di conferimento al più occorrerà eseguire determinazioni analitiche dei parametri vincolanti per l'impianto di recupero, che in teoria dovrebbero essere strettamente connessi alle modalità tecnologiche del recupero e non a (frequente...)lettura impropria del D.Lgs. 186/06 che quel DM Ronchi Bis ha modificato, giammai quelle dell'eluato per la conferibilità in discarica (cfr. da ultimo il D.M. 27 settembre 2010), ma al più quelle previste dal DM 5 febbraio 1998 (=Ronchi Bis) per i soli rifiuti da utilizzare tal quali come materia per recuperi ambientali e cioè in [R10], ovvero il cosiddetto "test di cessione".
7) Infine, è erroneo e falsamente interpretativo della normativa, dal punto di vista amministrativo, oltre che un falso materiale (a parte la grave imperizia professionale) dal punto di vista penale, dichiarare un rifiuto "pericoloso" non in base alla sua composizione come previsto in D.Lgs. 152/06, allegato D degli Allegati alla Parte Quinta già richiamati, bensì alla conformità o meno del relativo eluato o test di cessione che sia: tali ultimi parametri analitici, infatti, riguardano solo le possibili modalità di destino di quel rifiuto e non certo la sua natura intrinseca di rifiuto pericoloso o non pericoloso.
Spero di aver contribuito a fugare dei dubbi, una volta e per sempre, almeno in chi ha intenzione di non complicare ulteriormente la vita al mondo produttivo di cui, ci piaccia o non ci piaccia, siamo parte ed abbiamo bisogno per sopravvivere.
E, per comodità, riprendo la numerazione da dove l'ho lasciata ieri, quotandomi da sola per unificare il discorso.
1) le analisi per stabilire se un rifiuto è pericoloso o meno si fanno quando c'è un "codice a specchio", ossia quando il rifiuto derivante da un processo produttivo può essere pericoloso o meno, a seconda del tipo di processo e di sostanza dal quale deriva.
2) Il Codice CER di un rifiuto si attribuisce in base al processo che lo ha generato, e non perchè lo dica io, che mi sono limitata a leggerlo e ad impararlo, ma perchè lo dice la legge, segnatamente D.lgs. 152/06 e s.m.i., Allegati alla parte Quarta, allegato D, introduzione, punto 3 e sottopunti seguenti.
3) Subito dopo la prevenzione della formazione/produzione di rifiuti, a livello comunitario dal 1975 ma a livello formalmente legislativo nazionale almeno dal Decreto Ronchi alias n. 22 del 5 febbraio 1997, il destino di un rifiuto DEVE ESSERE PRIORITARIAMENTE IL SUO RECUPERO, preferibilmente recupero di materia e solo in ultima istanza come recupero energetico. Se e quando non è recuperabile, occorre smaltirlo in discarica, ed anche lì preferibimente come composto/sostanza il meno ambientalmente contaminante sia possibile ottenere (donde, gli impianti D8-D9).
4) Per la prevenzione di problemi ambientali nel medio lungo-termine, a parte le caratteristiche geo-costruttive delle discariche, in esse NON PUO' essere conferito materiale che superi determinati parametri di dilavamento. Per cui, è evidente che se un rifiuto supera quei certi parametri, fissati per ciascun tipo di discarica - quindi per inerti, non pericolosi e pericolosi a salire - non è ammessibile in discarica, men che mai in discarica di classe superiore per via dell'eluato, e quindi per eliminarlo dal circuito non resta che il recupero (da qui il richiamo di Isa al D.Lgs. 36/03, che pare siamo rimasti in 7 in Italia ad averlo letto)
5) Se si procede con una corretta attribuzione del codice CER come già indicata, è piuttosto semplice -ora che in tutti i programmi e browser c'è la funzione "cerca"- verificare se quel certo tipo di rifiuto va non solo a recupero ma magari addirittura in procedura semplificata: e per fare questo non c'è bisogno di un'analista, basta un consulente che sappia di che "consule".
6) se quel determinato rifiuto con quel determinato CER è conferibile a recupero di materia, una volta identificato l'impianto di conferimento al più occorrerà eseguire determinazioni analitiche dei parametri vincolanti per l'impianto di recupero, che in teoria dovrebbero essere strettamente connessi alle modalità tecnologiche del recupero e non a (frequente...)lettura impropria del D.Lgs. 186/06 che quel DM Ronchi Bis ha modificato, giammai quelle dell'eluato per la conferibilità in discarica (cfr. da ultimo il D.M. 27 settembre 2010), ma al più quelle previste dal DM 5 febbraio 1998 (=Ronchi Bis) per i soli rifiuti da utilizzare tal quali come materia per recuperi ambientali e cioè in [R10], ovvero il cosiddetto "test di cessione".
7) Infine, è erroneo e falsamente interpretativo della normativa, dal punto di vista amministrativo, oltre che un falso materiale (a parte la grave imperizia professionale) dal punto di vista penale, dichiarare un rifiuto "pericoloso" non in base alla sua composizione come previsto in D.Lgs. 152/06, allegato D degli Allegati alla Parte Quinta già richiamati, bensì alla conformità o meno del relativo eluato o test di cessione che sia: tali ultimi parametri analitici, infatti, riguardano solo le possibili modalità di destino di quel rifiuto e non certo la sua natura intrinseca di rifiuto pericoloso o non pericoloso.
Spero di aver contribuito a fugare dei dubbi, una volta e per sempre, almeno in chi ha intenzione di non complicare ulteriormente la vita al mondo produttivo di cui, ci piaccia o non ci piaccia, siamo parte ed abbiamo bisogno per sopravvivere.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Località : Napoli
Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
A volte ritornano! ... e dopo la bellezza di 7 anni da questa discussione, ARPAV ed ISPRA sparigliano le carte sulle polveri da taglio laserAurora Brancia ha scritto:volvo85 ha scritto:non voglio dubitare della professionalità del laboratorio e non voglio far passare un rifiuto cancerogeno per un non rifiuto..qualcuno ha già smaltito polveri da taglio laser??se si che tipo di analisi avete svolto?
....ouffff... è sempre la stessa storia:
1) le analisi per stabilire se un rifiuto è pericoloso o meno si fanno quando c'è un "codice a specchio", ossia quando il rifiuto derivante da un processo produttivo può essere pericoloso o meno, a seconda del tipo di processo e di sostanza dal quale deriva.
dare occhiatina a queste slide presentate ad Ecomondo (bastano le prime 6 pag) e poi ne (ri)-parliamo?
www.isprambiente.gov.it/files2018/eventi/il-sistema-nazionale-a-rete-per-la-protezione-dell2019ambiente/PARADISILucaARPAVENETO.pdf
fa impressione leggerle considerando che tutti dico tutti gli smaltitori di polveri da taglio laser presenti in rete usano (autorizzati a farlo!) il cer 12.01.02 e/o 12.01.04
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: Polveri da taglio laser: non rifiuto?
Grazie per il contributo.
Nella penultima diapositiva, alle conclusioni, aggiungerei:
necessità che l'ARPAV si studi la normativa, compresa la LG SNPA, per quel che vale
Nella penultima diapositiva, alle conclusioni, aggiungerei:
necessità che l'ARPAV si studi la normativa, compresa la LG SNPA, per quel che vale
homer- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.07.10
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