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Deposito Temporaneo - requisiti tecnici

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Messaggio  sarabai Sab Mag 26, 2012 1:34 pm


Buongiorno,

avrei un dubbio riguardo alle modalità in cui in concreto debba essere effettuato il deposito temporaneo, considerata la genericità della definizione ex art. 183 bb) del 152/06 e della Delibera del 27 Luglio 1984(in merito alle norme tecniche), nonchè avuto rigurdo delle BAT recuperate su internet, così come indicato da ISA in un altro post di questo forum:
- da nessuna parte viene specificato se, all'interno di una azienda, ci deve essere un solo deposito temporaneo oppure due o tre, viene sottinteso nel 152/06, articolo 183 lett, bb) utlizzando l'articolo determinativo "il" .

Inlotre vi chiedo se per voi potrebbe andar bene un deposito temporaneo cosi strutturato: (azienda di materiale edile che prepara vernici - tintometro - e successivamente le vende): contaner da 5 metri cubi (a tenuta stagna che all'interno vengono posizionati, in maniera separata, contenitori di vernici vuoti - CER 16 01 10* e toner delle stampanti CER 08 03 18 e 08 03 17*), su basamento di calcestruzzo e il tutto opportunamente segnalato indicando i codici CER e apponendo al container il cartello con la R su fondo giallo, estintore come dotazione di sicurezza e non prevedendo una recinzione esterna.

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Messaggio  isamonfroni Dom Mag 27, 2012 11:44 am

Se all'interno del container, tieni separati i vari rifiuti utilizzando imballaggi separati (tipo big bag o similari, direi che va bene.
NB probabilmente piccola svista: le latte vuote hanno CER 15.01.10*.

Per quanto riguarda l'altra tua domanda, a mio parere sarebbe meglio,nei limiti del possibile, avere 1 sola area di deposito temporaneo che è certamente molto più facile da gestire e da tenere sotto controllo.
Indubbiamente ci possono essere più depositi temporanei, ma devono essere giustificati da reali esigenze dimensionali e produttive.
Ad esempio, un impianto di trattamento di rifiuti (per esempio un impianto che faccia trattamento di emulsioni oleose) può produrre rifiuti liquidi che vengono depositati in serbatoi in linea al trattamento, più altri rifiuti,solidi e fangosi, che trovano spazio in un'area di deposito temporaneo separata dalle linee produttive.

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Messaggio  Antonio1005 Mer Feb 20, 2013 7:56 pm

Ciao a tutti
Ancora una volta complimenti per il forum, fonte di continuo e fondamentale scambio sui rifiuti.

Volevo chiedervi alcune cose sul deposito temporaneo e sui requisiti tecnici da seguire, ovvero il TUA definisce i limiti temporali e quantitativi per il deposito temporaneo ma i requisiti tecnici dove li trovo?
Immagino che l'area debba essere inaccessibile, recintata, coperta ecc. tipo R13 ma se è così qual'è il riferimento normativo? perdonate l'ignoranza.
Il mio problema è in particolare relativo al deposito temporaneo dei 200102 rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione del verde, in merito a questo c'è da dire che il 266 del TUA mi autorizza (obbliga?) al deposito presso la sede dell'unità locale togliendomi di fatto la possibilità di fare deposito presso il luogo di produzione cosa che in alcuni casi conviene fare, mi trovo quindi nell'assurdo di non poter fare deposito e poi smaltire direttamente il rifiuto dal luogo di produzione di tronchi e rami provenienti da attività di manutenzione del verde e devo quindi trasportare tutto in sede anche se in questo caso specifico (viste le quantità) la cosa è assolutamente sconveniente.
Sto quindi cercando di capire se e dove posso depositare il materiale, ho a disposizione un piccolo capannone coperto ma il carico e scarico del materiale è poco agevole, ho a disposizione campi e terreni ad uso aziendale ma ho dubbi sul fatto di poter mettere deposito il materiale direttamente a terra e non riparato dalle interperie l'assurdo è che di rami e foglie si tratta.

Se ho posto la domanda nel luogo sbagliato vi chiedo scusa.
Grazie per ora
Antonio
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 20, 2013 9:04 pm

Il riferimento "tecnico" ancora oggi valido per il deposito temporaneo resta la Delib del 27 luglio 84.
Comunque le regole del R13 vanno anche bene in generale.

Tornando ai tuoi rifiuti "verdi", per conto mio, vista la tipologia potresti anche depositarli ordinatamente sui terreni a uso aziendale, non credo che possano essere tanto inquinanti.

Ma, come li trasporti poi? Non ti verrebbe comodo un bel cassone scarrabile con il quale risolvi tutti i problemi tecnici?

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Messaggio  Antonio1005 Gio Feb 21, 2013 12:54 pm

Grazie Isa, la Delib del 27 luglio 84 non la conoscevo (per mia fortuna direi Laughing )
Nella delibera però non ho trovato la risposta che cercavo, o almeno non in maniera esplicita.
trovo infatti alcuni riferimenti nei punti:
0.3. Criteri generali per le attività di smaltimento (in realta il rifiuto va a recupero nel mio caso)
La scelta dei sistemi, delle tecnologie e dei mezzi tecnici da adottare deve essere effettuata sulla base di una valutazione comparata delle diverse soluzioni tecnicamente ed economicamente realizzabili, che tenga conto in primo luogo dell'esigenza di evitare pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Altre indicazioni vengono dal punto 4. STOCCAGGIO DEI RIFIUTI che però parla di stoccaggio (forse oggi D15 o R13) di rifiuti tossici e nocivi (direi speciali pericolosi)
Se non vi sono altre norme, che ahimè non conosco, e se non ho letto male la delibera potremmo affermare che il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi deve essere effettuato evitando pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente con le ovvie considerazioni su eventuali danni alla salute di lavoratori (quindi dlgs 81 e il datore di lavoro che passa i suoi guai) e danni ambientali e alla salute pubblica con le conseguenze penali e amministrative del caso e il risarcimento del danno oltre che il ripristino dei luoghi.
Se interpreto in maniera corretta non vi è obbligo di recinsione, non vi è obbligo di riparare i rifiuti da agenti atmosferici o altro sempre che la cosa non costituisca pericolo per l'uomo e l'ambiente, concordate? Chiaro è che smaltire un rifiuto umido è molto più costoso e che lasciando in rifiuto in un luogo aperto si corre il serio rischio che ne lascino altri magari di altro tipo e pericolosità con tutte le conseguenze del caso (incauta gestione del fondo ecc.) non posso però essere sanzionato per un erroneo deposito.
Nel mio caso ho pensato allo scarrabile, che coperto risolverebbe anche gil problema pioggia, il problema è legato al carico dello scarrabile (non ho una rampa ne un granchio) quindi l'uso è tutt'altro che semplice, la soluzione più facile (in questo caso) sarebbe fare il deposito temporaneo sul luogo di produzione del rifiuto e in tal senso mi sto chiedendo:
- Se il rifiuto da manutenzione diventa tale quando arriva presso la sede dell'unità locale che ha prodotto il rifiuto, il deposito (ovviamente ben fatto non una discarica abusiva per capirci) presso il cantiere lo posso considerare deposito di materiale, semilavorati o altro ma non di rifiuti, posso quindi pensare di smaltire il materiale direttamente dal cantiere con mezzi idonei nei giusti tempi, con le dovute registrazioni di carico ecc.?
Grazie degli spunti
Ciao
Antonio
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Messaggio  sarabai Mar Mar 11, 2014 1:30 am

Salve a tutti,
chiedo lumi se tale delibera del '84 è applicabile nella parte inerente il calcolo del volume utile del bacino di contenimento dei rifiuti liquidi (nella delibera viene specificato che il volume del bacino di contenimento deve essere pari al volume del liquido contenuto nel contenitore). In quanto un tecnico/commerciale afferma che il volume utile del bacino di contenimento deve essere pari ad un terzo del rifiuto stocaggio.
Grazie mille
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 11, 2014 4:00 pm

sarabai ha scritto:Salve a tutti,
chiedo lumi se tale delibera del '84 è applicabile nella parte inerente il calcolo del volume utile del bacino di contenimento dei rifiuti liquidi (nella delibera viene specificato che il volume del bacino di contenimento deve essere pari al volume del liquido contenuto nel contenitore). In quanto un tecnico/commerciale afferma che il volume utile del bacino di contenimento deve essere pari ad un terzo del rifiuto stocaggio.
Grazie mille

Il tecnico commerciale dovrebbe occuparsi di vendere....

La regola è piuttosto logica e presuppone che, se ti si rompe il contenitore, il bacino sia in grado di contenere tutto il liquido che fuoriesce.

Dunque:
* in caso di serbatoio singolo, il bacino deve avere lo stesso volume del serbatoio (meglio un po' di più)

* in caso di 2 o 3 (o più) serbatoi tutti nello stesso bacino, il bacino deve avere un volume pari ad almeno 1/3 del volume totale di tutti i serbatoi, ma che sia almeno pari al volume del serbatoio più grande

Tanto per fare un esempio, se hai 3 serbatoi uno da 30 mc e 2 da 5 mc, il volume del bacino deve essere almeno 30 mc.

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Messaggio  sarabai Mer Mar 12, 2014 12:19 am

Grazie.
Ottimo  Very Happy Very Happy
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Messaggio  ilmonty Lun Dic 14, 2015 4:50 pm

Buongiorno a tutti,
mi riaggancio a questo post, perché ho un po' di confusione in testa in merito alle "norme tecniche" relative al deposito temporaneo.

Dalla lettura della norma, se non erro, la Deliberazione del 27 luglio 2004 vale solo per i rifiuti tossico-nocivi, mentre io ho a che fare con rifiuti speciali non pericolosi costituiti da acque di lavaggio, per cui mi trovo piuttosto indeciso sul come agire correttamente per il loro deposito temporaneo in attesa di conferimento ad aziende terze per il recupero/smaltimento.

In pratica mi rimane il dubbio se per lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali non pericolosi all'interno di serbatoi fuori terra, debbano essere presenti eventuali bacini di contenimento, con le prescrizioni volumetriche previste per la messa in riserva (vedi D.M 5 Febbraio 1998).

Grazie in anticipo per i Vs. preziosi suggerimenti/delucidazioni.
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Messaggio  tfrab Lun Dic 14, 2015 5:32 pm

per quanto dice la normativa direi che il bacino di contenimento va fatto. intanto tieni conto che non c'è equivalenza tra rifiuto tossico-nocivo e pericoloso. in linea di principio puoi avere un rifiuto non pericoloso ma tossico nocivo.

in secondo luogo il DM sul recupero semplificato, che pure prescrive i serbatoi, è dedicato ai non pericolosi, anzi, se vogliamo, alle categorie più "semplici".

francamente non vedo vie d'uscita
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Messaggio  ilmonty Lun Dic 14, 2015 5:53 pm

@ tfrab

Come prima cosa grazie per il suggerimento, poi come seconda cosa mi confermi quello che pensavo (o diciamo meglio "temevo"), per cui dovrò agire di conseguenza.
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Messaggio  Stefano22 Lun Apr 16, 2018 2:18 pm

Buongiorno a tutti,

Sono nuovo in questo forum e ho avuto modo di leggere alcune discussioni relative al deposito temporaneo. A tal proposito approfitterei della vostra competenza per un consiglio per quanto concerne l'allestimento di un deposito temporaneo in un cantiere di demolizione di un impianto industriale.

In questo caso verranno depositati sia rifiuti pericolosi(ognuno dotato del proprio imballaggio, CER, cassone coperto se necessario etc.) che non pericolosi, con ingenti quantità di materiale ferroso: CER 17 04 05. Ovviamente si opterà per il criterio temporale.

L'area designata è pavimentata ed è fornita di pozzetti, ma ipotizziamo che l'impianto abbia chiesto di chiuderli e di non usufruirne.

Seguendo le varie prescrizioni di allestimento, essendo questo deposito all'aperto, si fa riferimento alla protezione dei cumuli da agenti atmosferici, che in questo caso risulterebbe impraticabile con una tettoia e potenzialmente pericolosa ai fini della sicurezza dei lavoratori con altre soluzioni.

Alla luce del fatto che non si tratta di un'area di proprietà dove si può pensare di progettare una rete fognaria ex novo (essendo questa già esistente) con impianto di pre-trattamento dedicato e di sfruttarla per un tempo prolungato, vi domando pertanto come si debba procedere per la gestione delle acque meteoriche che dilaveranno i materiali ferrosi ivi depositati, premettendo che questi sono non pericolosi e che hanno subito una bonifica precedente alla demolizione.

Vi ringrazio anticipatamente.
Stefano22
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