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E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
+4
cirillo
Mar23
Aurora Brancia
Ironmike
8 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Promemoria primo messaggio :
Salve a tutti,
perdonate la banalità della domanda ma secondo voi dovendo conferire del semplice cemento ad un centro di recupero rifiuti autorizzato in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) identificato con codice CER 17.01.01, è obbligatorio il test di cessione per la verifica dei valori previsti dall'Allegato 3?
Il dubbio mi viene fuori dal fatto che questo codice sembra non avere altro "codice a specchio" e dal fatto che mentre in altri casi, ad es. al punto 7.6 quando si parla di asfalto il DM parla espressamente di test di cessione, nel caso del cemento (punto 7.1) il test di cessione non viene menzionato.
Grazie mille a chi mi vorrà rispondere
Salve a tutti,
perdonate la banalità della domanda ma secondo voi dovendo conferire del semplice cemento ad un centro di recupero rifiuti autorizzato in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) identificato con codice CER 17.01.01, è obbligatorio il test di cessione per la verifica dei valori previsti dall'Allegato 3?
Il dubbio mi viene fuori dal fatto che questo codice sembra non avere altro "codice a specchio" e dal fatto che mentre in altri casi, ad es. al punto 7.6 quando si parla di asfalto il DM parla espressamente di test di cessione, nel caso del cemento (punto 7.1) il test di cessione non viene menzionato.
Grazie mille a chi mi vorrà rispondere
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
io aggiungerei che non concordo integralmente con crocidolite per la tematica "cemento" 17 01 01, perchè se è conferibile "a vista" in discarica per inerti (per quanto come detto a mio parere sia un'idiozia mandarlo in discarica) ed atteso che non c'è possibilità di codice a specchio in quel caso non c'è nemmeno il rischio di contaminarsi alcunchè. Tranne un potenziale inquinamento radioattivo, ma ritengo che le macerie di chernobyl siano state già smaltite da qualche parte, e quelle di fukushima a noi non dovrebbero poter arrivare di stramacchio. Certo, il sito di origine deve essere vagliato in tal senso.
L'esecuzione di analisi in ingresso, invece, potrebbe essere opportuna per il 17 03 02, che ha il suo bravo "specchio pericoloso".
Di fatto, credo di aver analizzato una bella quantità di asfalti stradali, e non ci ho mai trovato IPA cancerogeni a sufficienza da renderli pericolosi: e vi assicuro che io, lavorandoli in HPLC dopo estrazione dal macinato, ho (avevo, sigh!) una rilevabilità che in GC-FID nemmeno si sognano. Non dimenticate che le guaine bituminose comunque hanno una bella quantità di roccia inerte, dentro, per cui anche ammesso e non concesso una volta rilavorato con opportune proporzioni la pericolosità la si elimina: solo che se è pericoloso -e si è autorizzati solo per i non pericolosi- non lo si può accettare, e basta.
In compenso, vi informo che mi sono capitate rogne discrete per alcune guaine impermeabilizzanti di copertura tetti, però tutte decisamente vecchiotte (anni 50-60). Un amichetto ormai proprio vecchiottino, che lavorava in raffineria in quelle epoche, mi disse che loro vendevano ai produttori di guaine le loro morchie di pulizia dei serbatoi di olii pesanti, come anche ovviamente i residui di prima lavorazione del greggio che costituiscono appunto i bitumi artificiali di eccellenza.
L'esecuzione di analisi in ingresso, invece, potrebbe essere opportuna per il 17 03 02, che ha il suo bravo "specchio pericoloso".
Di fatto, credo di aver analizzato una bella quantità di asfalti stradali, e non ci ho mai trovato IPA cancerogeni a sufficienza da renderli pericolosi: e vi assicuro che io, lavorandoli in HPLC dopo estrazione dal macinato, ho (avevo, sigh!) una rilevabilità che in GC-FID nemmeno si sognano. Non dimenticate che le guaine bituminose comunque hanno una bella quantità di roccia inerte, dentro, per cui anche ammesso e non concesso una volta rilavorato con opportune proporzioni la pericolosità la si elimina: solo che se è pericoloso -e si è autorizzati solo per i non pericolosi- non lo si può accettare, e basta.
In compenso, vi informo che mi sono capitate rogne discrete per alcune guaine impermeabilizzanti di copertura tetti, però tutte decisamente vecchiotte (anni 50-60). Un amichetto ormai proprio vecchiottino, che lavorava in raffineria in quelle epoche, mi disse che loro vendevano ai produttori di guaine le loro morchie di pulizia dei serbatoi di olii pesanti, come anche ovviamente i residui di prima lavorazione del greggio che costituiscono appunto i bitumi artificiali di eccellenza.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Grazie a tutti per le risposte puntuali ed esaustive che mi avete dato.
Voglio solo precisare che quando ho parlato di Miscele Bituminose mi riferivo all'asfalto proveniente dalla scarifica delle strade e non alle guaine che, a mio medestissimo avviso, pur avendo lo stesso codice, considero materiale isolante (quindi altro codice) e pertanto non ammissibile nel nostro impianto.
Sui rifiuti di asfalto non ci sono dubbi che vanno sottoposti a test di cessione come da Allegato 3 del DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/06, perchè è la norma stessa che lo dice espressamente.
Sul cemento invece la norma non poteva essere più chiara?
Seguendo il ragionamento che avete fatto voi, se io faccio il test di cessione sul cemento quando mi entra come rifiuto sarò anche sicuro della MPS che ne ricaverò? mi sembra un discorso molto logico e sansato per cui d'ora faremo esattamente così!
Spero che questa discussione possa essere utile agli altri così come lo è stata per me.
Di nuovo grazie
Voglio solo precisare che quando ho parlato di Miscele Bituminose mi riferivo all'asfalto proveniente dalla scarifica delle strade e non alle guaine che, a mio medestissimo avviso, pur avendo lo stesso codice, considero materiale isolante (quindi altro codice) e pertanto non ammissibile nel nostro impianto.
Sui rifiuti di asfalto non ci sono dubbi che vanno sottoposti a test di cessione come da Allegato 3 del DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/06, perchè è la norma stessa che lo dice espressamente.
Sul cemento invece la norma non poteva essere più chiara?
Seguendo il ragionamento che avete fatto voi, se io faccio il test di cessione sul cemento quando mi entra come rifiuto sarò anche sicuro della MPS che ne ricaverò? mi sembra un discorso molto logico e sansato per cui d'ora faremo esattamente così!
Spero che questa discussione possa essere utile agli altri così come lo è stata per me.
Di nuovo grazie
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
CROCIDOLITE ha scritto:Quoto Aurora, Cirillo e Mar, ma:
L' impianto in R13, quando riceve un rifiuto costituito da cemento, deve avere la certezza che tale rifiuto sia non pericoloso, per cui può necessitare di un'analisi sul TQ che certifichi ciò.
Dopo aver lavorato il mio cemento prelevandolo dall'R13, ho la necessità di consegnare un "prodotto" con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5][R10], e questa garanzia la posso avere (e comunque non integralmente) solo se ho determinato le caratteristiche analitiche dei rifiuti di partenza.
Quindi, il punto 7.1 del DM 05/02/98 NON OBBLIGA a fare l'analisi del test di cessione dei rifiuti in ingresso, ma è buona norma verificarli prima di riceverli, al fine di evitare contaminazioni di intere partite di rifiuti recuperabili.
Da noi in Provincia dell'Aquila, con autorizzazione semplificata siamo OBBLIGATI a fare il test di cessione ogni lotto di 3.000mc di prodotto ottenuto e lo stesso NON può essere spostato dal piazzale con l'impianto di raccolta acque nè tantomeno venduto fino all'ottenimento del risultato delle analisi.
ciuchino- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
1) che "prodotto" ottenuto fate ?ciuchino ha scritto:
Da noi in Provincia dell'Aquila, con autorizzazione semplificata siamo OBBLIGATI a fare il test di cessione ogni lotto di 3.000mc di prodotto ottenuto e lo stesso NON può essere spostato dal piazzale con l'impianto di raccolta acque nè tantomeno venduto fino all'ottenimento del risultato delle analisi.
2) Il test di cessione quale, quello per discarica cioè l'eluato ex DM 27/09/2010 o quello per ripristino ambientale [R10] ex DM 186/06 ? Sono analisi diverse, infatti, ed hanno limiti differenti, di cui almeno un paio senza alcun senso.
Ma perchè, invece di zoffonnarlo, non lo rimandate in un cementificio? Ovvero a R5 che non si deve verificare un bel nulla? in quanto è evidentissimo che da civili abitazioni crollate per il terremoto non può certo uscire impregnato di alcunchè, ed in ogni caso sarà da controllarsi al più la qualità del cemento finito che se lo fanno stesso i cementifici presso cui vine recuperato per ultramacinazione e ricottura ad almeno 800°C. Ci fosse pure un briciolino di muffe, ma anche un gatto come una chiazza di gasolio, a 800°C non ci sarà più nulla di organico . E' evidente che nessuno ha spiegato a "chi la comanda" che in tutta europa c'è una geranchia precisa per l'eliminazione dei rifiuti, e la prima strategia da tentgare è il riutilizzo/recupero/riciclo.
Non può essere che sia le Dir CE -dal 1975 in qua- che il Decreto Ronchi prima e il 152 poi, ma addirittura anche il 915/82, li abbia letti solo io.
Mi comincia a venire il sospetto che ci sia qualche laboratorista molto amico di qualche cricchetta locale... e confesso che mi apparirebbe davvero come il male minore.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Allora :
1) mps per l'edilizia come al 7.1.3
2) come da raccomandata della provincia del 3/11/11 :
"Il materiale ottenuto và caratterizzato per lotti omogenei di dimensione massima pari a 3.000mc.
Per tali lotti è previsto l'accertamento del parametro di " ECOCOMPATIBILITA'" con il test di cessione previsto dal d.m. 5/2/98, la certificazione deve contenere tutti i parametri previsti negli allegati C1,C2,C3,C4 e C5 della circolare 15/07/05 n UL/2005/5205.
Occorre garantire l'esatta identificazione dei singoli lotti caratterizzati all'interno dell'impianto."
Non si può mandare in cementificio in quanto non previsto come attività di recupero dalla nostra autorizzazione semplificata, e poi i cementifici non ci pensano neanche lontanamente ad usarla come materia prima visto che il materiale vergine nella nostra regione ha dei prezzi ridicoli.
1) mps per l'edilizia come al 7.1.3
2) come da raccomandata della provincia del 3/11/11 :
"Il materiale ottenuto và caratterizzato per lotti omogenei di dimensione massima pari a 3.000mc.
Per tali lotti è previsto l'accertamento del parametro di " ECOCOMPATIBILITA'" con il test di cessione previsto dal d.m. 5/2/98, la certificazione deve contenere tutti i parametri previsti negli allegati C1,C2,C3,C4 e C5 della circolare 15/07/05 n UL/2005/5205.
Occorre garantire l'esatta identificazione dei singoli lotti caratterizzati all'interno dell'impianto."
Non si può mandare in cementificio in quanto non previsto come attività di recupero dalla nostra autorizzazione semplificata, e poi i cementifici non ci pensano neanche lontanamente ad usarla come materia prima visto che il materiale vergine nella nostra regione ha dei prezzi ridicoli.
ciuchino- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.06.12
Località : L'AQUILA
Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Anche io faccio fare i test di cessione dei materiali dopo la lavorazione,prima di commercializzarli, mentre li chiedo all'ingresso in impianto quando provengono da un sito industriale, o in casi particolari dove c'è il sospetto che non siano accettabili,questo per quanto riguarda i rifiuti da C&D,ora, non capisco per quale motivo invece l'asfalto si può ricevere solo se caratterizzato !!
Maw- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 60
Località : Sardo sono
Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Noi lasfalto non l'accettiamo mai, ci sono troppi preconcetti e ti puoi ritrovare l'impianto con i sigilli solo perchè vogliono fare le controanalisi su quelle che ti ha fornito il produttore ( nella ns zona è successo)
ciuchino- Membro della community
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Data d'iscrizione : 25.06.12
Località : L'AQUILA
Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
ummammamia, la matteolata!
Prescindendo dal fatto che (ho appena controllato) su "normattiva" non c'è, e quindi non escludo che calderoli le abbia dato fuoco (e giustamente, direi io), se la vs. autorizzazione dice così, ahivoi, così voi dovete fare. E tuttavia, si dà il caso che gran parte delle norme UNI citate nel DM da cui poi scaturì l'obbrobrio che io definisco "matteolata" siano da riferirsi al prodotto c.d. pronto all'uso.
Ma per quanto riguarda il test di cessione esso deve essere fatto sul prodotto finito, appunto, e non su quello in ingresso. Il criterio del test di cessione, infatti, al pari di quelli di lisciviazione (eluato, per le discariche) è assai dipendente dalla superficie esposta al "dilavamento" o "eluizione", insomma all'acqua: se vuoi lavare una lattuga per bene, non la immergi tutta nell'acqua ma separi le foglie. Ovviamente, più fine è la pezzatura e più è probabile che se c'è qualcosa di solubile finisca in soluzione.
Una nota tecnica che vi darà idea di quanta approssimazione, vanagloria legiferativa ed arroganza vi sia nella classe politica e quindi nella dirigenza ministeriale: molte delle rocce naturali più pregiate per produrre materie prime vergini per la bisogna non rispettano il test di cessione perchè il padreterno sa cosa fa, loro no. Partendo da basalti, trachiti e pozzolane, che sono di certo tutti ad alto tenore di fluoruri, poi ci sono quelli arsenicali (es: liguria e piemonte), quelli manganico-ferrosi (alpi centrali), i berillosi (i nostri del somma-vesuvio e campi flegrei), solfatici (in sicilia) e così via. Ed anche se parliamo di "tracce" rispetto alla roccia nel suo complesso, anche per i calcari e per le sabbie di dilavamento fluviale siamo nelle stesse condizioni. Mi chiedo se hanno mai fatto un test di cessione alla roccia naturale... (io sì, ovviamente , per questo lo so per certo!)
Ma perchè non si chiamano un geologo quando devono fare queste cose, accidenti, che gli italiani sono i migliori geologi e geotecnici del mondo!
Comunque, leggendo le vostre domande e i vostri racconti, capisco perchè tutta l'europeità cui possiamo aspirare è la semifinale di calcio, e già abbiamo avuto mazzo.
Prescindendo dal fatto che (ho appena controllato) su "normattiva" non c'è, e quindi non escludo che calderoli le abbia dato fuoco (e giustamente, direi io), se la vs. autorizzazione dice così, ahivoi, così voi dovete fare. E tuttavia, si dà il caso che gran parte delle norme UNI citate nel DM da cui poi scaturì l'obbrobrio che io definisco "matteolata" siano da riferirsi al prodotto c.d. pronto all'uso.
Ma per quanto riguarda il test di cessione esso deve essere fatto sul prodotto finito, appunto, e non su quello in ingresso. Il criterio del test di cessione, infatti, al pari di quelli di lisciviazione (eluato, per le discariche) è assai dipendente dalla superficie esposta al "dilavamento" o "eluizione", insomma all'acqua: se vuoi lavare una lattuga per bene, non la immergi tutta nell'acqua ma separi le foglie. Ovviamente, più fine è la pezzatura e più è probabile che se c'è qualcosa di solubile finisca in soluzione.
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Ma perchè non si chiamano un geologo quando devono fare queste cose, accidenti, che gli italiani sono i migliori geologi e geotecnici del mondo!
Comunque, leggendo le vostre domande e i vostri racconti, capisco perchè tutta l'europeità cui possiamo aspirare è la semifinale di calcio, e già abbiamo avuto mazzo.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Andano leggermente o.t. da noi i ripristini ambientali delle cave si possono fare solo con terreni "puri" che hanno caratteristiche chimiche molto migliori dei terreni agricoli circostanti che sono inquinati da decenni di concimazioni chimiche , diserbanti ecc. ecc.
ciuchino- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Continuando l'OT parziale, a te non sembra una sciocchezza togliere ad una corretta fruibilità agricola proprio dei terreni vegetali intatti?
In Teoria, purissima, proprio volendo spendere soldi di movimentazione e trasporto terra sarebbe più logico riempire le ex cave con terreni meno vergini o un po' più passatelli e mettere quelli puliti a farci crescere su i pomodori, ad esempio, lasciando che la piantumazione di consolidamento dia il tempo alla natura di ripulire quelli con più nitrati o solfati e altre robacce biochimiche che ci hanno convinto fossero meglio della cara, vecchia, buona mer@a secca...
In Teoria, purissima, proprio volendo spendere soldi di movimentazione e trasporto terra sarebbe più logico riempire le ex cave con terreni meno vergini o un po' più passatelli e mettere quelli puliti a farci crescere su i pomodori, ad esempio, lasciando che la piantumazione di consolidamento dia il tempo alla natura di ripulire quelli con più nitrati o solfati e altre robacce biochimiche che ci hanno convinto fossero meglio della cara, vecchia, buona mer@a secca...
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Ovviamente si, purtroppo la logica non è presente negli organi decisionali del settore.
Che dire allora dei ripristini ambientali solo con terra 170504 soggetto ad una fidejussione da 9€/t che di fatto ne impedisce l'attuazione.
Che dire allora dei ripristini ambientali solo con terra 170504 soggetto ad una fidejussione da 9€/t che di fatto ne impedisce l'attuazione.
ciuchino- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
come diceva The Crow, "non può piovere in eterno".ciuchino ha scritto:Ovviamente si, purtroppo la logica non è presente negli organi decisionali del settore.
Che dire allora dei ripristini ambientali solo con terra 170504 soggetto ad una fidejussione da 9€/t che di fatto ne impedisce l'attuazione.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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