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H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Promemoria primo messaggio :
Buongiorno,
alla luce del testo in oggetto :
"Testo coordinato del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale.».
in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71
...omissis
Art. 3
(( Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici
materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici
materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come
disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione
di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali
possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le
seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le
modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto e'
identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso
solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si
applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la
decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che
stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7.». ))
Scusate l'ignoranza, ma per l'attribuzione dell'H14 cosa cambia??
Buongiorno,
alla luce del testo in oggetto :
"Testo coordinato del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale.».
in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71
...omissis
Art. 3
(( Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici
materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici
materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come
disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione
di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali
possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le
seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le
modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto e'
identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso
solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si
applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la
decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che
stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7.». ))
Scusate l'ignoranza, ma per l'attribuzione dell'H14 cosa cambia??
matey- Membro della community
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
scusate la mia ignoranza in materia... supponendo di aver attribuito ad un rifiuto la sola classe di pericolo H14, questo rifiuto dovrà viaggiare in ADR?
UB2601- Utente Attivo
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
beh, forse perchè per l'altro pezzo del mio lavoro me lo sono dovuto studiare tutto, ma la chiave di lettura è il Reg. CE 1272/08.
Immagino sappiate che il suddetto regolamento è già in vigore, essendo appunto un regolamento e non una direttiva e quindi non deve essere recepito, ed ha sostituito tutte le direttive precedenti in materia di etichettatura e classificazione, anche se per adesso è cogente solo per le "sostanze" pure e non ancora per le miscele.
Siamo comunque, pertanto, in condizioni di doppio binario, e lo saremo sino al giugno 2015 (arrivandoci sopravvissuti).
Se "spulciate" le caratteristiche H del 152 scoprirete che le loro definizioni per esteso sono incredibilmente uguali a quelle dei gruppi delle nuove frasi di rischio H(xxx) del Reg. CE 1272.
Quindi, ad esempio per il codice 070701* pericoloso per legge ma non analiticamente (ma permettimi di proporre la rivisitazione con qualche 16 xx xx NP, se il processo che le origina è pertinente) occorrerà vedere se per caso contiene una o più sostanze classificate con una delle frasi ex R50, 52, 53 e commistioni varie, attuali H4xx, e quindi farsi i calcoli. Calcoli (orribilissimi !) che troverete al capitolo 4 appunto, e che sono indicibilmente uguali a quelli dell'ADR di cui si richiama il criterio "in attesa del decreto di Clini".
Beh, a lucky chiederei di confermarmi se è vero, come spero, che finalmente la musmeci ha messo a fuoco che se un rifiuto è non pericoloso e non ha il suo "specchio" non servono caratterizzazioni analitiche per l'accettazione.
Poi, semmai uno si fa le analisi per capire che ci si può ricavare, per alcuni recuperi almeno.
A me 'sta cosa è apparsa chiara da subito dopo la Dir. CE trasposta con la Dir. Min 9 aprile 2002, così come mi apparve chiaro che la stessa cosa vale per i rifiuti pericolosi senza specchio, ma sarei molto contenta se -a furia di ripeterlo- in 10 anni ci è arrivato anche qualcun altro.
Io non vorrei sembrare la solita spocchiosa, ma alcuni tipi di impianti di recupero e per alcuni codici non possono prescindere dall'avere un lab di analisi che gli dia indicazioni precise sul carico per sapere come trattarlo, laboratorio che può essere tanto interno quanto esternoe sia di tipo chimico che di altre specie (penso a lab geotecnici per gli inerti, ad esempio).
Allo stesso modo, quindi, secondo me occorre classificare i comburenti, gli esplosivi, i reagenti male con l'acqua o con l'aria, etc. etc
Per quello che riguarda i sensibilizzanti, poichè la questione sensibilizzazione è di natura prettamente sanitaria, il ragionamento da fare è come ricondurre questa caratteristica di pericolo H13 in qualche modo già agli H 4,5 e 6 di Allegato I. Di solito, poichè quando sei allergico a qualcosa poi non guarisci più, la "assimilabilità" va fatta con i "molto tossici", e non perchè siano davvero tutti così molto tossici ma solo perchè la sensibilizzazione non è "dose-dipendente" ma "interazione sostanza/soggetto -dipendente". Entra in gioco quella che in igiene occupazionale si chiama "ipersucettibilità individuale".
C'è a dire che ci sono sostanze che non hanno altre frasi di rischio, ed il problema sulla gestione dei rifiuti che le contengono è legata soprattutto a queste.
Per come vedo io la questione, e per quello che mi viene in mente, pensando fondamentalmente agli ex R42 e/o R43 ovvero sensibilizzanti per inalazione e/o contatto chimici, come rifiuti l'unica fine tranquilla cui avviarli è la termocombustione, per il trasporto... e dipende: io degli isocianati non li farei andare in giro non in ADR, il residui di spazzamento di un viale con tutti i caccolini di pioppi in primavera tranquillamente senza: però, coperti/chiusi.
Sapete, quello che spessissimo nel trasporto e gestione rifiuti si sottovaluta è proprio la prevenzione sanitaria per gli addetti, che fa tanto clamore per i rifiuti urbani perchè puzzano a bestia ma spesso viene sottovalutata per gli speciali. E tutto ciò di cui stiamo parlando è "valutazione del rischio di esposizione a sostanze pericolose", titolo IX di D.lgs 81/08 e s.m.i.. Che subito dopo l'amianto è l'altra mia fissa professionale.
Immagino sappiate che il suddetto regolamento è già in vigore, essendo appunto un regolamento e non una direttiva e quindi non deve essere recepito, ed ha sostituito tutte le direttive precedenti in materia di etichettatura e classificazione, anche se per adesso è cogente solo per le "sostanze" pure e non ancora per le miscele.
Siamo comunque, pertanto, in condizioni di doppio binario, e lo saremo sino al giugno 2015 (arrivandoci sopravvissuti).
Se "spulciate" le caratteristiche H del 152 scoprirete che le loro definizioni per esteso sono incredibilmente uguali a quelle dei gruppi delle nuove frasi di rischio H(xxx) del Reg. CE 1272.
Quindi, ad esempio per il codice 070701* pericoloso per legge ma non analiticamente (ma permettimi di proporre la rivisitazione con qualche 16 xx xx NP, se il processo che le origina è pertinente) occorrerà vedere se per caso contiene una o più sostanze classificate con una delle frasi ex R50, 52, 53 e commistioni varie, attuali H4xx, e quindi farsi i calcoli. Calcoli (orribilissimi !) che troverete al capitolo 4 appunto, e che sono indicibilmente uguali a quelli dell'ADR di cui si richiama il criterio "in attesa del decreto di Clini".
Beh, a lucky chiederei di confermarmi se è vero, come spero, che finalmente la musmeci ha messo a fuoco che se un rifiuto è non pericoloso e non ha il suo "specchio" non servono caratterizzazioni analitiche per l'accettazione.
Poi, semmai uno si fa le analisi per capire che ci si può ricavare, per alcuni recuperi almeno.
A me 'sta cosa è apparsa chiara da subito dopo la Dir. CE trasposta con la Dir. Min 9 aprile 2002, così come mi apparve chiaro che la stessa cosa vale per i rifiuti pericolosi senza specchio, ma sarei molto contenta se -a furia di ripeterlo- in 10 anni ci è arrivato anche qualcun altro.
Io non vorrei sembrare la solita spocchiosa, ma alcuni tipi di impianti di recupero e per alcuni codici non possono prescindere dall'avere un lab di analisi che gli dia indicazioni precise sul carico per sapere come trattarlo, laboratorio che può essere tanto interno quanto esternoe sia di tipo chimico che di altre specie (penso a lab geotecnici per gli inerti, ad esempio).
Allo stesso modo, quindi, secondo me occorre classificare i comburenti, gli esplosivi, i reagenti male con l'acqua o con l'aria, etc. etc
Per quello che riguarda i sensibilizzanti, poichè la questione sensibilizzazione è di natura prettamente sanitaria, il ragionamento da fare è come ricondurre questa caratteristica di pericolo H13 in qualche modo già agli H 4,5 e 6 di Allegato I. Di solito, poichè quando sei allergico a qualcosa poi non guarisci più, la "assimilabilità" va fatta con i "molto tossici", e non perchè siano davvero tutti così molto tossici ma solo perchè la sensibilizzazione non è "dose-dipendente" ma "interazione sostanza/soggetto -dipendente". Entra in gioco quella che in igiene occupazionale si chiama "ipersucettibilità individuale".
C'è a dire che ci sono sostanze che non hanno altre frasi di rischio, ed il problema sulla gestione dei rifiuti che le contengono è legata soprattutto a queste.
Per come vedo io la questione, e per quello che mi viene in mente, pensando fondamentalmente agli ex R42 e/o R43 ovvero sensibilizzanti per inalazione e/o contatto chimici, come rifiuti l'unica fine tranquilla cui avviarli è la termocombustione, per il trasporto... e dipende: io degli isocianati non li farei andare in giro non in ADR, il residui di spazzamento di un viale con tutti i caccolini di pioppi in primavera tranquillamente senza: però, coperti/chiusi.
Sapete, quello che spessissimo nel trasporto e gestione rifiuti si sottovaluta è proprio la prevenzione sanitaria per gli addetti, che fa tanto clamore per i rifiuti urbani perchè puzzano a bestia ma spesso viene sottovalutata per gli speciali. E tutto ciò di cui stiamo parlando è "valutazione del rischio di esposizione a sostanze pericolose", titolo IX di D.lgs 81/08 e s.m.i.. Che subito dopo l'amianto è l'altra mia fissa professionale.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Io ho provato a leggere tutto ma non vi seguo più
Qualcuno mi risponde a questa domanda che per rimettere un pò di ordine a quanto detto
I limiti previsti per il superamente dei singoli metalli (cadmio, piombo, rame, zinco) in forma di ossidi esiste?
Quanto è il limite per la sommatoria 2,5% per R50-53
e 25% per R5x-5x?
Come funziona esattamente questa sommatoria?
Scusate veramente ma ho sono ritardato io o la normativa non è per niente chiara
Grazie,
Qualcuno mi risponde a questa domanda che per rimettere un pò di ordine a quanto detto
I limiti previsti per il superamente dei singoli metalli (cadmio, piombo, rame, zinco) in forma di ossidi esiste?
Quanto è il limite per la sommatoria 2,5% per R50-53
e 25% per R5x-5x?
Come funziona esattamente questa sommatoria?
Scusate veramente ma ho sono ritardato io o la normativa non è per niente chiara
Grazie,
Baseballz- Utente Attivo
- Messaggi : 84
Data d'iscrizione : 20.05.12
Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Mi rendo conto. Ritengo che chi sia riuscito ad avere idee chiare ed immediatamente applicabili nei casi pratici sta talmente tanti metri sopra il cielo che pure se ci urla il risultato non lo sentiamo.Baseballz ha scritto:Io ho provato a leggere tutto ma non vi seguo più
Gli ossidi metallici possono avere caratteristiche di pericolo e possono non averle; mi verrebbe da dirti dipende da se sono pericolosi o no, ma mi rendo conto che a scriverla così meriterei che tu mi tirassi appresso tutti gli oggetti che hai a portata di mano e non solo. Allora, provo a spiegarmi in altro modo, e se non sarò chiara ti prego di dirmelo perchè ci riproverò.Baseballz ha scritto:
I limiti previsti per il superamente dei singoli metalli (cadmio, piombo, rame, zinco) in forma di ossidi esiste?
Normalmente, in laboratorio quando si fa il dosaggio dei metalli e metalloidi si dosano gli stessi "come" elemento con una tecnica che si chiama spettrofotometria in assorbimento atomico che ha diversi tipi di sistemi di rilevazione che condizionano la capacità di trovarli (questa, si chiama sensibilità dell'analisi). Quindi, se ad esempio cerchiamo il nichel sapremo che quel rifiuto ha 830 (numero a casaccio!) mg/Kg di nickel ma non sapremo mai se questo nickel sta in molecole di nickel solfato che è sia nocivo (limite 25% in peso come R22) Cancerogneo di ex classe 3 ora 2 cioè non provato per l'uomo (limite 1% peso come tale) ma anche R 50-53 , oppure in molecole di monossido di nichel che è cancerogeno per inalazione (limite 0,1% peso come tale) e sensibilizzante per la pelle ma non classificato come pericoloso per l'ambiente. Cioè, lo possiamo sapere: ma solo e soltanto eseguendo altre analisi complementari che si definiscono "di speciazione chimica", che come puoi immaginare sono complicate, impegnative e quindi costose. Questo è il motivo per cui di solito in sede di "caratterizzazione del rifiuto" il laboratorista tende ad apporre la frase di rischio più cautelativa, ed assistiamo a certificati da dove sembra che tutto sia pericoloso, anzi pericolosissimo per l'uomo e per l'ambiente. Tuttavia, il nichel metallico in quanto nichel ha solo caratteristiche sensibilizzanti, e dal punto di vista scientifico-normativo se tu hai cercato e trovato il nichel in quanto elemento metallico devi assegnargli la frase di rischio - e quindi i limiti di concentrazione- del solo nichel metallico. Per farti un esempio spero comprensibile, gli acciai chirurgici sono ad alto tenore di nichel metalico: ti pare che sapendo che è cancerogeno i medici li userebbero per i perni degli impianti odontoiatrici o per le protesi ossee?
Quindi, il problema è a monte, ossia se e quando esistono dei limiti per i singoli ossidi o comunque composti metallici e si intende applicarli, occorre che siano determinati i singoli ossidi e/o composti. Diversamente, si sottoscrive un falso.
Ci terrei a risottolineare come l'ultima modifica apportata al 152/06 nel merito si riferisca appunto solo alle sostanze/composti con tossicità acuta o cronica in ambiente acquatico, in quanto si riferisce alle categorie ADR M6 e M7 di Classe 9, alla quale afferiscono i prodotti/sostanze non classificate nelle prime 8 Classi.Baseballz ha scritto:
Quanto è il limite per la sommatoria 2,5% per R50-53
e 25% per R5x-5x?
Come funziona esattamente questa sommatoria?
Ciò premesso, e ricordando che stiamo ancora spettando sia le indicazioni della UE (ed io auspicherei un Reg. CE piuttosto che non una direttiva, nelle cui traduzioni di recepimento noi combiniamo l'inferno, manco le facessimo con babylon ) lo stato dell'arte più avanzato è il parere ISPRA-ISS cui si sono richiamati anche in sede di stesura del testo di conversine definitivo.
Per il richiamo suddetto e le sue motivazioni, vedi a questo link che riporta le schede di lettura dell'iter parlamentare e quindi in un certo senso "certifica" cosa intendesso il legislatore e dunque qual era lo spirito che lo animava.
Per il calcolo... io non me la sento di rovinarti la domenica, e però ritengo che, al momento, la migliore spiegazione di come muoversi per classificare un rifiuto sia qui, slides presentate dall'ISPRA ad ecomondo2011 e che, oltre un santissimo ricordo di come si debba procedere per assegnare caratteristiche di pericolosità quando e se ci si trova davanti a codici a specchio e non negli altri casi, contiene anche il calcoli per l'assegnazione dell'H14 a pagina 11.
Se può essere utile, riassumerei i concetti principali contenuti in quelle slides per la classificazione in H14 come a seguire:
1) per gli idrocarburi di tipo minerale le frasi di rischio H14 per rifiuti di cui si conosce il tipo di idrocarburi - anche in miscela come i gasoli e le benzine- con la determinazione dei singoli composti o miscele ed applicando le concentrazioni previste nell'ADR per l'assoggettamento a tale trasporto in regime vincolato. In altre parole, se è soggetto a trasporto in ADR per la composizione è H14, altrimenti no, e non viceversa come sembra a leggere il 152 modificato.
2) per gli idrocarburi di tipo minerale contenuti in rifiuti di cui non si conosce la provenienza e di cui non è determinabile la qualiquantificazione, si procede alla determinazione di ben 3 test tutti secondo metodiche UNI ben precise , mirati alla definizione di ecotossicità acuta immediata, ecotossicità cronica ed ecotossicità nel medio termine.
Ci terrei anche molto a evidenziare che gli idrocarburi devono essere analiticamente identificati come idrocarburi di tipo minerale: quindi, i famigeratissimi C<12 e C>12 (espressi come n-esano) non hanno alcun senso se si vuole definire la pericolosità ambientale di un rifiuto, perchè corriamo il serio rischio - la certezza! -di definire ambientalmente pericoloso un terreno vegetale vergine e ricchissimo di humus. Gli acidi umici, infatti, sono idrocarburi: ma di origine vegetale.
Lo so, è un discorso complicato, ma spero proprio di aver contribuito a dipanare almeno un poco la matassa, e se non mi sono spiegata bene ditemelo: ritengo importantissimo che non si diano ulteriori spazi ai contrabbandieri di certificazioni.
E mi scuso anche per la ormai consueta prolissità, ma ripeto che non mi sembra bello dire "devi fare così perchè te lo dico io" perchè io sono una di voi nè mi ritengo insindacabile nè penso di detenere il Verbo di queste cose, ed esporre i miei motivi -come già ricordato in altre discussioni- può aiutare voi ma soprattutto aiuta a me a prre attenzione a qualcosa, che, in questo gran casino, è umano possa sfuggirmi.
Buon appetito, domenica ore 13:30 e si fa pappa buona!
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Età : 71
Località : Napoli
Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Aurora Brancia ha scritto:
Se può essere utile, riassumerei i concetti principali contenuti in quelle slides per la classificazione in H14 come a seguire:
1) per gli idrocarburi di tipo minerale le frasi di rischio H14 per rifiuti di cui si conosce il tipo di idrocarburi - anche in miscela come i gasoli e le benzine- con la determinazione dei singoli composti o miscele ed applicando le concentrazioni previste nell'ADR per l'assoggettamento a tale trasporto in regime vincolato. In altre parole, se è soggetto a trasporto in ADR per la composizione è H14, altrimenti no, e non viceversa come sembra a leggere il 152 modificato.
2) per gli idrocarburi di tipo minerale contenuti in rifiuti di cui non si conosce la provenienza e di cui non è determinabile la qualiquantificazione, si procede alla determinazione di ben 3 test tutti secondo metodiche UNI ben precise , mirati alla definizione di ecotossicità acuta immediata, ecotossicità cronica ed ecotossicità nel medio termine.
[/color]
E' però vero che nel parere dell'ISS n. 0036565 [2a INTEGRAZIONE Classificazione rifiuti contenenti metalli ed idrocarburi] si afferma che lubrificanti, paraffine, petrolato, bitume non sono classificati dal CLP e in via cautelativa viene suggerita la classificazione R51/53 per il contenuto in C>10... che con l'adozione dell'approccio ADR per la classificazione come ecotossico, si traduce in 25%?
Sorte- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 06.04.12
Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
...e dunque assegnare un H14 cercando il metallo ma non ricercandone anche la speciazione. se -come qualcuno auspica (gli pseudo-ultrambientalisti, permettetemi la divagazione)-vige il principio di precauzione tanto sbandierato, significa che dovremmo mandare in ADR anche il lamierino zincato. Dove lo zinco è rigorosamente allo stato metallico, quindi non ambientalmente tossico.tfrab ha scritto:... e come H410 sono classificati diversi composti metallici (ossido di zinco, ossido di rame, altri composti del piombo, etc)
A mio parere, il ragionamento vale per qualcosa pulverulentissima o fangosissima e inodore, abbandonata e rinvenuta, ma non ha alcun senso se le analisi ed il relativo certificato sono rispettivamente eseguite e redatto non "alla cieca" come spessissimo avviene (drrriiiin... drrriiinnn.... pronto? fate analisi di rifiuti? sì. Vi posso mandare un campione? Cerrrrtoooo! quanto costa? X, più IVA. Va bene, che orario fate?) ma applicandosi a capire da che ciclo di lavorazione esce. Così magari la smettiamo anche di assegnare codici senza specchio a casaccio e per di più magari in base all'esito analitico.
Non ha alcun senso eseguire tutti i metalli, tutti gli aromatici, tutti gli alogenati, gli IPA, per principio e su tutto. Si fanno le analisi che servono a chiarire se ci sono sostanze/elementi/composti oltre soglia alla luce di come viene fuori quel rifiuto da quella produzione. Per esempio, nei bagni galvanici lo zinco residuale non è mai metallico, ma sempre un suo sale. Si chiede al signore "scusa, mi fai vedere i tuoi prodotti e dare un'occhiata alle SdS ?? così uno si rende conto di che composto sia, del peso molecolare, magari ci si fa dire anche i bagni con che altro si fanno, dosi lo zinco sì ma ti titoli anche il sale "tal quale", e incroci i dati. E ti devi trovare. Allora, puoi mettere o non mettere il tuo H14, e anche motivarlo.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Sono d'accordo su tutto!
Baseballz- Utente Attivo
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Buongiorno, non ho ben capito. In pratica per la classificazione del rifiuto come H14 è necessario fare riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa ADR.Giusto?!!! Ma allora quando come produttore definisco un rifiuto per indicare la classe di pericolosità h14 DEVO necessariamente fare i test definiti dalla normativa anche quando l'origine e il tipo di pericolosità e' definita?
robbor- Membro della community
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.
Tranquillo, nessun problema: non sei il primo, non sei l'unico e soprattutto non sarai l'ultimo.robbor ha scritto:Buongiorno, non ho ben capito.
NO.robbor ha scritto:In pratica per la classificazione del rifiuto come H14 è necessario fare riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa ADR.Giusto?!!!
Nel post iniziale è ripresa la frase di riferimento del novellato testo del punto 5 di All. D degliAllergati alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i (sempre un pensiero iroso e malevolo a chi l'ha scritto, corretto ricorretto, ri-ricorretto etc.); Frase che dice Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.
La classe 9 è quella relativa a "Materie e oggetti pericolosi diversi", le categorie M6 e M7 sono quelle relative alla prericolosità per l'ambiente acquatico, liquide le prime e solide le seconde. Quindi, dovrai fare riferimento per la classificazione come H14 non a tutto l'ADR bensì solo a quelle categorie di quella classe, che grossissimo modo diciamo sono le sostanze con le "vecchie" frasi di rischio R50, R51, R52 e R53.
robbor ha scritto:Ma allora quando come produttore definisco un rifiuto per indicare la classe di pericolosità h14 DEVO necessariamente fare i test definiti dalla normativa anche quando l'origine e il tipo di pericolosità e' definita?
Appunto dicevo, no: se si stratta di un rifiuto "ignoto" a composizione "ignota", è un discorso, allora più si indaga e meglio è: fosse solo per capire da dove viene e chi può essere stato a produrlo, visto che se è tutto ignoto non sappiamo nemmeno chi ce l'ha messo per chiedergli dove l'ha preso... Ma se è un TUO rifiuto, ossia sai da dove viene e cosa c'è dentro perchè sai come l'hai generato, ti basterà andare a verificare sulle SdS se ci sono sostanze con quelle frasi di rischio.
Il problema serio, che anche le recenti novellazioni lasciano da definire chissà quando, è appunto "ma fino a che percentuale in peso sono ambientalmente non pericolosi e da quale in poi lo diventano?".
Teniamo presente che fin troppo spesso la famosa bozza di proposta dell'ISS-ISPRA è stata fin troppo travisata, perchè appunto troppo spesso si danno da fare le slides agli "scagnozzi", detto senza offesa per nessuno, e quindi escono tabelle che gridano vendetta persino al cielo dell'ISS.
Per come vedo io il problema, in generale, e per la mia origine culturale (igiene industriale applicata), l'equazione seria da applicare è
equazione che peraltro è presa letteralmente di peso dalla Bozza ISPRA -ISS. Nonsono invece d'accordo a priori sull'esecuzione dei test di tossicità, che se hanno un senso sul prodotto puro iniziale da commercializzare a me non pare - e parlo da biologa in questo momento - abbiano un senso compiuto in caso di rifiuti, in particolar modo se solidi e quindi da immergere in acqua per vedere se fanno male ad organismi acquatici. In un rifiuto, a meno che non sia una soluzione di una sola sostanza pura in acqua pura (e la vedo proprio difficile...), c'è sempre qualche altra cosa che necessariamente interferisce con il metabolismo delle povere bestiole, anche facendole fuori, e potremmo correre il rischio serio di dichiarare H14 ad esempio la famosa potassa, residuo delle ceneri da combustione di biomasse, che ha pH estremo, ma invece è un potentissimo e biodegradabilissimo fertilizzante naturale. Cosa che per contro non è la soda, a parità di pH estremi, che è "anche" H14 a determinate concentrazioni > 1N, ma non è per nulla classificata come R5x di niente solo come corrosivo: al pari dell'acido solforico. Che quando si sono sversati ettolitri di acido solforico in un lago, in germania mi pare, c'è stato un disastro ambientale enorme, lì per lì, e anche lunghi strascichi prima che il lago riprendesse la sua accettabilità per la vita acquatica: ma non è H14, è H8.
Poi, francamente, io non capisco in genere perché si debba far riferimento alla pericolosità in ambiente acquatico, quando i rifiuti in ambiente acquatico non ci possono andare praticamente mai, e con questo mi riferisco all'Ameno Legislatore
Concludo dicendo che siccome a pensar a male magari si fa peccato ma spesso ci si azzecca, come il Divo Giulio ci insegnò anni fa, la mia opinione su questa improvvisa revanche della pericolosità ambientale e relativo H 14 deriva dai costi improponibili per caratterizzazioni di cui non ci si copre nemmeno le spese di campionamento del rifiuto, e si tenta di "aggiustarli" con questa menata della definizione di H14 mediante prove in vivo; e stavolta ce l'ho invece con gli Ameni Certificatari.
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