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H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

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Messaggio  matey Mar Mar 27, 2012 9:59 am

Buongiorno,
alla luce del testo in oggetto :

"Testo coordinato del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale.».
in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71


...omissis

Art. 3

(( Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici
materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici
materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come
disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione
di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali
possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le
seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le
modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto e'
identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso
solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si
applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la
decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che
stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7.». ))


Scusate l'ignoranza, ma per l'attribuzione dell'H14 cosa cambia?? Question

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Messaggio  FrancyG Mar Mar 27, 2012 10:47 am

Cambia che quelli che si sono messi d'impegno a studiare il CLP e smi hanno perso solo tempo! E probabilmente anche gli enti ISS e ISPRA si trovano nella stessa condizione!
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Messaggio  homer Mar Mar 27, 2012 2:48 pm

Attenzione il CLP serve eccome! Il parere Iss Ispra decade, i nuovi criteri sono quelli ADR che consentono ampi "sconti" sull'attribuzione di H14, ma non si possono riassumere qui
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Messaggio  FrancyG Mar Mar 27, 2012 3:45 pm

homer ha scritto:Attenzione il CLP serve eccome! Il parere Iss Ispra decade, i nuovi criteri sono quelli ADR che consentono ampi "sconti" sull'attribuzione di H14, ma non si possono riassumere qui


quindi, fammi capire bene...il parere ISS-ISPRA sulla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi non vale più, mentre il CLP vale comunque e si parte da quello per poi avere "uno sconto alla cassa" con il metodo ADR?
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Messaggio  tfrab Mar Mar 27, 2012 3:52 pm

FrancyG ha scritto:


quindi, fammi capire bene...il parere ISS-ISPRA sulla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi non vale più, mentre il CLP vale comunque e si parte da quello per poi avere "uno sconto alla cassa" con il metodo ADR?

occhio, IMVHO:

1. ISS ha anche un parere sull'H7 per gli idrocarburi, quello rimane valido
2. l'ADR, in assenza di test sul rifiuto, alla fine ti rimanda al CLP
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Messaggio  matey Mar Mar 27, 2012 5:17 pm

tfrab ha scritto:
occhio, IMVHO:

1. ISS ha anche un parere sull'H7 per gli idrocarburi, quello rimane valido
2. l'ADR, in assenza di test sul rifiuto, alla fine ti rimanda al CLP

Al che se mi rimanda al CLP, nel caso di un rifiuto con concentrazioni di Zinco di origine non certa ( es. Zinco Ossido ) > 2.500ppm oppure > 25.000ppm, come mi devo comportare per l'H14?
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Messaggio  tfrab Mar Mar 27, 2012 5:20 pm

matey ha scritto:
tfrab ha scritto:
occhio, IMVHO:

1. ISS ha anche un parere sull'H7 per gli idrocarburi, quello rimane valido
2. l'ADR, in assenza di test sul rifiuto, alla fine ti rimanda al CLP

Al che se mi rimanda al CLP, nel caso di un rifiuto con concentrazioni di Zinco di origine non certa ( es. Zinco Ossido ) > 2.500ppm oppure > 25.000ppm, come mi devo comportare per l'H14?

se hai abbastanza budget fai i test, altrimenti temo si vada a cozzare contro il principio di precauzione (quindi H14). vorrei il parere anche di altri, però
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H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28. Empty in base all'adozione dell'ADR le frasi di rischio R52-53 non vengono contemplate di conseguenza il limite passa dallo 0.25 al 2.5% e quindi da 2500 a 25000 ppm, questa è la mia interpretazione che consiste nell'applicare il paragrafo dell'ADR 2.2.9.1.10.5

Messaggio  Matteo_Giovannetti Mar Mar 27, 2012 7:17 pm

tfrab ha scritto:
matey ha scritto:
tfrab ha scritto:
occhio, IMVHO:

1. ISS ha anche un parere sull'H7 per gli idrocarburi, quello rimane valido
2. l'ADR, in assenza di test sul rifiuto, alla fine ti rimanda al CLP

Al che se mi rimanda al CLP, nel caso di un rifiuto con concentrazioni di Zinco di origine non certa ( es. Zinco Ossido ) > 2.500ppm oppure > 25.000ppm, come mi devo comportare per l'H14?

se hai abbastanza budget fai i test, altrimenti temo si vada a cozzare contro il principio di precauzione (quindi H14). vorrei il parere anche di altri, però
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 27, 2012 8:04 pm

Ciao Matteo, benvenuto sul forum.
Ti pregherei di non mettere la tua risposta nel titolo del post ma nel corpo del testo.
Così non si legge nulla.......... ka

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Messaggio  Matteo_Giovannetti Mar Mar 27, 2012 8:16 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao Matteo, benvenuto sul forum.
Ti pregherei di non mettere la tua risposta nel titolo del post ma nel corpo del testo.
Così non si legge nulla.......... ka


Ho sbagliato, scusatemi! gradirei avere dei vostri riscontri sull'interpretazione in oggetto, perchè come sempre in questi casi non ci sono certezze, grazie
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Messaggio  Matteo_Giovannetti Mar Mar 27, 2012 8:20 pm

Matteo_Giovannetti ha scritto:
isamonfroni ha scritto:Ciao Matteo, benvenuto sul forum.
Ti pregherei di non mettere la tua risposta nel titolo del post ma nel corpo del testo.
Così non si legge nulla.......... ka


Ho sbagliato, scusatemi! gradirei avere dei vostri riscontri sull'interpretazione in oggetto, perchè come sempre in questi casi non ci sono certezze, grazie

in base all'adozione dell'ADR le frasi di rischio R52-53 non vengono contemplate di conseguenza il limite passa dallo 0.25 al 2.5% e quindi da 2500 a 25000 ppm, questa è la mia interpretazione che consiste nell'applicare il paragrafo dell'ADR 2.2.9.1.10.5
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Messaggio  homer Mar Mar 27, 2012 9:48 pm

..... leggetelo l'ADR, in particolare la parte relativa al metodo delle somme, il limite 2,5% è la lettura più conservativa, ma i paragrafi precedenti riportano 25% per di più trascurando le sostanze < 0,1%: addio H14.
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Messaggio  Matteo_Giovannetti Mar Mar 27, 2012 10:21 pm

homer ha scritto:..... leggetelo l'ADR, in particolare la parte relativa al metodo delle somme, il limite 2,5% è la lettura più conservativa, ma i paragrafi precedenti riportano 25% per di più trascurando le sostanze < 0,1%: addio H14.
Io credo che parlando di rifiuti, con tutte le considerazioni rispetto alla mancata certezza della composizione esatta, il paragrafo da considerare per quanto riguarda l'ADR sia il seguente che riporto:
"2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) in base al Regolamento (CE) n. 1272/200816

Se i dati per la classificazione secondo i criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4 non sono disponibili, una sostanza o una miscela:

devono essere classificate come materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) se è/sono stata/e assegnata/e la/e categoria/e di pericolo per l’ambiente acquatico Acuta 1, Cronica 1 o Cronica 2 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure, se ancora pertinente ai sensi del citato Regolamento, la/e frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53 ai sensi delle direttive 67/548/CEE3 o 1999/45/CE4;"

Come vedi sparisce in sostanza rispetto al "vecchio" H14 le frasi di rischio R 52/53 e pertanto il limite passa dallo 0.25 al 2.5% e quindi, per intendersi, la sommatoria delle componenti (Pb, Zn e Cu intesi normalmente come ossidi) deve essere <25.000 mg/kg, ti torna?
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Messaggio  homer Mar Mar 27, 2012 10:38 pm

se ho capito bene, se la composizione esatta manca non si può applicare il 2.2.9.1.10.5; e nemmeno il 2.2.9.1.10.4, rimarrebbero solo i test; ovviamente i test non li farà nessuno, ci si sforzerà di abbozzare una composizione plausibile ed applicare il 2.2.9.1.10.4 che indica soglie più alte: addio H14.
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Messaggio  tfrab Mer Mar 28, 2012 9:07 am

homer ha scritto:..... leggetelo l'ADR, in particolare la parte relativa al metodo delle somme, il limite 2,5% è la lettura più conservativa, ma i paragrafi precedenti riportano 25% per di più trascurando le sostanze < 0,1%: addio H14.

però, quando si vada a considerare la tossicità cronica 2 (H410 se non ricordo male, con il CLP, occupandomi prevalentemente di rifiuti, sono ancora un po' indietro) la concentrazione va moltiplicata per 10 (o anche di più, dipende dal fattore M) secondo la tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3

Quindi, se non mi sono perso qualcosa, sempre attorno al 2.5% di concentrazione stiamo, e come H410 sono classificati diversi composti metallici (ossido di zinco, ossido di rame, altri composti del piombo, etc)
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Messaggio  homer Mer Mar 28, 2012 9:14 am

Sempre andando a memoria, di sostanze con fattori M 10 o più grandi ce ne sono poche (lo zinco ossido NON ha fattori M), comunque se si arriva a R51/53 col metodo delle somme tenendo conto dei VECCHI limiti (d. 65/2003, 2,5%) non si rispettano le prescrizioni ADR sul metodo delle somme stesso dei paragrafi precedenti che fissano il limite a 25%: abbiamo al solito una norma che contiene in sè delle contraddizioni.
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Messaggio  FrancyG Mer Mar 28, 2012 4:02 pm

In effetti, leggendo l'ADR 2011 vedo che il metodo delle somme di cui al par.2.2.9.1.10.4.6 è in effetti lo stesso riportato nel Reg. 1272/2008/CE...per cui adesso non capisco la diversità tra il metodo delle somme ed il richiamo allo stesso regolamento che trovo nel par. 2.2.9.1.10.5...
partendo dalla messa da parte delle frasi R52-R53, cui consegue l'innalzamento del limite previsto dal CLP a 2.5% per le sostanze R50-53 a questo punto, se ho ben capito:
- Verifico prima il superamento del limite 2.5% o 25% secondo la classificazione della sostanza
- Se non superato per la singola sostanza, tenendo conto dei componenti rilevanti applico il metodo della somma

Quindi come criterio di calcolo dove sta la differenza con prima a parte l’innalzamento del limite !?!
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Messaggio  TAURUS Gio Mar 29, 2012 1:30 pm

FrancyG ha scritto:In effetti, leggendo l'ADR 2011 vedo che il metodo delle somme di cui al par.2.2.9.1.10.4.6 è in effetti lo stesso riportato nel Reg. 1272/2008/CE...per cui adesso non capisco la diversità tra il metodo delle somme ed il richiamo allo stesso regolamento che trovo nel par. 2.2.9.1.10.5...
partendo dalla messa da parte delle frasi R52-R53, cui consegue l'innalzamento del limite previsto dal CLP a 2.5% per le sostanze R50-53 a questo punto, se ho ben capito:
- Verifico prima il superamento del limite 2.5% o 25% secondo la classificazione della sostanza
- Se non superato per la singola sostanza, tenendo conto dei componenti rilevanti applico il metodo della somma

Quindi come criterio di calcolo dove sta la differenza con prima a parte l’innalzamento del limite !?!

Scusate ma la Legge di conversione 24/03/12 n.28 ha sì profondamente modificato il punto 5 dell'Allegato D della parte IV del D.Lgs 152/2006 ma non ha difatto soppresso le Note all'Allegato I:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

e quindi ?

I criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14 erano stati introdotti dal D.lgs 205/2010, c'era quindi la necessità di complicare le già intricate carte in tavola ?

E poi la caratteristica di pericolo H13 citata nella Legge di conversione si riferisce ai sensibilizzanti oppure alla precedente descrizione di "Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate" ?

Nessuna citazione per la H15 ?

Mi sembra che ancora una volta si sia alimentata la confusione Sad
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Messaggio  Matteo_Giovannetti Gio Mar 29, 2012 4:33 pm

FrancyG ha scritto:In effetti, leggendo l'ADR 2011 vedo che il metodo delle somme di cui al par.2.2.9.1.10.4.6 è in effetti lo stesso riportato nel Reg. 1272/2008/CE...per cui adesso non capisco la diversità tra il metodo delle somme ed il richiamo allo stesso regolamento che trovo nel par. 2.2.9.1.10.5...
partendo dalla messa da parte delle frasi R52-R53, cui consegue l'innalzamento del limite previsto dal CLP a 2.5% per le sostanze R50-53 a questo punto, se ho ben capito:
- Verifico prima il superamento del limite 2.5% o 25% secondo la classificazione della sostanza
- Se non superato per la singola sostanza, tenendo conto dei componenti rilevanti applico il metodo della somma

Quindi come criterio di calcolo dove sta la differenza con prima a parte l’innalzamento del limite !?!

Non vi sono differenze nel metodo di calcolo, ma con l'eliminazione delle frasi R 52/53 e il conseguente incremento del limite da 0.25% al 2,5% si risolve all'atto pratico la problematica della classificazione delle scorie, che in seguito al D.Lgs. 205/10 sarebbero risultate, con il metodo della sommatoria, pericolose mentre con il 2.5% si rientra praticamente sempre nel "vecchio" non pericoloso, con indubbi vantaggi da parte dei gestori degli impianti.
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Messaggio  Matteo_Giovannetti Gio Mar 29, 2012 4:37 pm

TAURUS ha scritto:
FrancyG ha scritto:In effetti, leggendo l'ADR 2011 vedo che il metodo delle somme di cui al par.2.2.9.1.10.4.6 è in effetti lo stesso riportato nel Reg. 1272/2008/CE...per cui adesso non capisco la diversità tra il metodo delle somme ed il richiamo allo stesso regolamento che trovo nel par. 2.2.9.1.10.5...
partendo dalla messa da parte delle frasi R52-R53, cui consegue l'innalzamento del limite previsto dal CLP a 2.5% per le sostanze R50-53 a questo punto, se ho ben capito:
- Verifico prima il superamento del limite 2.5% o 25% secondo la classificazione della sostanza
- Se non superato per la singola sostanza, tenendo conto dei componenti rilevanti applico il metodo della somma

Quindi come criterio di calcolo dove sta la differenza con prima a parte l’innalzamento del limite !?!

Scusate ma la Legge di conversione 24/03/12 n.28 ha sì profondamente modificato il punto 5 dell'Allegato D della parte IV del D.Lgs 152/2006 ma non ha difatto soppresso le Note all'Allegato I:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

e quindi ?

I criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14 erano stati introdotti dal D.lgs 205/2010, c'era quindi la necessità di complicare le già intricate carte in tavola ?

E poi la caratteristica di pericolo H13 citata nella Legge di conversione si riferisce ai sensibilizzanti oppure alla precedente descrizione di "Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate" ?

Nessuna citazione per la H15 ?

Mi sembra che ancora una volta si sia alimentata la confusione Sad

Con il 205/10 venivano considerate le frasi R 52/53, cosa che non avviene invece con il rimando all'ADR, pertanto il limite della sommatoria diviene 2.5% e non più 0.25% con notevoli vantaggi in termini di costi di gestione per lo smaltimento/trattamento delle scorie.
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Messaggio  homer Gio Mar 29, 2012 9:10 pm

Taurus hai centrato il conflitto!
La direttiva dice una cosa ed il dl 2/2012 ne dice un'altra: indovina che succederà........
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Messaggio  matey Ven Mag 18, 2012 9:38 am

Ovviamente sono sorte un bel po' di problematiche...

esempio :
Analisi di caratterizzazione, effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione 24/03/2012 n. 28, di rifiuti identificati da cod. CER pericoloso per processo produttivo ( non codici a specchio ) con caratteristica di pericolosità indicata H14.

Bene, alcune considerazioni...

1. è indicato H14 quindi il trasporto va fatto comunque in ADR
2. è indicato H14 ma ne l'analisi ne schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel processo produttivo aziendale vi è un riscontro oggettivo del superamento dei limiti per cui il trasporto non va fatto in ADR
3. RAEE ( o altri rifiuti con cod. a specchio ) a cui precedentemente è stata attribuita la caratteristica di pericolo H14 ma manca qualsiasi riscontro oggettivo (analisi/schede)
quale caratteristica H gli si attribuisce?
4. Lo spedizioniere ( il produttore ) non ha idea degli obblighi dell' ADR ma è stato convinto da qualche consulente/intermediario etc. che i FIR di cui sopra debbano essere tutti in ADR...

Può sembrare esagerato, ma riscontro che negli ultimi giorni succeda proprio questo.

Cosa ne pensate? bom
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Messaggio  homer Ven Mag 18, 2012 3:24 pm

credo che la domanda porsi sia: H14 è stato attribuito "bene" o tanto per mettere qualcosa?
E' ovvio che oggi H14 significa ADR, nel passato no, oppure non è automaticamente così.
Per i RAEE H14 non va bene, non andava bene prima ( ma era molto comodo) non va assolutamente bene adesso. Cosa mettere???? Io non so, sto pensando ad H15 ma non è certamente una bellezza. Dovrebbe essere qualcun'altro a spiegarcelo (ispra ad esempio).
Chiedere al laboratorio come e perchè abbiano attribuito H14..........?
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Messaggio  luckyluke Ven Mag 18, 2012 4:25 pm

http://www.tuttoambiente.it/news/rifiuti-pericolosi/

ieri sono stato a Roma al corso di cui si parla in questa news che ho postato. Il corso verteva sull'approfondimento sui rifiuti pericolosi.
La dott.ssa Musmeci (dell'ISS) ha parlato proprio dell'attribuzione degli H, in particolare dell'H14 alla luce della modifica operata dal 205.
In merito all'ADR, ha detto che, visto questo accostamento, l'ADR si preoccupa solo dei livelli "acuto1", "cronico1" e "cronico2" e basta. e quindi da ora si deve operare così.
Inoltre, l'ADR funziona a cascata partendo dai biotest (che non sono facilmente applicabili ai rifiuti, e è difficile anche trovare laboratori predisposti), poi i principi ponte (ed anche qui non ci sono miscele paragonabili ai rifiuti) ed infine la sommatoria sulla miscela. E qui c'è il problema del fattore M non sempre determinabile. Comunque il valore di riferimento con l'ADR è il 25%.
Spero che si capisca quello che ho scritto, perché in realtà non sono molto pratico di questo settore.
Appena posso vi posto un po' di appunti che ho preso.
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Messaggio  matey Lun Mag 21, 2012 9:45 am

Il problema non è tanto l'applicazione della norma per la corretta classificazione. Anche nei post precedenti viene già chiarito il tutto.
Il vero "problema" è come al solito il traslare il tutto nella pratica, ovvero ad un rifiuto pericoloso per processo produttivo (ad esempio CER 070701*) i cui parametri analitici riscontrati non evidenziano alcuna caratteristica di pericolo, quale H è attribuibile?
Fino a poco tempo fa l'H14 era ampiamente utilizzato in questi casi, in quanto l' ecotossicità era una parola "vuota" non esistendo riferimenti di attribuzione, è l'applicazione in determinati casi non era affatto errata.
Ora ci si trova con la possibilità di determinare la caratteristica di pericolo H14 in base a riferimenti così chiari che fanno rientrare l'applicazione in un'altra normativa (ADR) che comporta il dubbio amletico : se non supero il citato limite del 25% e il rifiuto è pericoloso per codice, inoltre è stata precedentemente attribuita l' ecotossicità il rifiuto in questione, deve viaggiare in ADR???
Ed inoltre da adesso in poi per una corretta classificazione alla tipologia di rifiuti descritta quale caratteristica di pericolo si dovrebbe attribuire??

Al solito il legislatore si dimostra di una sbadataggine assurda, non tanto per la metodologia scelta, penso che nessuno abbia niente da ridire, ma è nella assoluta incapacità di chiarire alcuni passaggi fondamentali, per una corretta gestione dei rifiuti. Lasciando ai vari enti e controllori la discrezione interpretativa!

Vorrà dire che si aspetteranno i primi verbali, denunce, sequestri di mezzi, sanzioni etc. prima di definire il comportamento "corretto" da tenere.

Ogni tanto mi chiedo se le ecomafie, e i tot mila reati ambientali commessi in Italia, non siano altro che il risultato dalle considerazioni di cui sopra.
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