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discarica requisiti
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discarica requisiti
C'è una recentissima sentenza della Cassazione in tema di requisiti di permeabilità e spessore della discarica...
Ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 , punto 2.4.2, la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità e spessore, può essere completata artificialmente attraverso una barriera di confinamento opportunamente realizzata, che fornisca una protezione equivalente.
Ci si domanda, allora, se la disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che i sistemi di impermeabilizzazione artificiale dovrebbero aggiungersi a completamento di una barriera geologica naturale comunque presente, la cui esistenza è un requisito essenziale.
Proprio questa è la tematica oggetto di una recentissima pronuncia della Terza Sezione della Cassazione Penale (23 maggio 2012, n. 19457).
Ad avviso del pubblico ministero, sarebbe necessaria la presenza di una barriera geologica naturale, che non potrebbe essere sostituita da miglioramenti nella parte artificiale sovrastante.
La Corte, al contrario, precisa che il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai criteri differenziati per le discariche di rifiuti non pericolosi e per quelle di rifiuti pericolosi. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Pertanto, a giudizio della Corte, la formazione geologica naturale preesistente può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche. In tal caso deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.
Né la pronuncia del Tar Puglia n. 88 del 19 gennaio 2011 si opporrebbe a tale ragionamento nella parte in cui argomenta che la disposizione richiamata “continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi”. La portata di tale affermazione deve, infatti, essere circoscritta al caso concreto posto all'esame del giudice amministrativo, che aveva per oggetto non la diretta applicazione della menzionata disposizione, ma la valutazione della legittimità di una particolare previsione di fonte regionale - la cui portata applicativa è evidentemente limitata al territorio della sola Puglia - che, in determinate circostanze eccezionali prevede una disciplina più restrittiva.
Ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 , punto 2.4.2, la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità e spessore, può essere completata artificialmente attraverso una barriera di confinamento opportunamente realizzata, che fornisca una protezione equivalente.
Ci si domanda, allora, se la disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che i sistemi di impermeabilizzazione artificiale dovrebbero aggiungersi a completamento di una barriera geologica naturale comunque presente, la cui esistenza è un requisito essenziale.
Proprio questa è la tematica oggetto di una recentissima pronuncia della Terza Sezione della Cassazione Penale (23 maggio 2012, n. 19457).
Ad avviso del pubblico ministero, sarebbe necessaria la presenza di una barriera geologica naturale, che non potrebbe essere sostituita da miglioramenti nella parte artificiale sovrastante.
La Corte, al contrario, precisa che il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai criteri differenziati per le discariche di rifiuti non pericolosi e per quelle di rifiuti pericolosi. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.
Pertanto, a giudizio della Corte, la formazione geologica naturale preesistente può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche. In tal caso deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.
Né la pronuncia del Tar Puglia n. 88 del 19 gennaio 2011 si opporrebbe a tale ragionamento nella parte in cui argomenta che la disposizione richiamata “continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi”. La portata di tale affermazione deve, infatti, essere circoscritta al caso concreto posto all'esame del giudice amministrativo, che aveva per oggetto non la diretta applicazione della menzionata disposizione, ma la valutazione della legittimità di una particolare previsione di fonte regionale - la cui portata applicativa è evidentemente limitata al territorio della sola Puglia - che, in determinate circostanze eccezionali prevede una disciplina più restrittiva.
Ambiente Legale- Partner
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Re: discarica requisiti
Grazie per questi contributi giurisprudenziali.
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marcosperandio- Moderatore
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Re: discarica requisiti
grazie
geofranz67- Partner
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