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Sanzioni per il Sistri
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Sanzioni per il Sistri
Ecco la versione definitiva dell'art. 260-bis del D.Lgs 152/06, che sarà introdotto dal decreto di recepimento della nuova Direttiva Europea sui rifiuti, e relativo alle sanzioni in materia di Sistri.
Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore aquindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
7. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
8. Se le condotte di cui al comma 6 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore aquindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
7. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
8. Se le condotte di cui al comma 6 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Ultima modifica di Admin il Mar Dic 14, 2010 8:48 pm - modificato 6 volte.
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Sanzioni per il Sistri :: Commenti
Re: Sanzioni per il Sistri
giovannacibelli ha scritto:ma veramente nessuno ci può tutelare? nel senso che io voglio applicare la legge ma deve essere una legge applicabile con gli strumenti idonei. Non c'è un organo competente a cui posso rivolgermi per far valere i miei diritti? oppure ho solo doveri? sapete quale è la mia impressione? di essere sottoposta a mobbing da parte del ministero dell'ambiente. e se lo denunciassimo richiedendo risarcimento?
un caloroso abbraccio a tutti intanto, un modo ci sarebbe ma dovremmo essere tutti uniti come non siamo mai stati, e se tutti ci rifiutassimo di usare tale sistema? cosa fanno ci mettono tutti in carcere? avete idea che razza di gatta da pelare che si troverebbero difronte? sarebbe troppa soddisfazione mandare in tilt il sistema, comunque il problema c'è ed esiste si tutelano i farabutti, i mafiosi, gli omicidi, mentre che lavora gli fanno un mazzo tanto, ma in che italia stiamo vivendo? è ovvio che diventi anche un problema politico questo perche oltre ad attraversare tutto il territorio italiano attraversa tutta la politica magari potremmo dare il voto a chi ci tuttelera??????????????????? sarebbe una cosa da tenere in considerazione basta saperci muovere cari amici come si dice l'uniopne fa la forza ma ci vuole una grossa responsabilità da parte di tutti e solidarietà se ci muoveremo tutti assieme potremmo smuovere ministeri, politiche, e leggi.... Ciao
gimmi74 ha scritto:un caloroso abbraccio a tutti intanto, un modo ci sarebbe ma dovremmo essere tutti uniti come non siamo mai stati, e se tutti ci rifiutassimo di usare tale sistema? cosa fanno ci mettono tutti in carcere? avete idea che razza di gatta da pelare che si troverebbero difronte?
passeremmo solo per inadempienti noi, restii alle innovazioni e ai sistemi che garantiscono la legalità poiché siamo tutti farabutti e trafficanti..... non per incompetenti loro...
Destra sinistra centro su e giù sono tutti uguali.... chi va a far politica non lo fa per tutelarti, lo fa per soldi, potere e tutelare se stesso... purtroppo...sarebbe troppa soddisfazione mandare in tilt il sistema, comunque il problema c'è ed esiste si tutelano i farabutti, i mafiosi, gli omicidi, mentre che lavora gli fanno un mazzo tanto, ma in che italia stiamo vivendo? è ovvio che diventi anche un problema politico questo perche oltre ad attraversare tutto il territorio italiano attraversa tutta la politica magari potremmo dare il voto a chi ci tuttelera???????????????????
giovannacibelli ha scritto:ma veramente nessuno ci può tutelare? nel senso che io voglio applicare la legge ma deve essere una legge applicabile con gli strumenti idonei. Non c'è un organo competente a cui posso rivolgermi per far valere i miei diritti? oppure ho solo doveri? sapete quale è la mia impressione? di essere sottoposta a mobbing da parte del ministero dell'ambiente. e se lo denunciassimo richiedendo risarcimento?
fantalele ha scritto:giovannacibelli ha scritto:ma veramente nessuno ci può tutelare? nel senso che io voglio applicare la legge ma deve essere una legge applicabile con gli strumenti idonei. Non c'è un organo competente a cui posso rivolgermi per far valere i miei diritti? oppure ho solo doveri? sapete quale è la mia impressione? di essere sottoposta a mobbing da parte del ministero dell'ambiente. e se lo denunciassimo richiedendo risarcimento?
d'accordissimo. facciamo una class action! dopotutto non siamo stati messi nelle condizioni di lavorare, com'è possibile far entrare in vigore un sistema il 1 ottobre, darci i manuali il 30 settembre e il 1 ottobree e i mezzi per lavorare giorni dopo, e anche dopo aver dato i mezzi non permetterci di lavorare perché al ministero non si son mossi in tempo e chi dovrebbe aiutarci (tipo il call center) non si riesce a contattare o cmq non è realmente preparato? chi è che ha deciso tempi e modi di questa "cosa"? noi abbiamo solo potuto subìre gli eventi, però le sanzioni se qualcosa va storto siamo noi a doverle pagare!
[quote="a.karen"][quote="fantalele"]
giovannacibelli ha scritto:ma veramente nessuno ci può tutelare? nel senso che io voglio applicare la legge ma deve essere una legge applicabile con gli strumenti idonei. Non c'è un organo competente a cui posso rivolgermi per far valere i miei diritti? oppure ho solo doveri? sapete quale è la mia impressione? di essere sottoposta a mobbing da parte del ministero dell'ambiente. e se lo denunciassimo richiedendo risarcimento?
sarebbe stupendo sovvertire il sistema, ma temo che abbia ragione Riger e quindi volendo girerebbero la frittata a loro piacimento facendoci passare (anche agli occhi della comunità europea) come una massa di imbroglioni con l'unico interesse a tenere nascosto i dettagli della nostra attività
Scusate se mi intrometto, ma tenere proprio nascoste le nostre attività non ci stò, gli organi di controllo ci sono, potevano investire in rinforzi e preparazione....e sai quante sanzioni in più si portavano a casa da subito senza rapinarci di centoventi euro!
PROECO ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma tenere proprio nascoste le nostre attività non ci stò, gli organi di controllo ci sono, potevano investire in rinforzi e preparazione....e sai quante sanzioni in più si portavano a casa da subito senza rapinarci di centoventi euro!
120??? beato te...
riger ha scritto:PROECO ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma tenere proprio nascoste le nostre attività non ci stò, gli organi di controllo ci sono, potevano investire in rinforzi e preparazione....e sai quante sanzioni in più si portavano a casa da subito senza rapinarci di centoventi euro!
120??? beato te...
beato te davvero io ho pagato quasi 20 volte di più e sarà così ogni anno
Parole sante quelle scritte. Come si può mettere in piedi un sistema complesso come il sistri, disciplinarlo con una serie di decreti e dare istruzioni e delucidazioni che poi non hanno valore legale. E' come dire all'utente io ho creato sta cosa, ti obbligo ad usarla ne paghi le conseguenze se sbagli e ti fornisco alcune indicazioni per fare bene ma non prenderle per oro colato perchè non me ne assumo la responsabilità....hey aspetta è proprio quello che hanno fatto.
a.karen ha scritto:riger ha scritto:PROECO ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma tenere proprio nascoste le nostre attività non ci stò, gli organi di controllo ci sono, potevano investire in rinforzi e preparazione....e sai quante sanzioni in più si portavano a casa da subito senza rapinarci di centoventi euro!
120??? beato te...
beato te davvero io ho pagato quasi 20 volte di più e sarà così ogni anno
beati entrambi......io ho pagato 90 volte di più e sarà così ogni anno..........
Con decreto legge del 18 novembre 2010 è uscito il regime sanzionatorio del SISTRI con relative modifiche alla legge 152 del 2006, è veramente scandaloso soprattutto se le sanzioni partiranno dal 1 gennaio, giusto per metterci ancora più nei guai e creare più panico di quello che già c'è.
scusa a quale decreto legge ti riferisci? parli forse dello schema di decreto legislativo approvato qualche giorno fa?unmaredirifiuti ha scritto:Con decreto legge del 18 novembre 2010 è uscito il regime sanzionatorio del SISTRI con relative modifiche alla legge 152 del 2006, è veramente scandaloso soprattutto se le sanzioni partiranno dal 1 gennaio, giusto per metterci ancora più nei guai e creare più panico di quello che già c'è.
PROECO ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma tenere proprio nascoste le nostre attività non ci stò, gli organi di controllo ci sono, potevano investire in rinforzi e preparazione....e sai quante sanzioni in più si portavano a casa da subito senza rapinarci di centoventi euro!
Giusto!!
Qualcuno è in grado di spiegarmi l'iter che seguirà questo maledetto "schema di decreto legislativo"...?
passaggio già effettuato... firmato definitivamente dal CdM... poi Corte dei Conti quindi in gazzetta ufficiale (non ricordo se deve firmare il Presidente della Repubblica)simone1980 ha scritto:Scusate l'ignoranza...quindi non deve passare per il parlamento...?
entrata in vigore 15 giorno dopo la pubblicazione in GU
Ci sono voci di quando dovrebbe uscire la pubblicazione in GU?DoppiaEsse ha scritto:passaggio già effettuato... firmato definitivamente dal CdM... poi Corte dei Conti quindi in gazzetta ufficiale (non ricordo se deve firmare il Presidente della Repubblica)simone1980 ha scritto:Scusate l'ignoranza...quindi non deve passare per il parlamento...?
entrata in vigore 15 giorno dopo la pubblicazione in GU
Voci no, ma visto che ci sono le sanzioni per il Sistri, direi che entro dicembre deve uscire.
il presidente della repubblica non ha reespinto il decreto sui rifiuti ma lo ha rimandato indietro con alcuni appunti,,,,,,,,,,...............
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