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Sottoprodotti di origine animale - cat. 3 MACELLERIA

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Messaggio  Ospite Mar Lug 17, 2012 3:51 pm

Buongiorno,
chiedo di nuovo il vostro preziosissimo aiuto!

qualcuno sa dirmi la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale ( categoria 3 ) di una macelleria?

grazie
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Messaggio  cirillo Mar Lug 17, 2012 4:26 pm

Gli scarti di macelleria sono definiti quali "prodotti di orgine animale non destinati al consumo umano diretto" e non vanno gestiti in regime di DLgs 152/2006 ma nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1774/2002.
In ogni caso in una macelleria, essendo un'attività ove si manipola cibo fresco e non confezionato, dev'essere presente il manuale di valutazione HACCP che dovrebbe contenere, fra le altre procedure, anche le modalità di gestione degli scarti della lavorazione.
Nel caso ne fosse carente riterrei più che opportuno integrarlo velocemente.

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Messaggio  ilmonty Mer Lug 18, 2012 9:16 am

Ciao Ciao a tutti.
Sono stato assente per un po', ma qui nella pianura modenese ultimanente si stava sempre con un piedino fuori in posizione di partenza.............

Ho solo da fare una piccola precisazione in quanto l'argomento è attualmente disciplinato non più dal Reg. CE 1774/2002 (abrogato) ma dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011; quest'ultimo risulta essere il regolamento applicativo del 1069.

Purtroppo alla stato attuale mancano ancora le linee guida (le stiamo aspettando dal marzo 2011 Neutral ); è verò che essendo linee guida non sono prescrittive, ma potrebbero aiutare molto nell'interpretazione dei soliti passaggi oscuri....

Sicuramente le macellerie dovranno disporre di contenitori che identificano la categoria dei sottoprodotti in cui i sottoprodotti vengono posizionati e celle frigo in cui stoccarli se non vengono ritirati in giornata.
Come già detto da Cirillo, devono predisporre un idoneo manuale di autocontrollo basato sui principi HACCP e conservare una copia dei documenti commerciali predisposti per la spedizione dei sottoprodotti.
Per quanto riguradail registro di carico/scarico dei sottoprodotti lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o magazzino di transito), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di Categoria dei materiali prodotti, può non detere il citato registro a condizione che:
- i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- il destinatario detenga il registro;
- il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento.

Spero di averti dato un piccolo aiuto.

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Messaggio  Mattia8 Mer Lug 18, 2012 9:32 am

da sito di reteambiente - news del 12/7/12

Il regolamento Ce sui sottoprodotti di origine animale (1069/2009/Ce) e la disciplina sui rifiuti (Dlgs 152/2006) non sono in rapporto di genere a specie, poichè il primo riguarda i sottoprodotti destinati ad ulteriore reimpiego mentre la seconda riguarda scarti di cui il produttore si sia disfatto.

La sentenza 27 giugno 2012, n. 25364 della Corte di Cassazione ricorda infatti che gli scarti di origine animale sono sottoposti al regolamento 1069/2009 (e sottratti a quella sui rifiuti) solo ed esclusivamente se siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 183, Dlgs 152/2006; in ogni altro caso, e a maggior ragione qualora il produttore se ne sia disfatto, sono soggetti al Dlgs 152/2006 – Parte IV.

Nel caso poi in cui tali scarti siano stati abbandonati nei pressi del mattatoio comunale, infine, come accaduto nel caso dispecie, non può far sorgere alcun dubbio circa la loro natura di rifiuti. ....

tradotto in soldoni: se lo scarto viene recuperato (x farine ecc.) applichi il reg 1069, se va a smaltimento è rifiuto. Ci sarebbe molto da approfondire, ti consiglierei di sentire il servizio veterinario dell'ASL territ. competente che dovrebbe avere indicazioni più precise in merito.
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Messaggio  Ospite Mer Lug 18, 2012 9:42 am

tradotto in soldoni: se lo scarto viene recuperato (x farine ecc.) applichi il reg 1069, se va a smaltimento è rifiuto. Ci sarebbe molto da approfondire, ti consiglierei di sentire il servizio veterinario dell'ASL territ. competente che dovrebbe avere indicazioni più precise in merito.


seguirò il tuo consiglio Mattia!
grazie a tutti per il prezioso aiuto!

Buona giornata
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 18, 2012 10:46 am

premettendo che io adoro alcuni dei c.d. "SOA a rischio" (partendo dalla trippa a finire all'osso di ginocchio ed il grasso nel brodo) e quindi non li ritengo per niente dei sottoprodotti, trovo che questa pagina del ministero della salute sia chiara ed illuminate. Hanno solo dimenticato di segnalare esplicitamente, come trasformazione tecnica di ossa grasso & affini e segnatamente della componente grassa, o lipidica come la volete chiamare, la saponificazione che è invece chiaramente prevista dal Reg. CE 829/07.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 18, 2012 10:59 am

Aurora Brancia ha scritto:premettendo che io adoro alcuni dei c.d. "SOA a rischio" (partendo dalla trippa a finire all'osso di ginocchio ed il grasso nel brodo) e quindi non li ritengo per niente dei sottoprodotti,

Ma a rischio di che? di estinzione forse? :breakfast: :breakfast:
Che ormai qui per avere un po' di trippa o un ossobuco degni di questo nome si è costretti ad allevarsi autonomamente il bovino sul balcone....

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Un kiss vale più di mille parole!
Ma, a volte bapho è ancora meglio!
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