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Requisiti rifiuti per produzione aggregati riciclati

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Messaggio  FrancyG Ven Mar 23, 2012 6:11 pm

Ciao a tutti,
in riferimento ad un impianto che recupera inerti in procedura ordinaria e nel caso specifico anche terreni, la verifica della destinazione d'uso viene fatta solo sulla MPS in uscita o normalmente costituisce un requisito anche del rifiuto in entrata?
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Mar 23, 2012 7:58 pm

molto dipende dai termini di autorizzazione, ma se è una procedura ordinaria l'eventuale test di cessione, che non è più obbligatorio sulle MPS dal D.Lgs. 186/06 che ha "sciarmato" il preesistente art. 9 di DM 5 febbraio 1998, se ne è parlato già qui https://www.sistriforum.com/t7928p15-e-necessario-il-test-di-cessione-sul-cemento-cer-170101#83862 è da farsi in funzione della destinazione che si intende dare al materiale ottenuto dal recupero. Certamente sì, se gli inerti vanno in [R10] o in [R5] come rilevati e sottofondi stradali.
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Messaggio  FrancyG Lun Mar 26, 2012 10:58 am

Il punto è sulle caratteristiche del tal quale...ovvero la possibilità da parte di un impianto, in assenza di indicazioni precise sull'autorizzazione, di impiegare nella formazione dell'aggregato riciclato materiali, ad esempio terreni, con parametri al di fuori della colonna B...considerando che poi la MPS in uscita dovrà rispettare la colonna A/B. E' fattibile una cosa del genere?
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Mar 26, 2012 12:02 pm

Le caratteristiche del tal quale, anche in questo caso, hanno significato solo se lo ri intende recuperare appunto "tal quale" in R10.
Siccome - se ho ben afferrato la domanda - stiamo parlando di terre conferite con Codice CER 17 05 04, dall'emanazione del DM 186/06 che ha modificato il DM 5 febbraio 1998 l'unica tipologia di recupero è la 7.31-bis, che consente il recupero in R5 anche in indistrie delle ceramiche e laterizi, l'altro R5 consentito ossia rilevati e sottofondi stradali è al pari di R10 subordinato alla conformità del test di cessione.
Dal che, siamo di nuovo al tipo di trattamenti autorizzati all'impianto perchè previsti in fase di richiesta: è prevista l'additivazione con analoghe materie vergini oppure la miscelazione con altri rifiuti non pericolosi al fin di ottenere una MPS consona alla destinazione?
Dice infatti, ancora oggi, art. 3 di DM 5 febbraio 1998:

In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
e del vecchio art. 9 è rimasta pressocché invariata solo l'ultima parte:
3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'Autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.
Questo, secondo me, è anche l'estremo che obbliga (obbligherebbe?) l'impianto ad eseguire il test di cessione su ogni "partita" di recupero da terre e rocce da scavo dopo ogni trattamento. E' infatti evidente che non ha senso eseguire il test di cessione in accettazione atteso che ogni partita di terreno è per forza di cose "diversa" da ogni altra, si a pure per terreni limitrofi.
Mentre analizzare il terreno/rifiuto particolarmente in merito alla composizione mineralogica è, secondo me, fondamentale per stabilire appunto che fine fargli fare. E questo non lo si ricava certo dalle analisi di caratterizzazione del rifiuto, perchè non si fanno nè le ricerche qualiquantitative del carbonati nè quelle dei silicati, e i terreni di quello sono fatti: ma mai nelle stesse proporzioni, e la possibilità di utilizzo per farci mattoni o porcellane dal tenore e qualità di silicati dipende.
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