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E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
+4
cirillo
Mar23
Aurora Brancia
Ironmike
8 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Salve a tutti,
perdonate la banalità della domanda ma secondo voi dovendo conferire del semplice cemento ad un centro di recupero rifiuti autorizzato in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) identificato con codice CER 17.01.01, è obbligatorio il test di cessione per la verifica dei valori previsti dall'Allegato 3?
Il dubbio mi viene fuori dal fatto che questo codice sembra non avere altro "codice a specchio" e dal fatto che mentre in altri casi, ad es. al punto 7.6 quando si parla di asfalto il DM parla espressamente di test di cessione, nel caso del cemento (punto 7.1) il test di cessione non viene menzionato.
Grazie mille a chi mi vorrà rispondere
perdonate la banalità della domanda ma secondo voi dovendo conferire del semplice cemento ad un centro di recupero rifiuti autorizzato in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) identificato con codice CER 17.01.01, è obbligatorio il test di cessione per la verifica dei valori previsti dall'Allegato 3?
Il dubbio mi viene fuori dal fatto che questo codice sembra non avere altro "codice a specchio" e dal fatto che mentre in altri casi, ad es. al punto 7.6 quando si parla di asfalto il DM parla espressamente di test di cessione, nel caso del cemento (punto 7.1) il test di cessione non viene menzionato.
Grazie mille a chi mi vorrà rispondere
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
marò, io vorrei solo che chi lavora con, su, per, in ,tra ,fra i rifiuti leggesse la normativa sui rifiuti. Nella fattispecie, DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., tipologia di recupero 7.
Il test di cessione in procedure di recupero semplificato di inerti è dovuto SE E SOLO SE gli inerti in parola sono riutilizzati tal quali in modalità R10 ovvero per rilevati e sottofondi stradali.
Qualora il recupero debba avvenire con modalità R5, per esempio tutto tritovagliato anche a granulometrie differenziate e da inviare come MPS a cementifici, è ovvio che non serva: servirà al più al cementificio una volta fatto il prodotto finale a base di MPS verificare che abbia le stesse caratteristiche merceologiche del prodotto ottenuto con materie prime vergini.
Addirittura, se il rifiuto tritovagliato viene addizionato con altre materie prime vergini, esempio prodotti di cave per sottofondi, l'eventuale test di cessione si doveva fare sul prodotto finale (vecchia versione di art. 9) del trattamento, e dal 186/06 non c'è neppure più quest'obbligo.
Ciò non toglie nulla all'evideza che alcuni Enti Autorizzanti per quanto ultra-legem chiedano la conformità del test di cessione appunto ex DM 186/06 persino per l'accettazione del rifiuto, il che può comportare che un parametro ambientalmente del tutto irrilevante come un COD che può risultare alterato dalla presenza di muschi, licheni, batteri, alghe e simili renda il rifiuto inaccettabile dal recuperatore R5, e che quindi il rifiuto stesso finisca in discarica per inerti dove il codice 17 01 01 può essere accettato "a vista", cfr. tab 1 di DM 27/09/10, da ultimo.
In parole povere, per riutilizzarlo al fine di evitare di sfettare altre colline con danno paesaggistico, ovvero per evitare di scavare ghiaietto sino alle falde superficiali con tutto il danno ambientale che ciò comporta già nel medio-breve termine, il tutto per ottenere qualcosa che non andrà mai sotto terra in eterno, ci vuole una conformità analitica che non è richiesta per seppellirlo a vita.
Se non è idiozia pura questa...
E poi ci lamentiamo che la UE ci mette in mora, e si contrabbandano i veri motivi di non recepimento delle direttive con la nostra munnezza di casa.
Il test di cessione in procedure di recupero semplificato di inerti è dovuto SE E SOLO SE gli inerti in parola sono riutilizzati tal quali in modalità R10 ovvero per rilevati e sottofondi stradali.
Qualora il recupero debba avvenire con modalità R5, per esempio tutto tritovagliato anche a granulometrie differenziate e da inviare come MPS a cementifici, è ovvio che non serva: servirà al più al cementificio una volta fatto il prodotto finale a base di MPS verificare che abbia le stesse caratteristiche merceologiche del prodotto ottenuto con materie prime vergini.
Addirittura, se il rifiuto tritovagliato viene addizionato con altre materie prime vergini, esempio prodotti di cave per sottofondi, l'eventuale test di cessione si doveva fare sul prodotto finale (vecchia versione di art. 9) del trattamento, e dal 186/06 non c'è neppure più quest'obbligo.
Ciò non toglie nulla all'evideza che alcuni Enti Autorizzanti per quanto ultra-legem chiedano la conformità del test di cessione appunto ex DM 186/06 persino per l'accettazione del rifiuto, il che può comportare che un parametro ambientalmente del tutto irrilevante come un COD che può risultare alterato dalla presenza di muschi, licheni, batteri, alghe e simili renda il rifiuto inaccettabile dal recuperatore R5, e che quindi il rifiuto stesso finisca in discarica per inerti dove il codice 17 01 01 può essere accettato "a vista", cfr. tab 1 di DM 27/09/10, da ultimo.
In parole povere, per riutilizzarlo al fine di evitare di sfettare altre colline con danno paesaggistico, ovvero per evitare di scavare ghiaietto sino alle falde superficiali con tutto il danno ambientale che ciò comporta già nel medio-breve termine, il tutto per ottenere qualcosa che non andrà mai sotto terra in eterno, ci vuole una conformità analitica che non è richiesta per seppellirlo a vita.
Se non è idiozia pura questa...
E poi ci lamentiamo che la UE ci mette in mora, e si contrabbandano i veri motivi di non recepimento delle direttive con la nostra munnezza di casa.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Il punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e successive modifiche specifica che:
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.
[101311] rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
[170101] cemento
[170102] mattoni
[170103] mattonelle e ceramiche
[170107] miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
[170802] materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
[170904] rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
[200301] rifiuti urbani non differenziati
Per quanto concerne le attività di recupero legate alle suddette tipologie di rifuti, è stabilito che:
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]);
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]).
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCIAA di Milano.
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
A mio parere, i test vanno dunque effettuati una volta terminata l'operazione di recupero, vale a dire sul materiale frantumato/macinato.
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.
[101311] rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
[170101] cemento
[170102] mattoni
[170103] mattonelle e ceramiche
[170107] miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
[170802] materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
[170904] rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
[200301] rifiuti urbani non differenziati
Per quanto concerne le attività di recupero legate alle suddette tipologie di rifuti, è stabilito che:
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]);
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]).
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCIAA di Milano.
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
A mio parere, i test vanno dunque effettuati una volta terminata l'operazione di recupero, vale a dire sul materiale frantumato/macinato.
Mar23- Utente Attivo
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
quindi se ho ben capito, stando al punto 7.1.3 limitandomi a macinare e frantumare il cemento in R13 per la produzione di MPS per l'edilizia, come ad esempio sabbia, non ho l'obbligo del test di cessione?
Non essendo molto esperto della materia faccio fatica a comprendere alcuni concetti che riguardano le fasi delle attività di recupero, ovvero:
- R13, corrisponde praticamente alla fase in cui prendo il rifiuto e lo metto a deposito (ovviamente un deposito autorizzato perchè fuori dal luogo di produzione del rifiuto) e lo tengo lì in attesa di sottoporlo ad una delle operazioni di recupero, OPPURE che, nel caso del cemento, lo macino, lo vaglio e ne faccio della sabbia?
Non essendo molto esperto della materia faccio fatica a comprendere alcuni concetti che riguardano le fasi delle attività di recupero, ovvero:
- R13, corrisponde praticamente alla fase in cui prendo il rifiuto e lo metto a deposito (ovviamente un deposito autorizzato perchè fuori dal luogo di produzione del rifiuto) e lo tengo lì in attesa di sottoporlo ad una delle operazioni di recupero, OPPURE che, nel caso del cemento, lo macino, lo vaglio e ne faccio della sabbia?
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Questo è già R5. Almeno secondo me.Ironmike ha scritto: nel caso del cemento, lo macino, lo vaglio e ne faccio della sabbia
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Aurora Brancia ha scritto:Questo è già R5. Almeno secondo me.Ironmike ha scritto: nel caso del cemento, lo macino, lo vaglio e ne faccio della sabbia
Concordo totalmente.
L'attività di messa in riserva [R13] è propedeutica alla fase nella quale si concretizza l'effettivo recupero del rifiuto, con ottenimento previo vagliatura-frantumazione/macinazione di MPS [R5].
In poche parole, la messa in riserva consiste in uno stoccaggio autorizzato di rifiuti, prima che quest'ultimi vengano trasformati in materie prime secondarie presso idonei impianti autorizzati.
Ovviamente, sia l'attività di [R13] che quella di [R5] devono essere sottoposte ad iter autorizzativo.
Mar23- Utente Attivo
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Quoto assolutissimamente Aurora & Mar23. Questa è la mia precisissima "Situation Comedy" lavorativa.Mar23 ha scritto:Aurora Brancia ha scritto:Questo è già R5. Almeno secondo me.Ironmike ha scritto: nel caso del cemento, lo macino, lo vaglio e ne faccio della sabbia
Concordo totalmente.
L'attività di messa in riserva [R13] è propedeutica alla fase nella quale si concretizza l'effettivo recupero del rifiuto, con ottenimento previo vagliatura-frantumazione/macinazione di MPS [R5].
In poche parole, la messa in riserva consiste in uno stoccaggio autorizzato di rifiuti, prima che quest'ultimi vengano trasformati in materie prime secondarie presso idonei impianti autorizzati.
Ovviamente, sia l'attività di [R13] che quella di [R5] devono essere sottoposte ad iter autorizzativo.
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cirillo- Moderatore
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Grazie mille, siete stati gentilissimi.
Vi assicuro che c'è qualche "pseudo esperto" che mi ha sollevato un sacco di storie perchè sul suo formulario (quarta copia) pretendeva che noi (impianto di recupero) gli scrivessimo per forza come destinazione R5 quando in relatà noi il rifiuto lo stocchiamo per poi lavorarlo anche a distanza di qualche settimana (quando raggiungiamo un certo quantitativo) per cui è solo allora (come mi avete conferamto voi) che dobbiamo scaricarlo dal registro come R5.
Riguardo poi all'obbligo del test di cessione sul prodotto finito, ovvero MPS (inerte stabilizzato derivante dalla macinazione e vagliatura del cemento 170101) mi sembra una cosa molto strana.
Non per contraddire chi mi ha suggerito questa cosa ma se per favore si potesse postare un riferimeno a ciò mi farebbe d'avvero un favore immenso.
Di nuovo grazie a tutti voi
Vi assicuro che c'è qualche "pseudo esperto" che mi ha sollevato un sacco di storie perchè sul suo formulario (quarta copia) pretendeva che noi (impianto di recupero) gli scrivessimo per forza come destinazione R5 quando in relatà noi il rifiuto lo stocchiamo per poi lavorarlo anche a distanza di qualche settimana (quando raggiungiamo un certo quantitativo) per cui è solo allora (come mi avete conferamto voi) che dobbiamo scaricarlo dal registro come R5.
Riguardo poi all'obbligo del test di cessione sul prodotto finito, ovvero MPS (inerte stabilizzato derivante dalla macinazione e vagliatura del cemento 170101) mi sembra una cosa molto strana.
Non per contraddire chi mi ha suggerito questa cosa ma se per favore si potesse postare un riferimeno a ciò mi farebbe d'avvero un favore immenso.
Di nuovo grazie a tutti voi
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Forse ti è sfuggito, ma io l'ho scritto prima:
Non c'è più nessun obbligo. Diciamo che chi fa davvero recupero di materia dagli inerti le prove se le fa comunque, perchè evita vivamente di avere contestazioni della fornitura, se ha avuto delle specifiche. Siccome oggi c'è la dicitura generale " come usualmente connercializzate", se la MPS ottenuta a fine processo di trattamento non è conforme alle specifiche commerciali non hai fatto un buon recupero.l'eventuale test di cessione si doveva fare sul prodotto finale (vecchia versione di art. 9) del trattamento, e dal 186/06 non c'è neppure più quest'obbligo.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Ironmike ha scritto:Grazie mille, siete stati gentilissimi.
Vi assicuro che c'è qualche "pseudo esperto" che mi ha sollevato un sacco di storie perchè sul suo formulario (quarta copia) pretendeva che noi (impianto di recupero) gli scrivessimo per forza come destinazione R5 quando in relatà noi il rifiuto lo stocchiamo per poi lavorarlo anche a distanza di qualche settimana (quando raggiungiamo un certo quantitativo) per cui è solo allora (come mi avete conferamto voi) che dobbiamo scaricarlo dal registro come R5.
Rispondo alla prima parte del tuo quesito, dato che alla seconda ha risposto la preparatissima Aurora.
Per quanto concerne il tipo di destinazione da indicare nel formulario, dipende da cosa prevede l'autorizzazione per il tuo impianto: suppongo che siate autorizzati alla messa in riserva R13 per determinate quantità e tipologie di CER, stesso discorso per quanto attiene al recupero effettivo R5.
Nel caso specifico, se per il CER 17.01.01 il tuo impianto è autorizzato sia alla messa in riserva che al recupero (R13 e R5), sul formulario potrà essere indifferentemente indicata come destinazione del rifiuto sia R13 che R5: questo concetto, ovviamente, può essere esteso a tutte le tipologie di CER "doppiamente" autorizzate.
Dato che, come hai indicato in precedenza, non lavorate immediatamente il rifiuto in entrata, a mio avviso è più corretto emettere un formulario in R13: una volta sottoposto a trattamento, il quantitativo di rifiuti andrà successivamente scaricato sul registro per il recupero interno, ossia R5.
Mar23- Utente Attivo
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Oooooooh, finalmente ho un alleatoMar23 ha scritto:
Dato che, come hai indicato in precedenza, non lavorate immediatamente il rifiuto in entrata, a mio avviso è più corretto emettere un formulario in R13: una volta sottoposto a trattamento, il quantitativo di rifiuti andrà successivamente scaricato sul registro per il recupero interno, ossia R5.
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cirillo- Moderatore
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Rispondo alla prima parte del tuo quesito, dato che alla seconda ha risposto la preparatissima Aurora.
Per quanto concerne il tipo di destinazione da indicare nel formulario, dipende da cosa prevede l'autorizzazione per il tuo impianto: suppongo che siate autorizzati alla messa in riserva R13 per determinate quantità e tipologie di CER, stesso discorso per quanto attiene al recupero effettivo R5.
Nel caso specifico, se per il CER 17.01.01 il tuo impianto è autorizzato sia alla messa in riserva che al recupero (R13 e R5), sul formulario potrà essere indifferentemente indicata come destinazione del rifiuto sia R13 che R5: questo concetto, ovviamente, può essere esteso a tutte le tipologie di CER "doppiamente" autorizzate.
Dato che, come hai indicato in precedenza, non lavorate immediatamente il rifiuto in entrata, a mio avviso è più corretto emettere un formulario in R13: una volta sottoposto a trattamento, il quantitativo di rifiuti andrà successivamente scaricato sul registro per il recupero interno, ossia R5.[/quote]
Perfetto.La vostra risposta mi consola e mi tranquillizza sul fatto che sin d'ora, almeno su questo punto, abbiamo lavorato sempre correttamente.
Stando a questo ragionamento immagino che, nel caso di miscele bituminose CER 170302 per le quali sulla nostra autorizzazione compare solo un R5 punto 7.6.3 lettera b), siamo invece obbligati a lavorare direttamente il prodotto senza avere possibilità di deposito (ovvero messa a riserva del rifiuto).
Tradotto in modalità operative nel momento in cui ci perviene il rifiuto, maciniamo l'asfalto e lo prepariamo per farlo diventare materiale per rilevati e sottofondi stradali (esattamente come ci impone la norma); una volta trasformato il rifiuto in MPS quest'ultimo potrà rimanere stoccato in azienda?
In fondo il prodotto ottenuto dal trattamento del rifiuto non è più un rifiuto, per cui non avrò bisogno di avere l'autorizzazione R13?
Vogliate scusare le mie domande che sicuramente per voi esperti appariranno banali.
Grazie
Per quanto concerne il tipo di destinazione da indicare nel formulario, dipende da cosa prevede l'autorizzazione per il tuo impianto: suppongo che siate autorizzati alla messa in riserva R13 per determinate quantità e tipologie di CER, stesso discorso per quanto attiene al recupero effettivo R5.
Nel caso specifico, se per il CER 17.01.01 il tuo impianto è autorizzato sia alla messa in riserva che al recupero (R13 e R5), sul formulario potrà essere indifferentemente indicata come destinazione del rifiuto sia R13 che R5: questo concetto, ovviamente, può essere esteso a tutte le tipologie di CER "doppiamente" autorizzate.
Dato che, come hai indicato in precedenza, non lavorate immediatamente il rifiuto in entrata, a mio avviso è più corretto emettere un formulario in R13: una volta sottoposto a trattamento, il quantitativo di rifiuti andrà successivamente scaricato sul registro per il recupero interno, ossia R5.[/quote]
Perfetto.La vostra risposta mi consola e mi tranquillizza sul fatto che sin d'ora, almeno su questo punto, abbiamo lavorato sempre correttamente.
Stando a questo ragionamento immagino che, nel caso di miscele bituminose CER 170302 per le quali sulla nostra autorizzazione compare solo un R5 punto 7.6.3 lettera b), siamo invece obbligati a lavorare direttamente il prodotto senza avere possibilità di deposito (ovvero messa a riserva del rifiuto).
Tradotto in modalità operative nel momento in cui ci perviene il rifiuto, maciniamo l'asfalto e lo prepariamo per farlo diventare materiale per rilevati e sottofondi stradali (esattamente come ci impone la norma); una volta trasformato il rifiuto in MPS quest'ultimo potrà rimanere stoccato in azienda?
In fondo il prodotto ottenuto dal trattamento del rifiuto non è più un rifiuto, per cui non avrò bisogno di avere l'autorizzazione R13?
Vogliate scusare le mie domande che sicuramente per voi esperti appariranno banali.
Grazie
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Ironmike ha scritto:Stando a questo ragionamento immagino che, nel caso di miscele bituminose CER 170302 per le quali sulla nostra autorizzazione compare solo un R5 punto 7.6.3 lettera b), siamo invece obbligati a lavorare direttamente il prodotto senza avere possibilità di deposito (ovvero messa a riserva del rifiuto).
Esattamente: nel caso foste stati autorizzati anche alla messa in riserva, sul provvedimento autorizzativo sarebbe comparsa anche la sigla R13
Ironmike ha scritto:Tradotto in modalità operative nel momento in cui ci perviene il rifiuto, maciniamo l'asfalto e lo prepariamo per farlo diventare materiale per rilevati e sottofondi stradali (esattamente come ci impone la norma); una volta trasformato il rifiuto in MPS quest'ultimo potrà rimanere stoccato in azienda?
In fondo il prodotto ottenuto dal trattamento del rifiuto non è più un rifiuto, per cui non avrò bisogno di avere l'autorizzazione R13?
Anche questo ragionamento è corretto: le MPS ottenute dal trattamento sono del tutto assimilabili ad un materiale commerciabile, dunque sono svincolate dalla normativa sui rifiuti.
P.S: così come per il 17.01.01, anche per i conglomerati bituminosi la normativa (punto 7.6.3 lettera b) impone l'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, al fine di ottenere successivamente materiale per rilevati e sottofondi stradali.
Non vi è necessità del suddetto test nel caso si recuperi il rifiuto per la produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo (punto 7.6.3 lettera a): in poche parole, è teoricamente possibile il riutilizzo diretto in sito.
Mar23- Utente Attivo
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Quoto Aurora, Cirillo e Mar, ma:
L' impianto in R13, quando riceve un rifiuto costituito da cemento, deve avere la certezza che tale rifiuto sia non pericoloso, per cui può necessitare di un'analisi sul TQ che certifichi ciò.
Dopo aver lavorato il mio cemento prelevandolo dall'R13, ho la necessità di consegnare un "prodotto" con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5][R10], e questa garanzia la posso avere (e comunque non integralmente) solo se ho determinato le caratteristiche analitiche dei rifiuti di partenza.
Quindi, il punto 7.1 del DM 05/02/98 NON OBBLIGA a fare l'analisi del test di cessione dei rifiuti in ingresso, ma è buona norma verificarli prima di riceverli, al fine di evitare contaminazioni di intere partite di rifiuti recuperabili.
L' impianto in R13, quando riceve un rifiuto costituito da cemento, deve avere la certezza che tale rifiuto sia non pericoloso, per cui può necessitare di un'analisi sul TQ che certifichi ciò.
Dopo aver lavorato il mio cemento prelevandolo dall'R13, ho la necessità di consegnare un "prodotto" con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5][R10], e questa garanzia la posso avere (e comunque non integralmente) solo se ho determinato le caratteristiche analitiche dei rifiuti di partenza.
Quindi, il punto 7.1 del DM 05/02/98 NON OBBLIGA a fare l'analisi del test di cessione dei rifiuti in ingresso, ma è buona norma verificarli prima di riceverli, al fine di evitare contaminazioni di intere partite di rifiuti recuperabili.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
CROCIDOLITE ha scritto:Quoto Aurora, Cirillo e Mar, ma:
L' impianto in R13, quando riceve un rifiuto costituito da cemento, deve avere la certezza che tale rifiuto sia non pericoloso, per cui può necessitare di un'analisi sul TQ che certifichi ciò.
Dopo aver lavorato il mio cemento prelevandolo dall'R13, ho la necessità di consegnare un "prodotto" con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5][R10], e questa garanzia la posso avere (e comunque non integralmente) solo se ho determinato le caratteristiche analitiche dei rifiuti di partenza.
Quindi, il punto 7.1 del DM 05/02/98 NON OBBLIGA a fare l'analisi del test di cessione dei rifiuti in ingresso, ma è buona norma verificarli prima di riceverli, al fine di evitare contaminazioni di intere partite di rifiuti recuperabili.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
io aggiungerei che non concordo integralmente con crocidolite per la tematica "cemento" 17 01 01, perchè se è conferibile "a vista" in discarica per inerti (per quanto come detto a mio parere sia un'idiozia mandarlo in discarica) ed atteso che non c'è possibilità di codice a specchio in quel caso non c'è nemmeno il rischio di contaminarsi alcunchè. Tranne un potenziale inquinamento radioattivo, ma ritengo che le macerie di chernobyl siano state già smaltite da qualche parte, e quelle di fukushima a noi non dovrebbero poter arrivare di stramacchio. Certo, il sito di origine deve essere vagliato in tal senso.
L'esecuzione di analisi in ingresso, invece, potrebbe essere opportuna per il 17 03 02, che ha il suo bravo "specchio pericoloso".
Di fatto, credo di aver analizzato una bella quantità di asfalti stradali, e non ci ho mai trovato IPA cancerogeni a sufficienza da renderli pericolosi: e vi assicuro che io, lavorandoli in HPLC dopo estrazione dal macinato, ho (avevo, sigh!) una rilevabilità che in GC-FID nemmeno si sognano. Non dimenticate che le guaine bituminose comunque hanno una bella quantità di roccia inerte, dentro, per cui anche ammesso e non concesso una volta rilavorato con opportune proporzioni la pericolosità la si elimina: solo che se è pericoloso -e si è autorizzati solo per i non pericolosi- non lo si può accettare, e basta.
In compenso, vi informo che mi sono capitate rogne discrete per alcune guaine impermeabilizzanti di copertura tetti, però tutte decisamente vecchiotte (anni 50-60). Un amichetto ormai proprio vecchiottino, che lavorava in raffineria in quelle epoche, mi disse che loro vendevano ai produttori di guaine le loro morchie di pulizia dei serbatoi di olii pesanti, come anche ovviamente i residui di prima lavorazione del greggio che costituiscono appunto i bitumi artificiali di eccellenza.
L'esecuzione di analisi in ingresso, invece, potrebbe essere opportuna per il 17 03 02, che ha il suo bravo "specchio pericoloso".
Di fatto, credo di aver analizzato una bella quantità di asfalti stradali, e non ci ho mai trovato IPA cancerogeni a sufficienza da renderli pericolosi: e vi assicuro che io, lavorandoli in HPLC dopo estrazione dal macinato, ho (avevo, sigh!) una rilevabilità che in GC-FID nemmeno si sognano. Non dimenticate che le guaine bituminose comunque hanno una bella quantità di roccia inerte, dentro, per cui anche ammesso e non concesso una volta rilavorato con opportune proporzioni la pericolosità la si elimina: solo che se è pericoloso -e si è autorizzati solo per i non pericolosi- non lo si può accettare, e basta.
In compenso, vi informo che mi sono capitate rogne discrete per alcune guaine impermeabilizzanti di copertura tetti, però tutte decisamente vecchiotte (anni 50-60). Un amichetto ormai proprio vecchiottino, che lavorava in raffineria in quelle epoche, mi disse che loro vendevano ai produttori di guaine le loro morchie di pulizia dei serbatoi di olii pesanti, come anche ovviamente i residui di prima lavorazione del greggio che costituiscono appunto i bitumi artificiali di eccellenza.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Grazie a tutti per le risposte puntuali ed esaustive che mi avete dato.
Voglio solo precisare che quando ho parlato di Miscele Bituminose mi riferivo all'asfalto proveniente dalla scarifica delle strade e non alle guaine che, a mio medestissimo avviso, pur avendo lo stesso codice, considero materiale isolante (quindi altro codice) e pertanto non ammissibile nel nostro impianto.
Sui rifiuti di asfalto non ci sono dubbi che vanno sottoposti a test di cessione come da Allegato 3 del DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/06, perchè è la norma stessa che lo dice espressamente.
Sul cemento invece la norma non poteva essere più chiara?
Seguendo il ragionamento che avete fatto voi, se io faccio il test di cessione sul cemento quando mi entra come rifiuto sarò anche sicuro della MPS che ne ricaverò? mi sembra un discorso molto logico e sansato per cui d'ora faremo esattamente così!
Spero che questa discussione possa essere utile agli altri così come lo è stata per me.
Di nuovo grazie
Voglio solo precisare che quando ho parlato di Miscele Bituminose mi riferivo all'asfalto proveniente dalla scarifica delle strade e non alle guaine che, a mio medestissimo avviso, pur avendo lo stesso codice, considero materiale isolante (quindi altro codice) e pertanto non ammissibile nel nostro impianto.
Sui rifiuti di asfalto non ci sono dubbi che vanno sottoposti a test di cessione come da Allegato 3 del DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/06, perchè è la norma stessa che lo dice espressamente.
Sul cemento invece la norma non poteva essere più chiara?
Seguendo il ragionamento che avete fatto voi, se io faccio il test di cessione sul cemento quando mi entra come rifiuto sarò anche sicuro della MPS che ne ricaverò? mi sembra un discorso molto logico e sansato per cui d'ora faremo esattamente così!
Spero che questa discussione possa essere utile agli altri così come lo è stata per me.
Di nuovo grazie
Ironmike- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
CROCIDOLITE ha scritto:Quoto Aurora, Cirillo e Mar, ma:
L' impianto in R13, quando riceve un rifiuto costituito da cemento, deve avere la certezza che tale rifiuto sia non pericoloso, per cui può necessitare di un'analisi sul TQ che certifichi ciò.
Dopo aver lavorato il mio cemento prelevandolo dall'R13, ho la necessità di consegnare un "prodotto" con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5][R10], e questa garanzia la posso avere (e comunque non integralmente) solo se ho determinato le caratteristiche analitiche dei rifiuti di partenza.
Quindi, il punto 7.1 del DM 05/02/98 NON OBBLIGA a fare l'analisi del test di cessione dei rifiuti in ingresso, ma è buona norma verificarli prima di riceverli, al fine di evitare contaminazioni di intere partite di rifiuti recuperabili.
Da noi in Provincia dell'Aquila, con autorizzazione semplificata siamo OBBLIGATI a fare il test di cessione ogni lotto di 3.000mc di prodotto ottenuto e lo stesso NON può essere spostato dal piazzale con l'impianto di raccolta acque nè tantomeno venduto fino all'ottenimento del risultato delle analisi.
ciuchino- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
1) che "prodotto" ottenuto fate ?ciuchino ha scritto:
Da noi in Provincia dell'Aquila, con autorizzazione semplificata siamo OBBLIGATI a fare il test di cessione ogni lotto di 3.000mc di prodotto ottenuto e lo stesso NON può essere spostato dal piazzale con l'impianto di raccolta acque nè tantomeno venduto fino all'ottenimento del risultato delle analisi.
2) Il test di cessione quale, quello per discarica cioè l'eluato ex DM 27/09/2010 o quello per ripristino ambientale [R10] ex DM 186/06 ? Sono analisi diverse, infatti, ed hanno limiti differenti, di cui almeno un paio senza alcun senso.
Ma perchè, invece di zoffonnarlo, non lo rimandate in un cementificio? Ovvero a R5 che non si deve verificare un bel nulla? in quanto è evidentissimo che da civili abitazioni crollate per il terremoto non può certo uscire impregnato di alcunchè, ed in ogni caso sarà da controllarsi al più la qualità del cemento finito che se lo fanno stesso i cementifici presso cui vine recuperato per ultramacinazione e ricottura ad almeno 800°C. Ci fosse pure un briciolino di muffe, ma anche un gatto come una chiazza di gasolio, a 800°C non ci sarà più nulla di organico . E' evidente che nessuno ha spiegato a "chi la comanda" che in tutta europa c'è una geranchia precisa per l'eliminazione dei rifiuti, e la prima strategia da tentgare è il riutilizzo/recupero/riciclo.
Non può essere che sia le Dir CE -dal 1975 in qua- che il Decreto Ronchi prima e il 152 poi, ma addirittura anche il 915/82, li abbia letti solo io.
Mi comincia a venire il sospetto che ci sia qualche laboratorista molto amico di qualche cricchetta locale... e confesso che mi apparirebbe davvero come il male minore.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Allora :
1) mps per l'edilizia come al 7.1.3
2) come da raccomandata della provincia del 3/11/11 :
"Il materiale ottenuto và caratterizzato per lotti omogenei di dimensione massima pari a 3.000mc.
Per tali lotti è previsto l'accertamento del parametro di " ECOCOMPATIBILITA'" con il test di cessione previsto dal d.m. 5/2/98, la certificazione deve contenere tutti i parametri previsti negli allegati C1,C2,C3,C4 e C5 della circolare 15/07/05 n UL/2005/5205.
Occorre garantire l'esatta identificazione dei singoli lotti caratterizzati all'interno dell'impianto."
Non si può mandare in cementificio in quanto non previsto come attività di recupero dalla nostra autorizzazione semplificata, e poi i cementifici non ci pensano neanche lontanamente ad usarla come materia prima visto che il materiale vergine nella nostra regione ha dei prezzi ridicoli.
1) mps per l'edilizia come al 7.1.3
2) come da raccomandata della provincia del 3/11/11 :
"Il materiale ottenuto và caratterizzato per lotti omogenei di dimensione massima pari a 3.000mc.
Per tali lotti è previsto l'accertamento del parametro di " ECOCOMPATIBILITA'" con il test di cessione previsto dal d.m. 5/2/98, la certificazione deve contenere tutti i parametri previsti negli allegati C1,C2,C3,C4 e C5 della circolare 15/07/05 n UL/2005/5205.
Occorre garantire l'esatta identificazione dei singoli lotti caratterizzati all'interno dell'impianto."
Non si può mandare in cementificio in quanto non previsto come attività di recupero dalla nostra autorizzazione semplificata, e poi i cementifici non ci pensano neanche lontanamente ad usarla come materia prima visto che il materiale vergine nella nostra regione ha dei prezzi ridicoli.
ciuchino- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.06.12
Località : L'AQUILA
Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Anche io faccio fare i test di cessione dei materiali dopo la lavorazione,prima di commercializzarli, mentre li chiedo all'ingresso in impianto quando provengono da un sito industriale, o in casi particolari dove c'è il sospetto che non siano accettabili,questo per quanto riguarda i rifiuti da C&D,ora, non capisco per quale motivo invece l'asfalto si può ricevere solo se caratterizzato !!
Maw- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 60
Località : Sardo sono
Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Noi lasfalto non l'accettiamo mai, ci sono troppi preconcetti e ti puoi ritrovare l'impianto con i sigilli solo perchè vogliono fare le controanalisi su quelle che ti ha fornito il produttore ( nella ns zona è successo)
ciuchino- Membro della community
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Data d'iscrizione : 25.06.12
Località : L'AQUILA
Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
ummammamia, la matteolata!
Prescindendo dal fatto che (ho appena controllato) su "normattiva" non c'è, e quindi non escludo che calderoli le abbia dato fuoco (e giustamente, direi io), se la vs. autorizzazione dice così, ahivoi, così voi dovete fare. E tuttavia, si dà il caso che gran parte delle norme UNI citate nel DM da cui poi scaturì l'obbrobrio che io definisco "matteolata" siano da riferirsi al prodotto c.d. pronto all'uso.
Ma per quanto riguarda il test di cessione esso deve essere fatto sul prodotto finito, appunto, e non su quello in ingresso. Il criterio del test di cessione, infatti, al pari di quelli di lisciviazione (eluato, per le discariche) è assai dipendente dalla superficie esposta al "dilavamento" o "eluizione", insomma all'acqua: se vuoi lavare una lattuga per bene, non la immergi tutta nell'acqua ma separi le foglie. Ovviamente, più fine è la pezzatura e più è probabile che se c'è qualcosa di solubile finisca in soluzione.
Una nota tecnica che vi darà idea di quanta approssimazione, vanagloria legiferativa ed arroganza vi sia nella classe politica e quindi nella dirigenza ministeriale: molte delle rocce naturali più pregiate per produrre materie prime vergini per la bisogna non rispettano il test di cessione perchè il padreterno sa cosa fa, loro no. Partendo da basalti, trachiti e pozzolane, che sono di certo tutti ad alto tenore di fluoruri, poi ci sono quelli arsenicali (es: liguria e piemonte), quelli manganico-ferrosi (alpi centrali), i berillosi (i nostri del somma-vesuvio e campi flegrei), solfatici (in sicilia) e così via. Ed anche se parliamo di "tracce" rispetto alla roccia nel suo complesso, anche per i calcari e per le sabbie di dilavamento fluviale siamo nelle stesse condizioni. Mi chiedo se hanno mai fatto un test di cessione alla roccia naturale... (io sì, ovviamente , per questo lo so per certo!)
Ma perchè non si chiamano un geologo quando devono fare queste cose, accidenti, che gli italiani sono i migliori geologi e geotecnici del mondo!
Comunque, leggendo le vostre domande e i vostri racconti, capisco perchè tutta l'europeità cui possiamo aspirare è la semifinale di calcio, e già abbiamo avuto mazzo.
Prescindendo dal fatto che (ho appena controllato) su "normattiva" non c'è, e quindi non escludo che calderoli le abbia dato fuoco (e giustamente, direi io), se la vs. autorizzazione dice così, ahivoi, così voi dovete fare. E tuttavia, si dà il caso che gran parte delle norme UNI citate nel DM da cui poi scaturì l'obbrobrio che io definisco "matteolata" siano da riferirsi al prodotto c.d. pronto all'uso.
Ma per quanto riguarda il test di cessione esso deve essere fatto sul prodotto finito, appunto, e non su quello in ingresso. Il criterio del test di cessione, infatti, al pari di quelli di lisciviazione (eluato, per le discariche) è assai dipendente dalla superficie esposta al "dilavamento" o "eluizione", insomma all'acqua: se vuoi lavare una lattuga per bene, non la immergi tutta nell'acqua ma separi le foglie. Ovviamente, più fine è la pezzatura e più è probabile che se c'è qualcosa di solubile finisca in soluzione.
Una nota tecnica che vi darà idea di quanta approssimazione, vanagloria legiferativa ed arroganza vi sia nella classe politica e quindi nella dirigenza ministeriale: molte delle rocce naturali più pregiate per produrre materie prime vergini per la bisogna non rispettano il test di cessione perchè il padreterno sa cosa fa, loro no. Partendo da basalti, trachiti e pozzolane, che sono di certo tutti ad alto tenore di fluoruri, poi ci sono quelli arsenicali (es: liguria e piemonte), quelli manganico-ferrosi (alpi centrali), i berillosi (i nostri del somma-vesuvio e campi flegrei), solfatici (in sicilia) e così via. Ed anche se parliamo di "tracce" rispetto alla roccia nel suo complesso, anche per i calcari e per le sabbie di dilavamento fluviale siamo nelle stesse condizioni. Mi chiedo se hanno mai fatto un test di cessione alla roccia naturale... (io sì, ovviamente , per questo lo so per certo!)
Ma perchè non si chiamano un geologo quando devono fare queste cose, accidenti, che gli italiani sono i migliori geologi e geotecnici del mondo!
Comunque, leggendo le vostre domande e i vostri racconti, capisco perchè tutta l'europeità cui possiamo aspirare è la semifinale di calcio, e già abbiamo avuto mazzo.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Andano leggermente o.t. da noi i ripristini ambientali delle cave si possono fare solo con terreni "puri" che hanno caratteristiche chimiche molto migliori dei terreni agricoli circostanti che sono inquinati da decenni di concimazioni chimiche , diserbanti ecc. ecc.
ciuchino- Membro della community
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Re: E' necessario il test di cessione sul cemento (CER 170101)?
Continuando l'OT parziale, a te non sembra una sciocchezza togliere ad una corretta fruibilità agricola proprio dei terreni vegetali intatti?
In Teoria, purissima, proprio volendo spendere soldi di movimentazione e trasporto terra sarebbe più logico riempire le ex cave con terreni meno vergini o un po' più passatelli e mettere quelli puliti a farci crescere su i pomodori, ad esempio, lasciando che la piantumazione di consolidamento dia il tempo alla natura di ripulire quelli con più nitrati o solfati e altre robacce biochimiche che ci hanno convinto fossero meglio della cara, vecchia, buona mer@a secca...
In Teoria, purissima, proprio volendo spendere soldi di movimentazione e trasporto terra sarebbe più logico riempire le ex cave con terreni meno vergini o un po' più passatelli e mettere quelli puliti a farci crescere su i pomodori, ad esempio, lasciando che la piantumazione di consolidamento dia il tempo alla natura di ripulire quelli con più nitrati o solfati e altre robacce biochimiche che ci hanno convinto fossero meglio della cara, vecchia, buona mer@a secca...
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Aurora Brancia- Moderatrice
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