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applicazione operativa del regolamento 333/2011
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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applicazione operativa del regolamento 333/2011
Ciao a tutti,
sono una new entry del forum e vorrei confrontarmi con voi circa l'operatività del Regolamento 333...
in pratica i rottami che soddisfano contemporaneamente le condizioni di cui all'Art.183, comma 1 lett.a, sono sottoprodotti e sono esclusi dalla gestione dei rifiuti in quanto non sono mai stati rifiuti, mentre la definizione di non rifiuto è introdotta dal Reg.333, ma si riferisce a rifuti che sono stati sottoposti ad operazioni di recupero. Quindi il produttore di rottame metallico (prod secondo art 183 del D.Lgs. 152/06) affiderà al rottamaio il suo sottoprodotto con ddt e non con fir....tutta la fase di controllo e assicurazione di una filiera di qualità sono rivolte esclusivamente agli impianti di recupero...corretto??
grazie tante per le idee che vorrete darmi...
grazie livia
sono una new entry del forum e vorrei confrontarmi con voi circa l'operatività del Regolamento 333...
in pratica i rottami che soddisfano contemporaneamente le condizioni di cui all'Art.183, comma 1 lett.a, sono sottoprodotti e sono esclusi dalla gestione dei rifiuti in quanto non sono mai stati rifiuti, mentre la definizione di non rifiuto è introdotta dal Reg.333, ma si riferisce a rifuti che sono stati sottoposti ad operazioni di recupero. Quindi il produttore di rottame metallico (prod secondo art 183 del D.Lgs. 152/06) affiderà al rottamaio il suo sottoprodotto con ddt e non con fir....tutta la fase di controllo e assicurazione di una filiera di qualità sono rivolte esclusivamente agli impianti di recupero...corretto??
grazie tante per le idee che vorrete darmi...
grazie livia
livia- Nuovo Utente
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