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Documento di trasporto/obbligo speditore - Dubbio

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Messaggio  Muttley1974 Gio Dic 27, 2012 2:58 pm

Cari colleghi, questo è il mio primo messaggio e oltre che augurarvi buon fine anno vi pongo un dubbio:
Un negozzio fa vendita al dettaglio, (Immaginiamo Brico) di merce in ADR (immaginiamo una vernice infiammabile).
Se l'aquisto è fatto da un privato è esente da ADR.
Se è una azienda NO. Quindi significa che il pittore che passa li per acquistare 10 L di UN 1263 è soggetto ADR! (Esenzione parziale).

Quindi si confugurano come:
SPEDITORE: Brico
TRASPORTATORE: Pittore

Quindi, anche senza andare troppo nel dettaglio:
Brico: deve fare un documento di trasporto (fattura) che riporti anche la calssificazione ADR, potenzialmente anche vendere più di 333Kg e quindi dovrebbe anche avere un Consulente.
Il pittore se stà attento ad essere in esenzione se la cava con l'estintore ( e la formazione Hahahah).

Mi sfugge qualcosa?
Mi pare impossibile che Brico o u qualsiasi negozio di merce al dettaglio si comporti così.

Grazie mille per la riflessione.
E buon fine anno.
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Messaggio  homer Gio Dic 27, 2012 3:21 pm

si applica l'esenzione del 1.1.3.1, che comporta dei limiti quantitativi facili da rispettare.
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Messaggio  Muttley1974 Gio Dic 27, 2012 3:27 pm

homer ha scritto:si applica l'esenzione del 1.1.3.1, che comporta dei limiti quantitativi facili da rispettare.

Se Ti riferisci alla lettera "c" non penso sia applicabile:
Penso che questa esenzione si applcia solo ai trasporti che ad esempio il fantomatico pittore fa dalla sua sede al cantiere e viceversa. In questo caso si tratterebbe in realtà di approvvigionamento dell'impesa che, cito testualmente "non rientrano nella presente esenzione".

Sbaglio qualcosa?
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Messaggio  benassaisergio Gio Dic 27, 2012 4:38 pm

Si dovrebbe comunque verificare se non si tratti di trasporto in quantità limitate (che prevedono, salvo quanto previsto nel capitolo 3.4, la completa esenzione dall'ADR).
Se, ad esempio i 10 litri sono in colli da 2, 3 o 4 litri (se si tratta di vernici infiammabili del II o III gruppo di imballaggio), si ricade appunto nelle quantità limitate.

Inoltre va tenuto presente che il negoziante è, a sua volta, un ricevitore di merci pericolose, e quindi, come tale, salvo esenzioni, credo dovrebbe avere il consulente per la sicurezza indipendentemente dal fatto di essere successivamente uno speditore.

Sono comunuqe convinto che ci sarebbe bisogno di una revisione della sottosezione 1.1.3.1, ma qualcuna/o potrebbe/dovrebbe prendere l'iniziativa.
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Messaggio  Muttley1974 Gio Dic 27, 2012 5:20 pm

Grazie.
Il tema è chiuso e lo scopo raggiunto!

Buon fine anno e inizio nuovo.
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