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Test di cessione a recupero 170904
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pascozzi
Aurora Brancia
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Giuly
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Test di cessione a recupero 170904
Buongiorno, ho da porvi un quesito:
Ho un rifiuto con cer 170904 materiale da costruzione e demolizione proveniente da uno stabile balneare, ovviamente per la vicinanza al mare dalle analisi chimiche per il recupero è uscito un elevato valore di cloruri, un pH alcalino ed un valore di COD leggermente fuori limite. Lo posso comunque portare in R5 oppure deve essere smaltito?
Ho un rifiuto con cer 170904 materiale da costruzione e demolizione proveniente da uno stabile balneare, ovviamente per la vicinanza al mare dalle analisi chimiche per il recupero è uscito un elevato valore di cloruri, un pH alcalino ed un valore di COD leggermente fuori limite. Lo posso comunque portare in R5 oppure deve essere smaltito?
Giuly- Membro della community
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Re: Test di cessione a recupero 170904
Se non rispetta il DM 186, deve essere smaltito in discarica. Capisco il problema, ma se vuoi evitare rogne (denunce, ecc.) non vi è altro da fare !
geofranz67- Partner
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Re: Test di cessione a recupero 170904
geofranz67 ha scritto:Se non rispetta il DM 186, deve essere smaltito in discarica. Capisco il problema, ma se vuoi evitare rogne (denunce, ecc.) non vi è altro da fare !
No, no, geofranz! che dici!?
un rifiuto 17 09 04 che non rispetta il test di cessione non può andare in R10 né in R5 come "riempimenti e sottofondi stradali", ma in R5 come recupero di materia per ottenere le ex MPS ora EoW certo che può, anzi DEVE!
La discarica è e deve essere sempre e solo l'ultimissima scelta.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Test di cessione a recupero 170904
Aurora Brancia ha scritto:geofranz67 ha scritto:Se non rispetta il DM 186, deve essere smaltito in discarica. Capisco il problema, ma se vuoi evitare rogne (denunce, ecc.) non vi è altro da fare !
No, no, geofranz! che dici!?
un rifiuto 17 09 04 che non rispetta il test di cessione non può andare in R10 né in R5 come "riempimenti e sottofondi stradali", ma in R5 come recupero di materia per ottenere le ex MPS ora EoW certo che può, anzi DEVE!
La discarica è e deve essere sempre e solo l'ultimissima scelta.
Scusa ma anche per le MPS serve la conforimtà al test di cessione
DM 5 feb 98 e smei:
" messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
O non riesco a capire il passaggio di cui sopra?
pascozzi- Utente Attivo
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Re: Test di cessione a recupero 170904
allora se uno fa R5 nel senso che produce pietrisco per sottofondi (quindi nel senso che il materiale recuperato finirà prima o poi per essere messo sulla nuda terra) allora il test di cessione deve essere fatto (e i relativi limiti devono essere rispettati)
ma se uno fa R5 nel senso che produce inerti per la carica di conglomerati cementizi ovvero inerti per l'industria ceramica, quindi nel senso che il materiale recuperato diventerà un pilastro o eventualmente una mattonella, a che serve il test di cessione?
Il test di cessione si limita a simulare quello che accade sul terreno quando piove sopra il materiale ivi depositatovi, ma se un inerte recuperato è in una matrice che lo blocca non cederà mai
ma se uno fa R5 nel senso che produce inerti per la carica di conglomerati cementizi ovvero inerti per l'industria ceramica, quindi nel senso che il materiale recuperato diventerà un pilastro o eventualmente una mattonella, a che serve il test di cessione?
Il test di cessione si limita a simulare quello che accade sul terreno quando piove sopra il materiale ivi depositatovi, ma se un inerte recuperato è in una matrice che lo blocca non cederà mai
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Test di cessione a recupero 170904
isamonfroni ha scritto:allora se uno fa R5 nel senso che produce pietrisco per sottofondi (quindi nel senso che il materiale recuperato finirà prima o poi per essere messo sulla nuda terra) allora il test di cessione deve essere fatto (e i relativi limiti devono essere rispettati)
ma se uno fa R5 nel senso che produce inerti per la carica di conglomerati cementizi ovvero inerti per l'industria ceramica, quindi nel senso che il materiale recuperato diventerà un pilastro o eventualmente una mattonella, a che serve il test di cessione?
Il test di cessione si limita a simulare quello che accade sul terreno quando piove sopra il materiale ivi depositatovi, ma se un inerte recuperato è in una matrice che lo blocca non cederà mai
Capito
se si utilizza per fare MPS (cemento o ceramiche e roba simile) non serve.
Altrimenti serve
ma il DM non è così chiaro. Almeno a me
pascozzi- Utente Attivo
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Re: Test di cessione a recupero 170904
@ Pascozzi: la conformità deve essere nelle "frazioni inerti ottenute", non a monte.
se leggi bene tutto il testo della tipologia di recupero 7.1.3 nella versione del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/06, trovi infatti scritto che :
Ti posso garantire che questa "particolarità" è sfuggita spesso e anche a chi proprio avrebbe dovuto capirlo istituzionalmente (non faccio nomi che non è delicato, ma anche "grossi nomi" sono dovuti arrivare a telefonare alla ficco per sentirsi confermare che io -povera scemotta- avevo ragione...), ma che la corretta lettura data anche in sede giudiziaria è quella che ti ho appena scritto e che isa ti ha confermato.
Se il riutilizzo in R5 anche come materia fosse subordinato al test di cessione, non c'era motivo di aggiungere per le voci b) e c) specificatamente in parentesi che quel tipo di recupero era subordinato al test di cessione.
Insomma, purtroppo occorre sempre arrivare alla messa in costruzione diretta per capire di preciso cosa si riferisce a chi, nella nostra (mal scritta) normativa...
D'altronde, già se vai a vedere le tipologie di recupero 7.2 e 7.3, e te le leggi come si suol dire "in combinato disposto" con la tipologia 7.1 ti è chiaro che, ad esempio, gli scarti di prodotti ceramici di scarto non possono mai andare da soli in R5 come recuperi per sottofondi, non c'è proprio la voce, ma devono andare sempre a rifare altri prodotti per l'edilizia, così come pure per gli inerti da lavorazioni lapidee al pari delle macerie "miste" possono essere usati tal quali se e solo se hanno il test di cessione conforme.
Chiunque abbia visto il ciclo produttivo di gente che fa davvero recupero di inerti come si deve sa bene che il direttore d'impianto o chi da lui appositamente istruito, carico per carico, ne sceglie ed indirizza le modalità di lavorazione. E si ottengono sempre EoW di pregiato valore commerciale, in questo modo, perchè non sono dei "munnezzari" ma degli industriali. Quelli "seri".
se leggi bene tutto il testo della tipologia di recupero 7.1.3 nella versione del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/06, trovi infatti scritto che :
DM 5 febbraio 1998 \"consolidato" ha scritto:7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
Ti posso garantire che questa "particolarità" è sfuggita spesso e anche a chi proprio avrebbe dovuto capirlo istituzionalmente (non faccio nomi che non è delicato, ma anche "grossi nomi" sono dovuti arrivare a telefonare alla ficco per sentirsi confermare che io -povera scemotta- avevo ragione...), ma che la corretta lettura data anche in sede giudiziaria è quella che ti ho appena scritto e che isa ti ha confermato.
Se il riutilizzo in R5 anche come materia fosse subordinato al test di cessione, non c'era motivo di aggiungere per le voci b) e c) specificatamente in parentesi che quel tipo di recupero era subordinato al test di cessione.
Insomma, purtroppo occorre sempre arrivare alla messa in costruzione diretta per capire di preciso cosa si riferisce a chi, nella nostra (mal scritta) normativa...
D'altronde, già se vai a vedere le tipologie di recupero 7.2 e 7.3, e te le leggi come si suol dire "in combinato disposto" con la tipologia 7.1 ti è chiaro che, ad esempio, gli scarti di prodotti ceramici di scarto non possono mai andare da soli in R5 come recuperi per sottofondi, non c'è proprio la voce, ma devono andare sempre a rifare altri prodotti per l'edilizia, così come pure per gli inerti da lavorazioni lapidee al pari delle macerie "miste" possono essere usati tal quali se e solo se hanno il test di cessione conforme.
Chiunque abbia visto il ciclo produttivo di gente che fa davvero recupero di inerti come si deve sa bene che il direttore d'impianto o chi da lui appositamente istruito, carico per carico, ne sceglie ed indirizza le modalità di lavorazione. E si ottengono sempre EoW di pregiato valore commerciale, in questo modo, perchè non sono dei "munnezzari" ma degli industriali. Quelli "seri".
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Test di cessione a recupero 170904
Aurora Brancia ha scritto:@ Pascozzi: la conformità deve essere nelle "frazioni inerti ottenute", non a monte.
se leggi bene tutto il testo della tipologia di recupero 7.1.3 nella versione del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/06, trovi infatti scritto che :DM 5 febbraio 1998 \"consolidato" ha scritto:7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
@ Aurora (ti sfrutto): ma le materie prime secondarie di cui alla lettera "a" sopra, sono i cosiddetti aggregati riciclati definiti dalla norma EN 13242:2002+A1:2007 o dalla circolare ministeriale dal 2005? In quel caso quindi possono anche finire sulla nuda terra ma devono rispettare il test di cessione in uscita dall'impianto e non necessariamente in entrata? Oppure la lettera "a" quando parla di materie prime secondarie per l'edilizia intende solo la produzione di cementi e ceramiche o altre materie prime, ma non gli aggregati riciclati tipo ghiaia 0 - 63 mm ecc....
pascozzi- Utente Attivo
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Re: Test di cessione a recupero 170904
Oppssss Commesso grave errore !
Grazie aurora !!
Grazie aurora !!
geofranz67- Partner
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Re: Test di cessione a recupero 170904
geofranz67 ha scritto:Oppssss Commesso grave errore !
Grazie aurora !!
Tranquillo: ti ripeto che anche "Grandi Nomi" hanno preso questo zarro!
@ Pascozzi: al momento, da noi, a quello che esce dall'attività di recupero di materia ex tipologia 7.1 del DM 5 febbraio 1998 è richiesta la conformità di cui all'all. C della Circolare citata.
Oltre tutto, la EN 13242:2002 + A1:2007 iniziale è stata recepita dalla UNI EN 13242:2008, sostituita a giugno del 2013 dalla UNI EN 13242:2013 che ha campato giusto 6 mesi, e a dicembre del 2013 stesso è stata ritirata senza sostituzione.
E magari un motivo c'è...
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Test di cessione a recupero 170904
Aurora Brancia ha scritto:geofranz67 ha scritto:Oppssss Commesso grave errore !
Grazie aurora !!
Tranquillo: ti ripeto che anche "Grandi Nomi" hanno preso questo zarro!
@ Pascozzi: al momento, da noi, a quello che esce dall'attività di recupero di materia ex tipologia 7.1 del DM 5 febbraio 1998 è richiesta la conformità di cui all'all. C della Circolare citata.
Oltre tutto, la EN 13242:2002 + A1:2007 iniziale è stata recepita dalla UNI EN 13242:2008, sostituita a giugno del 2013 dalla UNI EN 13242:2013 che ha campato giusto 6 mesi, e a dicembre del 2013 stesso è stata ritirata senza sostituzione.
E magari un motivo c'è...
Be tu sei sempre un passo avanti.
La conformità al test di cessione DM del 98, nel caso di produzione di aggregati riciclati secondo la circolare del 2005 è in uscita dall'impianto sull'aggregato stesso?
Non mi è chiaro questo passaggio. Comprendimi....
pascozzi- Utente Attivo
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Re: Test di cessione a recupero 170904
ti comprendo, tesoro, ti comprendo...
se quello che esce dall'impianto è già un "aggregato", non dev'essere più conforme ad un saciccio che afferisca la munnezza, è già un prodotto finito.
L'eventuale conformità in uscita è semmai richiesta, se del caso, all'impianto che produce le "polveri" perchè come tali dispersibili e/o dilavabili, e da ritenersi, nella chiusura del ciclo dei rifiuti, un semilavorato, non all'aggregato. Laddove il caso di "se del caso" del semilavorato non sarà mai sul riutilizzo in trasformazione chimica o fisica del materiale semilavorato di cui parliamo.
e ci mancherebbe solo quella...
Il DM 186/06 ha infatti rivoltato come un calzino la precedente stesura del proprio articolo 9, che inizialmente e sino al giugno 2006 diceva
siccome con un recupero di materia da rifiuti non c'è praticamente mai una "uniformità di prodotto" e quindi laddove ritenuto necessario occorreva farlo di volta in volta altro che ogni 2 anni, e per di più il "vecchio test di cessione" era analiticamente follia pura da fare, allora hanno riscritto l'intero articolo, che ad oggi risulta dire:
Quest'è tutto.
Beh, 12 anni fa non avrei mai immaginato che fare certi scazzi ferocissimi mi si sarebbe rivelato nel tempo un vantaggio: ne deduco che c'è della profonda verità nel detto secondo cui "ogni impedimento è giovamento" ...
Peccato che però, al momento che hai l'impedimento, difficilmente riesci ad intravederne il giovamento. Ma c'è, avete visto che c'è.
se quello che esce dall'impianto è già un "aggregato", non dev'essere più conforme ad un saciccio che afferisca la munnezza, è già un prodotto finito.
L'eventuale conformità in uscita è semmai richiesta, se del caso, all'impianto che produce le "polveri" perchè come tali dispersibili e/o dilavabili, e da ritenersi, nella chiusura del ciclo dei rifiuti, un semilavorato, non all'aggregato. Laddove il caso di "se del caso" del semilavorato non sarà mai sul riutilizzo in trasformazione chimica o fisica del materiale semilavorato di cui parliamo.
e ci mancherebbe solo quella...
Il DM 186/06 ha infatti rivoltato come un calzino la precedente stesura del proprio articolo 9, che inizialmente e sino al giugno 2006 diceva
DM 5/02/98 originale ha scritto:"Articolo 9
(Test di cessione)
1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso.
2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto.
3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti."
siccome con un recupero di materia da rifiuti non c'è praticamente mai una "uniformità di prodotto" e quindi laddove ritenuto necessario occorreva farlo di volta in volta altro che ogni 2 anni, e per di più il "vecchio test di cessione" era analiticamente follia pura da fare, allora hanno riscritto l'intero articolo, che ad oggi risulta dire:
DM 5 febbraio 98 vigente dal 2006 ha scritto:Articolo 9
Test di cessione
1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.
Quest'è tutto.
Beh, 12 anni fa non avrei mai immaginato che fare certi scazzi ferocissimi mi si sarebbe rivelato nel tempo un vantaggio: ne deduco che c'è della profonda verità nel detto secondo cui "ogni impedimento è giovamento" ...
Peccato che però, al momento che hai l'impedimento, difficilmente riesci ad intravederne il giovamento. Ma c'è, avete visto che c'è.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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TEST DI CESSIONE IN ENTRATA
Buonasera a tutti,
scusate se riprendo questo post a distanza di un paio anni ma a volte facciamo attenzione alle varie casistiche quando, chi come me, ci ritroviamo dentro a discussioni con gli Enti ...
... ebbene non capisco se pertanto è obbligatorio il test di cessione in ingresso per
" c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]." in impianto autorizzato ex art. 208 ... non essendo previste prescrizioni in merito non direi di assoggettare il rifiuto al test di cessione ... non ne ravvedere altresì e comunque sia l'onere a cura del produttore atteso il trattamento R5 cui il rifiuto sarà sottoposto.
Vi ringrazio di cuore per eventuali risposte e per l'attenzione alla domanda ...
Grazie
Antonio C.
scusate se riprendo questo post a distanza di un paio anni ma a volte facciamo attenzione alle varie casistiche quando, chi come me, ci ritroviamo dentro a discussioni con gli Enti ...
... ebbene non capisco se pertanto è obbligatorio il test di cessione in ingresso per
" c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]." in impianto autorizzato ex art. 208 ... non essendo previste prescrizioni in merito non direi di assoggettare il rifiuto al test di cessione ... non ne ravvedere altresì e comunque sia l'onere a cura del produttore atteso il trattamento R5 cui il rifiuto sarà sottoposto.
Vi ringrazio di cuore per eventuali risposte e per l'attenzione alla domanda ...
Grazie
Antonio C.
AntonioC- Nuovo Utente
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Re: Test di cessione a recupero 170904
AntonioC ha scritto:
... ebbene non capisco se pertanto è obbligatorio il test di cessione in ingresso per
" c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]." in impianto autorizzato ex art. 208 ... non essendo previste prescrizioni in merito non direi di assoggettare il rifiuto al test di cessione ...
Vi ringrazio di cuore per eventuali risposte e per l'attenzione alla domanda ...
Grazie
Antonio C.
A mio modestissimo parere è obbligatorio, del resto la norma come da te riportata indica espressamente "il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto"
lore68- Membro della community
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Re: Test di cessione a recupero 170904
lore68 ha scritto:AntonioC ha scritto:
... ebbene non capisco se pertanto è obbligatorio il test di cessione in ingresso per
" c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]." in impianto autorizzato ex art. 208 ... non essendo previste prescrizioni in merito non direi di assoggettare il rifiuto al test di cessione ...
Vi ringrazio di cuore per eventuali risposte e per l'attenzione alla domanda ...
Grazie
Antonio C.
A mio modestissimo parere è obbligatorio, del resto la norma come da te riportata indica espressamente "il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto"
@lore68: concordo con Antonio C.- Gli impianti in ordinaria, se non prescritto, non hanno l'obbligo del test di cessione sul rifiuto in ingresso (anche se spesso lo chiedono comunque).
scomarco- Membro della community
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Data d'iscrizione : 07.11.14
Re: Test di cessione a recupero 170904
beh, secondo me c'è un motivo: in procedura semplificata non c'è un particolare trattamento, se non dimensionale, previsto per il recupero di inerti destinati al riutilizzo tal quali per riempimenti e sottofondi vari.
In procedura ordinaria, invece, e sempre restando nell'ambito di NP, l'autorizzazione può contemplare anche una qualche miscelazione con altro o apporto di altri rifiuti inerti diversi, da eseguirsi al fine di ottenere materiali destinabili o meno a quello scopo.
Personalmente, atteso che non si avrà mai omogeneità di rifiuti inerti, io titolare di impianto l'analisi dell'eluato me la farei sempre per conto mio, indifferentemente dalla procedura autorizzata: sono io -dopo- che lo fornisco/vendo, e dunque posso essere chiamato a risponderne.
Se vogliamo parlare di obbligatorietà, o essa è esplicitata nell'autorizzazione come condizione per l'accettazione di qualunque rifiuto con qualunque destino, oppure lo è se si è indicato in FIR come destino R5 o R10, uniche modalità di recupero di materia dagli inerti per cui è previsto.
Anche se, secondo me, andrebbe trattato il tutto con l'occhio al sito di destinazione e non come "fatto generale buono per tutte le stagioni e tutti i luoghi".
In procedura ordinaria, invece, e sempre restando nell'ambito di NP, l'autorizzazione può contemplare anche una qualche miscelazione con altro o apporto di altri rifiuti inerti diversi, da eseguirsi al fine di ottenere materiali destinabili o meno a quello scopo.
Personalmente, atteso che non si avrà mai omogeneità di rifiuti inerti, io titolare di impianto l'analisi dell'eluato me la farei sempre per conto mio, indifferentemente dalla procedura autorizzata: sono io -dopo- che lo fornisco/vendo, e dunque posso essere chiamato a risponderne.
Se vogliamo parlare di obbligatorietà, o essa è esplicitata nell'autorizzazione come condizione per l'accettazione di qualunque rifiuto con qualunque destino, oppure lo è se si è indicato in FIR come destino R5 o R10, uniche modalità di recupero di materia dagli inerti per cui è previsto.
Anche se, secondo me, andrebbe trattato il tutto con l'occhio al sito di destinazione e non come "fatto generale buono per tutte le stagioni e tutti i luoghi".
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Aurora Brancia- Moderatrice
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