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Sanzioni per il Sistri
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Sanzioni per il Sistri
Ecco la versione definitiva dell'art. 260-bis del D.Lgs 152/06, che sarà introdotto dal decreto di recepimento della nuova Direttiva Europea sui rifiuti, e relativo alle sanzioni in materia di Sistri.
Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore aquindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
7. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
8. Se le condotte di cui al comma 6 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Art. 260-bis
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore aquindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
5. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
6. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
7. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
8. Se le condotte di cui al comma 6 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Ultima modifica di Admin il Mar Dic 14, 2010 8:48 pm - modificato 6 volte.
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Sanzioni per il Sistri :: Commenti
avete presente il grande capo indiano di seiunozero (su radio2) ............
ho letto, ho riletto.... e sono rimasta basita !
non dico altro perchè sarei censurata
non dico altro perchè sarei censurata
Buongiorno,
sono nuovo del Forum.
Se può consolarvi, ad un convegno tenuto da esperti tre giorni fa mi è stato detto che per il 2010 le sanzioni per errata iscrizione saranno pari alla quota di iscrizione.
Poi nel 2011 entreranno in vigore quelle che avete indicato.
Luciano
sono nuovo del Forum.
Se può consolarvi, ad un convegno tenuto da esperti tre giorni fa mi è stato detto che per il 2010 le sanzioni per errata iscrizione saranno pari alla quota di iscrizione.
Poi nel 2011 entreranno in vigore quelle che avete indicato.
Luciano
ci mancavano queste sanzioni....
comunque ciao a tutti, grazie per tutte le informazioni utilissime lette fino ad ora....ed anche per le risate che ogni tanto mi faccio per alcuni vostri scambi di battute
buona giornata!
comunque ciao a tutti, grazie per tutte le informazioni utilissime lette fino ad ora....ed anche per le risate che ogni tanto mi faccio per alcuni vostri scambi di battute
buona giornata!
Ed eccoci (in bozza) con le sanzioni previste! Ne vedremo delle belle, comunque vada. Per quanto mi riguarda sono in attesa del calcolo dei contributi da parte del SISTRI, almeno così mi hanno scritto via mail, e… io…. aspetto. Sono già passati 20 giorni da questa comunicazione ufficiale. Ma se penso che per avere il numero di pratica ho atteso 24 giorni……. posso aspettare. Stamane ho chiamato al call-center…ma come sempre rassegnato alle risposte inutili o fuorvianti. Quindi.. aspetto …
Ciao. Nicola
Ciao. Nicola
La bozza in questione è identica a quella diffusa a tutte le più rilevanti associazioni di categoria sin dal 19 marzo scorso. Risale ad un mese fa! Non hanno cambiato una parola, nonostante il raccapriccio suscitato e le vibrate proteste di tutti i referenti interpellati.
Almeno, hanno soppresso l'applicazione della responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. 231/2001 agli illeciti amministrativi????? Era una follia, una mostruosità demenziale (anche sotto il profilo squisitamente giuridico) contenuta nell'art. 260-quater della predetta bozza: c'è ancora quell'articolo nello schema di D. Lgs. licenziato questa mattina dal Consiglio dei Ministri??????????????
Almeno, hanno soppresso l'applicazione della responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. 231/2001 agli illeciti amministrativi????? Era una follia, una mostruosità demenziale (anche sotto il profilo squisitamente giuridico) contenuta nell'art. 260-quater della predetta bozza: c'è ancora quell'articolo nello schema di D. Lgs. licenziato questa mattina dal Consiglio dei Ministri??????????????
Purtroppo ancora non lo sappiamo ... avremo questa terrificante conferma solo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ...
possiamo solo sperare che si siano appuntati i consigli/dubbi che erano stati esposti nei tavoli di lavoro ed abbiano effettuato qualche modifica ..
Ancora un po' di pazienza e potremo valutare tutto il correttivo ...
possiamo solo sperare che si siano appuntati i consigli/dubbi che erano stati esposti nei tavoli di lavoro ed abbiano effettuato qualche modifica ..
Ancora un po' di pazienza e potremo valutare tutto il correttivo ...
sueli ha scritto:ho letto, ho riletto.... e sono rimasta basita !
non dico altro perchè sarei censurata
Condivido in pieno quanto da te affermato.
Vorrei chiedere una cosa : Al comma 7 della bozza si dice che " Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico ... è punito .........
Ma la scheda movimentazione non è aperta dal produttore che allega in formato "pdf" il certificato analitico ? E cosa vuol dire che " Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da certificato analitico " , che deve essere stampata anche una copia cartacea da consegnare al trasportatore ? Non mi sembra che oggi esista una norma che impone di " accompagnare " i formulari con la certificazione delle analisi, mentre invece esiste l'obbligo, in alcuni casi, di effettuare le analisi per determinare le caratteristiche del rifiuto.
Inoltre viene prevista la pena dall'art.483 c.p. (reclusione fino a due anni) per "colui che, durante il trasporto fa uso di certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati".
Un trasportatore, quindi, risponde della correttezza delle analisi effettuate dal produttore . Vorrà dire che prima di effettuare un ritiro , se vogliamo stare tranquilli, dovremo ripetere tutte le analisi ?? Sempre più roba da pazzi.
Quoto tutto.
Con, in più:
una cattiva notizia: nello schema in esame l'articolo 260bis è ancora quello.
ed una buona notizia:
"Articolo 34
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti obbligati all’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) che omettono l’iscrizione, sono puniti, fino alla data del 31 dicembre del 2010, esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa pari alla metà dell’importo dovuto per l’iscrizione per ciascun mese di ritardo fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo.
2. I soggetti che, successivamente alla data del 31 dicembre 2010, esercitano l’attività senza essere iscritti né all’Albo di cui all’articolo 212 né al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, comma 1, aumentate fino al triplo".
Con, in più:
una cattiva notizia: nello schema in esame l'articolo 260bis è ancora quello.
ed una buona notizia:
"Articolo 34
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti obbligati all’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) che omettono l’iscrizione, sono puniti, fino alla data del 31 dicembre del 2010, esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa pari alla metà dell’importo dovuto per l’iscrizione per ciascun mese di ritardo fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo.
2. I soggetti che, successivamente alla data del 31 dicembre 2010, esercitano l’attività senza essere iscritti né all’Albo di cui all’articolo 212 né al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, comma 1, aumentate fino al triplo".
Admin ha scritto:
[i]"Articolo 34
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti obbligati all’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) che omettono l’iscrizione, sono puniti, fino alla data del 31 dicembre del 2010, esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa pari alla metà dell’importo dovuto per l’iscrizione per ciascun mese di ritardo fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo.
ma se mi dovevo iscrivere entro il 29/04 e mi iscrivo il 20/05, mi becco lo stesso la penale anche se non è passato un mese?
Per adesso non ti becchi nessuna penale, perchè le sanzioni non possono essere applicate retroattivamente.
salve, se mi iscrivo oggi al sistri in quali sanzioni possono incorrere? leggendo non mi è ancora chiaro e poi l'art. 34 "disposizioni transitorie e finali" a quale decreto di riferisce?
grazie
grazie
In realtà non ci sono delle scadenze entro le quali giungere alla stesura ed all'approvazione del testo definitivo del correttivo al TUA, ed alla successiva pubblicazione in gazzetta ufficiale (con entrata in vigore nei termini previsti probabilmente nel decreto stesso per l'attuazione).. le scadenze sono piuttosto i tempi che il ministero si è prefissato per giungere all'operatività del sistema SISTRI, che sembra debba essere il fiore all'occhiello dell'Italia per rimediare alla figuraccia fatta davanti a tutta l'Europa con l'emergenza rifiuti in Campania ed in Sicilia.
Essere i primi ad attuare un sistema di tracciabilità dei rifiuti dimostra la buona volontà ed avalla le asserzioni dei nostri rappresentanti che hanno dichiarato terminata l'emergenza .. e permette anche di usufruire dei fondi stanziati dalla UE per l'avvio del nuovo sistema telematico
Nel decreto correttivo saranno inserite anche le sanzioni che potranno essere applicate a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto .. da un lato il MATTM che spinge per accorciare i tempi e dall'altro le varie associazioni che ancora non hanno ottenuto le modifiche al sistema che avevano richiesto con diverse modalità ...
non è possibile, al momento, valutare la situazione e fornire una data certa di emanazione del decreto e, dunque, di applicabilità delle sanzioni
Essere i primi ad attuare un sistema di tracciabilità dei rifiuti dimostra la buona volontà ed avalla le asserzioni dei nostri rappresentanti che hanno dichiarato terminata l'emergenza .. e permette anche di usufruire dei fondi stanziati dalla UE per l'avvio del nuovo sistema telematico
Nel decreto correttivo saranno inserite anche le sanzioni che potranno essere applicate a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto .. da un lato il MATTM che spinge per accorciare i tempi e dall'altro le varie associazioni che ancora non hanno ottenuto le modifiche al sistema che avevano richiesto con diverse modalità ...
non è possibile, al momento, valutare la situazione e fornire una data certa di emanazione del decreto e, dunque, di applicabilità delle sanzioni
quoto mapi.
comunque se non ricordo male la delega al governo per l'emanazione del decreto correttivo scade a giugno, mentre la direttiva comunitaria dev'essere recepita dall'italia entro il 12 dicembre 2010 altrimenti incorrerà in sanzioni.
presumo che il decreto uscirà entro la metà di luglio, anche perchè un sistema senza sanzioni non avrebbe senso.
ora qualcuno mi chiederà: delle cose viste finora (SISTRI, MUD, Decreto semplificazioni RAEE) quale ha più senso?
comunque se non ricordo male la delega al governo per l'emanazione del decreto correttivo scade a giugno, mentre la direttiva comunitaria dev'essere recepita dall'italia entro il 12 dicembre 2010 altrimenti incorrerà in sanzioni.
presumo che il decreto uscirà entro la metà di luglio, anche perchè un sistema senza sanzioni non avrebbe senso.
ora qualcuno mi chiederà: delle cose viste finora (SISTRI, MUD, Decreto semplificazioni RAEE) quale ha più senso?
chissà magari hanno escogitato un sistema per affibbiarci multe a raffica, resta il fatto che il sistema funziona male o non funziona, c'è una gran confusione in generale, mi sa che chi lo ha escogitato ne abbia capito poco o nulla a cosa andava incontro peccato che a rimetterci sono sempre i piccoli lavoratori. GRAZIE MINISTRO PRESTIGIACOMO e lo STAFF che ha collaborato con il misnistro.
gimmi74 ha scritto:chissà magari hanno escogitato un sistema per affibbiarci multe a raffica, resta il fatto che il sistema funziona male o non funziona, c'è una gran confusione in generale, mi sa che chi lo ha escogitato ne abbia capito poco o nulla a cosa andava incontro peccato che a rimetterci sono sempre i piccoli lavoratori. GRAZIE MINISTRO PRESTIGIACOMO e lo STAFF che ha collaborato con il misnistro.
quoto. sono certa che troveranno il modo di renderci la vita ancora più complicata (per esempio con call center intasati e mai definitivi; password illeggibili e pretese assurde del tipo: dovete necessariamente usare il sistri, peccato che poi sulla pagina del sito esca sempre una scritta del tipo: utente non abilitato...)
a.karen ha scritto:gimmi74 ha scritto:chissà magari hanno escogitato un sistema per affibbiarci multe a raffica, resta il fatto che il sistema funziona male o non funziona, c'è una gran confusione in generale, mi sa che chi lo ha escogitato ne abbia capito poco o nulla a cosa andava incontro peccato che a rimetterci sono sempre i piccoli lavoratori. GRAZIE MINISTRO PRESTIGIACOMO e lo STAFF che ha collaborato con il misnistro.
quoto. sono certa che troveranno il modo di renderci la vita ancora più complicata (per esempio con call center intasati e mai definitivi; password illeggibili e pretese assurde del tipo: dovete necessariamente usare il sistri, peccato che poi sulla pagina del sito esca sempre una scritta del tipo: utente non abilitato...)
Parole sante! Disorganizzazione, pretese assurde e una marea di contraddizioni...
ma veramente nessuno ci può tutelare? nel senso che io voglio applicare la legge ma deve essere una legge applicabile con gli strumenti idonei. Non c'è un organo competente a cui posso rivolgermi per far valere i miei diritti? oppure ho solo doveri? sapete quale è la mia impressione? di essere sottoposta a mobbing da parte del ministero dell'ambiente. e se lo denunciassimo richiedendo risarcimento?
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