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[TOP] Sottoprodotti di origine animale
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adesposito
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[TOP] Sottoprodotti di origine animale
I sottoprodotti di origine animale sono definiti quali corpi interi (o parti) di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Sono normati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. CAMPO D'APPLICAZIONE Il regolamento stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per: • la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; • l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati. Esso non si applica: • agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto; • al latte e al colostro in forma liquida utilizzati nell'azienda di origine; • ai corpi interi o alle parti di animali selvatici sani ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e degli animali utilizzati come trofei di caccia; • agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale; • ai rifiuti di cucina e ristorazione salvo se destinati al consumo animale, se destinati ad impianti di produzione di biogas o se sono provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; • agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione; • al transito per via marittima o aerea. CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Materiali di categoria 1 I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: • tutte le parti del corpo, incluse le pelli degli animali sospettati di essere affetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), degli animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE, degli animali da compagnia, degli animali da giardino zoologico e da circo, degli animali da esperimento, degli animali selvatici se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili; • i materiali specifici a rischio in quanto tessuti suscettibili di veicolare un agente infettivo; • i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate o contenenti prodotti pericolosi per l'ambiente; • tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio; • i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; • le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3. La manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo, tali materiali: • sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto; • sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto secondo un metodo specifico, in questo caso i materiali risultanti sono contrassegnati ed eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento; • ad esclusione dei materiali provenienti da corpi di animali infettati (o sospetti tali) da una TSE, trasformati secondo un metodo specifico in un impianto riconosciuto, in questo caso i materiali risultanti sono contrassegnati ed eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta; • nel caso di rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in discarica. Materiali di categoria 2 I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: • lo stallatico e il contenuto del tubo digerente; • tutti i materiali di origine animale diversi da quelli appartenenti alla categoria 1 e raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli; • i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti se in concentrazione eccedente i limiti comunitari; • i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e non risultano conformi ai requisiti veterinari comunitari; • gli animali che non rientrano nella categoria 1 e che non siano stati macellati per il consumo umano; • le miscele di materiali di categoria 2 e 3. Ad eccezione dello stallatico, la manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 2 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo tali materiali: • sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto; • sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto secondo un metodo specifico, i materiali risultanti sono contrassegnati e sono quindi eliminati come rifiuti; • sono insilati o compostati se si tratta di materiali di origine ittica; • nel caso di stallatico, di contenuto del tubo digerente, di latte e di colostro che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili sono a) trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico ovvero b) sono utilizzati sui terreni; • sono utilizzati in un impianto tecnico per produrre trofei di caccia. Materiali di categoria 3 I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: • le parti di animali macellati idonee al consumo umano ma ad esso non destinate per motivi commerciali; • le parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili; • le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati, in seguito a ispezione ante mortem, idonei al consumo umano; • il sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem; • i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate; • i prodotti alimentari di origine animale diversi dai rifiuti di cucina e ristorazione che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio; • il latte crudo di animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili; • i pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in altomare e destinati alla produzione di farina di pesce come anche i sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano; • i gusci d'uovo di animali che non presentano segni clinici di malattie trasmissibili; • il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, i peli e le pellicce ottenuti da animali sani; • i rifiuti di cucina e ristorazione esclusi quelli di categoria 1. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo tali materiali: • sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto riconosciuto; • sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia; • sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuti; • se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati; • se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati. RACCOLTA, TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO, SPEDIZIONE Ad eccezione dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono raccolti, trasportati e identificati. La procedura regolamentare concerne l'identificazione e l'etichettatura delle materie prime delle tre categorie, le caratteristiche dei veicoli e dei contenitori, i documenti commerciali, i certificati sanitari, le condizioni di trasporto. Ogni spedizione dev'essere messa a registro. Per la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio di materiali delle categorie 1 e 2 come anche delle proteine animali trasformate. Debitamente identificati tutti i sottoprodotti di origine animale sono inoltrati direttamente all'impianto di destinazione. Tutte le informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri transitano per il sistema TRACES. DEROGHE Deroghe relative all'uso dei sottoprodotti di origine animale Sotto la supervisione dell'autorità competente gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini di diagnosi, di istruzione e di ricerca come anche per la tassidermia negli impianti di prodotti tecnici riconosciuti. I sottoprodotti di origine animale provenienti da materiali delle categorie 2 e 3 - ad eccezione del sangue, delle pelli, degli zoccoli, delle piume, della lana, delle corna, dei peli e delle pellicce provenienti da animali inidonei al consumo umano ma che non presentavano sintomi di malattia trasmissibile - possono servire all'alimentazione dei seguenti animali: • gli animali da zoo e da circo; • i rettili e i rapaci; • gli animali da pelliccia; • gli animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano; • i cani allevati in mute o canili riconosciuti; • i vermi destinati ad essere usati come esche da pesca. In seguito a una consultazione del comitato scientifico che si è pronunciato a favore, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di corpi interi di animali della categoria 1 contenenti materiali specifici a rischio per l'alimentazione di specie necrofaghe a rischio di estinzione o protette. Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle deroghe poste in atto e delle modalità di controllo instaurate. Esso compila un elenco degli utilizzatori e dei centri di raccolta autorizzati e registrati sul suo territorio e attribuisce loro un numero ufficiale. Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Il sotterramento diretto dei corpi degli animali da compagnia è autorizzato soltanto in casi limitati. Certi sottoprodotti di origine animale provenienti da regioni lontane possono essere eliminati quali rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco. Si tratta dei corpi di animali da compagnia e di animali di categoria 1 contenenti materiali specifici a rischio, materiali delle categorie 2 e 3 provenienti da regioni lontane o di sottoprodotti di origine animale che possono essere inceneriti o sotterrati in loco nel caso del manifestarsi di una malattia che figura sull'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie. Nessuna deroga è concessa per gli animali sospetti di essere infettati da una TSE. Bozza da completare |
Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: [TOP] Sottoprodotti di origine animale
Ciao,
Dove posso acquisire una copia del registro da utilizzare per i sottoprodotti come da all. 2 Reg. CE 1774?
Grazie
Dove posso acquisire una copia del registro da utilizzare per i sottoprodotti come da all. 2 Reg. CE 1774?
Grazie
adesposito- Utente Attivo
- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 23.03.10
Età : 55
Re: [TOP] Sottoprodotti di origine animale
se può essere utile, trovato in rete:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=registro%20all.%202%20reg.%20ce%201774&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.veterinari.udine.it%2Fdocumenti%2FAllegato1-Modulistica.doc&ei=-5j9T6C6JMTCtAaKx6ijDw&usg=AFQjCNEqAwfhwDArsYDrU-DvwhTf8316Lw&cad=rja
... e trovo che anche la Campania ha fatto una cosa uguale uguale:
http://resources.regione.campania.it/slide/files/Assessori/sanita/veterinaria/sottoprod/file_5557_GNR.pdf
comunque il tutto è fatto con Word quindi copia, stampa, modifica... non credo esista qualcosa di prestampato
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=registro%20all.%202%20reg.%20ce%201774&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.veterinari.udine.it%2Fdocumenti%2FAllegato1-Modulistica.doc&ei=-5j9T6C6JMTCtAaKx6ijDw&usg=AFQjCNEqAwfhwDArsYDrU-DvwhTf8316Lw&cad=rja
... e trovo che anche la Campania ha fatto una cosa uguale uguale:
http://resources.regione.campania.it/slide/files/Assessori/sanita/veterinaria/sottoprod/file_5557_GNR.pdf
comunque il tutto è fatto con Word quindi copia, stampa, modifica... non credo esista qualcosa di prestampato
PiazzaPulita- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: [TOP] Sottoprodotti di origine animale
Davvero mille grazie
adesposito- Utente Attivo
- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 23.03.10
Età : 55
SCARTI ALIMENTARI ANCHE DI ORIGINE ANIMALE
Aiuto qui la situazione si complica troppo....
Aziende che dal proprio magazzino hanno scarti alimentari imballati (alimenti scaduti o merci avariate) come devono smaltirli?
Sarebbe preciso utilizzare un codice cer unico (tipo il 02.03.04) e anche da alcune discussioni presenti nel forum ho notato che potrebbe essere applicabile.
Poi oggi mi sono interfacciato in una strana situazione: se questi alimenti contengono prosciutto, salame, tonno...
rientrano nella categoria 3 lettera F del Reg. CE 1069/2009 "prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presnetano rischi per la salute pubblica o degli animali".
Ma questo significa che di tutte le merci imballate che mi scadono devo dividere le tipologie?
..mi scadono lattine, bottiglie in pet, merendine, tramezzini, caffè, ecc.
PENSAVO DI POTER ASSEGNARE LO STESSO CODICE CER A TUTTI (visto che la provenienza è la stessa: merci alimenatri scadute da magazzino!)
DAVVERO DEVO DIVIDERE QUESTI PRODOTTI E GESTIRLI IN MANIERA DIVERSA ??
Aziende che dal proprio magazzino hanno scarti alimentari imballati (alimenti scaduti o merci avariate) come devono smaltirli?
Sarebbe preciso utilizzare un codice cer unico (tipo il 02.03.04) e anche da alcune discussioni presenti nel forum ho notato che potrebbe essere applicabile.
Poi oggi mi sono interfacciato in una strana situazione: se questi alimenti contengono prosciutto, salame, tonno...
rientrano nella categoria 3 lettera F del Reg. CE 1069/2009 "prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presnetano rischi per la salute pubblica o degli animali".
Ma questo significa che di tutte le merci imballate che mi scadono devo dividere le tipologie?
..mi scadono lattine, bottiglie in pet, merendine, tramezzini, caffè, ecc.
PENSAVO DI POTER ASSEGNARE LO STESSO CODICE CER A TUTTI (visto che la provenienza è la stessa: merci alimenatri scadute da magazzino!)
DAVVERO DEVO DIVIDERE QUESTI PRODOTTI E GESTIRLI IN MANIERA DIVERSA ??
harl- Utente Attivo
- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 19.05.11
carcasse di topi, piccioni o altra attività derivata da pest control
Ciao, sto seguendo come consulente un gruppo di aziende che si occupano di pest control.
Ad oggi la maggior parte di loro ha gestito in modo creativo lo smaltimento delle carcasse degli animali (topi piccioni etc) che derivano dalla loro attività. Sono tutti registrati come gestori ambientali per il trasporto presso il proprio deposito temporaneo (in azienda) per imballaggi contaminati da esche ed esche da smaltire. Nessuno gli ha mai posto il problema dello smaltimento delle carcasse.
è corretto considerarle sotto prodotti di origine animale in classe 1?
calcolo quindi 10mq max in deposito temporaneo?
per il deposito temporaneo sto insistendo per un freezer dedicato.
per il trasporto sui diversi furgonicini dei dipendenti, è corretto utilizzare dei contenitori a tenuta o servono dei freezer da trasporto?
ho cercato se c'era questa attività già affrontata in altri post ma non ho trovato nulla
grazie
Ad oggi la maggior parte di loro ha gestito in modo creativo lo smaltimento delle carcasse degli animali (topi piccioni etc) che derivano dalla loro attività. Sono tutti registrati come gestori ambientali per il trasporto presso il proprio deposito temporaneo (in azienda) per imballaggi contaminati da esche ed esche da smaltire. Nessuno gli ha mai posto il problema dello smaltimento delle carcasse.
è corretto considerarle sotto prodotti di origine animale in classe 1?
calcolo quindi 10mq max in deposito temporaneo?
per il deposito temporaneo sto insistendo per un freezer dedicato.
per il trasporto sui diversi furgonicini dei dipendenti, è corretto utilizzare dei contenitori a tenuta o servono dei freezer da trasporto?
ho cercato se c'era questa attività già affrontata in altri post ma non ho trovato nulla
grazie
DVMFV- Membro della community
- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 14.01.15
Re: [TOP] Sottoprodotti di origine animale
penso che siano iscritti come gestori ambientali cat 2bis per il trasporto DAL loro sito agli impianti, altrimenti dovrebbero essere iscritti in cat 4o 5.
per quanto riguarda i 10 q.li a che normativa ti stai riferendo?
oltre al regolamento CE ci sono anche le leggi che ciascuna regione predispone per ciascuna sottocategoria di sottoprodotti di origine animale.
per quanto riguarda i 10 q.li a che normativa ti stai riferendo?
oltre al regolamento CE ci sono anche le leggi che ciascuna regione predispone per ciascuna sottocategoria di sottoprodotti di origine animale.
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
re carcasse di topi, piccioni o altra attività derivata da pest control
ciao
si, categoria 2 bis per il trasporto al destinatario.
i 10 q.li li riferivo al quantitativo massimo, come rifiuti pericolosi. Non so che altro limite prendere.
la regione d'applicazione per il momento è il Veneto, ma l'azienda opera su più regioni e questo complica le cose. o fa fede solo la regione in cui è registrata la sede legale?
Grazie
si, categoria 2 bis per il trasporto al destinatario.
i 10 q.li li riferivo al quantitativo massimo, come rifiuti pericolosi. Non so che altro limite prendere.
la regione d'applicazione per il momento è il Veneto, ma l'azienda opera su più regioni e questo complica le cose. o fa fede solo la regione in cui è registrata la sede legale?
Grazie
DVMFV- Membro della community
- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 14.01.15
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