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regolamento 333/2011 considerazioni
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regolamento 333/2011 considerazioni
siamo sicuri che l'applicabilità è limitata ai soli gestori di impianti di recupero ?
A mio avviso l'intento è di coinvolgere i vari produttori di rifiuti in un sistema virtuoso di gestione dei propri scarti di lavorazione come sottoporodotti bypassando ove applicabile la gestione come rifiuti.
In questi giorni si vedono diverse circolari a firma di acciaierie o commercianti di rottami che chiedono ai loro fornitori ( produttori ) di adeguarsi al Regolamento adottando il famoso sistema di qualità e predisponendo una sorta di autodichiatrazione per certificare la conformità ai contenuti del Regolamento stesso ( assenza radioattività , assenza di gocciolamento olio e altro ancora)
GLi enti di cerificazione si stanno muovendo in tal senso prevedendo appositi micro sistemi di qualità da sottoporre a verifica.
A mio avviso l'intento è di coinvolgere i vari produttori di rifiuti in un sistema virtuoso di gestione dei propri scarti di lavorazione come sottoporodotti bypassando ove applicabile la gestione come rifiuti.
In questi giorni si vedono diverse circolari a firma di acciaierie o commercianti di rottami che chiedono ai loro fornitori ( produttori ) di adeguarsi al Regolamento adottando il famoso sistema di qualità e predisponendo una sorta di autodichiatrazione per certificare la conformità ai contenuti del Regolamento stesso ( assenza radioattività , assenza di gocciolamento olio e altro ancora)
GLi enti di cerificazione si stanno muovendo in tal senso prevedendo appositi micro sistemi di qualità da sottoporre a verifica.
espodav- Utente Attivo
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regolamento 333/2011 considerazioni
Relativamente al regolamento 333/2011 sempre più mi convinco che sia un modo GENIALE per far lavorare gli enti certificatori. Si parla in queste settimane di casta o lobby e penso proprio che qualche pezzo grosso abbia lavorato a fondo per dare nuova linfa al settore.
Di questo sono sempre più convinto in quanto gli impianti di recupero, che siano in ordinaria o in semplificata, già rispettano una serie di imposizioni di Provincie o Regioni e già questo dovrebbe comprovare la "bontà" del loro sistema di gestione, ma molto probabilmete questo non basta più.
Un qualsiasi impianto di recupero allo stato attuale per poter operare deve predisporre relazioni, layout, deve comunicare dove mette questo e dove mette quello e adesso dovrà pure farsi certificare... siamo all'assurdo anche perchè quello che viene fatto ora verrà fatto anche in futuro e se già la Provincia o la Regione accetta come lavoro non vedo perchè non debba andare bene a terzi.
Di questo sono sempre più convinto in quanto gli impianti di recupero, che siano in ordinaria o in semplificata, già rispettano una serie di imposizioni di Provincie o Regioni e già questo dovrebbe comprovare la "bontà" del loro sistema di gestione, ma molto probabilmete questo non basta più.
Un qualsiasi impianto di recupero allo stato attuale per poter operare deve predisporre relazioni, layout, deve comunicare dove mette questo e dove mette quello e adesso dovrà pure farsi certificare... siamo all'assurdo anche perchè quello che viene fatto ora verrà fatto anche in futuro e se già la Provincia o la Regione accetta come lavoro non vedo perchè non debba andare bene a terzi.
samoht- Membro della community
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Re: regolamento 333/2011 considerazioni
...io mi chiedo...ma se non sono + rifiuti o cessano di essere tali , gli impianti di recupero cosa ne fanno delle autorizzazioni al recupero rilasciate dalle provincie ???? Se non tratto rifiuti......xchè ad esempio la Provincia per rilasciare la Licenza di conto proprio (per il tarsporto) ESIGE l'autorizzaizone allo stoccaggio ???? Adesso anche l'ente certificatore???!!!!Come al solito fatta la legge ...trovato l'inganno! Adesso facciamoli certificare...se ne sono inventata un'altra di str.......zata, come se non bastasse il Sistri . VERGOGNA
samoht ha scritto:Relativamente al regolamento 333/2011 sempre più mi convinco che sia un modo GENIALE per far lavorare gli enti certificatori. Si parla in queste settimane di casta o lobby e penso proprio che qualche pezzo grosso abbia lavorato a fondo per dare nuova linfa al settore.
Di questo sono sempre più convinto in quanto gli impianti di recupero, che siano in ordinaria o in semplificata, già rispettano una serie di imposizioni di Provincie o Regioni e già questo dovrebbe comprovare la "bontà" del loro sistema di gestione, ma molto probabilmete questo non basta più.
Un qualsiasi impianto di recupero allo stato attuale per poter operare deve predisporre relazioni, layout, deve comunicare dove mette questo e dove mette quello e adesso dovrà pure farsi certificare... siamo all'assurdo anche perchè quello che viene fatto ora verrà fatto anche in futuro e se già la Provincia o la Regione accetta come lavoro non vedo perchè non debba andare bene a terzi.
carmine- Utente Attivo
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Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Mi permetto di fare un'ulteriore replica....anche dovenvo rivedere le autorizzazioni in possesso degli impianti per fare "adeguamento" (chiamiamolo cosi), mi chiedo se altre persone/consulenti sono a conoscienza della situazione a dir poco PENOSA che si è creata in PR di MONZA E BRIANZA !!!! tutte le pratiche spostate da Milano ...che giacciono negli scatoloni DA ANNI.....qualcuno a PER CASO VISTO UN RINNOVO ????? Dal 2008 data di presentazione ????? IO NEMMENO UNO.....e.....ne ho presentati PARECCHI......non 1 o 2 !!!! Cosa modifichiamo?????quello che nemmeno abbiamo !
sono basito.
sono basito.
carmine ha scritto:...io mi chiedo...ma se non sono + rifiuti o cessano di essere tali , gli impianti di recupero cosa ne fanno delle autorizzazioni al recupero rilasciate dalle provincie ???? Se non tratto rifiuti......xchè ad esempio la Provincia per rilasciare la Licenza di conto proprio (per il tarsporto) ESIGE l'autorizzaizone allo stoccaggio ???? Adesso anche l'ente certificatore???!!!!Come al solito fatta la legge ...trovato l'inganno! Adesso facciamoli certificare...se ne sono inventata un'altra di str.......zata, come se non bastasse il Sistri . VERGOGNAsamoht ha scritto:Relativamente al regolamento 333/2011 sempre più mi convinco che sia un modo GENIALE per far lavorare gli enti certificatori. Si parla in queste settimane di casta o lobby e penso proprio che qualche pezzo grosso abbia lavorato a fondo per dare nuova linfa al settore.
Di questo sono sempre più convinto in quanto gli impianti di recupero, che siano in ordinaria o in semplificata, già rispettano una serie di imposizioni di Provincie o Regioni e già questo dovrebbe comprovare la "bontà" del loro sistema di gestione, ma molto probabilmete questo non basta più.
Un qualsiasi impianto di recupero allo stato attuale per poter operare deve predisporre relazioni, layout, deve comunicare dove mette questo e dove mette quello e adesso dovrà pure farsi certificare... siamo all'assurdo anche perchè quello che viene fatto ora verrà fatto anche in futuro e se già la Provincia o la Regione accetta come lavoro non vedo perchè non debba andare bene a terzi.
carmine- Utente Attivo
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Re: regolamento 333/2011 considerazioni
provincia Mb sono alla canna del gas.....noi seguiamo circa 7-8 aziende che lavorano sul territorio e si sono trovate nel mezzo del cambiamento da milano a MB.
Bene 2 pratiche disperse nei cartoni 4 in attesa di essere verificate 2 con una sfilza di integrazioni già richiesta da prov di Milano..... che dire....
Bene 2 pratiche disperse nei cartoni 4 in attesa di essere verificate 2 con una sfilza di integrazioni già richiesta da prov di Milano..... che dire....
espodav- Utente Attivo
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Località : Brianza
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Non dimentichiamo che il ragolamento si applica (per il momento) solo ai rottami ferrosi e all'alluminio. Gli altri metalli sono esclusi, rimanendo rifiuti.
Poi anche tra ferro e alluminio non viene proprio tutto considerato NON rifiuto.
In ogni caso, avendo analizzato nel dettaglio ciò che viene richiesto per la "certificazione" siamo alla follia pura. L'azienda, benche non sia espressamente specificato, nella pratica mette in piedi un sistema di certificazione interno, pieno di carta da compilare e da tenere aggiornata. Ulteriore carico per chi gestisce questo tipo di rifiuti. Unica consolazione è che esce dal campo SISTRI.
Vedremo, Ottobre si avvicina.
Poi anche tra ferro e alluminio non viene proprio tutto considerato NON rifiuto.
In ogni caso, avendo analizzato nel dettaglio ciò che viene richiesto per la "certificazione" siamo alla follia pura. L'azienda, benche non sia espressamente specificato, nella pratica mette in piedi un sistema di certificazione interno, pieno di carta da compilare e da tenere aggiornata. Ulteriore carico per chi gestisce questo tipo di rifiuti. Unica consolazione è che esce dal campo SISTRI.
Vedremo, Ottobre si avvicina.
devidce- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.07.10
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
altro dubbio.....
gli impianti devono nominare un Esperto Qualificato che certifichi l'assenza di radioattività da tutti i carichi come sembrerebbe dal testo o per caso si può fare a campione e l'esperto qualificato può preparare solo le procedure di controllo da applicare e poi le misure si possono fare internamente?
gli impianti devono nominare un Esperto Qualificato che certifichi l'assenza di radioattività da tutti i carichi come sembrerebbe dal testo o per caso si può fare a campione e l'esperto qualificato può preparare solo le procedure di controllo da applicare e poi le misure si possono fare internamente?
ceresio18- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
L'esperto qualificato (esterno) viene nominato dall'azienda per la sorveglianza radiometrica, il quale, a sua volta, nomina all'interno dell'azienda (dietro specifico corso di formazione documentato) l'incaricato dei controlli radiometrici e della gestione delle procedure di controllo.
Mariangela- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
grazie, domani ho un incontro spero utile e poi potrò confermare anche io.....
ceresio18- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.07.11
regolamento 333/2011
forse la domanda è stupida,perdonatemi, ma un impianto che recupera rottami ferrosi è obbligato a uscire dalla gestione rifiuti applicando il 333 oppure è facoltativo?
grazie
grazie
stressalmassimo- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 12.11.10
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
se intendi che l'impianto recupera i rottami e li trasforma in mps allora sì è obbligato. non è obbligato se l'impianto tratta solo rifiuti con FIR.stressalmassimo ha scritto:forse la domanda è stupida,perdonatemi, ma un impianto che recupera rottami ferrosi è obbligato a uscire dalla gestione rifiuti applicando il 333 oppure è facoltativo?
grazie
anpachi- Utente Attivo
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Età : 55
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Non è proprio così:anpachi ha scritto:se intendi che l'impianto recupera i rottami e li trasforma in mps allora sì è obbligato. non è obbligato se l'impianto tratta solo rifiuti con FIR.
- non è obbligato se fa solo messa in riserva R13 senza alcun trattamento del rifiuto;
- è obbligato se fa anche una sola attività di trattamento (recupero parziale) del rifiuto (ex art. 6, c.4 Reg. 333/2011/UE).
Gimi- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
reg 333
SALVE A TUTTI,
volevo fare una domanda;
CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 333 HO DEI DUBBI SU DELLE COSE:
ORA IO QUANDO PRENDO IN CARICO UN FORMULARIO RITIRATO DA UN PRODUTTORE (PER ROTTAME FERROSO) LO TRATTO, LO CERTIFICO E LO VENDO IN ACCIAIERIA O A UN'ALTRO "ROTTAMAIO" CERTIFICATO COME "E O W" OSSIA RIFIUTO NON RIFIUTO OK.
MA SE UN PRODUTTORE/OFFICINA MI VENDE DEL FERRO CHE HA LE CARATTERISTICHE GIA' DI NON RIFIUTO E MI FA IL DDT ANZICHE' IL FORMULARIO CON DESCRIZIONE CECA 50 X ES. POSSO POI RIVENDERLO IN ACCIAIERIA COME "E O W"??? ALTRIMENTI COME CI SI DEVE COMPORTARE???
GRAZIER MILLE
volevo fare una domanda;
CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 333 HO DEI DUBBI SU DELLE COSE:
ORA IO QUANDO PRENDO IN CARICO UN FORMULARIO RITIRATO DA UN PRODUTTORE (PER ROTTAME FERROSO) LO TRATTO, LO CERTIFICO E LO VENDO IN ACCIAIERIA O A UN'ALTRO "ROTTAMAIO" CERTIFICATO COME "E O W" OSSIA RIFIUTO NON RIFIUTO OK.
MA SE UN PRODUTTORE/OFFICINA MI VENDE DEL FERRO CHE HA LE CARATTERISTICHE GIA' DI NON RIFIUTO E MI FA IL DDT ANZICHE' IL FORMULARIO CON DESCRIZIONE CECA 50 X ES. POSSO POI RIVENDERLO IN ACCIAIERIA COME "E O W"??? ALTRIMENTI COME CI SI DEVE COMPORTARE???
GRAZIER MILLE
CINZIA85- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 25.10.11
x Gimi
...Uhm...io concordo con Anpachi....
se continuo ad uscire dal mio impianto con FIR non sono tenuto ad adeguarmi al 333.... vedi Circolare della Regione Lombardia del 7 Ottobre 2011
se continuo ad uscire dal mio impianto con FIR non sono tenuto ad adeguarmi al 333.... vedi Circolare della Regione Lombardia del 7 Ottobre 2011
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
x cinzia 85
Ciao Cinzia,
il reg 333 è applicabile se ho un rifiuto in ingresso e lo devo far tornare ad essere un prodotto.
Nel caso in cui un produttore mi venda del materiale che non sia classificabile come rifiuto (ad esempio risponda a pieno alla definizione di sottoprodotto) evidentemente non sto trattando un rifiuto...... e quindi non potrò nemmeno farlo passare da rifiuto a prodotto....visto che non è mai diventato rifiuto in precedenza.....
spero di essere stato chiaro...
ciao
il reg 333 è applicabile se ho un rifiuto in ingresso e lo devo far tornare ad essere un prodotto.
Nel caso in cui un produttore mi venda del materiale che non sia classificabile come rifiuto (ad esempio risponda a pieno alla definizione di sottoprodotto) evidentemente non sto trattando un rifiuto...... e quindi non potrò nemmeno farlo passare da rifiuto a prodotto....visto che non è mai diventato rifiuto in precedenza.....
spero di essere stato chiaro...
ciao
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Ok, ma la circolare, con beneficio d'inventario sulla valenza di una circolare, non dice nulla al riguardo mentre l'art. 6 comma 4 parla chiaro.afigio ha scritto:...Uhm...io concordo con Anpachi....
se continuo ad uscire dal mio impianto con FIR non sono tenuto ad adeguarmi al 333.... vedi Circolare della Regione Lombardia del 7 Ottobre 2011
Riconfermo quindi che se tu fai sola R13 ed esci con FIR, sei esentato;
se fai R4 parziale e conferisci ad un altro rottamaio sei obbligato.
Gimi- Utente Attivo
- Messaggi : 191
Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
CECA
signori possibile che non èsi riesce a sapere/accedere alla specifiche CECA (anche a pagamento) complete
grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi
grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi
Ricardo- Utente Attivo
- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
ammetto di non capirlo 'sto 333, ma ti segnalo che il comma 4 richiama SOLO il pt. 3.3 degli allegati ed il pt. 3.3 si riferisce SOLO ai trattamenti dei pericolosi.Gimi ha scritto:Non è proprio così:anpachi ha scritto:se intendi che l'impianto recupera i rottami e li trasforma in mps allora sì è obbligato. non è obbligato se l'impianto tratta solo rifiuti con FIR.
- non è obbligato se fa solo messa in riserva R13 senza alcun trattamento del rifiuto;
- è obbligato se fa anche una sola attività di trattamento (recupero parziale) del rifiuto (ex art. 6, c.4 Reg. 333/2011/UE)
Scusami se nn capisco: ma cos'è un recupero parziale, che nn ho trovato la definizione nel TU ?
koniglaurin- Membro della community
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Data d'iscrizione : 26.02.11
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Il mio intervento si riferiva alla normale gestione dei rottami...mi spiego...se un rottamaio ritira del ferro con il formulario il più delle volte deve decidere se lo venderà ancora come rifiuto o se lo venderà come eow. Difficilmente un rottamaio fa un trattamento parziale al suo rifiuto e lo vende ancora come rifiuto. Perciò con il regolamento 333 alcuni rottamai hanno scelto di non aderire e continueranno a lavorare comprando e vendendo solo con formulario. Se poi uno decide di frantumare o cesoiare il rottame di ferro per motivi di spazio o altro questo passaggio lo conosce solo lui e non è tenuto a specificarlo in qualche scheda.
anpachi- Utente Attivo
- Messaggi : 986
Data d'iscrizione : 16.09.11
Età : 55
333
quindi se io prendo un sottoprodotto non potro' più rivenderlo in acciaieria? oppure posso variare la dicitura e posso comunque venderlo in acciaieria? prima del reg 333 io sia i materiali ferrosi che acquistavo con formulario e sia i materiali che avevano le caratt di mps che acquistavo con ddt le rivendevo alle acciaierie senza problemi unendoli praticamente, ma ora?
scusate ma non ci sto più capendo un tubo con ste nuove leggi che nascono come i funghi...
scusate ma non ci sto più capendo un tubo con ste nuove leggi che nascono come i funghi...
CINZIA85- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 25.10.11
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
sto facendo alcune verifiche anche con gli enti certificatori ed alcuni collehi. Tra qualche giorno spero di poter dare il mio contributo al forum
geofranz67- Partner
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Data d'iscrizione : 21.12.10
Età : 57
Località : Desio (MB)
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Infatti i soggetti "indiretti" all'obbligo del 333 sono gli autodemolitori e i recuperatori di RAEE, limitatamente a quelli che non completano il recupero dei rifiuti pericolosi nel loro impianto (donde recupero parziale) ma producono altri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che inviano a terzi per il recupero/smaltimento.koniglaurin ha scritto:ammetto di non capirlo 'sto 333, ma ti segnalo che il comma 4 richiama SOLO il pt. 3.3 degli allegati ed il pt. 3.3 si riferisce SOLO ai trattamenti dei pericolosi.
Scusami se nn capisco: ma cos'è un recupero parziale, che nn ho trovato la definizione nel TU ?
Se dunque tu sei un rottamaio che riceve, con FIR, un 160106 (veicoli fuori uso bonificati) ricevi un rifiuto che ha subito uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 e quindi devi(!) assicurarti che il tuo fornitore abbia attuato un sistema di qualita'.
Il che corrisponde all'obbligare anche l'autodemolitore che non produce EoW.
@anpachi: comprendo bene quello che scrivi anche se, per l'ultima parte, non lo posso condividere.
@cinzia85: secondo la mia considerazione del 184-bis un sottoprodotto non puo' essere commercializzato liberamente; conosco bene come viene gestito nella normalita' e sono anche conscio che l'avvento del 333, non modifica affatto la situazione pregressa.
Gimi- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
dubbio regolamento 333
Salve,
qualcuno sa rispondermi a questo atroce dubbio sul regolamento 333?! anche perche non ho trovato nel regolamento una risposta al mio quesito e non so quindi come comportarmi.
GLI SCARTI DI ALLUMINIO, SPEZZONI VARI,PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEGLI INFISSI DEI SERRAMENTISTI, FABBRI, RIENTRANO NELLA PROCEDURA DEL REGOLAMENTO 333????????
SE LI CONFERISCONO LORO STESSI SERRAMENTISTI E FABBRI AL NS IMPIANTO LI POSSIAMO ACCETTARE CON IL LORO DDT SENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'????
qualcuno sa rispondermi a questo atroce dubbio sul regolamento 333?! anche perche non ho trovato nel regolamento una risposta al mio quesito e non so quindi come comportarmi.
GLI SCARTI DI ALLUMINIO, SPEZZONI VARI,PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEGLI INFISSI DEI SERRAMENTISTI, FABBRI, RIENTRANO NELLA PROCEDURA DEL REGOLAMENTO 333????????
SE LI CONFERISCONO LORO STESSI SERRAMENTISTI E FABBRI AL NS IMPIANTO LI POSSIAMO ACCETTARE CON IL LORO DDT SENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'????
recuperorottamigisella- Membro della community
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Data d'iscrizione : 12.05.11
Re: regolamento 333/2011 considerazioni
Non ci sono limitazioni per accettare i rifiuti dei serramentisti salvo il fatto che non siano costituiti da "alluminio termico".
Ciò che non è possibile è che i serramentisti conferiscano ad un impianto di recupero con DDT:
i serramentisti producono e trasportano un rifiuto e devono conferirlo esclusivamente con formulario.
I produttori originari di rifiuti non possono accedere alla procedura prevista dal 333/2011/UE.
Ciò che non è possibile è che i serramentisti conferiscano ad un impianto di recupero con DDT:
i serramentisti producono e trasportano un rifiuto e devono conferirlo esclusivamente con formulario.
I produttori originari di rifiuti non possono accedere alla procedura prevista dal 333/2011/UE.
Gimi- Utente Attivo
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